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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2317/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2317/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI SARA, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLI Parte_2 C.F._2
LUCA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere né pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro.
3. I coniugi danno atto che il marito ha già lasciato da fine febbraio 2025, di comune accordo con la moglie, l'abitazione coniugale, riconsegnandone tutte le chiavi, trovando un'altra sistemazione abitativa presso la casa dei propri genitori.
4. Il sig trasferirà la propria residenza anagrafica, provvedendo all'espletamento delle Parte_2
necessarie formalità, quando avrà reperito una propria sistemazione abitativa definitiva e comunque entro e non oltre la sentenza di separazione;
si impegnerà, inoltre, ad asportare i propri effetti e beni personali dall'abitazione coniugale entro e non oltre lo stesso termine.
5. L'abitazione coniugale sita in Sassuolo (MO) in Viale San Biagio n.7 di proprietà del marito,
unitamente a tutto l'arredo ivi contenuto, rimarrà in assegnazione alla moglie, che la abiterà
insieme alle due figlie, ad eccezione del garage che verrà utilizzato dal sig assieme al Parte_2
fratello.
Per_
6. La figlia rimarrà collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione familiare, ivi mantenendo la residenza anagrafica.
7. La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso ovvero entrambi i genitori eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità
genitoriale con riferimento alle scelte straordinarie, da assumersi nell'interesse delle minori,
attinenti l'ambito scolastico, quello della salute e dell'educazione, anche religiosa, tenendo in considerazione le capacità, aspirazioni ed inclinazioni delle figlie. La responsabilità genitoriale in ordine invece alle scelte ordinarie da assumersi per le minori, verrà esercitata,
disgiuntamente, da ciascuno dei genitori, nel tempo in cui avrà con sé le figlie.
8. I genitori concordano di regolare, in questo modo, la futura reciproca frequentazione ed il
Per_ tempo di permanenza con la figli : il padre potrà tenere la figlia dal venerdì sera dalle ore
19-20 circa per poi riportarla alla madre la domenica sera o direttamente il lunedì mattina a scuola (a fine settimana alternati). La figlia trascorrerà con il padre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, indicativamente nel giorno di mercoledì, con accompagnamento a scuola la mattina seguente.
Se i genitori concordano e qualora il padre abbia difficoltà, nel pomeriggio del mercoledì, essi potranno alternarsi per l'accompagnamento della bambina allo sport, rimanendo comunque tale giornata di spettanza paterna.
9. Ciascun genitore si impegna, durante i giorni di permanenza della figlia presso l'altro, a rispettare tale tempo dedicato all'altra figura genitoriale, la quale dovrà occuparsi esclusivamente della minore. Sarà consentito al genitore presso cui non si trova il figlio, di contattare l'altro telefonicamente, una volta al giorno, per parlare con lo stesso indicativamente alle ore 20.00.
10. Qualora uno dei genitori si dovesse trovare, per motivi lavorativi o di salute, in difficoltà tali da impedirgli di tenere i minori durante i giorni a lui assegnati, dovrà concordare con l'altro genitore un cambio tra i reciproci turni di frequentazione, garantendosi comunque la possibilità
di alternare e recuperare il medesimo tempo con gli stessi;
11. Durante i giorni di permanenza della figlia minore con ciascuna figura genitoriale, sarà il genitore presso cui si trova il minore a curarne l'accompagnamento ed il ritiro da scuola, così
come l'eventuale accompagnamento al parco o ad attività ludico/ sportive, salvo eventuali deroghe concordate previamente.
12. Tale regolamentazione sulla frequentazione tra genitori e figlia è derogabile, previo accordo scritto raggiunto dai genitori stessi, qualora sorgano diverse necessità e/o esigenze della figlia o dei genitori, di carattere permanente, sempre purché derivanti le predette necessità e/ o esigenze da scelte raggiunte di comune accordo dai genitori e non da meri impedimenti di carattere temporaneo ( quali, ad esempio, malattie, impegni voluttuari di carattere ludico-ricreativo, uscite con amici ecc..).
13. Le vacanze estive, natalizie e pasquali della figlia, verranno regolate in questo modo: 7 giorni ciascuno durante le vacanze natalizie, 3 durante quelle pasquali ed almeno 15 gg durante la pausa estiva. In merito alle vacanze estive dell'anno corrente, l'ultima settimana di giugno la figlia sarà in vacanza da sola con soggiorni organizzati dalla scuola. Per il corrente anno, la prima
Per_ settimana di Luglio verrà trascorsa d con il padre. Nel mese di agosto la figlia starà con il padre dal 10 al 17, mentre starà con la madre dal 18 al 31. Per gli anni a venire, i genitori concordano di comunicare le ferie reciproche, concordando con l'altro genitore le date relative,
entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, negli anni dispari la prima scelta spetta al padre e negli anni pari alla madre. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si recherà in vacanza con la minore, rimettendo indirizzo e recapito telefonico.
Durante il periodo feriale di vacanza, il genitore che non avrà presso di sé il minore, avrà diritto,
una volta al giorno, di contattare telefonicamente alle ore 20.00 l'altro, che si impegna a mantenersi reperibile, per avere notizie dello stesso. Esclusi tali periodi, rimarrà vigente ed operante il calendario ordinario settimanale di cui sopra.
14. Per la gestione della figlia, la sig.ra qualora necessiti di aiuto, usufruisce della Parte_1
collaborazione dei nonni materni (principalmente il proprio padre), della propria sorella e della sua migliore amica (amica di famiglia ben nota al , persone tutte di cui il Per_2 Parte_2
marito possiede i contatti telefonici. Il sig usufruisce dell'aiuto dei propri genitori. Parte_2
15. Il padre provvederà, a versare per il mantenimento della figlia la somma di euro 500 mensili entro e non oltre il 15 di ogni mese. I genitori si impegnano a versare il 50% ciascuno delle
Per_ spese straordinarie riguardanti la figlia, ad eccezione della retta scolastica di che sarà al
100% a carico del padre fino alla conclusione delle scuole elementari, come da protocollo del
Tribunale di Modena, riportate nell' elenco che segue: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) trasporto pubblico;
d) gite e uscite scolastiche senza pernottamento
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite e uscite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per festività,
compleanni e ricorrenze come Comunione o Cresima;
spese di custodia e baby-sitter c) viaggi e vacanze.
In ragione del dedotto rapporto di reciproco affetto - assimilabile a quello tra padre e figlia -
intercorrente tra il Sig. e figlia minore della moglie, si conviene Parte_2 Parte_3
che le somme versate a titolo di contributo al mantenimento si intendono, per una quota del
50%, anche a favore della predetta minore e che gli impegni al rimborso Parte_3
delle spese straordinarie varranno con le stesse modalità anche per le spese straordinarie assunte nell'interesse della medesima. Allo stesso modo, tutto quanto previsto per le visite ed il collocamento della prole nei patti da
8 a 14 compresi varrà anche per che permarrà con il Sig. ed Parte_3 Parte_2
Per_ insieme alla sorella negli stessi giorni e periodi di vacanza previsti nelle condizioni,
acconsentendo formalmente la madre a tale statuizione con la firma in calce al presente ricorso.
16. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori si impegnano a presentare mensilmente, ovvero entro il giorno 30 di ogni mese, il prospetto delle spese straordinarie sostenute da ciascuno di essi nel periodo di riferimento .Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, dovrà essere versato preferibilmente tramite bonifico (oppure in contanti ma solo dietro sottoscrizione di relativa ricevuta) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta e quindi anticipata.
17. L'assegno unico relativo alla prole verrà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
rinunciando il sig a richiedere la sua metà dell'importo. Parte_2
18. Entrambi i genitori si prestano sin da ora il reciproco consenso al rinnovo di documenti di identità per le figlie, valido anche per l'espatrio, già in essere, impegnandosi a tal fine sin d'ora al disbrigo di tutte le pratiche necessarie.
19. L'autovettura targata FB503TS intestata alla moglie resterà in uso alla stessa, mentre le autovetture di proprietà del marito resteranno in uso allo stesso.
20. Con il suddetto accordo, cui si impegnano a dare piena attuazione, i coniugi hanno regolato tra loro tutte le questioni di carattere economico, i reciproci rapporti in essere tra gli stessi,
derivanti dal rapporto coniugale, non avendo quindi più nulla a pretendere, in seguito, l'uno dall'altro;
21. I coniugi dichiarano di non avere co/intestazioni su conti correnti né altro da dividere. 22.I genitori concordano che eventuali nuovi e futuri compagni/e di vita degli stessi, dovranno essere introdotti con gradualità alle figlie e solo qualora la relazione abbia raggiunto carattere di stabilità, nel pieno rispetto dei tempi di adattamento delle stesse. Sul punto si conviene che la
Sig.ra acconsente a non introdurre nuovi partner nella casa coniugale (persone Parte_1
estranee alla famiglia).
23. Le parti si impegnano a rispettarsi reciprocamente, incentivando la frequentazione dei minori con l'altra figura genitoriale, nel pieno rispetto della stessa, astenendosi reciprocamente da qualsiasi voglia atteggiamento denigratorio o di critica;
24. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 05/07/1991 e ato a SASSUOLO (MO) il 21/10/1989. Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2017, atto n.22, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2317/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI SARA, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLI Parte_2 C.F._2
LUCA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere né pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro.
3. I coniugi danno atto che il marito ha già lasciato da fine febbraio 2025, di comune accordo con la moglie, l'abitazione coniugale, riconsegnandone tutte le chiavi, trovando un'altra sistemazione abitativa presso la casa dei propri genitori.
4. Il sig trasferirà la propria residenza anagrafica, provvedendo all'espletamento delle Parte_2
necessarie formalità, quando avrà reperito una propria sistemazione abitativa definitiva e comunque entro e non oltre la sentenza di separazione;
si impegnerà, inoltre, ad asportare i propri effetti e beni personali dall'abitazione coniugale entro e non oltre lo stesso termine.
5. L'abitazione coniugale sita in Sassuolo (MO) in Viale San Biagio n.7 di proprietà del marito,
unitamente a tutto l'arredo ivi contenuto, rimarrà in assegnazione alla moglie, che la abiterà
insieme alle due figlie, ad eccezione del garage che verrà utilizzato dal sig assieme al Parte_2
fratello.
Per_
6. La figlia rimarrà collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione familiare, ivi mantenendo la residenza anagrafica.
7. La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso ovvero entrambi i genitori eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità
genitoriale con riferimento alle scelte straordinarie, da assumersi nell'interesse delle minori,
attinenti l'ambito scolastico, quello della salute e dell'educazione, anche religiosa, tenendo in considerazione le capacità, aspirazioni ed inclinazioni delle figlie. La responsabilità genitoriale in ordine invece alle scelte ordinarie da assumersi per le minori, verrà esercitata,
disgiuntamente, da ciascuno dei genitori, nel tempo in cui avrà con sé le figlie.
8. I genitori concordano di regolare, in questo modo, la futura reciproca frequentazione ed il
Per_ tempo di permanenza con la figli : il padre potrà tenere la figlia dal venerdì sera dalle ore
19-20 circa per poi riportarla alla madre la domenica sera o direttamente il lunedì mattina a scuola (a fine settimana alternati). La figlia trascorrerà con il padre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, indicativamente nel giorno di mercoledì, con accompagnamento a scuola la mattina seguente.
Se i genitori concordano e qualora il padre abbia difficoltà, nel pomeriggio del mercoledì, essi potranno alternarsi per l'accompagnamento della bambina allo sport, rimanendo comunque tale giornata di spettanza paterna.
9. Ciascun genitore si impegna, durante i giorni di permanenza della figlia presso l'altro, a rispettare tale tempo dedicato all'altra figura genitoriale, la quale dovrà occuparsi esclusivamente della minore. Sarà consentito al genitore presso cui non si trova il figlio, di contattare l'altro telefonicamente, una volta al giorno, per parlare con lo stesso indicativamente alle ore 20.00.
10. Qualora uno dei genitori si dovesse trovare, per motivi lavorativi o di salute, in difficoltà tali da impedirgli di tenere i minori durante i giorni a lui assegnati, dovrà concordare con l'altro genitore un cambio tra i reciproci turni di frequentazione, garantendosi comunque la possibilità
di alternare e recuperare il medesimo tempo con gli stessi;
11. Durante i giorni di permanenza della figlia minore con ciascuna figura genitoriale, sarà il genitore presso cui si trova il minore a curarne l'accompagnamento ed il ritiro da scuola, così
come l'eventuale accompagnamento al parco o ad attività ludico/ sportive, salvo eventuali deroghe concordate previamente.
12. Tale regolamentazione sulla frequentazione tra genitori e figlia è derogabile, previo accordo scritto raggiunto dai genitori stessi, qualora sorgano diverse necessità e/o esigenze della figlia o dei genitori, di carattere permanente, sempre purché derivanti le predette necessità e/ o esigenze da scelte raggiunte di comune accordo dai genitori e non da meri impedimenti di carattere temporaneo ( quali, ad esempio, malattie, impegni voluttuari di carattere ludico-ricreativo, uscite con amici ecc..).
13. Le vacanze estive, natalizie e pasquali della figlia, verranno regolate in questo modo: 7 giorni ciascuno durante le vacanze natalizie, 3 durante quelle pasquali ed almeno 15 gg durante la pausa estiva. In merito alle vacanze estive dell'anno corrente, l'ultima settimana di giugno la figlia sarà in vacanza da sola con soggiorni organizzati dalla scuola. Per il corrente anno, la prima
Per_ settimana di Luglio verrà trascorsa d con il padre. Nel mese di agosto la figlia starà con il padre dal 10 al 17, mentre starà con la madre dal 18 al 31. Per gli anni a venire, i genitori concordano di comunicare le ferie reciproche, concordando con l'altro genitore le date relative,
entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, negli anni dispari la prima scelta spetta al padre e negli anni pari alla madre. Ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si recherà in vacanza con la minore, rimettendo indirizzo e recapito telefonico.
Durante il periodo feriale di vacanza, il genitore che non avrà presso di sé il minore, avrà diritto,
una volta al giorno, di contattare telefonicamente alle ore 20.00 l'altro, che si impegna a mantenersi reperibile, per avere notizie dello stesso. Esclusi tali periodi, rimarrà vigente ed operante il calendario ordinario settimanale di cui sopra.
14. Per la gestione della figlia, la sig.ra qualora necessiti di aiuto, usufruisce della Parte_1
collaborazione dei nonni materni (principalmente il proprio padre), della propria sorella e della sua migliore amica (amica di famiglia ben nota al , persone tutte di cui il Per_2 Parte_2
marito possiede i contatti telefonici. Il sig usufruisce dell'aiuto dei propri genitori. Parte_2
15. Il padre provvederà, a versare per il mantenimento della figlia la somma di euro 500 mensili entro e non oltre il 15 di ogni mese. I genitori si impegnano a versare il 50% ciascuno delle
Per_ spese straordinarie riguardanti la figlia, ad eccezione della retta scolastica di che sarà al
100% a carico del padre fino alla conclusione delle scuole elementari, come da protocollo del
Tribunale di Modena, riportate nell' elenco che segue: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) trasporto pubblico;
d) gite e uscite scolastiche senza pernottamento
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite e uscite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per festività,
compleanni e ricorrenze come Comunione o Cresima;
spese di custodia e baby-sitter c) viaggi e vacanze.
In ragione del dedotto rapporto di reciproco affetto - assimilabile a quello tra padre e figlia -
intercorrente tra il Sig. e figlia minore della moglie, si conviene Parte_2 Parte_3
che le somme versate a titolo di contributo al mantenimento si intendono, per una quota del
50%, anche a favore della predetta minore e che gli impegni al rimborso Parte_3
delle spese straordinarie varranno con le stesse modalità anche per le spese straordinarie assunte nell'interesse della medesima. Allo stesso modo, tutto quanto previsto per le visite ed il collocamento della prole nei patti da
8 a 14 compresi varrà anche per che permarrà con il Sig. ed Parte_3 Parte_2
Per_ insieme alla sorella negli stessi giorni e periodi di vacanza previsti nelle condizioni,
acconsentendo formalmente la madre a tale statuizione con la firma in calce al presente ricorso.
16. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. I genitori si impegnano a presentare mensilmente, ovvero entro il giorno 30 di ogni mese, il prospetto delle spese straordinarie sostenute da ciascuno di essi nel periodo di riferimento .Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, dovrà essere versato preferibilmente tramite bonifico (oppure in contanti ma solo dietro sottoscrizione di relativa ricevuta) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta e quindi anticipata.
17. L'assegno unico relativo alla prole verrà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
rinunciando il sig a richiedere la sua metà dell'importo. Parte_2
18. Entrambi i genitori si prestano sin da ora il reciproco consenso al rinnovo di documenti di identità per le figlie, valido anche per l'espatrio, già in essere, impegnandosi a tal fine sin d'ora al disbrigo di tutte le pratiche necessarie.
19. L'autovettura targata FB503TS intestata alla moglie resterà in uso alla stessa, mentre le autovetture di proprietà del marito resteranno in uso allo stesso.
20. Con il suddetto accordo, cui si impegnano a dare piena attuazione, i coniugi hanno regolato tra loro tutte le questioni di carattere economico, i reciproci rapporti in essere tra gli stessi,
derivanti dal rapporto coniugale, non avendo quindi più nulla a pretendere, in seguito, l'uno dall'altro;
21. I coniugi dichiarano di non avere co/intestazioni su conti correnti né altro da dividere. 22.I genitori concordano che eventuali nuovi e futuri compagni/e di vita degli stessi, dovranno essere introdotti con gradualità alle figlie e solo qualora la relazione abbia raggiunto carattere di stabilità, nel pieno rispetto dei tempi di adattamento delle stesse. Sul punto si conviene che la
Sig.ra acconsente a non introdurre nuovi partner nella casa coniugale (persone Parte_1
estranee alla famiglia).
23. Le parti si impegnano a rispettarsi reciprocamente, incentivando la frequentazione dei minori con l'altra figura genitoriale, nel pieno rispetto della stessa, astenendosi reciprocamente da qualsiasi voglia atteggiamento denigratorio o di critica;
24. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 05/07/1991 e ato a SASSUOLO (MO) il 21/10/1989. Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2017, atto n.22, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale