Art. 3. Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani
residenti all'estero 1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «Le anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «L'anagrafe», le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «e' tenuta» e le parole: «e presso il Ministero dell'interno» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE e' costituita»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall' articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR»;
4) al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all'AIRE»;
5) i commi 4 e 6 sono abrogati;
6) al comma 5, le parole: «La stessa anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE»;
7) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;
8) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804 , o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell' articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall' articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all' articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;
9) i commi 10 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 , e successive modificazioni» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1» sono soppresse;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » sono soppresse;
2) alla lettera d), numero 2), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 6, primo periodo, le parole: «dell' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza»;
3) il comma 8 e' abrogato;
f) all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all' articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 » e le parole: «ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» sono soppresse;
g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 . Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.
3. L'ISTAT definisce le modalita' tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 .
4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall' articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , e dall' articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 »;
h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati.
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell'interno e» sono soppresse.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 e 19 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1988, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. L'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e' tenuta presso i comuni.
2. L'AIRE e' costituita da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall' articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione AIRE il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. (Abrogato)
5. L'AIRE contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. (Abrogato)
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui al comma 5, se lo stesso e' iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804 , o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell' articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall' articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all' articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 .
10. (Abrogato)
11. (Abrogato)
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.».
«Art. 2
1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 ;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.».
«Art. 4.
1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica;
c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo tre rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune»
«Art. 5
1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti.»
«Art. 6
1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell' articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 . Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.
8. (Abrogato)
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e all' articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all' articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 .
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»
«Art. 7
1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni del regolamento di cui all' articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni, il rilascio dei seguenti certificati:
a) certificato di stato di famiglia;
b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.».
«Art. 19
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. (Abrogato)
3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989 n. 323 , recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1989, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6
1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonche' le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.
2. (Abrogato).».
residenti all'estero 1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «Le anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «L'anagrafe», le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «e' tenuta» e le parole: «e presso il Ministero dell'interno» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE e' costituita»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall' articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR»;
4) al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all'AIRE»;
5) i commi 4 e 6 sono abrogati;
6) al comma 5, le parole: «La stessa anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE»;
7) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;
8) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804 , o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell' articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall' articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all' articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;
9) i commi 10 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 , e successive modificazioni» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1» sono soppresse;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » sono soppresse;
2) alla lettera d), numero 2), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 6, primo periodo, le parole: «dell' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza»;
3) il comma 8 e' abrogato;
f) all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 » sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all' articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 » e le parole: «ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» sono soppresse;
g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 . Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.
3. L'ISTAT definisce le modalita' tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 .
4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall' articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , e dall' articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 »;
h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati.
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell'interno e» sono soppresse.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 e 19 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , recante: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1988, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. L'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e' tenuta presso i comuni.
2. L'AIRE e' costituita da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall' articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione AIRE il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. (Abrogato)
5. L'AIRE contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. (Abrogato)
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui al comma 5, se lo stesso e' iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804 , o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell' articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall' articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all' articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 .
10. (Abrogato)
11. (Abrogato)
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.».
«Art. 2
1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 ;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.».
«Art. 4.
1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica;
c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo tre rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune»
«Art. 5
1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti.»
«Art. 6
1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell' articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 . Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.
8. (Abrogato)
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e all' articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all' articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 .
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.»
«Art. 7
1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni del regolamento di cui all' articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni, il rilascio dei seguenti certificati:
a) certificato di stato di famiglia;
b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.».
«Art. 19
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. (Abrogato)
3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989 n. 323 , recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1989, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6
1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonche' le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.
2. (Abrogato).».