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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 6593/2024 RG;
T R A nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Cantile;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O (P.IVA in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace in persona del suo Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte istante, con ricorso depositato il 21-5-2024, rappresentava che nella liquidazione della NASpI l' non aveva tenuto in considerazione il periodo lavorativo alle dipendenze della CP_2 dal 3.3.2023 al 30.6.2023, documentato in atti mediante contratto, buste paga, Controparte_1 modello C2/storico, certificazione unica 2024. Allegava che aveva presentato segnalazione in merito al mancato accredito dei contributi, in quanto la suddetta società non aveva versato la contribuzione spettante in relazione al suddetto periodo lavorativo (cfr. segnalazione del 14-5-2024 in atti). Chiedeva pertanto l'aggiornamento dell'estratto contributivo e la condanna dell' alla CP_2 liquidazione della NASpI, tenendo conto anche del suddetto periodo lavorativo alle dipendenze della Controparte_1
La società ritualmente convenuta, non si è costituita. Controparte_1
Si è costituito l' , esponendo: “l'Ufficio amministrativo competente ha fornito la CP_2 seguente relazione: “Si comunica che a seguito dell'aggiornamento dell'estratto si è provveduto alla riliquidazione della NASPI, pertanto, sono stati riconosciuti e posti in pagamento ulteriori 60 g. di indennità di disoccupazione .”” Ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito l'istanza formulata dalle parti in causa inerente alla declaratoria della cessata
1 materia del contendere determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Nel caso che ci occupa le spese di lite tra parte ricorrente e l' devono essere compensate CP_2 in ragione della circostanza che la causa della controversia consiste nella mancanza del tempestivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro Controparte_1
La suddetta società, rimasta contumace, non ha fornito infatti la prova di aver tempestivamente versato i contributi dovuti in ragione del rapporto lavorativo della ricorrente alle sue dipendenze, documentato in atti mediante contratto, buste paga, modello C2/storico, certificazione unica 2024.
Deve, inoltre, rilevarsi che la segnalazione in merito al mancato accredito dei contributi è stata effettuata all' in data 14-5-2024, laddove poi il presente ricorso giurisdizionale è CP_2 stato proposto in data 21-5-2024.
Pertanto deve dichiararsi la cessata materia del contendere in merito alla domanda inerente la regolarizzazione contributiva proposta dalla ricorrente ed in merito alla domanda diretta al pagamento della NASpI tenuto conto del periodo lavorativo prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Controparte_1
Le spese di lite tra la ricorrente e l' devono essere compensate. CP_2
Le spese di lite tra la ricorrente e la società liquidate come in dispositivo, Controparte_1 seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della società Controparte_1
- dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda inerente la regolarizzazione contributiva ed in merito alla domanda diretta al pagamento della NASpI tenuto conto del periodo lavorativo prestato dalla ricorrente alle dipendenze della
[...]
CP_1
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' ; CP_2
- condanna la società al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, quantificate in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 06.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 6593/2024 RG;
T R A nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Cantile;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O (P.IVA in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace in persona del suo Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte istante, con ricorso depositato il 21-5-2024, rappresentava che nella liquidazione della NASpI l' non aveva tenuto in considerazione il periodo lavorativo alle dipendenze della CP_2 dal 3.3.2023 al 30.6.2023, documentato in atti mediante contratto, buste paga, Controparte_1 modello C2/storico, certificazione unica 2024. Allegava che aveva presentato segnalazione in merito al mancato accredito dei contributi, in quanto la suddetta società non aveva versato la contribuzione spettante in relazione al suddetto periodo lavorativo (cfr. segnalazione del 14-5-2024 in atti). Chiedeva pertanto l'aggiornamento dell'estratto contributivo e la condanna dell' alla CP_2 liquidazione della NASpI, tenendo conto anche del suddetto periodo lavorativo alle dipendenze della Controparte_1
La società ritualmente convenuta, non si è costituita. Controparte_1
Si è costituito l' , esponendo: “l'Ufficio amministrativo competente ha fornito la CP_2 seguente relazione: “Si comunica che a seguito dell'aggiornamento dell'estratto si è provveduto alla riliquidazione della NASPI, pertanto, sono stati riconosciuti e posti in pagamento ulteriori 60 g. di indennità di disoccupazione .”” Ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito l'istanza formulata dalle parti in causa inerente alla declaratoria della cessata
1 materia del contendere determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Nel caso che ci occupa le spese di lite tra parte ricorrente e l' devono essere compensate CP_2 in ragione della circostanza che la causa della controversia consiste nella mancanza del tempestivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro Controparte_1
La suddetta società, rimasta contumace, non ha fornito infatti la prova di aver tempestivamente versato i contributi dovuti in ragione del rapporto lavorativo della ricorrente alle sue dipendenze, documentato in atti mediante contratto, buste paga, modello C2/storico, certificazione unica 2024.
Deve, inoltre, rilevarsi che la segnalazione in merito al mancato accredito dei contributi è stata effettuata all' in data 14-5-2024, laddove poi il presente ricorso giurisdizionale è CP_2 stato proposto in data 21-5-2024.
Pertanto deve dichiararsi la cessata materia del contendere in merito alla domanda inerente la regolarizzazione contributiva proposta dalla ricorrente ed in merito alla domanda diretta al pagamento della NASpI tenuto conto del periodo lavorativo prestato dalla ricorrente alle dipendenze della Controparte_1
Le spese di lite tra la ricorrente e l' devono essere compensate. CP_2
Le spese di lite tra la ricorrente e la società liquidate come in dispositivo, Controparte_1 seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della società Controparte_1
- dichiara la cessata materia del contendere in merito alla domanda inerente la regolarizzazione contributiva ed in merito alla domanda diretta al pagamento della NASpI tenuto conto del periodo lavorativo prestato dalla ricorrente alle dipendenze della
[...]
CP_1
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' ; CP_2
- condanna la società al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di Controparte_1 lite, quantificate in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 06.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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