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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/08/2025, n. 6599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6599 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1876 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: azione negatoria, vertente
TRA con sede a Milano, corso Garibaldi n. 95, C.F.: Parte_1 P.IVA_1
(quale incorporante C.F.: ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Roberto Maresta -ATTRICE-
E con sede a Roma, via Saverio Controparte_2
Mercadante n. 18, quale società di gestione del fondo , CP_3
C.F.: , con gli avv.ti Andrea Caputo, Rosario Morasca e P.IVA_3
Alessandro Testa -CONVENUTA-
E con sede a Milano, via Brisa n. 3, Controparte_4
C.F.: , con sede a Milano, piazza San Sepolcro P.IVA_4 Parte_2
n. 2, C.F.: , entrambe con l'avv. Antonino Geronimo La Russa P.IVA_5
-CONVENUTE-
E con sede a Napoli, via Belvedere n. 52, C.F.: , CP_5 P.IVA_6
con gli avv.ti Gerolamo Vinci e Pierfrancesco Di Bari
-CHIAMATA IN CAUSA-
1 CONCLUSIONI
Per la parte attrice Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria pronuncia di rito e nel merito, così giudicare:
Accertare ex art. 949 c.c. l'inesistenza di diritti di Controparte_2 quale società di gestione e nell'interesse del fondo come in narrativa e conseguentemente del suo avente causa ad utilizzare in CP_5 qualsivoglia modo, ivi compreso il passo, il fondo di proprietà CP_1 oggi così descritto foglio 348 part. 17 mapp. 477/705
[...] Parte_1
e 23/723.
Ordinare a quale sgr gestore di fondo di investimento CP_2 CP_3 alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato e conseguentemente al suo avente causa la chiusura con muratura della porta di accesso al CP_5 fondo dell'attore come in narrativa entro termine prefiggendo, fissando la somma dovuta ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella esecuzione.
Condannare quale gestore di fondo di Controparte_2 CP_3 investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato nonché
[...] nonché al risarcimento del danno con Controparte_4 Parte_2 condanna generica, riservata la quantificazione a separato giudizio.
Respingere in ogni caso ogni avversa domanda proposta nei confronti della attrice.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di Controparte_2 Parte_2 [...] nonché per testi sui seguenti capitoli: CP_4
1)i lavori di edificazione della porzione residenziale del complesso immobiliare di proprietà per cui è causa sono iniziati nel Controparte_1 maggio 2013;
2)i lavori di cui al cap. precedente si sono conclusi nel maggio 2019;
3)successivamente al maggio 2019 sono proseguiti lavori di edificazione delle porzioni immobiliari destinate ad uffici;
4)da data antecedente il maggio 2018 e fino a tutto il febbraio 2020 durante le serate di apertura della discoteca : Pt_3
2 a - personale dipendente della discoteca apriva il cancello posto sulla via di Porta Tenaglia;
b - dalle ore 23 circa frequentatori della discoteca uscivano dalla Pt_3 porta in corrispondenza del cortile di proprietà ; CP_1
c - le persone di cui al punto precedente si trattenevano nel cortile di proprietà ; CP_1
d - la presenza delle persone di cui al punto precedente continuava fino ad oltre ore 4 del mattino;
e - il numero delle persone superava ogni sera di cui al cap. 4 il numero di 20; f - dalle persone di cui ai punti precedenti provenivano schiamazzi;
g - le persone di cui ai punti precedenti e nel cortile di proprietà CP_1 fumavano, consumavano alcolici, orinavano, defecavano, imbrattavano pareti e pavimenti;
5) la mattina successiva alle serate di cui al cap. 4 personale dipendente dell'impresa di costruzioni impegnata nella edificazione dell'edificio uffici di , rinveniva nel cortile di proprietà prospiciente CP_1 CP_1
l'uscita della discoteca: mozziconi di sigarette, bottiglie vuote intere e rotte, liquami da funzioni fisiologiche umane, preservativi usati;
6) la mattina successiva alle serate di cui al cap. 4), personale dipendente dell'impresa di costruzioni rinveniva nelle unità residenziali in corso di costruzione e nelle unità completate: mozziconi di sigarette, bottiglie vuote, preservativi usati;
7) il personale di guardia disposto da ha riferito nelle serate di cui CP_1 al cap. 4) di assembramenti di persone provenienti dal locale nel Pt_3 cortile di proprietà ; CP_1
8) il portiere con alloggio impiegato nel Condominio di Milano, via Porta
Tenaglia nel periodo di cui al cap. 4), ha lamentato quanto indicato nel medesimo capitolo;
9) le fotografie allegate sub doc. 12 a rammostrarsi sono state scattate nella data e nell'orario sulle medesime indicato
A testi:
- ing. ed ing. c/o Albini e Castelli via Testimone_1 Tes_2
Ancora n. 3, Induno Olona, su tutti i capitoli;
- arch. c.so Lodi n. 60, Milano, su tutti i capitoli;
Persona_1
- , via Montebianco n. 60/a, Rozzano, su tutti i capitoli;
Testimone_3
- legale rappresentante Sif. via Lovanio n. 6, Milano, sul cap. 8. CP_6
3 Per la parte convenuta Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
I. in via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
quale società di gestione del Controparte_7 fondo alternativo di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato " - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso CP_3
Riservato", in relazione alla domanda ex art. 949 del codice civile promossa da parte attrice e a tutte le domande connesse e conseguenti;
II. nel merito:
-rigettare in ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
III. in via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'attrice, dichiarare in ogni caso e comunque tenuta a tenere CP_5 indenne, manlevare e/o rimborsare la convenuta da ogni e qualsiasi pregiudizio che dovesse eventualmente alla stessa derivare e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della odierna deducente di ogni somma CP_5 eventualmente riconosciuta dovuta all'attrice.
Con ogni consequenziale favorevole statuizione anche in ordine ai diritti, agli onorari e alle spese, anche generali e varie, di lite oltre agli accessori di legge.
Per le convenute e Controparte_4 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a per le ragioni esposte in atti e, Controparte_8 Parte_2 per l'effetto, adottare ogni conseguente provvedimento rigettando sul punto le domande avanzate nei confronti delle medesime.
4 In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande svolte da parte attrice nei confronti di convenute in relazione ai Controparte_9 fatti oggetto di causa, e per l'effetto respingere integralmente le medesime.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
Per la terza chiamata CP_5
chiede all'On.le Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
(i) rigettare, per le ragioni indicate in narrativa, tutte le domande proposte da contro l'esponente Parte_1 CP_5
(ii) in via riconvenzionale, dichiarare, per le ragioni indicate in atti, che grava una servitù di passaggio a piedi e con finalità di uscita di sicurezza sul cortile pertinenziale censito presso il catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 348, mappale 477/705 dell'immobile sito in Milano, corso Garibaldi, n. 95/99, di proprietà della a vantaggio dell'immobile di proprietà Parte_1 della censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Milano al CP_5 foglio 348, particella 17, subalterno 791, graffata alla particella 23, sub. 708,
Corso Giuseppe Garibaldi n. 99, costituitasi ex art. 1062 c.c. a far data dal 17 dicembre 2012, o in subordine, ex art. 1061 c.c., dal 1991, e conseguentemente, ordinare all'Agenzia delle Entrate di Milano - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano la trascrizione della sentenza di accertamento del diritto di servitù resa in esito al presente giudizio;
(iii) ancora in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1170 c.c., di ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la Parte_1 turbativa dell'esercizio del diritto di servitù di cui è titolare;
CP_5
(iv) in ogni caso, di riconoscere alla il favore di spese e compensi CP_5 del presente giudizio e di condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di somma equitativamente determinata ex art. 96, ultimo comma, c.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La in corso di causa incorporata dalla Controparte_1 Parte_1
ha avviato il presente giudizio premettendo:
-di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito a Milano, corso
Garibaldi nn. 95-99 e via di Porta Tenaglia, comprendente, tra l'altro, un'area cortilizia al piano terreno, identificata in catasto fabbricati al foglio 348, particella 477, subalterno 705;
-che su detta area cortilizia si apre una porta in ferro a due battenti, costituente, di fatto, l'uscita di emergenza del locale ad uso sala da ballo e discoteca di proprietà della convenuta quale Controparte_2
società di gestione del fondo , sito a Milano, via della Moscova CP_3
n. 47 angolo corso Garibaldi n. 99, in catasto fabbricati identificato al foglio 348, particelle graffate 17 sub. 791 e 23 sub. 708;
-che il locale è condotto in locazione dalla per Controparte_4
svolgervi l'attività di discoteca, che poi ha affittato l'azienda alla Parte_2
la quale esercita l'attività sotto l'insegna ”; Pt_3
-che nelle serate in cui la discoteca è attiva, tale porta viene lasciata aperta e da essa diversi avventori accedono al cortile di parte attrice ed ivi danno luogo a una serie di condotte poco civili, ad esempio svolgendo funzioni corporali,
lasciando bottiglie di bevande consumate, sporcando il tutto in vario modo, disturbando con schiamazzi fin quasi al mattino ecc.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha quindi convenuto in giudizio la proprietaria del locale ad uso discoteca e le suddette società che ne hanno la detenzione, al fine di far accertare, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., l'inesistenza di diritti di passaggio sul proprio fondo con conseguente obbligo di chiusura
6 della menzionata porta ed, altresì, per conseguire il risarcimento dei danni subiti, costituiti dai costi sostenuti per delimitare l'area, per il servizio di vigilanza, per sostituire “il portone sul vicolo di Porta Tenaglia con altro dotato di maniglia antipanico”, in modo da evitare l'accesso di persone dalla pubblica via, oltre ancora il risarcimento dei danni conseguenti alle molestie, da liquidarsi in separato giudizio.
Si sono costituite le convenute e con Controparte_4 Parte_2
unica comparsa, chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese, evidenziando di non avere legittimazione a contraddire in ordine all'azione reale concernente la porta, peraltro menzionata fin dalle prime autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di discoteca risalenti all'anno 1991.
Si è costituita anche la quale Controparte_2
società di gestione del fondo , segnalando che il fondo ha CP_3
alienato, con atto in data 20 febbraio 2020 per Notaio Persona_2
rep. 45968, racc. 2485, l'intera proprietà in questione alla di CP_5
cui ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Si è costituita, infine, la terza chiamata chiedendo di CP_5
respingere ogni domanda e assumendo che la porta è giustificata da regolare servitù di passaggio pedonale acquistata dai propri danti causa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, di cui in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento, spiegando ancora, sempre in via riconvenzionale, domanda di manutenzione del possesso dell'area cortilizia della controparte, al fine di far cessare le turbative da questa poste in essere, costituite dalla recinzione dell'area e dalla sua destinazione al parcheggio di autovetture.
7 Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e respinte le altre istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la proposta azione negatoria è infondata e deve essere rigettata.
Come accertato e documentato dal c.t.u. arch. , la porta in Persona_3
questione risulta riportata in ben sette diverse planimetrie catastali depositate negli anni con riferimento all'immobile di parte convenuta, la prima risalente addirittura al 31/10/1985 e l'ultima al 05/01/2017 (cfr. relazione c.t.u.,
fogli 13-17).
Dunque se i tecnici redattori di tali sette planimetrie, in un arco temporale di oltre 31 anni, hanno sempre riscontrato e rappresentato la porta, deve presumersi che la stessa esiste fin dalla costruzione dell'edificio o, quantomeno, dalla prima planimetria dell'anno 1985.
Inoltre, anche nelle planimetrie prodotte dalle convenute Controparte_4
e pacificamente risalenti all'anno 1991, la porta risulta
[...] Parte_2
riportata in maniera chiarissima.
E' poi incontroverso e, comunque, documentato (cfr. atti notarili prodotti), che sia gli immobili di parte attrice che quelli di parte convenuta sono appartenuti ad un unico proprietario (il fondo immobiliare TECLA) fino all'anno 2012, quando la porzione di proprietà oggi della parte attrice è stata acquistata da
LA DUCALE s.p.a. che poco dopo, nel 2014, ebbe a venderla alla
(in seguito fusa per incorporazione in . Controparte_1 Parte_1
Ne deriva che, nel momento della prima vendita conclusa nel 2012, si è chiaramente costituita, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. (destinazione del padre
8 di famiglia), una servitù di passaggio pedonale, tramite la porta per cui è lite,
a favore della proprietà di parte convenuta ed a carico dell'area cortilizia identificata in catasto fabbricati al foglio 348, particella 477 subalterno 705, pervenuta alla parte attrice, fra maggiore consistenza, in forza dell'atto in data 4 dicembre 2014 per Notaio rep. 132031, Persona_4
racc. 30766.
Diritto di passaggio però limitato, per la sua conformazione ed evidente destinazione, alla sola uscita delle persone dall'immobile di parte convenuta, trattandosi di una seconda uscita di cui lo stesso deve essere munito in caso di emergenza, stante la destinazione a pubblico esercizio.
La presenza di questa servitù di passaggio, sia pure solo in uscita e per eventuali emergenze, rende dunque legittima la porta e, al contempo, impone sia il rigetto dell'azione negatoria che l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della medesima servitù, spiegata dalla terza chiamata CP_5
La domanda riconvenzionale non può invece essere accolta con riguardo alla lamentata turbativa al possesso di tale accertata servitù, posto che l'attrice, in quanto proprietaria dell'area cortilizia gravata dalla servitù, ha tutto il diritto di utilizzarla come meglio crede, se del caso anche come parcheggio per autovetture, così come ha il diritto di recintarla o chiuderla per evitare accessi indesiderati dalla pubblica via, dovendo solo lasciare un adeguato spazio per il deflusso delle persone in caso di utilizzo dell'uscita di emergenza e dovendo, altresì, garantire che il cancello di accesso sia liberamente e agevolmente apribile dall'interno (e non è contestato che il sistema di chiusura adottato dall'attrice sia munito di maniglia antipanico).
9 Quanto infine alla domanda risarcitoria di parte attrice, la stessa pure è infondata e come tale da respingere.
Il pregiudizio determinato dagli schiamazzi, invero, costituisce un danno morale e nulla è stato allegato, né tantomeno provato, in ordine al reato da cui esso deriverebbe o al diritto costituzionale della persona eventualmente leso.
Non è stata poi fornita alcuna prova delle spese asseritamente sostenute per la recinzione, mentre per le altre fattispecie di danno indicate in citazione manca persino una quantificazione.
In ogni caso non sussiste un nesso causale certo tra tali dedotti esborsi e il lamentato disturbo arrecato dai clienti della discoteca, dato che la recinzione dell'area, la chiusura del cancello sulla strada e il servizio di guardiania sono misure di tutela della proprietà di carattere generale, che l'istante avrebbe potuto adottare a prescindere dalla presenza sul posto degli avventori nelle serate in cui la discoteca è attiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione per i procedimenti con valore indeterminabile di complessità media, con la precisazione che per le convenute
[...]
e deve intendersi liquidato un unico compenso, CP_4 Parte_2
stante l'unicità della difesa e l'identità delle argomentazioni a sostegno della medesima.
Non ricorrono anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta dall'attrice Parte_1
2)in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla terza
10 chiamata accerta e dichiara l'esistenza di una servitù per CP_5
destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile di sua proprietà sito a
Milano, corso Giuseppe Garibaldi n. 99, in catasto fabbricati identificato al foglio 348, particelle graffate 17 sub. 791 e 23 sub. 708, gravante l'immobile di proprietà dell'attrice sito a Milano, via di Porta Tenaglia, Parte_1
identificato in catasto fabbricati al foglio 348, particella 477 subalterno 705, avente ad oggetto il diritto di passaggio pedonale e in sola uscita dalla porta al piano terra che si apre sull'immobile di proprietà quale seconda CP_5
uscita di sicurezza del medesimo;
3)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
4)condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1
Euro 10.860,00 per ciascuna parte convenuta e per la terza chiamata, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile, con la precisazione che per le convenute Controparte_4
e deve intendersi liquidato un unico compenso. Parte_2
Milano, 24 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
11
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1876 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente per oggetto: azione negatoria, vertente
TRA con sede a Milano, corso Garibaldi n. 95, C.F.: Parte_1 P.IVA_1
(quale incorporante C.F.: ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Roberto Maresta -ATTRICE-
E con sede a Roma, via Saverio Controparte_2
Mercadante n. 18, quale società di gestione del fondo , CP_3
C.F.: , con gli avv.ti Andrea Caputo, Rosario Morasca e P.IVA_3
Alessandro Testa -CONVENUTA-
E con sede a Milano, via Brisa n. 3, Controparte_4
C.F.: , con sede a Milano, piazza San Sepolcro P.IVA_4 Parte_2
n. 2, C.F.: , entrambe con l'avv. Antonino Geronimo La Russa P.IVA_5
-CONVENUTE-
E con sede a Napoli, via Belvedere n. 52, C.F.: , CP_5 P.IVA_6
con gli avv.ti Gerolamo Vinci e Pierfrancesco Di Bari
-CHIAMATA IN CAUSA-
1 CONCLUSIONI
Per la parte attrice Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria pronuncia di rito e nel merito, così giudicare:
Accertare ex art. 949 c.c. l'inesistenza di diritti di Controparte_2 quale società di gestione e nell'interesse del fondo come in narrativa e conseguentemente del suo avente causa ad utilizzare in CP_5 qualsivoglia modo, ivi compreso il passo, il fondo di proprietà CP_1 oggi così descritto foglio 348 part. 17 mapp. 477/705
[...] Parte_1
e 23/723.
Ordinare a quale sgr gestore di fondo di investimento CP_2 CP_3 alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato e conseguentemente al suo avente causa la chiusura con muratura della porta di accesso al CP_5 fondo dell'attore come in narrativa entro termine prefiggendo, fissando la somma dovuta ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella esecuzione.
Condannare quale gestore di fondo di Controparte_2 CP_3 investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato nonché
[...] nonché al risarcimento del danno con Controparte_4 Parte_2 condanna generica, riservata la quantificazione a separato giudizio.
Respingere in ogni caso ogni avversa domanda proposta nei confronti della attrice.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di Controparte_2 Parte_2 [...] nonché per testi sui seguenti capitoli: CP_4
1)i lavori di edificazione della porzione residenziale del complesso immobiliare di proprietà per cui è causa sono iniziati nel Controparte_1 maggio 2013;
2)i lavori di cui al cap. precedente si sono conclusi nel maggio 2019;
3)successivamente al maggio 2019 sono proseguiti lavori di edificazione delle porzioni immobiliari destinate ad uffici;
4)da data antecedente il maggio 2018 e fino a tutto il febbraio 2020 durante le serate di apertura della discoteca : Pt_3
2 a - personale dipendente della discoteca apriva il cancello posto sulla via di Porta Tenaglia;
b - dalle ore 23 circa frequentatori della discoteca uscivano dalla Pt_3 porta in corrispondenza del cortile di proprietà ; CP_1
c - le persone di cui al punto precedente si trattenevano nel cortile di proprietà ; CP_1
d - la presenza delle persone di cui al punto precedente continuava fino ad oltre ore 4 del mattino;
e - il numero delle persone superava ogni sera di cui al cap. 4 il numero di 20; f - dalle persone di cui ai punti precedenti provenivano schiamazzi;
g - le persone di cui ai punti precedenti e nel cortile di proprietà CP_1 fumavano, consumavano alcolici, orinavano, defecavano, imbrattavano pareti e pavimenti;
5) la mattina successiva alle serate di cui al cap. 4 personale dipendente dell'impresa di costruzioni impegnata nella edificazione dell'edificio uffici di , rinveniva nel cortile di proprietà prospiciente CP_1 CP_1
l'uscita della discoteca: mozziconi di sigarette, bottiglie vuote intere e rotte, liquami da funzioni fisiologiche umane, preservativi usati;
6) la mattina successiva alle serate di cui al cap. 4), personale dipendente dell'impresa di costruzioni rinveniva nelle unità residenziali in corso di costruzione e nelle unità completate: mozziconi di sigarette, bottiglie vuote, preservativi usati;
7) il personale di guardia disposto da ha riferito nelle serate di cui CP_1 al cap. 4) di assembramenti di persone provenienti dal locale nel Pt_3 cortile di proprietà ; CP_1
8) il portiere con alloggio impiegato nel Condominio di Milano, via Porta
Tenaglia nel periodo di cui al cap. 4), ha lamentato quanto indicato nel medesimo capitolo;
9) le fotografie allegate sub doc. 12 a rammostrarsi sono state scattate nella data e nell'orario sulle medesime indicato
A testi:
- ing. ed ing. c/o Albini e Castelli via Testimone_1 Tes_2
Ancora n. 3, Induno Olona, su tutti i capitoli;
- arch. c.so Lodi n. 60, Milano, su tutti i capitoli;
Persona_1
- , via Montebianco n. 60/a, Rozzano, su tutti i capitoli;
Testimone_3
- legale rappresentante Sif. via Lovanio n. 6, Milano, sul cap. 8. CP_6
3 Per la parte convenuta Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
I. in via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
quale società di gestione del Controparte_7 fondo alternativo di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato " - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso CP_3
Riservato", in relazione alla domanda ex art. 949 del codice civile promossa da parte attrice e a tutte le domande connesse e conseguenti;
II. nel merito:
-rigettare in ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
III. in via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'attrice, dichiarare in ogni caso e comunque tenuta a tenere CP_5 indenne, manlevare e/o rimborsare la convenuta da ogni e qualsiasi pregiudizio che dovesse eventualmente alla stessa derivare e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della odierna deducente di ogni somma CP_5 eventualmente riconosciuta dovuta all'attrice.
Con ogni consequenziale favorevole statuizione anche in ordine ai diritti, agli onorari e alle spese, anche generali e varie, di lite oltre agli accessori di legge.
Per le convenute e Controparte_4 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a per le ragioni esposte in atti e, Controparte_8 Parte_2 per l'effetto, adottare ogni conseguente provvedimento rigettando sul punto le domande avanzate nei confronti delle medesime.
4 In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande svolte da parte attrice nei confronti di convenute in relazione ai Controparte_9 fatti oggetto di causa, e per l'effetto respingere integralmente le medesime.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
Per la terza chiamata CP_5
chiede all'On.le Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
(i) rigettare, per le ragioni indicate in narrativa, tutte le domande proposte da contro l'esponente Parte_1 CP_5
(ii) in via riconvenzionale, dichiarare, per le ragioni indicate in atti, che grava una servitù di passaggio a piedi e con finalità di uscita di sicurezza sul cortile pertinenziale censito presso il catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 348, mappale 477/705 dell'immobile sito in Milano, corso Garibaldi, n. 95/99, di proprietà della a vantaggio dell'immobile di proprietà Parte_1 della censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Milano al CP_5 foglio 348, particella 17, subalterno 791, graffata alla particella 23, sub. 708,
Corso Giuseppe Garibaldi n. 99, costituitasi ex art. 1062 c.c. a far data dal 17 dicembre 2012, o in subordine, ex art. 1061 c.c., dal 1991, e conseguentemente, ordinare all'Agenzia delle Entrate di Milano - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano la trascrizione della sentenza di accertamento del diritto di servitù resa in esito al presente giudizio;
(iii) ancora in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1170 c.c., di ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare la Parte_1 turbativa dell'esercizio del diritto di servitù di cui è titolare;
CP_5
(iv) in ogni caso, di riconoscere alla il favore di spese e compensi CP_5 del presente giudizio e di condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di somma equitativamente determinata ex art. 96, ultimo comma, c.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La in corso di causa incorporata dalla Controparte_1 Parte_1
ha avviato il presente giudizio premettendo:
-di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito a Milano, corso
Garibaldi nn. 95-99 e via di Porta Tenaglia, comprendente, tra l'altro, un'area cortilizia al piano terreno, identificata in catasto fabbricati al foglio 348, particella 477, subalterno 705;
-che su detta area cortilizia si apre una porta in ferro a due battenti, costituente, di fatto, l'uscita di emergenza del locale ad uso sala da ballo e discoteca di proprietà della convenuta quale Controparte_2
società di gestione del fondo , sito a Milano, via della Moscova CP_3
n. 47 angolo corso Garibaldi n. 99, in catasto fabbricati identificato al foglio 348, particelle graffate 17 sub. 791 e 23 sub. 708;
-che il locale è condotto in locazione dalla per Controparte_4
svolgervi l'attività di discoteca, che poi ha affittato l'azienda alla Parte_2
la quale esercita l'attività sotto l'insegna ”; Pt_3
-che nelle serate in cui la discoteca è attiva, tale porta viene lasciata aperta e da essa diversi avventori accedono al cortile di parte attrice ed ivi danno luogo a una serie di condotte poco civili, ad esempio svolgendo funzioni corporali,
lasciando bottiglie di bevande consumate, sporcando il tutto in vario modo, disturbando con schiamazzi fin quasi al mattino ecc.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha quindi convenuto in giudizio la proprietaria del locale ad uso discoteca e le suddette società che ne hanno la detenzione, al fine di far accertare, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., l'inesistenza di diritti di passaggio sul proprio fondo con conseguente obbligo di chiusura
6 della menzionata porta ed, altresì, per conseguire il risarcimento dei danni subiti, costituiti dai costi sostenuti per delimitare l'area, per il servizio di vigilanza, per sostituire “il portone sul vicolo di Porta Tenaglia con altro dotato di maniglia antipanico”, in modo da evitare l'accesso di persone dalla pubblica via, oltre ancora il risarcimento dei danni conseguenti alle molestie, da liquidarsi in separato giudizio.
Si sono costituite le convenute e con Controparte_4 Parte_2
unica comparsa, chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese, evidenziando di non avere legittimazione a contraddire in ordine all'azione reale concernente la porta, peraltro menzionata fin dalle prime autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di discoteca risalenti all'anno 1991.
Si è costituita anche la quale Controparte_2
società di gestione del fondo , segnalando che il fondo ha CP_3
alienato, con atto in data 20 febbraio 2020 per Notaio Persona_2
rep. 45968, racc. 2485, l'intera proprietà in questione alla di CP_5
cui ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Si è costituita, infine, la terza chiamata chiedendo di CP_5
respingere ogni domanda e assumendo che la porta è giustificata da regolare servitù di passaggio pedonale acquistata dai propri danti causa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, di cui in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento, spiegando ancora, sempre in via riconvenzionale, domanda di manutenzione del possesso dell'area cortilizia della controparte, al fine di far cessare le turbative da questa poste in essere, costituite dalla recinzione dell'area e dalla sua destinazione al parcheggio di autovetture.
7 Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e respinte le altre istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la proposta azione negatoria è infondata e deve essere rigettata.
Come accertato e documentato dal c.t.u. arch. , la porta in Persona_3
questione risulta riportata in ben sette diverse planimetrie catastali depositate negli anni con riferimento all'immobile di parte convenuta, la prima risalente addirittura al 31/10/1985 e l'ultima al 05/01/2017 (cfr. relazione c.t.u.,
fogli 13-17).
Dunque se i tecnici redattori di tali sette planimetrie, in un arco temporale di oltre 31 anni, hanno sempre riscontrato e rappresentato la porta, deve presumersi che la stessa esiste fin dalla costruzione dell'edificio o, quantomeno, dalla prima planimetria dell'anno 1985.
Inoltre, anche nelle planimetrie prodotte dalle convenute Controparte_4
e pacificamente risalenti all'anno 1991, la porta risulta
[...] Parte_2
riportata in maniera chiarissima.
E' poi incontroverso e, comunque, documentato (cfr. atti notarili prodotti), che sia gli immobili di parte attrice che quelli di parte convenuta sono appartenuti ad un unico proprietario (il fondo immobiliare TECLA) fino all'anno 2012, quando la porzione di proprietà oggi della parte attrice è stata acquistata da
LA DUCALE s.p.a. che poco dopo, nel 2014, ebbe a venderla alla
(in seguito fusa per incorporazione in . Controparte_1 Parte_1
Ne deriva che, nel momento della prima vendita conclusa nel 2012, si è chiaramente costituita, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. (destinazione del padre
8 di famiglia), una servitù di passaggio pedonale, tramite la porta per cui è lite,
a favore della proprietà di parte convenuta ed a carico dell'area cortilizia identificata in catasto fabbricati al foglio 348, particella 477 subalterno 705, pervenuta alla parte attrice, fra maggiore consistenza, in forza dell'atto in data 4 dicembre 2014 per Notaio rep. 132031, Persona_4
racc. 30766.
Diritto di passaggio però limitato, per la sua conformazione ed evidente destinazione, alla sola uscita delle persone dall'immobile di parte convenuta, trattandosi di una seconda uscita di cui lo stesso deve essere munito in caso di emergenza, stante la destinazione a pubblico esercizio.
La presenza di questa servitù di passaggio, sia pure solo in uscita e per eventuali emergenze, rende dunque legittima la porta e, al contempo, impone sia il rigetto dell'azione negatoria che l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della medesima servitù, spiegata dalla terza chiamata CP_5
La domanda riconvenzionale non può invece essere accolta con riguardo alla lamentata turbativa al possesso di tale accertata servitù, posto che l'attrice, in quanto proprietaria dell'area cortilizia gravata dalla servitù, ha tutto il diritto di utilizzarla come meglio crede, se del caso anche come parcheggio per autovetture, così come ha il diritto di recintarla o chiuderla per evitare accessi indesiderati dalla pubblica via, dovendo solo lasciare un adeguato spazio per il deflusso delle persone in caso di utilizzo dell'uscita di emergenza e dovendo, altresì, garantire che il cancello di accesso sia liberamente e agevolmente apribile dall'interno (e non è contestato che il sistema di chiusura adottato dall'attrice sia munito di maniglia antipanico).
9 Quanto infine alla domanda risarcitoria di parte attrice, la stessa pure è infondata e come tale da respingere.
Il pregiudizio determinato dagli schiamazzi, invero, costituisce un danno morale e nulla è stato allegato, né tantomeno provato, in ordine al reato da cui esso deriverebbe o al diritto costituzionale della persona eventualmente leso.
Non è stata poi fornita alcuna prova delle spese asseritamente sostenute per la recinzione, mentre per le altre fattispecie di danno indicate in citazione manca persino una quantificazione.
In ogni caso non sussiste un nesso causale certo tra tali dedotti esborsi e il lamentato disturbo arrecato dai clienti della discoteca, dato che la recinzione dell'area, la chiusura del cancello sulla strada e il servizio di guardiania sono misure di tutela della proprietà di carattere generale, che l'istante avrebbe potuto adottare a prescindere dalla presenza sul posto degli avventori nelle serate in cui la discoteca è attiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione per i procedimenti con valore indeterminabile di complessità media, con la precisazione che per le convenute
[...]
e deve intendersi liquidato un unico compenso, CP_4 Parte_2
stante l'unicità della difesa e l'identità delle argomentazioni a sostegno della medesima.
Non ricorrono anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta dall'attrice Parte_1
2)in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla terza
10 chiamata accerta e dichiara l'esistenza di una servitù per CP_5
destinazione del padre di famiglia a favore dell'immobile di sua proprietà sito a
Milano, corso Giuseppe Garibaldi n. 99, in catasto fabbricati identificato al foglio 348, particelle graffate 17 sub. 791 e 23 sub. 708, gravante l'immobile di proprietà dell'attrice sito a Milano, via di Porta Tenaglia, Parte_1
identificato in catasto fabbricati al foglio 348, particella 477 subalterno 705, avente ad oggetto il diritto di passaggio pedonale e in sola uscita dalla porta al piano terra che si apre sull'immobile di proprietà quale seconda CP_5
uscita di sicurezza del medesimo;
3)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
4)condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1
Euro 10.860,00 per ciascuna parte convenuta e per la terza chiamata, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile, con la precisazione che per le convenute Controparte_4
e deve intendersi liquidato un unico compenso. Parte_2
Milano, 24 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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