Art. 2197-septies. (( (Alimentazione straordinaria dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) )) 1. ((In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 704 e nell'ambito degli organici di legge di cui all'articolo 815, comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026 all'anno 2030, e' autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo di 100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico.)) 2. ((I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a 24 anni;
b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontari in servizio permanente.)) 3. ((I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704)) .
a) eta' non superiore a 24 anni;
b) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;
c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontari in servizio permanente.)) 3. ((I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per la categoria nocchiere di porto con il grado di sottocapo di 3^ classe e sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria della selezione pubblica, con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai volontari immessi in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704)) .