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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile/Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 18 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5121/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Palmisani, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria trav. VIII n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pupo, con cui elettivamente domicilia in Cassano allo Ionio, alla via Firenze n. 1, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione, depositato in data 28.10.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200003730000, notificata da
[...]
in data 12.10.2022, limitatamente alla cartella di pagamento Controparte_2
n. 09420190027852177000, afferente all'omesso versamento dei contributi dovuti a per gli anni 2015-2018, per Controparte_3
l'importo pari ad €. 700,14. Nello specifico, deduceva la nullità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 15 Cost. e dell'art. 8 CEDU, stante la notifica dell'atto impugnato presso indirizzo pec professionale del ricorrente nonché per la comprovata cointestazione del veicolo oggetto di fermo. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lav. e Prev., di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia annullare e comunque dichiarare inefficace il preavviso impugnato, con ogni conseguenza di legge”, vinte le spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, Controparte_2 preliminarmente, il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito stante la domanda di annullamento “in toto” del preavviso di fermo formulata da parte ricorrente. Deduceva, altresì, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente. A tal uopo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr. Cass. n. 14831/2008). Sulla base di tali principi, parte ricorrente ha specificamente limitato la domanda alla cartella di pagamento n. 09420190027852177000, afferente all'omesso versamento dei contributi dovuti a Controparte_3
[...]
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività della proposta opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta essere inammissibile, in ordine ai vizi di forma, perché tardivamente proposta.
Invero, il preavviso di fermo è stato notificato al ricorrente in data 12.10.2022 ed il ricorso introdotto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, per sua stessa ammissione, con deposito del 22.11.2022. Da tanto discende che la doglianza relativa alla nullità della notifica dell'atto impugnato perché effettuata presso indirizzo pec professionale del ricorrente con conseguente violazione dell'art. 15 Cost. e dell'art. 8 CEDU, deve essere dichiarata inammissibile.
3. Nel merito, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del preavviso del di fermo in quanto applicato a mezzo cointestato a due soggetti di cui uno solo è debitore dei contributi pretesi. La doglianza è fondata. Invero, il fermo di mezzo per morosità nel pagamento dei debiti verso l'amministrazione pubblica -e pure la comunicazione preventiva- risultano regolati ratione temporis dal d.l. 69 del 2013, convertito con legge 98 del 2013 che ha modificato l'art. 86. Dpr 602/73 che, dunque, prevede:
“(Fermo di beni mobili registrati).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione)”. Orbene, la fattispecie normativa espone a fermo unicamente il debitore e il coobbligato ma non altri. D'altra parte, il fermo disposto su un veicolo che il debitore ha in comproprietà con altri (non debitori) si pone in violazione del diritto di proprietà privata così come delineato dalla Costituzione e dal codice civile. Il fermo, infatti, impedirebbe l'uso del mezzo anche al comproprietario, attesa la sanzione comminata a carico di “Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo,” esponendosi, in caso di violazione è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Ritiene questo giudicante che il provvedimento in questione, infatti, operando sull'uso del mezzo, sia misura infrazionabile e indivisibile né scorporabile per la quota del non debitore, avente portata dunque afflittiva e lesiva del diritto proprietario che subirebbe una irragionevole compressione ove venisse attuato anche a carico di chi non ha alcun debito tra quelli azionati dall'agente della riscossione (cfr tra le altre, Trib. Reggio Calabria sent. 1012/2020; Trib. Palermo sent. n. 2683/2023 pubbl. il 14/07/2023; Trib. Crotone sent. n. 178/2021 pubbl. il 23/02/2021; Trib. Roma sent. N. 4733 pubbl. il 20/07/2020)” Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il veicolo su cui è stato iscritto il preavviso di fermo sia cointestato alla sig.ra CP_4 che non risulta essere né debitrice né coobbligata (cfr. prod.ne
[...] documentale parte ricorrente- visura PRA) Pertanto, la comunicazione preventiva di fermo disposta su un bene indivisibile è illegittima e come tale deve essere dichiarata inefficace.
3. Le spese di lite, stante la controvertibilità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara inefficace la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in questa sede impugnata limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420190027852177000, in ragione della natura di bene indivisibile del bene da aggredire e della proprietà non esclusiva del bene in capo al ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Reggio Calabria, 18 giugno 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano