TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione ex art. 127ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. 860/2023
T R A
, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Angelo Parte_1
Fiore e dall'avv. Fiorenzo Morella
CONTRO
(P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ) in persona del Direttore Regionale pro tempore della rappresentato e difeso, In P.IVA_2 CP_2 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv. Sergio Parrella, con i quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l' . Controparte_3
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.03.2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver svolto attività edile sotto forma di ditta individuale;
che l'esecuzione della prestazione lavorativa aveva cagionato una malattia professionale meglio descritta in ricorso e che aveva presentato all' regolare denuncia. CP_1
Inoltre, evidenzia che l' , con il provvedimento del 12.03.2022, non aveva riconosciuto la malattia CP_1 professionale.
Il ricorrente, premesso di aver inutilmente esperito i reclami amministrativi, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle patologie lamentate riconducibili all'attività lavorativa prestata, CP_1 chiedendo il riconoscimento della malattia di origine professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa, con condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'indennizzo del danno biologico subito, oltre accessori, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza del ricorso, CP_1 di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Tanto premesso, la domanda proposta è parzialmente fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Rilevato che non risulta contestato che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa con le modalità indicate in ricorso.
Il consulente tecnico nominato ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
7% derivante dalla malattia professionale della colonna vertebrale e delle spalle, come descritto in atti. ha concluso per la eziologia professionale delle patologie lamentate. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per inabilità permanente parziale nella misura del 7%, in ragione del riconoscimento della natura professionale delle patologie accertate (v. rel. Dott. ANTONIO PRUDENTE in atti).Tale percentuale, come ha concluso il CTU,
è riconoscibile dalla data della denuncia di malattia professionale.Sui ratei non corrisposti sono dovuti i soli interessi nella misura legale.Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle questioni dedotte.Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' resistente e della parte CP_1 ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno
P.Q.M.
2
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno permanente da malattia professionale nella misura del 7% a decorrere dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente i conseguenti ratei maturati, oltre agli interessi legali;
CP_1
2) compensa le spese di lite;
3) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' resistente e della CP_1 parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
Così deciso in Avellino il 22.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione ex art. 127ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. 860/2023
T R A
, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Angelo Parte_1
Fiore e dall'avv. Fiorenzo Morella
CONTRO
(P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ) in persona del Direttore Regionale pro tempore della rappresentato e difeso, In P.IVA_2 CP_2 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv. Sergio Parrella, con i quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l' . Controparte_3
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.03.2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver svolto attività edile sotto forma di ditta individuale;
che l'esecuzione della prestazione lavorativa aveva cagionato una malattia professionale meglio descritta in ricorso e che aveva presentato all' regolare denuncia. CP_1
Inoltre, evidenzia che l' , con il provvedimento del 12.03.2022, non aveva riconosciuto la malattia CP_1 professionale.
Il ricorrente, premesso di aver inutilmente esperito i reclami amministrativi, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento delle patologie lamentate riconducibili all'attività lavorativa prestata, CP_1 chiedendo il riconoscimento della malattia di origine professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa, con condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'indennizzo del danno biologico subito, oltre accessori, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza del ricorso, CP_1 di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Tanto premesso, la domanda proposta è parzialmente fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Rilevato che non risulta contestato che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa con le modalità indicate in ricorso.
Il consulente tecnico nominato ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
7% derivante dalla malattia professionale della colonna vertebrale e delle spalle, come descritto in atti. ha concluso per la eziologia professionale delle patologie lamentate. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo per inabilità permanente parziale nella misura del 7%, in ragione del riconoscimento della natura professionale delle patologie accertate (v. rel. Dott. ANTONIO PRUDENTE in atti).Tale percentuale, come ha concluso il CTU,
è riconoscibile dalla data della denuncia di malattia professionale.Sui ratei non corrisposti sono dovuti i soli interessi nella misura legale.Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle questioni dedotte.Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' resistente e della parte CP_1 ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno
P.Q.M.
2
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno permanente da malattia professionale nella misura del 7% a decorrere dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente i conseguenti ratei maturati, oltre agli interessi legali;
CP_1
2) compensa le spese di lite;
3) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' resistente e della CP_1 parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno.
Così deciso in Avellino il 22.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
3