Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 23 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026REG.PROV.COLL.
N. 05014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5014 del 2025, proposto da
Dott. CA AG s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I., con le mandanti SA Edile NE F.LL – Costruzioni Generali s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per L’Edilizia della Provincia di MP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 913/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per L’Edilizia della Provincia di MP;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Consigliere MA SA e udito per le parti l’avvocato Roberto Damonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società dott. CA AG s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I., con le mandanti SA Edile NE F.LL – Costruzioni Generali s.p.a., proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria avverso il decreto del Commissario ad acta 30 luglio 2024 n. 4, nominato con sentenza del medesimo T.A.R. sez. II 27 giugno 2023 n. 651 per l’esecuzione del lodo arbitrale del 4 dicembre 2012, divenuto inoppugnabile a seguito di sentenza della Corte di Appello di Genova 15 maggio 2017, n. 597 e dell’ordinanza della Corte di Cassazione 23 giugno 2022, n. 24405.
Con la sentenza n. 651 del 2023 suindicata, era stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di MP che, a sua volta, con decreto del 06/09/2023 Prot. n. 0032439, aveva provveduto a nominare altro Commissario ad acta delegandolo a svolgere gli adempimenti relativi all’incarico commissariale, concernente il pagamento della somma di denaro determinata a seguito del giudicato formatosi sul predetto lodo.
Con decreto 30 luglio 2024 n. 4, il Commissario ad acta aveva liquidato le spettanze e provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La società Dott. CA AG s.p.a., con il reclamo, premesso che il capo e) del lodo aveva previsto: “ condanna, inoltre, ARTE MP, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all’ATI F.LL NE – SA CA AG S.p.a. gli interessi legali su tutte le predette somme dalla data di pronuncia del lodo a quella di effettivo pagamento delle stesse ”, contestava, con riferimento alle riserve n. 7 e n. 15, che il Collegio arbitrale aveva applicato interessi e rivalutazione monetaria, pertanto, anche in sede di esecuzione del lodo, le sarebbero spettati interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente, inoltre, con riferimento alle riserve nn. 4, 6, 8, 9, 13, 18, 19 e sulle somme dovute a titolo di penale, essendo stati riconosciuti espressamente gli interessi da “ ritardata contabilizzazione ” ex d.m. 145 del 2000, riteneva che tali interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti anche sulle somme liquidate dal Commissario ad acta . Infine, lamentava il mancato riconoscimento degli interessi legali sulle spese liquidate a suo favore relativamente ai capi f) (spese di funzionamento del Collegio Arbitrale); g) spese di CTU; h) spese di difesa.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con sentenza n. 913 del 2024, accoglieva il reclamo solo parzialmente. Il Collegio di prima istanza, inter alia , con riferimento alle riserve nn. 4, 6, 8, 9, 13, 18, 19 e le somme dovute a titolo di penale, respingeva la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui, essendo stati riconosciuti espressamente gli interessi da “ ritardata contabilizzazione ”, ex d.m. 145 del 2000, tali interessi avrebbero dovuto essere riconosciuti anche sulle somme liquidate dal Commissario ad acta . Ciò in quanto, il lodo aveva disposto il pagamento, sulle somme liquidate, dei soli interessi legali, avendo riconosciuto la natura convenzionale, e non già legale, degli interessi ex d.m. 145 del 2000, in ragione della seguente statuizione: “ … trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del d.m. 145/00, applicabile al caso in esame giusta l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2 del contratto di appalto ”, con la conseguenza che il riferimento contenuto al capo e) del dispositivo del lodo agli interessi legali non poteva comprendere anche gli interessi ex d.m. 145 del 2000, i quali nella fattispecie avevano natura convenzionale.
3. La società dott. CA AG s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. con la l’SA Edile NE F.LL. – Costruzioni Generali s.p.a., ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la parziale riforma, limitatamente alla parte della sentenza relativa al mancato riconoscimento degli interessi moratori (ex d.m. 145 del 2000, artt. 29 e 30) sulle riserve nn. 4,6,8,9,13,18,19 e sulla somma dovuta a titolo di penale.
4. A.R.T.E. – Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di MP si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le domande ed eccezioni assorbite o non esaminate dal Collegio di prima istanza.
5. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con il ricorso in appello, la società dott. CA AG s.p.a. censura la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui il Collegio di prima istanza non ha riconosciuto a suo favore gli interessi moratori, ex d.m. 145/2000 artt. 29 e 30, sulle riserve nn. 4,6,8,9,13,18,19 e sulla somma dovuta a titolo di penale. La ricorrente precisa che, in linea generale, le somme capitali di cui ai capi di condanna (liquidate a favore dell’ATI per riserve, penale e saldo prezzo dell’appalto) non sono in discussione, in quanto il Commissario ad acta ha correttamente riportato i valori indicati nel lodo ai capi a), b), c), d). E deduce che l’errore in cui sarebbe incorso il T.A.R., nella determinazione degli interessi, consisterebbe nel ritenere prevalente, e quindi quale unica parte precettiva del provvedimento giudiziale, il dispositivo del lodo, senza considerare che la parte motiva per la sua diffusa e dettagliata esplicazione delle ragioni della decisione sugli interessi dovuti, deve ritenersi come prevalente. Il dispositivo del lodo, alla lettera e) stabilisce: “ condanna, inoltre, RT MP, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all’ATI F.LL NE – SA CA AG s.p.a. gli interessi legali su tutte le predette somme dalla data di pronuncia del lodo a quella di effettivo pagamento delle stesse ”.
L’appellante argomenta che tale capo del dispositivo, se letto in maniera disgiunta ed avulsa rispetto al corpo motivazionale del provvedimento, potrebbe far pensare ad una mera applicazione alle somme liquidate del tasso di interesse legale di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c., come determinato annualmente dal Ministero del Tesoro. Invece, il termine ‘interessi legali’ non si riferisce solo ed esclusivamente agli interessi di cui al 1° comma dell’art. 1284 c.c. ma a qualsiasi interesse determinato dalla legge, ivi compresi queLL moratori previsti dal d.m. n. 145 del 2000 (c.d. mora appalti) oppure queLL previsti dalla L. 231/2002 (richiamati anche dall’art. 1284 comma 4, c.c.) e, in generale, a tutti gli interessi previsti normativamente.
La ricorrente richiamata il contenuto dell’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis, e sostiene che, nell’ambito dei lavori pubblici, la normativa di riferimento per la determinazione degli interessi spettanti alle imprese, in caso di ritardo nei pagamenti, è costituita dal d.lgs. n. 163 del 2006 e dal Capitolato Generale di appalto (d.m. n. 145 del 2000).
Nella specie, il Giudice del lodo, nella parte dispositiva del provvedimento, ha stabilito l’obbligo di pagamento degli interessi legali, mentre nella parte motivazionale ha indicato l’applicazione degli interessi ai sensi degli artt. 29 e 30 d.m. 145 del 2000. Pertanto, erroneamente, il Tribunale di prima istanza avrebbe obliterato la portata precettiva del lodo, ritenendo che l’applicazione degli interessi ex d.m. n. 145 del 2000 sia stata prevista nel contratto di appalto, conferendo alla stessa natura convenzionale, laddove, al contrario, negli appalti pubblici, gli interessi moratori per ritardato pagamento sono dovuti senza necessità di messa in mora e decorrono dalla scadenza del termine per l’emissione del certificato di pagamento, in virtù della disciplina dettata dagli artt. 29 e 30 d.m. n. 145 del 2000.
7. Il Collegio osserva che può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate da parte appellata in rito, inclusa l’eccezione di tardività dell’appello, in ragione della infondatezza nel merito del ricorso, non dipendente dall’esame dei profili dedotti in tali eccezioni.
8. L’appello non può trovare accoglimento.
8.1. Per la soluzione della controversia appare necessario inquadrare correttamente il thema decidendum. La società Dott. CA AG s.p.a. non contesta il decreto n. 4 del 2024 del Commissario ad acta , né in relazione alla correttezza formale dei calcoli dallo stesso condotti, né in ordine alla ricognizione delle somme pagate, ma ha proposto reclamo esclusivamente con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi sulla sorte capitale, lamentando che sarebbe stato necessario applicare i criteri di calcolo dell’interesse moratorio (di cui al d.m. n. 145 del 2000) contenuto nella motivazione del lodo, piuttosto che il calcolo sulla base degli interessi legali, come ricapitolati nel dispositivo del lodo stesso.
Quindi, il reclamo e l’appello si fondano sulla corretta interpretazione della lettera ‘e’ del dispositivo del lodo del quale il Commissario ad acta ha dato attuazione a mezzo del decreto impugnato.
In forza di tale capo della parte decisoria, il lodo, una volta individuate le somme dovute a vario titolo (sorte capitale, interessi legali, interessi moratori, rivalutazione) all’impresa appellante, in ragione dell’esecuzione dell’appalto, ha assunto una specifica determinazione avente carattere generale, statuendo: “ e) condanna, inoltre, ARTE MP, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all’ATI F.LL NE – SA CA AG s.p.a. gli interessi legali su tutte le predette somme dalla data di pronuncia del loto a quella di effettivo pagamento delle stesse”.
8.2. Dalla piana lettura del suddetto dispositivo, si evince chiaramente, in applicazione dell’interpretazione letterale di cui all’art. 12 delle Preleggi, che si è inteso condannare RT MP al pagamento degli interessi legali, calcolati ai sensi dell’art. 1284 c.c.
Invero, il dispositivo del dolo ha fatto generico riferimento agli ‘interessi legali’, pertanto secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, n. 12449 del 2024), “ Quando il giudice ordina il pagamento degli interessi legali senza specificazioni, si presume che la misura degli interessi, a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, corrisponda al tasso previsto dall’articolo 1284, comma 1, del codice civile, se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base della sola motivazione, una specifica valutazione della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Le critiche sollevate dalla società appellante avverso il dispositivo del lodo, chiaramente interpretabile, avrebbero dovuto essere veicolate mediante il metodo impugnatorio, atteso che l’approdo argomentativo introdotto con il reclamo appare sostanzialmente finalizzato ad invitare il Giudice dell’ottemperanza ad effettuare una inammissibile integrazione del dictum , pur essendo quest’ultimo deputato solo a dare esecuzione al comando disposto dal titolo azionato.
Va rammentato che, in tema di ottemperanza di un lodo arbitrale, il Giudice dell’ottemperanza svolge generalmente una mera attività esecutiva del comando contenuto della pronuncia, non avendo la possibilità di integrare la decisione. Nondimeno, l’esigenza di esecuzione comporta l’interpretazione del titolo, dal quale desumere in maniera inequivocabile la statuizione contenute, senza che tale operazione tuttavia comporti la definizione ex novo di questioni sostanziali concernenti gli importi dovuti, non affrontate dal Giudice del lodo, unico depositario della relativa giurisdizione.
E’ stato affermato che: “ nel giudizio di ottemperanza alle proprie decisioni il giudice amministrativo può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione, ma non può esercitare analoghi poteri di integrazione allorchè la sentenza da eseguire sia stata adottata da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale e la questioni rientri nella giurisdizione di quest’ultimo…” (Cons. Stato, n. 1190 del 2003).
Da queste considerazioni emerge che il giudice amministrativo non abdica affatto al suo potere interpretativo del provvedimento reso da altro giudice, laddove dal complesso di dispositivo e dalla motivazione siano ricavabili i parametri del quantum, se chiaramente indicati, e le pretese siano calcolabili in base a mere operazioni matematiche.
Gli automatismi dei criteri di calcolo o di determinazione del dovuto, ovviamente, presuppongono la autosufficienza del dictum , nella specie, come sopra rappresentato, certamente ravvisabile nel contenuto del dispositivo e della motivazione del provvedimento arbitrale.
Ciò premesso, l’appellante deduce che la determinazione degli interessi deve essere riferita, non solo al dispositivo ma anche all’impianto motivazionale del lodo, argomento difensivo corretto in tesi, ma sviluppato in maniera generica, oltre che, nel caso specifico, inconferente.
Ciò in quanto, la società dott. CA AG s.p.a., non solo invita alla lettura della motivazione del lodo (171 pag.) omettendo di indicare con precisione quali siano le parti della pronuncia che stabilirebbero l’obbligo di corrispondere gli interessi ex d.m. 145 del 2000, ma chiede a questo Giudice di affermare, in sostanza operando una inammissibile integrazione della motivazione del lodo e quindi del dispositivo , che il termine ‘interessi legali’ non si riferisce solo ed esclusivamente agli interessi di cui al 1° comma dell’art. 1284 c.c. ma a qualsiasi interesse determinato dalla legge, ivi compresi queLL moratori previsti dal d.m. n. 145 del 2000 (c.d. mora appalti) oppure queLL previsti dalla L. 231/2002 (richiamati anche dall’art. 1284 comma 4, c.c.) e, in generale, a tutti gli interessi previsti normativamente.
Neppure il richiamo alle pagine 139 e seguenti del lodo, come rammentato dalla parte appellata, appare conferente, in quanto le precisazioni in esse contenute fanno riferimento alla diversa riserva n. 15, relativa allo spostamento delle lavorazioni in periodi di prezzi crescenti.
Né si può ritenere che sia ravvisabile un contrasto tra la motivazione e dispositivo del lodo, atteso che, come evidenziato dal T.A.R., “ il lodo, peraltro, ha riconosciuto la natura convenzionale e non già legale degli interessi ex d.m. 145/2000 relativi alle riserve nn. 4,6,8,9,13,18,19” , in quanto nello stesso viene chiaramente affermato che tali interessi trovano applicazione giusta l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2 del contratto di appalto.
Da siffatti rilievi consegue che il Collegio di prima istanza ha correttamente qualificato la natura convenzionale degli interessi ex d.m. n. 145 del 2000, e, in relazione alla rivalutazione, ha precisato che una volta liquidata la somma a seguito della pronuncia del lodo, per il periodo successivo il debito ha perso la natura di debito di valore, acquistando natura di debito di valuta, pertanto sulla somma liquidata deve essere unicamente corrisposto l’interesse legale, come testualmente statuito dal capo e) del lodo.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ammette che le parti possano accordarsi non solo sulla rinuncia agli importi dovuti a titolo di interessi moratori (Cass. n. 3736 del 2023), ma anche che convenzionalmente deroghino alla disciplina di tali interessi in relazione alla misura del saggio di interesse (Corte di Cassazione, n. 7160 del 2024), con l’unico limite del divieto una deroga ‘in pejus’ del saggio legale laddove gravemente iniqua in danno del creditore (Cass. n. 16273 del 2022).
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la sentenza impugnata non merita censura, atteso che il riferimento contenuto al capo e) del dispositivo del lodo agli interessi legali non può comprendere anche gli interessi ex d.m. 145 del 2000.
9. L’appello va, pertanto, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
10. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO NO, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina PerreLL, Consigliere
MA SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SA | GO NO |
IL SEGRETARIO