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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
EM SS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. PASTORE Parte_1
OV
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta CP_1
e difesa dall'avv. MEROLA ANTONELLA
- OPPOSTA –
E
rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. NULLI PATRIZIA
- OPPOSTA –
E
Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA –
E
1
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...]
- RZ TI UM -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.4.2024, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] all'esecuzione da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 155/2023, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente nonché la nullità del CP_1 contratto di mutuo da esso azionato, per vessatorietà delle clausole regolamentative degli interessi, nonché la prescrizione dei crediti azionati dall' con l'atto di CP_7 intervento spiegato nella predetta procedura esecutiva e la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi al CP_4 medesimo atto di intervento.
Si costituiva ritualmente in giudizio la creditrice pignorante opposta, la quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
Si costituiva altresì l' , la quale chiedeva di essere CP_7 autorizzata a chiamare in causa gli enti creditori.
Autorizzata tale chiamata in causa, si costituiva soltanto l' di Controparte_3 CP_3 la quale sostanzialmente si associava alle difese dell' . CP_7
Preliminarmente, occorre rilevare che l'opponente, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva, proponeva in effetti due distinte opposizioni esecutive, l'una avverso l'atto di intervento dell' Controparte_2
e l'altra avverso il pignoramento, che venivano
[...] trattate e decise unitariamente dal GE con l'ordinanza del
7.3.2024.
2 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, l'opponente, pur dichiarando (cfr. pag. 10) di voler introdurre “giudizio di merito al fine di ottenere una pronuncia che dichiari la carenza di legittimazione sostanziale processuale di nella procedura CP_8 esecutiva oggetto di opposizione” e pur citando formalmente soltanto la nelle conclusioni chiedeva CP_1 anche di “dichiarare l'illegittimità dell'intervento di per intervenuta Controparte_2 prescrizione del credito ed inesistenza degli avvisi di addebito in quanto mai notificati” e provvedeva alla notifica della citazione anche nei confronti dell' per CP_7 cui deve ritenersi che abbia introdotto il merito di entrambe le opposizioni originariamente proposte.
Occorre rilevare, inoltre, che, successivamente all'iscrizione a ruolo della causa, l'attore non ha depositato alcun ulteriore atto né le note di trattazione delle udienze cartolari svolte.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alle doglianze mosse nei confronti della creditrice procedente, esse risultano infondate, come già evidenziato con l'ordinanza del 7.3.2024 del GE.
Con riferimento alla contestazione della legittimazione attiva del predetto creditore, essa non è fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa (cfr. in particolare doc. nn. 4, 5, 6, 7 e 8, allegati alla comparsa di costituzione e risposta della , avendo, in CP_1 particolare, l'opposta prodotto l'avviso in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco di crediti, l'elenco dei crediti ceduti, il contratto di cessione e la dichiarazione della cedente della inclusione nella cessione in questione del credito nei confronti dell'odierno opponente.
Quanto alla eccepita abusività delle condizioni
3 contrattuali, va detto che la pronuncia della Corte di
Cassazione (S.U. 9479/2023) citata dall'opponente si riferisce al diverso caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da un d.i. non opposto.
Ad ogni modo, tale doglianza risulta formulata in maniera generica ed indeterminata, limitandosi l'opponente a lamentare la sussistenza di “un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare, che giustifica la pretesi di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi”, senza indicare alcun dato specifico e senza alcun preciso riferimento alle concrete condizioni contrattuali oggetto di contestazione.
Dal canto suo, l'opposta ha efficacemente contrastato la contestazione in parola.
L'infondatezza dei motivi di opposizione nei confronti del creditore procedente è stata, inoltre, confermata anche dal
Collegio con l'ordinanza del 14.5.2024, di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del GE 7.3.2024.
Quanto alle doglianze mosse nei confronti della creditrice intervenuta , esse risultano infondate, diversamente da CP_7 quanto affermato nell'ordinanza del 7.3.2024 che ha definito la fase sommaria dell'opposizione.
Invero, la eccepita prescrizione dei crediti non risulta intervenuta, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e tenuto conto della normativa CP_7 emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n.
18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma della prima norma, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di
4 pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa neppure con riferimento alle cartelle più risalenti (ovvero quelle del
2007 e del 2009, relative ad IRPEF e che rappresentano la parte più rilevante del credito complessivamente azionato), considerate le notifiche delle medesime cartelle e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201288000147000 del 16.11.2012 (cfr. produzione ). CP_7
Quanto agli avvisi di addebito sebbene, come CP_4 evidenziato nell'ordinanza del 7.3.2024, non risulti provata la notifica dei predetti avvisi sottesi all'atto di intervento de quo, occorre rilevare che l' ha prodotto CP_7 la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.
02820199006775760000 il 08.11.2019 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001514000 il 10.12.2022, aventi ad oggetto i predetti avvisi di addebito, il che comporta l'applicazione del principio di carattere generale, più volte affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce senz'altro l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cass. 33797/2019; 11800/2018; S.U.
23397/2016).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza,
5 vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria. Si reputano, invece, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese tra opponente e la terza chiamata in causa Controparte_2
. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. EM SS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Controparte_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
B) Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. nei confronti sia della creditrice pignorante CP_1
sia della creditrice intervenuta;
[...] CP_7
C) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida, quanto a in € 8.433,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, quanto all' , in € 4.216,50, oltre CP_7 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Compensa le spese tra opponente e terza chiamata in causa Controparte_3
[...
. CP_3
Santa Maria Capua Vetere, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott. EM SS
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
EM SS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. PASTORE Parte_1
OV
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta CP_1
e difesa dall'avv. MEROLA ANTONELLA
- OPPOSTA –
E
rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. NULLI PATRIZIA
- OPPOSTA –
E
Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA –
E
1
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...]
- RZ TI UM -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.4.2024, Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] all'esecuzione da lui proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 155/2023, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente nonché la nullità del CP_1 contratto di mutuo da esso azionato, per vessatorietà delle clausole regolamentative degli interessi, nonché la prescrizione dei crediti azionati dall' con l'atto di CP_7 intervento spiegato nella predetta procedura esecutiva e la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi al CP_4 medesimo atto di intervento.
Si costituiva ritualmente in giudizio la creditrice pignorante opposta, la quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
Si costituiva altresì l' , la quale chiedeva di essere CP_7 autorizzata a chiamare in causa gli enti creditori.
Autorizzata tale chiamata in causa, si costituiva soltanto l' di Controparte_3 CP_3 la quale sostanzialmente si associava alle difese dell' . CP_7
Preliminarmente, occorre rilevare che l'opponente, nell'ambito della richiamata procedura esecutiva, proponeva in effetti due distinte opposizioni esecutive, l'una avverso l'atto di intervento dell' Controparte_2
e l'altra avverso il pignoramento, che venivano
[...] trattate e decise unitariamente dal GE con l'ordinanza del
7.3.2024.
2 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, l'opponente, pur dichiarando (cfr. pag. 10) di voler introdurre “giudizio di merito al fine di ottenere una pronuncia che dichiari la carenza di legittimazione sostanziale processuale di nella procedura CP_8 esecutiva oggetto di opposizione” e pur citando formalmente soltanto la nelle conclusioni chiedeva CP_1 anche di “dichiarare l'illegittimità dell'intervento di per intervenuta Controparte_2 prescrizione del credito ed inesistenza degli avvisi di addebito in quanto mai notificati” e provvedeva alla notifica della citazione anche nei confronti dell' per CP_7 cui deve ritenersi che abbia introdotto il merito di entrambe le opposizioni originariamente proposte.
Occorre rilevare, inoltre, che, successivamente all'iscrizione a ruolo della causa, l'attore non ha depositato alcun ulteriore atto né le note di trattazione delle udienze cartolari svolte.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alle doglianze mosse nei confronti della creditrice procedente, esse risultano infondate, come già evidenziato con l'ordinanza del 7.3.2024 del GE.
Con riferimento alla contestazione della legittimazione attiva del predetto creditore, essa non è fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa (cfr. in particolare doc. nn. 4, 5, 6, 7 e 8, allegati alla comparsa di costituzione e risposta della , avendo, in CP_1 particolare, l'opposta prodotto l'avviso in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco di crediti, l'elenco dei crediti ceduti, il contratto di cessione e la dichiarazione della cedente della inclusione nella cessione in questione del credito nei confronti dell'odierno opponente.
Quanto alla eccepita abusività delle condizioni
3 contrattuali, va detto che la pronuncia della Corte di
Cassazione (S.U. 9479/2023) citata dall'opponente si riferisce al diverso caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da un d.i. non opposto.
Ad ogni modo, tale doglianza risulta formulata in maniera generica ed indeterminata, limitandosi l'opponente a lamentare la sussistenza di “un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare, che giustifica la pretesi di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi”, senza indicare alcun dato specifico e senza alcun preciso riferimento alle concrete condizioni contrattuali oggetto di contestazione.
Dal canto suo, l'opposta ha efficacemente contrastato la contestazione in parola.
L'infondatezza dei motivi di opposizione nei confronti del creditore procedente è stata, inoltre, confermata anche dal
Collegio con l'ordinanza del 14.5.2024, di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del GE 7.3.2024.
Quanto alle doglianze mosse nei confronti della creditrice intervenuta , esse risultano infondate, diversamente da CP_7 quanto affermato nell'ordinanza del 7.3.2024 che ha definito la fase sommaria dell'opposizione.
Invero, la eccepita prescrizione dei crediti non risulta intervenuta, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e tenuto conto della normativa CP_7 emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n.
18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma della prima norma, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di
4 pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa neppure con riferimento alle cartelle più risalenti (ovvero quelle del
2007 e del 2009, relative ad IRPEF e che rappresentano la parte più rilevante del credito complessivamente azionato), considerate le notifiche delle medesime cartelle e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201288000147000 del 16.11.2012 (cfr. produzione ). CP_7
Quanto agli avvisi di addebito sebbene, come CP_4 evidenziato nell'ordinanza del 7.3.2024, non risulti provata la notifica dei predetti avvisi sottesi all'atto di intervento de quo, occorre rilevare che l' ha prodotto CP_7 la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n.
02820199006775760000 il 08.11.2019 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001514000 il 10.12.2022, aventi ad oggetto i predetti avvisi di addebito, il che comporta l'applicazione del principio di carattere generale, più volte affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce senz'altro l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr. Cass. 33797/2019; 11800/2018; S.U.
23397/2016).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza,
5 vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria. Si reputano, invece, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese tra opponente e la terza chiamata in causa Controparte_2
. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. EM SS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Controparte_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
B) Rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. nei confronti sia della creditrice pignorante CP_1
sia della creditrice intervenuta;
[...] CP_7
C) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida, quanto a in € 8.433,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, quanto all' , in € 4.216,50, oltre CP_7 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Compensa le spese tra opponente e terza chiamata in causa Controparte_3
[...
. CP_3
Santa Maria Capua Vetere, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott. EM SS
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