Versione
29 dicembre 1965
29 dicembre 1965
>
Versione
6 febbraio 2016
6 febbraio 2016
Art. 15.
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, e' punito ai sensi dell' articolo 469 del Codice penale . Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, a posto in macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e' punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che nel secondo comma del presente articolo le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, e' punito ai sensi dell' articolo 469 del Codice penale . Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, a posto in macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e' punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che nel secondo comma del presente articolo le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».
Commentari • 10
- 1. Ingresso e soggiorno illegale: la Consulta salva il reato e respinge la depenalizzazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2025 · 3.984623
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 42016Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'GE LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; dakclitra il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO Wek 41011°94 tem ek.14.ms, n cdo14-, 444a-lzba-seaclugo chiedendo v-mm.11 a tt, cl$44 Nvous /1-4/1. í.% Penale Sent. Sez. 2 Num. 42016 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 07/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- condanna per uso atto falso·
- art. 15 L. 1329/1965·
- falso in certificazione amministrativa·
- progressione criminosa·
- correlazione tra sentenza e accusa·
- uso di atto falso·
- art. 616 c.p.p.·
- giudizio di legittimità