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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11976/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RIZZUTO MARTINA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. MILANA DARIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza dell'8/7/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
848,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso, depositato il 5.10.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e - deducendo l'illegittimità Controparte_2 dell'inquadramento attribuitogli all'atto della riammissione in servizio, avvenuta in esecuzione della sentenza n. 586/2019 – chiedeva in via principale, previa declaratoria del diritto all'inquadramento nella categoria B4 del CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di “€ 12.956,10 o nella maggiore somma che verrà accertata nel presente giudizio anche all'esito di CTU”; in subordine, previa declaratoria del diritto all'inquadramento nella categoria B1 del CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 5.588,50 o di quella maggiore accertata in giudizio;
infine, chiedeva la condanna della convenuta “ad accantonare in favore del ricorrente il TFR maturato sulle differenze retributive dovutegli in considerazione del superiore inquadramento riconosciuto”, col favore delle spese;
premesso che la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruita documentalmente, disposta la trattazione scritta, le parti hanno ritualmente depositato le relative note;
rilevato che con sentenza n. 586/2019, passata in giudicato, la Corte di Appello di
Palermo ha dichiarato “l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Co ciascuno degli appellanti e la e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante, a riammetterli in servizio con inquadramento (…) nel livello A del medesimo CCRL, il , Parte_1 condannando la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal 17.9.2012, oltre Cont accessori di legge e che la in data 5.7.2019 ha eseguito la sentenza procedendo all'assunzione del ricorrente con inquadramento nel livello sopra indicato, sicché nulla può essere contestato in tal senso.
Il ricorrente deduce però di aver comunque espletato mansioni inquadrabili nel livello B, essendo stato adibito “al servizio di portierato, con la mansione di addetto al front – office presso la sede dell'Azienda Presidio Ospedaliero “Barone Lombardo” di Controparte_3
Canicattì”.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013). Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui il ricorrente chiede di essere incluso.
Il CCNL per il settore edile prevede che nella categoria A, posseduta dal ricorrente, vengono inquadrati i lavoratori che svolgono attività caratterizzata: “da conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi - amministrativi - problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazioni tra pochi soggetti. (…) Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: operai generici”; invece appartengono alla categoria B “lavoratori che svolgono attività caratterizzata da: - buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi – amministrativi: - discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. (…) - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo ed in partenza. Collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
Dalla stessa rappresentazione delle mansioni indicata in ricorso emerge la correttezza dell'inquadramento contrattuale del ricorrente, non trattandosi di attività che richiedono conoscenze specialistiche con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi – amministrativi, né tantomeno una discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili.
Dalla documentazione in atti risulta peraltro che il ricorrente dovesse regolare l'ingresso nella struttura ospedaliera, rilasciando all'utenza, ove richiesto, generiche informazioni, nonché occuparsi dell'apertura e della chiusura dei cancelli e consegnare la posta in ingresso in Direzione presso l'ufficio protocollo, trattasi all'evidenza di attività semplici, inquadrabili nel livello posseduto, esulanti da quelle del livello superiore previste dalla declaratoria contrattuale;
ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta
(processo definito in un'unica udienza).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'8/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11976/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RIZZUTO MARTINA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. MILANA DARIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza dell'8/7/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
848,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso, depositato il 5.10.2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e - deducendo l'illegittimità Controparte_2 dell'inquadramento attribuitogli all'atto della riammissione in servizio, avvenuta in esecuzione della sentenza n. 586/2019 – chiedeva in via principale, previa declaratoria del diritto all'inquadramento nella categoria B4 del CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di “€ 12.956,10 o nella maggiore somma che verrà accertata nel presente giudizio anche all'esito di CTU”; in subordine, previa declaratoria del diritto all'inquadramento nella categoria B1 del CCRL per i dipendenti della Regione Sicilia, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 5.588,50 o di quella maggiore accertata in giudizio;
infine, chiedeva la condanna della convenuta “ad accantonare in favore del ricorrente il TFR maturato sulle differenze retributive dovutegli in considerazione del superiore inquadramento riconosciuto”, col favore delle spese;
premesso che la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruita documentalmente, disposta la trattazione scritta, le parti hanno ritualmente depositato le relative note;
rilevato che con sentenza n. 586/2019, passata in giudicato, la Corte di Appello di
Palermo ha dichiarato “l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Co ciascuno degli appellanti e la e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante, a riammetterli in servizio con inquadramento (…) nel livello A del medesimo CCRL, il , Parte_1 condannando la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal 17.9.2012, oltre Cont accessori di legge e che la in data 5.7.2019 ha eseguito la sentenza procedendo all'assunzione del ricorrente con inquadramento nel livello sopra indicato, sicché nulla può essere contestato in tal senso.
Il ricorrente deduce però di aver comunque espletato mansioni inquadrabili nel livello B, essendo stato adibito “al servizio di portierato, con la mansione di addetto al front – office presso la sede dell'Azienda Presidio Ospedaliero “Barone Lombardo” di Controparte_3
Canicattì”.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013). Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui il ricorrente chiede di essere incluso.
Il CCNL per il settore edile prevede che nella categoria A, posseduta dal ricorrente, vengono inquadrati i lavoratori che svolgono attività caratterizzata: “da conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi - amministrativi - problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazioni tra pochi soggetti. (…) Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: operai generici”; invece appartengono alla categoria B “lavoratori che svolgono attività caratterizzata da: - buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- contenuto tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi – amministrativi: - discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. (…) - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo ed in partenza. Collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
Dalla stessa rappresentazione delle mansioni indicata in ricorso emerge la correttezza dell'inquadramento contrattuale del ricorrente, non trattandosi di attività che richiedono conoscenze specialistiche con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi – amministrativi, né tantomeno una discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili.
Dalla documentazione in atti risulta peraltro che il ricorrente dovesse regolare l'ingresso nella struttura ospedaliera, rilasciando all'utenza, ove richiesto, generiche informazioni, nonché occuparsi dell'apertura e della chiusura dei cancelli e consegnare la posta in ingresso in Direzione presso l'ufficio protocollo, trattasi all'evidenza di attività semplici, inquadrabili nel livello posseduto, esulanti da quelle del livello superiore previste dalla declaratoria contrattuale;
ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta
(processo definito in un'unica udienza).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'8/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno