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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 459 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Arianna Porcu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Porcu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. seguiterà a dimorare nella casa familiare di sua proprietà in Controparte_1
Carbonia, nella Via Veneto al n. 10.
Per_ 3. continuerà a dimorare con i figli e nella casa che ha Parte_1 Per_2 in affitto nella via Satta n. 128.
4. Essendo Assunta il coniuge economicamente più debole, Pt_1 Controparte_1 verserà alla prima, a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 100,00.
5. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Controparte_1 somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, provvedendo inoltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Le autovetture YA e Nissan resteranno nella disponibilità del signor . CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 459 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Arianna Porcu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Porcu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. seguiterà a dimorare nella casa familiare di sua proprietà in Controparte_1
Carbonia, nella Via Veneto al n. 10.
Per_ 3. continuerà a dimorare con i figli e nella casa che ha Parte_1 Per_2 in affitto nella via Satta n. 128.
4. Essendo Assunta il coniuge economicamente più debole, Pt_1 Controparte_1 verserà alla prima, a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 100,00.
5. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Controparte_1 somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, provvedendo inoltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Le autovetture YA e Nissan resteranno nella disponibilità del signor . CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2