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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 12/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Imbornone n. 76, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi LA PLACA C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ contesta le difese ed eccezioni Parte_1
CP_ tutte di cui alla memoria di costituzione dell' perché infondate in fatto e in diritto, tenuto conto dei motivi di opposizione.
CP_ Reitera in questa sede le contestazioni avverso tutta la documentazione prodotta dall' con la memoria di costituzione.
Invero trattasi di documentazione irrilevante ai fini del decidere, nulla provando circa l'avvenuta notifica dell'atto presupposto all'ordinanza impugnata e cioè la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione e contestuale diffida ex art. 2, co.
1 -bis, D.L. n. 463/1983 ad adempiere nel termine di 3 mesi.
Invero, nel caso di specie, non vi è prova che l'avviso di ricevimento prodotto con il nome “relata di notifica diffida 2014”, tra l'altro recante una firma illeggibile, sia riconducibile all'accertamento della violazione e contestuale diffida ex art. 2, co.
1 -bis, D.L. n. 463/1983 ad adempiere nel termine di 3 mesi prodotta .0101.14/09/2017.0046289. Parte_2
Pertanto, in assenza di prova certa circa l'avvenuta notifica dell'atto presupposto (comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione e contestuale diffida ex art. 2, co.
1 -bis, D.L. n. 463/1983 ad adempiere nel termine di 3 mesi), l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000274583,
(Protocollo 0101.18/05/2022.0039627), è nulla e/o illegittimita e va pertanto annullata. CP_2
Ancora si insiste nella eccezione di prescrizione formulata, ritenuto che poiché nel caso di specie non vi è prova dell'avvenuta notifica sia dell'atto di accertamento prot. n.
0101.14/09/2017.0046289 del 18/09/2017, che avrebbe avuto efficacia interruttiva della CP_2 prescrizione, è evidente che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000274583,
(Protocollo 0101.18/05/2022.0039627), oggi impugnata (14/06/2022), il termine CP_2 quinquennale di prescrizione decorrente dall'anno 2014, era abbondantemente spirato.
Si insiste pertanto nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso in opposizione, con CP_ conseguente rigetto di tutte le difese ed eccezioni svolte dall'
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_2
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della D.ssa Sarah Dispoto. oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/07/2022, ha impugnato l'Ordinanza di Ingiunzione Parte_1
n. OI-000274583, (Protocollo .0101.18/05/2022.0039627), notificata a mezzo posta in data CP_2
CP_ 14/06/2022, con la quale l' di SC ha richiesto il pagamento della somma di € 19.000,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), relativo all'annualità 2014.
Tale ordinanza traerebbe origine dall'atto di accertamento prot. n. .0101.14/09/2017.0046289 CP_2
del 18/09/2017.
Ha eccepito:
1) Nullità e/o illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000274583, (Protocollo . CP_2
0101.18/05/2022.0039627), per mancata notifica dell'atto presupposto e cioè della comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione e contestuale diffida ex art. 2, co.
1 -bis, D.L.
n. 463/1983 ad adempiere nel termine di 3 mesi
2) Prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale.
3) Nullità /o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000274583, (Protocollo . CP_2
0101.18/05/2022.0039627) per violazione dell'art. 14 della legge 689 del 1981.
4) Nel merito, avendo avuto il ricorrente contezza degli addebiti contestati soltanto con la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata (in assenza della notifica dell'atto di accertamento per i motivi sopra dedotti), con la presente opposizione si contesta comunque la fondatezza della violazione contestata.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi CP_2
motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3)Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4) nel merito.
Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione contributiva, al di là CP_ di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
L'omissione, che dà luogo all'illecito amministrativo, risulta in ogni caso per tabulas dalla documentazione di cui all'indice in calce al presente atto, da cui si evince che controparte non ha versato i contributi in oggetto, tanto da essere colpita dalle azioni di recupero del credito contributivo mediante avviso di addebito.
Ha successivamente prodotto provvedimento rideterminato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.L.
n. 48/2023, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 12/03/2025.
*********** Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione avverso l'ordinanza impugnata.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
[…]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n. 3956/2024;
Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023;), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del D.lgs. 8/2016 prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ricezione di tali documenti segna la decorrenza del termine di 90 giorni entro cui deve notificare gli 'estremi della violazione' nei confronti del trasgressore (art. 9 comma 4
d.lgs 8/2016).
Ora, nel caso di specie, non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né , onerato in CP_2
tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa.
In assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso ente convenuto nella
Circolare numero 32 del 25-02-2022 (cfr., doc. 16, memoria di costituzione), secondo cui “In CP_2
particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […]
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art.
23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la CP_2 procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso concreto, la data di notifica dell'accertamento sarebbe quella del 18.09.2017, e appare tardiva in relazione alla previsione dell'art. 14 L.689/81, sopra citato.
Ed invero, nella specie, le omissioni contributive si sono verificate nell'anno 2014, ossia prima della depenalizzazione della fattispecie avvenuta il 6.2.2016.
Tuttavia, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 dovrebbe CP_ decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che la contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie- depenalizzata- era punibile con sanzione amministrativa,
CP_ l' non ha né allegato né provato di avere notificato in modo tempestivo l'avviso di accertamento entro il termine di 90 giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione né di prova.
Ciò posto non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento CP_2
entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della CP_ successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
Vanno invece rigettate le altre eccezioni, sia quella relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, risultando agli atti la ricevuta della diffida regolarmente firmata, e rispetto alla quale l'eccezione relativa alla illegibilità della firma non assume alcun valore avendo dovuto proporre una querela di falso così va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale poiche la diffida è stata notificata in data 18/09/2017 e l'ordinanza ingiunzione (senza parlare degli effetti interruttivi degli
AVA in atti) è stata notificata in data 14/06/2022 quando il termine non quinquennale non era ancora scaduto.
Stante l'esito del giudizio si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, - in accoglimento dell'opposizione: annulla l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000274583, (Protocollo
.0101.18/05/2022.0039627), notificata a mezzo posta in data 14/06/2022; CP_2
- compensa integralmente le spese di lite.
SC, 30 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Anna Sandra Bandini