Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 8.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10139/2024 del ruolo generale vertente tra
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi legittimi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1 il 06.10.18, rapp.ti e difesi dall' avv. DI GENNARO ADRIANA, con cui sono domiciliati telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
e
Controparte_2
, rapp.to e difeso dall'avv. PERRONE VERONICA, dall'avv.
[...]
GALASSI PASQUALE e dall'avv. GOGLIA FRANCESCO con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Con ricorso depositato il 29.4.2024, gli istanti di cui in epigrafe, premesso che , il de cuius, veniva assunto dal Persona_1 Controparte_2
in data 05.11.01 e svolgeva la sua attività fino al
[...]
06.10.18 (cfr. all.to 4- all.to 9), data in cui si risolveva il rapporto di lavoro per decesso del lavoratore;
che non percepiva il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto;
che il delle province di Controparte_2
e è un ente pubblico non economico istituito con l'art. 11, comma CP_2 CP_2
8, del d.l. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di e di;
che il suddetto ente veniva posto in liquidazione CP_2 CP_2 ex legge n 26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dell'enorme debitoria di cui si è coperto dal 2010 a tutt'oggi; che i creditori dell'ente sono numerosi ed in particolare trattasi dei lavoratori che addirittura per anni percepivano la retribuzione base ordinaria;
che gli inadempimenti del CUB, purtroppo, interessavano sia le voci retributive, che quelle contributive;
che, con formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni) del
15.03.24, veniva domandato all'Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall'ufficio destinatario della missiva ed inoltre di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione ed alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine Servizio/ Trattamento di
Fine Rapporto spettante al lavoratore (cfr. all.to 5- all.to 5.1- all.to 5.2) ; che in data 12.04.24, inviavano alle sedi territorialmente competenti lettera di CP_1 messa in mora e diffida a voler provvedere al pagamento delle spettanze di fine servizio dovute (cfr. all.to 6.1- all.to 6.2- all.to 6.3- all.to 6.4); che l'ente previdenziale, con comunicazione pec del 23.10.23, emetteva un diniego in forza di un vago riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall'art. 2116 c.c. e comunicava la totale assenza del versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro;
che, con risposta del
23.10.23, la direzione provinciale di affermava: “Pertanto, non CP_1 CP_2 risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni.” (cfr. all.to 7); successivamente di riconoscimento implicito del diritto senza però alcun pagamento (cfr. all.to 7.1-all.to 7.2); che il Consorzio inviava all' il modello CP_1
TFR1 riferito al de cuius;
che è spirato il termine sospensivo previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Voglia l'adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza 05.11.00 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il
06.10.18, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal Controparte_2
con tutte le conseguenze di legge;
3. Condannare
[...]
l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dei sig. CP_1 Parte_1
, , n q di eredi legittimi del sig.
[...] Parte_2 Parte_3 Per_1
, della suddetta quota, pari ad €. 24.902,74 per le causali analiticamente
[...] indicate negli allegati conteggi (cfr. all.to 2), parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4. Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro, conseguentemente quantificare e condannare al pagamento del TFR maturato per
l'anno 2018 per cui non esiste dichiarazione del CUB né traccia di contributi nel prospetto contributivo, anche con ctu di cui si chiede fin d'ora la nomina;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: CP_1
“dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere all'esito dell'intervenuto pagamento che ci si riserva di verificare in corso di causa per avvenuto riconoscimento del diritto preteso al Tfr per i periodi indicati ( con esclusione periodo 2017 e 2018 e dal 2003 al 2008 non riconosciuti ) con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite per le ragioni esposte o , CP_2 in via gradata , integrale compensazione delle spese di lite;
per il resto di cui alla domanda giudiziaria formulata con il ricorso giudiziario de quo e non riconosciuta in via amministrativa , in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per violazione art 414 c.p.c. nonché l'inammissibilità del ricorso giudiziario medesimo per carenza di legittimazione attiva di parti ricorrenti e/o di legittimazione passiva dell' per quanto dedotto con conseguenziale sua CP_1 estromissione dal giudizio de quo e, ancora, dichiarare per le ragioni esposte
l'inesigibilità e/o inerogabilità del TFR nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto preteso come dedotto : in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
Il tutto con condanna del resistente al pagamento delle spese CP_2 di lite per le ragioni esposte o , in via gradata , integrale compensazione delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2
chiedendo: “- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva
[...] del , in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna CP_2 dell' al pagamento del TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de CP_1 quo”.
All'udienza odierna, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo intervenuto nel novembre 2024 il pagamento di quanto richiesto.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto dell'avvenuto pagamento della prestazione in corso di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Le spese, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , atteso che il pagamento è intervenuto in corso di giudizio (novembre CP_1
2024) e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che l'importo spettante è inferiore a quello oggetto di domanda e che la decisione allo stato degli atti con declaratoria della cessazione della materia del contendere, a seguito di pagamento intervenuto in data anteriore alla celebrazione della prima udienza, non determina le condizioni per la richiesta maggiorazione per i collegamenti ipertestuali (articolo
4 co.
1-bis del D.M. n.55/2014) che nella fattispecie in esame non hanno agevolato lo studio della controversia ( cfr Cass. n. 37692/2022 Cass
15572/2022)
Le spese vanno invece compensate con il convenuto, in ragione della CP_2 posizione processuale dell'Ente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e contributo spese generali, con attribuzione;
c) Compensa le spese di giudizio con il Controparte_2
.
[...]
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 15/05/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo