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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1362/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1362/2025 RG, assegnata con provvedimento del 10.7.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
9.7.2025, promossa
Da
- (C. F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente al civico 50 della via E. Toti di Cosoleto (RC), rapp.to e difeso dall'avv. Santo
AN ed el.te domiciliato presso il suo studio al civico 51 della via Roma di Cosoleto (RC);
- ricorrente -
CONTRO
- C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande 21, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
SS IN e IO CO DO ed elett.te domiciliato presso l'Agenzia
di Palmi, Via Alessandro Volta 2; CP_1
- - P.I. , nella pers. del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma, via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mediati ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Locri (RC), Via Don Vittorio, n. 75;
- resistenti -
- in pers. del l.r.p.t. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata alla via Barberini 47 di Roma (RM);
- contumace -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO dell'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14/04/2025 limitatamente ai sottesi atti per cui delimitava l'impugnativa:
- avviso di addebito n. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016 - in realtà mai notificato-;
- avviso di addebito n. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016 - in realtà mai notificato-;
- avviso di addebito n. 39420140002980021000; salvo poi rettificare in:
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160001479952 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016 -in realtà mai notificato-;
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016 -in realtà mai notificato-;
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.9.25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14.4.2025 dell'importo complessivo di
€ 130.334,34 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per cui delimitava l'impugnativa per un totale complessivo di euro 5.556,69, dei quali era venuto a conoscenza solo a seguito della notificazione dell'atto oggi impugnato:
- avviso di addebito n. 39420160003976501000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016;
2 - avviso di addebito n. 39420160003976501000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016;
- avviso di addebito n. 39420140002980021000. salvo poi rettificare la domanda avvero i seguenti atti:
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160001479952 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016 -in realtà mai notificato-;
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016 -in realtà mai notificato-.
___________________
Eccepiva l'odierno ricorrente la nullità degli atti opposti per difetto di notifica degli avvisi di addebito opposti in quanto mai ritualmente notificati e che della sua esistenza si era appreso solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
Contestava, quindi, l'intervenuta prescrizione delle contribuzioni previdenziali, ritenendo che il diritto di credito dell' in assenza di atti interruttivi, alla data di notifica CP_1 dell'intimazione opposta, si era estinto essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla normativa ex L. n. 335/95, con conseguente veni meno del diritto dell'Agente della Riscossione
a vantare le somme nei suoi confronti.
Concludeva quindi: “… insiste nell'accoglimento della domanda e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a suo favore”.
- Contumacia CP_3
In via preliminare si deve dichiarare la contumacia della pur regolarmente citata CP_3 in data 7.6.2025 e non costituita.
- Costituzione CP_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo che gli avvisi di addebito n. 39420160001479952000
(periodi 1-2/2015) e n. 39420160003976501000 (periodi 3-4/2015), rispettivamente notificati il 13.05.2016 e 21.11.2016 – erano stati regolarmente notificati a mani della moglie del ricorrente e che i crediti risultavano non ceduti.
Evidenziava che doveva essere l' dimostrare l'esistenza di eventuali atti interruttivi e che CP_2 si doveva tenere conto anche della sospensione covid.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
3 “Rigettare l'avverso ricorso in caso di esistenza di atti interruttivi;
In caso di accoglimento, assolvere l'incolpevole dal pagamento delle spese di giudizio”. CP_1
- Costituzione Controparte_5
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda Controparte_6 con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per incertezza del “petitum” nonché per tardività di deposito del ricorso oltre il termine breve di quaranta giorni ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, dalla notifica della cartella di pagamento.
Contestava la totale carenza di legittimazione passiva dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della causa, come l'omessa notifica dell'avviso di addebito, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", essendo unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito l'ufficio impositore;
per cui nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversa doveva essere garantita e manlevata CP_ dall' da qualsiasi conseguenza per essa pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Sull'eccezione di intervenuta prescrizione eccepiva che non essendo stata opposta nei termini la pretesa esattoriale ne derivava la sua inoppugnabilità e che la prescrizione maturava con il decorso del termine ordinario decennale.
Evidenziava che prima dell'intimazione di pagamento opposta erano stati notificati, quali atti interruttivi della prescrizione:
1. pignoramenti presso terzi ex. Art.72bis
09484201700001970001 notificata in data 08/05/2017; 2. intimazione di pagamento n.
09420199009060616000 notificata in data 27/11/2019; 3. intimazione di pagamento n.
09420229003390385000 notificata in data 12/05/2023; 4. intimazione di pagamento n.
09420259000064267000 notificata in data 14/04/2025.
Deduceva, altresì, che in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015), non era affatto maturata la eccepita prescrizione dei crediti vantati da parte ricorrente.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:
“In via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di
[...]
, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
Controparte_6
- dichiarare inammissibile la presente opposizione per tardività, e relativamente alle eccezioni proposte, così come motivato in narrativa;
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto, attesa
l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata da Controparte_7
[...
[...] , in subordine, tenere indenne l' da qualsiasi
[...] Controparte_2 onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda;
- dichiarare per le contestazioni residue il difetto di legittimazione passiva dell CP_8
;
[...]
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell , con ogni conseguenza anche in ordine Controparte_8 alle spese.
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
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MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14.4.2025 limitatamente ai sottesi atti per cui rettificava e delimitava l'impugnativa:
- AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160001479952 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto in data
13.5.2016 – a dire del ricorrente in realtà mai notificato -;
5 - AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto in data
21.11.2016 - a dire del ricorrente in realtà mai notificato -. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva
6 impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Prescrizione
In merito alla eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito opposti n.
39420160001479952000 e n. 39420160003976501000, asseritamente notificati rispettivamente in data 13/05/2016 e 21/11/2016, da un esame della documentazione prodotta CP_ agli atti del giudizio (v. avvisi ricevimento all.ti , emerge come gli stessi titoli risultano regolarmente notificati mediante consegna a mani della moglie a mezzo Racc./AR, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
7 In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
Deve perciò rilevarsi che a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:
“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ.
8 ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60”
(Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg.
Roma, (Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez. XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
9 In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art.
2700 c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto:
“Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”
(Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del 17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. n. 10543 del 15/04/2019).
10 _______________
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione si osserva quanto segue.
In riferimento all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis D.P.R. 29.9.1973,
n. 602) n. 09484201700001970001 notificato in data 08/05/2017 per compiuta giacenza, non vi è prova della regolare notificazione.
Emerge dagli atti di causa come la stessa sia stata notificata con l'osservanza delle forme previste nei casi di pec piena o inattiva (“irreperibilità telematica”), in quanto non era stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo in capo a parte opponente.
In tali casi è previsto il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. L'art. 26,
D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, ha stabilito, a partire dal 1.6.2016,
l'obbligatorietà della notifica via pec delle cartelle di pagamento per i professionisti, le imprese individuali e le società stabilendo che, qualora non sia possibile eseguire tale modalità di notifica per problemi relativi alla casella di posta elettronica del destinatario, la cartella si considera ugualmente notificata attraverso una sorta di irreperibilità telematica. Quindi se apre o meno la pec, l'atto risulta notificato a prescindere al momento in cui viene resa disponibile nel proprio gestore della pec, evento confermato immediatamente con la ricevuta di consegna.
Nell'eventualità in cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo oppure la casella risulti satura, la notificazione risulterà perfezionata mediante il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Tale modalità di notifica appare dunque caratterizzata da: a) deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio;
b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima;
c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione che non ha l'obbligo di valutare l'esito della raccomandata.
Tuttavia nel caso che ci occupa, non vi è prova della regolare comunicazione inviata al contribuente dell'avviso di deposito dell'atto presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, in quanto tale comunicazione veniva eseguita tramite operatore postale privato Nexive all'epoca
11 non contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica ex art. 26, co.1, D.p.r 602/73 avendo ottenuto la licenza individuale solamne nel 2019
Difatti, la Legge n. 124 del 2017, art. 1, in combinato disposto dei commi 57, e 58, prevedeva che la licenza da parte dei servizi privati, doveva essere subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi, che dovevano essere specificatamente determinate dalla AGCOM, anche in materia di notificazioni.
Per cui fino a quando non venivano rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), continuava a sussistere l'esclusività in capo a , dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni Controparte_9 di atti giudiziari.
“fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa
Corte innanzi citato (conf. Cass. 23887/75). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell'avviso d'accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16).” (cfr. Cass. civ. ord.
234/2018).
E poiché, per quanto ci risulta, la licenza per la notifica Nexive la ha ottenuta solo nel corso del 2019, prima di tale data i suoi operatori non potevano provvedere alla notifica di atti giudiziari, essendovi all'uopo autorizzata in via esclusiva solo . CP_9
Pertanto, atteso che la notificazione del pignoramento dei crediti verso terzi impugnato è avvenuta per il tramite dell'operatore postale Nexive che non era contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica ex art. 26, co.1, D.p.r 602/73 ed ha ottenuto la licenza individuale da parte del MISE solo ed esclusivamente alla data del 13 maggio 2019 contraddistinta dal A1 n. 1/2019 ossia circa due anni dopo rispetto alla notifica del 8.5.2017 di cui si discorre, ne deriva come l'atto sia stato notificato da soggetto privo della relativa licenza con conseguente inesistenza della notifica stessa.
Ne consegue la nullità della notificazione del suddetto atto di pignoramento presso terzi con conseguente venir meno dell'efficacia interruttiva dei termini di prescrizione.
_______________________
12 Anche l'intimazione di pagamento n. 09420199009060616000 da un esame della documentazione risulta non validamente notificata ex art. 139/140 c.p.c., non rinvenendo in atti l'avviso di ricevimento a supporto del corretto iter notificatorio.
Si rileva, infatti, l'illegittimità della notifica in quanto non correttamente eseguito il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c. in ipotesi di irreperibilità relativa ed il rispetto di tutte le formalità di legge (invio CAD – ricezione CAD).
Trattandosi di ipotesi di irreperibilità relativa - e non assoluta - del contribuente, la notifica andava effettuata, a pena di invalidità, secondo il rito previsto dall'art. 140 cpc, ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalità: - deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi;
- affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione (Cass. n. 6911/2017; n.
24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140
c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del
1973 (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11829/2020). In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). “La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ. SS.UU. n. 10012/2021).
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Mentre risulta regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n.
09420229003390385000 in data 12.5.2023 in quanto correttamente eseguito il procedimento di
13 notificazione ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c. in ipotesi di irreperibilità relativa ed il rispetto di tutte le formalità di legge (invio CAD – ricezione CAD).
Dalla documentazione riversata in giudizio si denota come siano state osservate tutte le formalità previste dalla legge (combinato disposto degli articoli 26 ultimo comma DPR n.
602/1973, 60 del DPR N. 600/1973 e 140 cpc), ivi compreso il deposito dell'avviso di ricevimento della comunicazione del deposito dell'atto nella Casa Comunale di Cosoleto ex art. 140 cpc, presso la quale poteva essere ritirato (v. all.ti Ader n. 3).
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Concludendo, dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420160001479952000
(13.5.2016), il termine di prescrizione coincideva con il giorno 13.5.2021, ma tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), il nuovo termine prescrizionale andava a coincidere con il 7.11.2022, per cui alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003390385000 (12.5.2023) nonché dell'intimazione oggi opposta notificata il 14.4.2025, risultava già decorso il temine quinquennale di prescrizione quinquennale dei relativi crediti ex L. 335/95.
Mentre per quanto attiene l'avviso di addebito n. 39420160003976501000 notificato il
21/11/2016, il termine di prescrizione coincideva con il giorno 21.11.2021, ma tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), il nuovo termine prescrizionale andava a coincidere con il 16.5.2023, per cui alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003390385000 (12.5.2023) nonché dell'intimazione oggi opposta (14.4.2025), non era maturato il temine quinquennale di prescrizione quinquennale ex L. 335/95.
Tale normativa emergenziale infatti aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, CP_2 per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei
14 termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_8 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Ne deriva conseguentemente la nullità dell'avviso di addebito n. 39420160001479952000 per intervenuta prescrizione dei crediti vantati mentre viene ribadita la validità dell'avviso di addebito n. 39420160003976501000 e, conseguentemente dovuti i relativi importi.
- Legittimazione passiva CP_2
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_6
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
15 A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerneva la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura
è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs.
13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
16 Norma questa ulteriormente ritoccata dalla Legge n. 203/2024, conosciuta come "Collegato
Lavoro", entrata in vigore il 12.1.2025, che introduce modifiche significative in materia di notifiche dei ricorsi agli enti territoriali, specialmente in ambito previdenziale e tributario.
L'art. 25 della legge, in particolare, modifica il Decreto Legislativo 46/99, stabilendo che le notifiche di ricorsi relativi all'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e alle garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle commissioni tributarie, devono essere effettuate nei confronti dell'Ente Impositore (senza menzionare in alcun modo il
Concessionario) presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati:
“1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»”.
Del resto, l'eventuale annullamento della cartella o avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è CP_ l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Concludendo, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento della cartella sottesa all'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa e, in ogni caso, non riferibile alla susseguente attività di riscossione;
sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti
17 appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_8
- Le spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ravvisandosi nel significativo ridimensionamento della pretesa contributiva una situazione di fatto assimilabile alla soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della CP_3
2. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. n.
39420160001479952000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
3. per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14.4.2025, limitatamente al suindicato avviso, in quanto non sorretta da validi crediti;
4. rigetta la domanda per l'avviso di addebito n. 39420160003976501000 di cui ne ribadisce la validità e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
5. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
6. compensa le spese di giudizio tra le parti;
7. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 8.10.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
18
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1362/2025 RG, assegnata con provvedimento del 10.7.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
9.7.2025, promossa
Da
- (C. F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente al civico 50 della via E. Toti di Cosoleto (RC), rapp.to e difeso dall'avv. Santo
AN ed el.te domiciliato presso il suo studio al civico 51 della via Roma di Cosoleto (RC);
- ricorrente -
CONTRO
- C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande 21, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
SS IN e IO CO DO ed elett.te domiciliato presso l'Agenzia
di Palmi, Via Alessandro Volta 2; CP_1
- - P.I. , nella pers. del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma, via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mediati ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Locri (RC), Via Don Vittorio, n. 75;
- resistenti -
- in pers. del l.r.p.t. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata alla via Barberini 47 di Roma (RM);
- contumace -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO dell'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14/04/2025 limitatamente ai sottesi atti per cui delimitava l'impugnativa:
- avviso di addebito n. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016 - in realtà mai notificato-;
- avviso di addebito n. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016 - in realtà mai notificato-;
- avviso di addebito n. 39420140002980021000; salvo poi rettificare in:
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160001479952 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016 -in realtà mai notificato-;
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016 -in realtà mai notificato-;
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.9.25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14.4.2025 dell'importo complessivo di
€ 130.334,34 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito per cui delimitava l'impugnativa per un totale complessivo di euro 5.556,69, dei quali era venuto a conoscenza solo a seguito della notificazione dell'atto oggi impugnato:
- avviso di addebito n. 39420160003976501000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016;
2 - avviso di addebito n. 39420160003976501000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016;
- avviso di addebito n. 39420140002980021000. salvo poi rettificare la domanda avvero i seguenti atti:
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160001479952 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
13/05/2016 -in realtà mai notificato-;
AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato, stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto, in data
21/11/2016 -in realtà mai notificato-.
___________________
Eccepiva l'odierno ricorrente la nullità degli atti opposti per difetto di notifica degli avvisi di addebito opposti in quanto mai ritualmente notificati e che della sua esistenza si era appreso solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
Contestava, quindi, l'intervenuta prescrizione delle contribuzioni previdenziali, ritenendo che il diritto di credito dell' in assenza di atti interruttivi, alla data di notifica CP_1 dell'intimazione opposta, si era estinto essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla normativa ex L. n. 335/95, con conseguente veni meno del diritto dell'Agente della Riscossione
a vantare le somme nei suoi confronti.
Concludeva quindi: “… insiste nell'accoglimento della domanda e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a suo favore”.
- Contumacia CP_3
In via preliminare si deve dichiarare la contumacia della pur regolarmente citata CP_3 in data 7.6.2025 e non costituita.
- Costituzione CP_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo che gli avvisi di addebito n. 39420160001479952000
(periodi 1-2/2015) e n. 39420160003976501000 (periodi 3-4/2015), rispettivamente notificati il 13.05.2016 e 21.11.2016 – erano stati regolarmente notificati a mani della moglie del ricorrente e che i crediti risultavano non ceduti.
Evidenziava che doveva essere l' dimostrare l'esistenza di eventuali atti interruttivi e che CP_2 si doveva tenere conto anche della sospensione covid.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
3 “Rigettare l'avverso ricorso in caso di esistenza di atti interruttivi;
In caso di accoglimento, assolvere l'incolpevole dal pagamento delle spese di giudizio”. CP_1
- Costituzione Controparte_5
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda Controparte_6 con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per incertezza del “petitum” nonché per tardività di deposito del ricorso oltre il termine breve di quaranta giorni ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, dalla notifica della cartella di pagamento.
Contestava la totale carenza di legittimazione passiva dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della causa, come l'omessa notifica dell'avviso di addebito, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", essendo unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito l'ufficio impositore;
per cui nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversa doveva essere garantita e manlevata CP_ dall' da qualsiasi conseguenza per essa pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
Sull'eccezione di intervenuta prescrizione eccepiva che non essendo stata opposta nei termini la pretesa esattoriale ne derivava la sua inoppugnabilità e che la prescrizione maturava con il decorso del termine ordinario decennale.
Evidenziava che prima dell'intimazione di pagamento opposta erano stati notificati, quali atti interruttivi della prescrizione:
1. pignoramenti presso terzi ex. Art.72bis
09484201700001970001 notificata in data 08/05/2017; 2. intimazione di pagamento n.
09420199009060616000 notificata in data 27/11/2019; 3. intimazione di pagamento n.
09420229003390385000 notificata in data 12/05/2023; 4. intimazione di pagamento n.
09420259000064267000 notificata in data 14/04/2025.
Deduceva, altresì, che in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015), non era affatto maturata la eccepita prescrizione dei crediti vantati da parte ricorrente.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:
“In via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di
[...]
, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
Controparte_6
- dichiarare inammissibile la presente opposizione per tardività, e relativamente alle eccezioni proposte, così come motivato in narrativa;
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto, attesa
l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata da Controparte_7
[...
[...] , in subordine, tenere indenne l' da qualsiasi
[...] Controparte_2 onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda;
- dichiarare per le contestazioni residue il difetto di legittimazione passiva dell CP_8
;
[...]
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell , con ogni conseguenza anche in ordine Controparte_8 alle spese.
- il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
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MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14.4.2025 limitatamente ai sottesi atti per cui rettificava e delimitava l'impugnativa:
- AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160001479952 000 di importo pari ad € 2.791,19 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto in data
13.5.2016 – a dire del ricorrente in realtà mai notificato -;
5 - AVVISO DI ADDEBITO N. 39420160003976501 000 di importo pari ad € 2.765,50 inerente a contributi ivs anno 2015 notificato stando a quanto riportato nell'atto oggi opposto in data
21.11.2016 - a dire del ricorrente in realtà mai notificato -. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale alla data di notifica dell'intimazione opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva
6 impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Prescrizione
In merito alla eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito opposti n.
39420160001479952000 e n. 39420160003976501000, asseritamente notificati rispettivamente in data 13/05/2016 e 21/11/2016, da un esame della documentazione prodotta CP_ agli atti del giudizio (v. avvisi ricevimento all.ti , emerge come gli stessi titoli risultano regolarmente notificati mediante consegna a mani della moglie a mezzo Racc./AR, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R.
n. 602/1973.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
7 In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
Deve perciò rilevarsi che a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:
“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ.
8 ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60”
(Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg.
Roma, (Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez. XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
9 In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art.
2700 c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto:
“Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”
(Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del 17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. n. 10543 del 15/04/2019).
10 _______________
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione si osserva quanto segue.
In riferimento all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis D.P.R. 29.9.1973,
n. 602) n. 09484201700001970001 notificato in data 08/05/2017 per compiuta giacenza, non vi è prova della regolare notificazione.
Emerge dagli atti di causa come la stessa sia stata notificata con l'osservanza delle forme previste nei casi di pec piena o inattiva (“irreperibilità telematica”), in quanto non era stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo in capo a parte opponente.
In tali casi è previsto il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. L'art. 26,
D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, ha stabilito, a partire dal 1.6.2016,
l'obbligatorietà della notifica via pec delle cartelle di pagamento per i professionisti, le imprese individuali e le società stabilendo che, qualora non sia possibile eseguire tale modalità di notifica per problemi relativi alla casella di posta elettronica del destinatario, la cartella si considera ugualmente notificata attraverso una sorta di irreperibilità telematica. Quindi se apre o meno la pec, l'atto risulta notificato a prescindere al momento in cui viene resa disponibile nel proprio gestore della pec, evento confermato immediatamente con la ricevuta di consegna.
Nell'eventualità in cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo oppure la casella risulti satura, la notificazione risulterà perfezionata mediante il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Tale modalità di notifica appare dunque caratterizzata da: a) deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio;
b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima;
c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione che non ha l'obbligo di valutare l'esito della raccomandata.
Tuttavia nel caso che ci occupa, non vi è prova della regolare comunicazione inviata al contribuente dell'avviso di deposito dell'atto presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, in quanto tale comunicazione veniva eseguita tramite operatore postale privato Nexive all'epoca
11 non contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica ex art. 26, co.1, D.p.r 602/73 avendo ottenuto la licenza individuale solamne nel 2019
Difatti, la Legge n. 124 del 2017, art. 1, in combinato disposto dei commi 57, e 58, prevedeva che la licenza da parte dei servizi privati, doveva essere subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi, che dovevano essere specificatamente determinate dalla AGCOM, anche in materia di notificazioni.
Per cui fino a quando non venivano rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), continuava a sussistere l'esclusività in capo a , dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni Controparte_9 di atti giudiziari.
“fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa
Corte innanzi citato (conf. Cass. 23887/75). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell'avviso d'accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16).” (cfr. Cass. civ. ord.
234/2018).
E poiché, per quanto ci risulta, la licenza per la notifica Nexive la ha ottenuta solo nel corso del 2019, prima di tale data i suoi operatori non potevano provvedere alla notifica di atti giudiziari, essendovi all'uopo autorizzata in via esclusiva solo . CP_9
Pertanto, atteso che la notificazione del pignoramento dei crediti verso terzi impugnato è avvenuta per il tramite dell'operatore postale Nexive che non era contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica ex art. 26, co.1, D.p.r 602/73 ed ha ottenuto la licenza individuale da parte del MISE solo ed esclusivamente alla data del 13 maggio 2019 contraddistinta dal A1 n. 1/2019 ossia circa due anni dopo rispetto alla notifica del 8.5.2017 di cui si discorre, ne deriva come l'atto sia stato notificato da soggetto privo della relativa licenza con conseguente inesistenza della notifica stessa.
Ne consegue la nullità della notificazione del suddetto atto di pignoramento presso terzi con conseguente venir meno dell'efficacia interruttiva dei termini di prescrizione.
_______________________
12 Anche l'intimazione di pagamento n. 09420199009060616000 da un esame della documentazione risulta non validamente notificata ex art. 139/140 c.p.c., non rinvenendo in atti l'avviso di ricevimento a supporto del corretto iter notificatorio.
Si rileva, infatti, l'illegittimità della notifica in quanto non correttamente eseguito il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c. in ipotesi di irreperibilità relativa ed il rispetto di tutte le formalità di legge (invio CAD – ricezione CAD).
Trattandosi di ipotesi di irreperibilità relativa - e non assoluta - del contribuente, la notifica andava effettuata, a pena di invalidità, secondo il rito previsto dall'art. 140 cpc, ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalità: - deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi;
- affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione (Cass. n. 6911/2017; n.
24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140
c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del
1973 (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11829/2020). In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). “La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ. SS.UU. n. 10012/2021).
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Mentre risulta regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n.
09420229003390385000 in data 12.5.2023 in quanto correttamente eseguito il procedimento di
13 notificazione ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c. in ipotesi di irreperibilità relativa ed il rispetto di tutte le formalità di legge (invio CAD – ricezione CAD).
Dalla documentazione riversata in giudizio si denota come siano state osservate tutte le formalità previste dalla legge (combinato disposto degli articoli 26 ultimo comma DPR n.
602/1973, 60 del DPR N. 600/1973 e 140 cpc), ivi compreso il deposito dell'avviso di ricevimento della comunicazione del deposito dell'atto nella Casa Comunale di Cosoleto ex art. 140 cpc, presso la quale poteva essere ritirato (v. all.ti Ader n. 3).
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Concludendo, dalla data di notifica dell'avviso di addebito n. 39420160001479952000
(13.5.2016), il termine di prescrizione coincideva con il giorno 13.5.2021, ma tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), il nuovo termine prescrizionale andava a coincidere con il 7.11.2022, per cui alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003390385000 (12.5.2023) nonché dell'intimazione oggi opposta notificata il 14.4.2025, risultava già decorso il temine quinquennale di prescrizione quinquennale dei relativi crediti ex L. 335/95.
Mentre per quanto attiene l'avviso di addebito n. 39420160003976501000 notificato il
21/11/2016, il termine di prescrizione coincideva con il giorno 21.11.2021, ma tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), il nuovo termine prescrizionale andava a coincidere con il 16.5.2023, per cui alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003390385000 (12.5.2023) nonché dell'intimazione oggi opposta (14.4.2025), non era maturato il temine quinquennale di prescrizione quinquennale ex L. 335/95.
Tale normativa emergenziale infatti aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, CP_2 per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei
14 termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_8 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Ne deriva conseguentemente la nullità dell'avviso di addebito n. 39420160001479952000 per intervenuta prescrizione dei crediti vantati mentre viene ribadita la validità dell'avviso di addebito n. 39420160003976501000 e, conseguentemente dovuti i relativi importi.
- Legittimazione passiva CP_2
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_6
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
15 A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerneva la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura
è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs.
13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
16 Norma questa ulteriormente ritoccata dalla Legge n. 203/2024, conosciuta come "Collegato
Lavoro", entrata in vigore il 12.1.2025, che introduce modifiche significative in materia di notifiche dei ricorsi agli enti territoriali, specialmente in ambito previdenziale e tributario.
L'art. 25 della legge, in particolare, modifica il Decreto Legislativo 46/99, stabilendo che le notifiche di ricorsi relativi all'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e alle garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle commissioni tributarie, devono essere effettuate nei confronti dell'Ente Impositore (senza menzionare in alcun modo il
Concessionario) presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati:
“1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»”.
Del resto, l'eventuale annullamento della cartella o avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è CP_ l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Concludendo, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento della cartella sottesa all'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa e, in ogni caso, non riferibile alla susseguente attività di riscossione;
sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti
17 appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_8
- Le spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ravvisandosi nel significativo ridimensionamento della pretesa contributiva una situazione di fatto assimilabile alla soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della CP_3
2. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. n.
39420160001479952000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
3. per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 0942025900064267000 notificata in data 14.4.2025, limitatamente al suindicato avviso, in quanto non sorretta da validi crediti;
4. rigetta la domanda per l'avviso di addebito n. 39420160003976501000 di cui ne ribadisce la validità e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
5. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
6. compensa le spese di giudizio tra le parti;
7. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 8.10.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
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