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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6130/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080005898279000 SOMME LG 289 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 REC.CREDITO.IMP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006831705000 notificata in data 30/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 894.714,88, limitatamente alla cartella n. 29520080005898279000 per l'importo di € 20.245,00 a titolo di condono tombale. Eccepiva: omessa notifica della cartella, prescrizione, prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica della cartella e di atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione risulta emessa, tra l'altro, sul presupposto della cartella n. 29520080005898279000 che si dice notificata in data 10/12/2008.
L'eccezione di omessa notifica è infondata. Come documentato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, la cartella veniva notificata in tale data mediante deposito presso la Casa Comunale a seguito di irreperibilità relativa e successivo invio di raccomandata informativa.
La cartella veniva seguita dalla emissione di successiva intimazione di pagamento n.
29520179016135586000 relativa anche a detta cartella. Tuttavia, come documentato dalla stessa Agenzia delle Entrate la notifica non si perfezionava, dal momento che il plico veniva restituito al mittente con la dicitura “trasferito”, senza alcun altro adempimento.
Discende l'intervenuta prescrizione della pretesa, in assenza di prova di atti idonei a interrompere la prescrizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate. Invero, ai fini della condanna alle spese deve ritenersi che dia luogo a « gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione ai sensi dell'art. 15 d.Lv. 546/92 la circostanza che sia rimasta incontestata o comunque accertata la debenza del tributo e l'omissione del versamento dello stesso, derivando l'accoglimento del ricorso unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario, dal momento che, non operando la prescrizione d'ufficio, l'Amministrazione è comunque tenuta al tentativo di recupero pur nella eventuale consapevolezza della intervenuta prescrizione, non potendosi, pertanto, rimproverare alla stessa l'emissione degli atti funzionali alla riscossione (cfr. Cass. 9876/2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6130/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520080005898279000 SOMME LG 289 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 REC.CREDITO.IMP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006831705000 notificata in data 30/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 894.714,88, limitatamente alla cartella n. 29520080005898279000 per l'importo di € 20.245,00 a titolo di condono tombale. Eccepiva: omessa notifica della cartella, prescrizione, prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica della cartella e di atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione risulta emessa, tra l'altro, sul presupposto della cartella n. 29520080005898279000 che si dice notificata in data 10/12/2008.
L'eccezione di omessa notifica è infondata. Come documentato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, la cartella veniva notificata in tale data mediante deposito presso la Casa Comunale a seguito di irreperibilità relativa e successivo invio di raccomandata informativa.
La cartella veniva seguita dalla emissione di successiva intimazione di pagamento n.
29520179016135586000 relativa anche a detta cartella. Tuttavia, come documentato dalla stessa Agenzia delle Entrate la notifica non si perfezionava, dal momento che il plico veniva restituito al mittente con la dicitura “trasferito”, senza alcun altro adempimento.
Discende l'intervenuta prescrizione della pretesa, in assenza di prova di atti idonei a interrompere la prescrizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate. Invero, ai fini della condanna alle spese deve ritenersi che dia luogo a « gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione ai sensi dell'art. 15 d.Lv. 546/92 la circostanza che sia rimasta incontestata o comunque accertata la debenza del tributo e l'omissione del versamento dello stesso, derivando l'accoglimento del ricorso unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario, dal momento che, non operando la prescrizione d'ufficio, l'Amministrazione è comunque tenuta al tentativo di recupero pur nella eventuale consapevolezza della intervenuta prescrizione, non potendosi, pertanto, rimproverare alla stessa l'emissione degli atti funzionali alla riscossione (cfr. Cass. 9876/2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.