TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RO ND in esito all'udienza del 28 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2424/2021 R.G. e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Venera Cosima Nicita e Emanuele Calderone;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Cammaroto;
, già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: controversia in materia di previdenza;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2021 il ricorrente premetteva che in data
02.02.2021 aveva depositato telematicamente richiesta di accesso ai documenti a fondamento della iscrizione ipotecaria r.g.n. 43212 r.p.n. 10432 dovendo accedere a finanziamenti personali e che la aveva inviato la comunicazione con estratto di ruolo Controparte_3
relativo alla cartella 29520040029582324.
Rilevava che che la cartella n. 295 2004 0029582324 di €uro 8.516,95 per presunti contributi anni di competenza 2001 - 2002 era già stata regolarmente contestata mediante la CP_1 successiva Intimazione di pag 295 2011 9010774957 notificata in data 26/05/2011 ed impugnata innanzi al Giudice competente e la relativa causa iscritta al N.R.G. 3784 - 2011 si era conclusa con la sentenza 5005/2012, emessa dal Tribunale Lavoro di Messina.
Riferiva che l' aveva spedito in data 13.02.2013 la nota prot. 48007-2-2013-0029326 con CP_1
cui informava ed egli ricorrente che l'Ufficio non avrebbe Controparte_3 CP_1 provveduto allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, sostenendo che ciò non fosse di sua competenza, in virtù di una segnalazione della Direzione Centrale di Roma, CP_1 nonostante la notifica con formula esecutiva della sentenza stessa alla Controparte_3
in data 04/01/2013.
[...]
Deduceva l'illegittimità, l'infondatezza e l'arbitrarietà della predetta , CP_4 CP_1
alla luce della sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata alla Controparte_3
e conosciuta anche dall' , in veste di altra parte processuale.
[...] CP_5
Precisava che anche la si era rifiutata a provvedere allo sgravio totale Controparte_3
della somma iscritta a ruolo, sostenendo di non essere titolare del presunto credito iscritto a ruolo.
Rilevava che a causa del mancato provvedimento amministrativo di sgravio integrale della somma iscritta a ruolo - che era stata invece annullata e cancellata dall'autorità giudiziaria - rischiava di non poter ottenere un eventuale credito, di subire un futuro fermo amministrativo, di subire un pignoramento mobiliare presso terzi.
Osservava, inoltre, che la condotta sia dell' , che della CP_5 CP_3 CP_3
in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore, lambiva sotto il profilo penale l'ipotesi di reato ex artt. 650 e 388 c.p.p.
Chiedeva, pertanto, nel merito, che venisse dichiarata nulla ed inefficace la Comunicazione
Amministrativa inviata il 13.02.2013, e che venisse ordinato sia all' , che alla CP_1 CP_1
di procedere allo sgravio integrale amministrativo delle somme Controparte_3
iscritte a ruolo, in adempimento della Sentenza n. 5005/2012, emessa dal Tribunale di
Messina – Sezione Lavoro, e regolarmente notificata, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2. Con memoria depositata in giudizio in data 15 aprile 2022 si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Rilevava preliminarmente il difetto di contraddittorio poiché i crediti portati dalla cartella annullata, n. 295 2004 0029582324, sono cartolarizzati e pertanto trasferiti alla SCCI.
Eccepiva poi il difetto di legittimazione passiva dell' , poiché la competenza in merito CP_6
all'adozione dei provvedimenti di sgravio è riservata al concessionario, incombendo quindi su il discarico della cartella sulla base del disposto giudiziale. CP_7
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 28.10.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
4. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società è stata Controparte_3 sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana
è svolto dall' che, a titolo universale, è subentrata nei Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_3
4. L'ADER., benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
5. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di difetto di contraddittorio e di legittimazione passiva proposte dall' avendo il ricorso impugnato la comunicazione di diniego di CP_1 sgravio emessa dall CP_1
6. Nel merito, il ricorrente agisce in giudizio, affinché venga dichiarata nulla ed inefficace la
Comunicazione , inviatagli in data 13.02.2013, avente ad oggetto la Sentenza 5005/2012 CP_1 del Tribunale di Messina, con la quale l'Istituto lo ha informato sulla propria intenzione di non adottare “provvedimenti in merito, in quanto, come segnalato dalla Direzione Centrale
un giudicato che vede la soccombenza dell' a causa dell'accertata non CP_1 CP_6
conformità dell'attività degli Agenti di Riscossione, non legittima l'adozione di provvedimenti di sgravio diretti alla cancellazione o alla riduzione del credito affidato all'Agente.
Analogamente, in questi casi non devono essere adottati provvedimenti di sospensione del credito in quanto gli effetti del giudicato devono essere gestiti a cura dell'Agente medesimo.”
Tale atto risulta illegittimo. Con la suindicata sentenza del Tribunale di Messina n. 5005/2012 è stata dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520119010774957 e, conseguentemente, sono stati dichiarati non dovuti i contributi di cui alla presupposta cartella esattoriale n.
29520040029582324.
Come ritenuto da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente,
“Invero, a fronte dell'accertamento dell'estinzione del credito previdenziale vantato dall' il dovere di procedere allo sgravio delle relative somme in esecuzione del CP_1
giudicato non può che spettare al predetto , quale titolare della pretesa sostanziale. CP_6
E' stato infatti rilevato come sia l' l'ente creditore, nel suo ruolo di ente previdenziale CP_1 deputato all'attuazione della procedura di imposizione-riscossione dei contributi previdenziali ed unico destinatario delle somme indicate nelle cartelle di pagamento. Di contro, – oggi – è privo di qualsiasi potere di influire sul Controparte_3 CP_7
merito della pretesa creditoria e, correlativamente, del potere di annullarla, essendo competente soltanto nell'ambito delle attività materiali e giuridiche finalizzate alla riscossione del credito. Conseguentemente, essendo evidente che dalla sentenza suindicata discenda il diritto del ricorrente ad ottenere il chiesto provvedimento di sgravio del relativo credito previdenziale ormai prescritto, va ordinato all'Istituto di procedere in tal senso” (
Trib. di Messina, sez. lav., n. 264/2022).
7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente a carico dell' come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, CP_1 tenuto conto della natura e del valore della controversia. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari. Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese nei rapporti con il concessionario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' già Controparte_2 Controparte_3
[...]
- dichiara illegittimo l'atto impugnato e ordina all' di procedere allo sgravio integrale CP_1 delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n. 29520119010774957 e a rimborsare a le spese processuali, liquidate in 2.737 euro, di cui 43 per esborsi, oltre Parte_1 spese generali, iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
- compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e il concessionario;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 29 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
RO ND