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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 8892/2016
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti assistiti e difesi dagli Parte_5 C.F._5
Avv.ti NOSCHESE FRANCESCO e MONTANARI BENEDETTA attori contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._6 CP_2
(C.F. , assisti e difesi dall'Avv. MARCOLI
[...] C.F._7
ANGELO
e contro
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._8 Controparte_4
, assistiti e difesi dall'Avv. MENEGARDO NADIA C.F._9
convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 14/3/2023 e 15/3/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 20/05/2016 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) gli attori sono comproprietari, giusta atti di provenienza prodotti sub documenti nn. 1-5,
“dell'unità immobiliare sita a Carpenedolo via Solferino n° 90” censita al foglio 20, mappale 551, sub 1, cat. A/3, mappale 551, sub 2, cat. C/2 e mappale 550, sem. irr. di ha 00.07.30 (pagg. 2-3); ii) quest'ultimo mappale risulta intercluso in quanto ubicato al di sotto del livello dell'abitazione principale e accessibile solo a piedi percorrendo una ripida scalinata interna (doc. 6) e, comunque, privo di accesso diretto alla strada pubblica denominata via Ruine;
iii) la proprietà attore confina ad est con i fondi di proprietà dei convenuti e censiti rispettivamente al foglio 20, mappale 553 (intestato ai sig.ri e ) e al foglio 20, mappali 786, 562 sub 1 e CP_3 Controparte_4
562 sub 2 (intestati ai sig.ri e ). Controparte_2 Controparte_1
Attesa la conformazione dei luoghi e l'interclusione del fondo foglio 20, mappale n.
550 di loro proprietà, gli attori hanno chiesto costituirsi, ex artt. 1051 o in subordine
1052 c.c., una servitù coattiva di passo lungo “una striscia di terreno posta in lato sud dei mappali 553, 786 e 562 per una larghezza pari a mt 5,00” onde consentire l'accesso a piedi e con mezzi agricoli alla locale via Ruine.
Con comparsa in data 19/10/2016 si sono costituiti i convenuti sig.ri e CP_1
contestando i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. e chiedendo il CP_2
rigetto delle avverse domande.
Con comparsa in pari data si sono costituiti anche i sig.ri e CP_3 CP_4
i quali hanno, a loro volta, contestato l'asserita interclusione del fondo attoreo
[...]
(potendosi accedere al mappale 550 dalla pubblica via Solferino attraverso il mappale
551 di cui costituisce pertinenza) chiedendo il rigetto delle avverse pretese o, in via di subordine, l'accertamento della servitù anche a favore del loro fondo n. 553 e a carico dei fondi dei convenuti e nn. 786 e 562 previa determinazione CP_1 CP_2
dell'indennità ex art. 1053 c.c..
pag. 2/7 Assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 7/12/2017 il Giudice ha ammesso consulenza tecnica descrittiva dello stato dei luoghi e “volta a verificare l'interclusione assoluta o relativa del fondo di parte attrice”, nominando
C.T.U. l'arch. di Roncadelle (BS). Depositato l'elaborato peritale, con Persona_1
successiva ordinanza del 22/11/2018 è stata disposta un'integrazione in merito alle circostanze dedotte dagli attori con note del 10/11/2018 “con particolare riferimento alla portata del dislivello del mappale 550 […] e alla natura degli interventi da effettuare per consentire l'accesso con mezzi agricoli”, specificandone i relativi costi.
Riassunto il giudizio dichiarato interrotto a seguito del sopravvenuto decesso del procuratore degli attori, con ordinanza del 2/7/2021 venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 30/3/2023 la causa è stata quindi assunta in decisione con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Gli attori hanno agito ex artt. 1051 o, in subordine, 1052 c.c. al fine di fare accertare l'interclusione assoluta o relativa del fondo tra essi in comproprietà censito al foglio
20, mappale 550, con conseguente costituzione di servitù coattiva di transito a piedi o con mezzi agricoli lungo i fondi dei convenuti onde avere accesso alla via Ruine.
La C.T.U. espletata, a firma dell'Arch. ha appurato che è possibile accedere a Per_1
piedi al mappale 550 dalla pubblica via Solferino “attraverso un accesso carraio e pedonale e androne di ingresso che sfocia nella corte, mapp. 551 sub 3, su cui si affacciano gli immobili sub 1-2 del mappale 551; dalla corte, attraverso una scala esterna pedonale, si scende ai locali cantina del primo piano sottostrada, mapp. 551 sub 2, che sono collegati direttamente al terreno mappale 550 [n.d.r. collocato ad un dislivello di 2,75 metri rispetto ai locali del piano terra ed al cortile mappale 551] grazie ad un portone (allegato 1 – fotografie da 01 a 14)” (cfr. CTU, pag. 6).
Esclusa quindi l'interclusione assoluta del fondo, accessibile a piedi attraverso il percorso testé descritto, il C.T.U. ha negato la sussistenza anche di una interclusione pag. 3/7 relativa e ciò in quanto l'attuale passaggio pedonale potrebbe essere adattato anche al transito di mezzi agricoli mediante la “realizzazione di un comodo elevatore per automezzi da realizzarsi nel locale deposito con accesso diretto alla corte attraverso
l'ampio portone esistente” (cfr. CTU, pag. 14) il cui costo è stato quantificato in complessivi € 54.000,00, iva esclusa (cfr. integrazione CTU, pag. 13).
Tali considerazioni sono state ampiamente contestate dalla difesa attorea la quale ha concluso per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il mappale 550 è distinto e autonomo rispetto al fabbricato di proprietà degli attori (mappale 551 sub 1 e sub 2) al quale non è neppure «graffato», sicché non si può ritenere che esso abbia accesso (pedonale) alla pubblica via solo in considerazione del fatto che entrambi i fondi appartengono attualmente ai medesimi proprietari “posto che ben potrebbero essere ceduti separatamente” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 5).
In secondo luogo, escluse le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 1052 c.c. alla stregua del diritto vivente (cfr. Cass. Civ. n. 31242/2021), gli attori hanno negato la fattibilità (da un punto di vista strutturale e urbanistico) della soluzione prospettata in sede di C.T.U. e, in ogni caso, l'eccessiva dispendiosità dell'intervento il cui costo
è di molto superiore ad un'eventuale indennità da riconoscersi ex art. 1053 c.c..
I convenuti, di contro, hanno ribadito la natura pertinenziale del mappale 550 rispetto al mappale 551, sub 1 e 2, e l'assenza di interclusione, assoluta o relativa, del preteso fondo dominante.
Ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria, la domanda attorea sia infondata.
Occorre, in primo luogo, avere riguardo all'asserita pertinenzialità del mappale 550 rispetto al mappale 551, sempre di proprietà attorea, circostanza esclusa dalla difesa di parte attrice.
Ebbene, come affermato da giurisprudenza dominante (indirizzo elaborato in ambito tributario, ma con valenza di portata generale): “ai fini della qualificazione di un'area come pertinenziale non rileva né l'iscrizione nel catasto fabbricati, né la pag. 4/7 «graffatura» della stessa. Ai sensi dell'art. 817 c.c., sono definite pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Dalla piana lettura della norma si evince che
l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni presuppone la ricorrenza: di un presupposto oggettivo, configurato dalla destinazione durevole e funzionale del bene
a servizio od ornamento dell'altro bene;
e di un presupposto soggettivo, consistente nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale su di essa di creare un rapporto di strumentalità funzionale tra i due beni. Il rapporto pertinenziale deve essere desunto anche dall'effettiva situazione in cui si trovano la cosa principale e quella che si assume essere la pertinenza di questa”
(cfr. Cass. Civ. n. 16839/2021 - § 4.2).
Nel caso di specie, la natura pertinenziale del mappale 550 rispetto al mappale 551 è desumibile, oltre che dalla conformazione dello stato dei luoghi così come ricostruita in sede di C.T.U., anche dalla lettura degli atti di provenienza in cui si fa riferimento ora ad “una casa con orto sita in Carpenedolo nella via Solferino n. civico 60 consistente la casa in piani due anzi tre e vani sei ed il terreno in are sette e centiare venti” (doc. 1), ora ad un unico “immobile in comune censuario di Carpenedolo: mapp. 3503 (tremilacinquecentotre), mapp. 6394 (seimilatrecentonovantaquattro), via Solferino 60 cat. A/6 cl. 2 […] mapp. 3506 (tremilacinquecentosei) ha.0.07.20”
(doc. 2). Dirimente appare, tuttavia, la dichiarazione di successione in data 22/4/2010 in cui il mappale 550 viene espressamente indicato come “terreno di zona A1 centro storico vedi C.D.U. allegato adiacente agli immobili ai progressivi nn. 1 e 2 [i.e. mappale 551 sub 1 e sub 2] e di sua pertinenza in quanto adibito ad orto” (doc. 3), fugando così ogni residuo dubbio al riguardo.
Attesa la natura di pertinenza del mappale 550 rispetto al mappale 551, viene in rilievo l'orientamento giurisprudenziale valorizzato anche dai convenuti secondo cui:
“La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo pag. 5/7 medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate; sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 55/2018; id. n.
22834/2009).
Nel caso in esame, il C.T.U. ha accertato la sussistenza di un accesso pedonale alla pubblica via e la concreta possibilità di realizzare un accesso carraio escludendo così
l'interclusione assoluta e relativa del mappale 550.
Al riguardo, gli attori obiettano l'eccessiva onerosità della soluzione proposta, senza tuttavia considerare l'esistenza di soluzioni alternative e l'inserimento urbanistico del mappale 550 in area “A2 tessuto urbano d'interesse storico e paesaggistico: area di tutela dei centri storici – per circa 725.76 mq pari al 99.91% dell'area – PdR NTA
(artt. 31) (Pg: 49)” con le conseguenti limitazioni allo svolgimento di attività agricole e/o produttive (cfr. doc. 5 e 6 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dei convenuti e . CP_3 CP_4
In ogni caso, la Suprema Corte ha affermato che incombe su chi agisce ex artt. 1051
o 1052 c.c. allegare e provare “l'impossibilità di ampliare l'accesso ritenuto inidoneo rispetto ai bisogni del fondo” (cfr. Cass. Civ. n. 15023/2013), prova che non risulta essere stata fornita dagli attori (né sono state formulate ammissibili istanze istruttorie in tale senso) se non ribadendo l'eccessiva onerosità e inadeguatezza dell'intervento proposto dal C.T.U., senza nemmeno prendere in esame eventuali opzioni alternative quali la realizzazione di uno scivolo, l'individuazione di altri percorsi di accesso (p.e. in corrispondenza dei mappali 788 e 790 come sostenuto dai convenuti e CP_1
, l'installazione di un montacarichi etc.. CP_2
pag. 6/7 In definitiva la domanda attorea va respinta, con assorbimento della domanda svolta in via subordinata dai convenuti e condizionata all'accoglimento CP_3 CP_4
della pretesa di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed
€ 26.000,00. Vanno parimenti poste a carico degli attori, in solido, le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in data 22/6/2018 e 28/6/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta le domande formulate da parte attrice ex artt. 1051 e 1052 c.c.;
dichiara assorbita la domanda svolta in via subordinata condizionata dalla difesa dei convenuti e;
CP_3 Controparte_4
condanna gli attori, in via solidale, al pagamento in favore della parte convenuta e , nonché della parte convenuta Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (i.e. €
[...] Controparte_4
919,00 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria;
€ 1.701,00 per la fase decisionale), per ciascuna parte, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone definitivamente le spese tecniche di C.T.U., liquidate come da decreti in data
22/6/2018 e 28/6/2019, a carico degli attori in solido.
Si comunichi.
Brescia, lì 24/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 8892/2016
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti assistiti e difesi dagli Parte_5 C.F._5
Avv.ti NOSCHESE FRANCESCO e MONTANARI BENEDETTA attori contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._6 CP_2
(C.F. , assisti e difesi dall'Avv. MARCOLI
[...] C.F._7
ANGELO
e contro
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._8 Controparte_4
, assistiti e difesi dall'Avv. MENEGARDO NADIA C.F._9
convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 14/3/2023 e 15/3/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 20/05/2016 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) gli attori sono comproprietari, giusta atti di provenienza prodotti sub documenti nn. 1-5,
“dell'unità immobiliare sita a Carpenedolo via Solferino n° 90” censita al foglio 20, mappale 551, sub 1, cat. A/3, mappale 551, sub 2, cat. C/2 e mappale 550, sem. irr. di ha 00.07.30 (pagg. 2-3); ii) quest'ultimo mappale risulta intercluso in quanto ubicato al di sotto del livello dell'abitazione principale e accessibile solo a piedi percorrendo una ripida scalinata interna (doc. 6) e, comunque, privo di accesso diretto alla strada pubblica denominata via Ruine;
iii) la proprietà attore confina ad est con i fondi di proprietà dei convenuti e censiti rispettivamente al foglio 20, mappale 553 (intestato ai sig.ri e ) e al foglio 20, mappali 786, 562 sub 1 e CP_3 Controparte_4
562 sub 2 (intestati ai sig.ri e ). Controparte_2 Controparte_1
Attesa la conformazione dei luoghi e l'interclusione del fondo foglio 20, mappale n.
550 di loro proprietà, gli attori hanno chiesto costituirsi, ex artt. 1051 o in subordine
1052 c.c., una servitù coattiva di passo lungo “una striscia di terreno posta in lato sud dei mappali 553, 786 e 562 per una larghezza pari a mt 5,00” onde consentire l'accesso a piedi e con mezzi agricoli alla locale via Ruine.
Con comparsa in data 19/10/2016 si sono costituiti i convenuti sig.ri e CP_1
contestando i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. e chiedendo il CP_2
rigetto delle avverse domande.
Con comparsa in pari data si sono costituiti anche i sig.ri e CP_3 CP_4
i quali hanno, a loro volta, contestato l'asserita interclusione del fondo attoreo
[...]
(potendosi accedere al mappale 550 dalla pubblica via Solferino attraverso il mappale
551 di cui costituisce pertinenza) chiedendo il rigetto delle avverse pretese o, in via di subordine, l'accertamento della servitù anche a favore del loro fondo n. 553 e a carico dei fondi dei convenuti e nn. 786 e 562 previa determinazione CP_1 CP_2
dell'indennità ex art. 1053 c.c..
pag. 2/7 Assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 7/12/2017 il Giudice ha ammesso consulenza tecnica descrittiva dello stato dei luoghi e “volta a verificare l'interclusione assoluta o relativa del fondo di parte attrice”, nominando
C.T.U. l'arch. di Roncadelle (BS). Depositato l'elaborato peritale, con Persona_1
successiva ordinanza del 22/11/2018 è stata disposta un'integrazione in merito alle circostanze dedotte dagli attori con note del 10/11/2018 “con particolare riferimento alla portata del dislivello del mappale 550 […] e alla natura degli interventi da effettuare per consentire l'accesso con mezzi agricoli”, specificandone i relativi costi.
Riassunto il giudizio dichiarato interrotto a seguito del sopravvenuto decesso del procuratore degli attori, con ordinanza del 2/7/2021 venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 30/3/2023 la causa è stata quindi assunta in decisione con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Gli attori hanno agito ex artt. 1051 o, in subordine, 1052 c.c. al fine di fare accertare l'interclusione assoluta o relativa del fondo tra essi in comproprietà censito al foglio
20, mappale 550, con conseguente costituzione di servitù coattiva di transito a piedi o con mezzi agricoli lungo i fondi dei convenuti onde avere accesso alla via Ruine.
La C.T.U. espletata, a firma dell'Arch. ha appurato che è possibile accedere a Per_1
piedi al mappale 550 dalla pubblica via Solferino “attraverso un accesso carraio e pedonale e androne di ingresso che sfocia nella corte, mapp. 551 sub 3, su cui si affacciano gli immobili sub 1-2 del mappale 551; dalla corte, attraverso una scala esterna pedonale, si scende ai locali cantina del primo piano sottostrada, mapp. 551 sub 2, che sono collegati direttamente al terreno mappale 550 [n.d.r. collocato ad un dislivello di 2,75 metri rispetto ai locali del piano terra ed al cortile mappale 551] grazie ad un portone (allegato 1 – fotografie da 01 a 14)” (cfr. CTU, pag. 6).
Esclusa quindi l'interclusione assoluta del fondo, accessibile a piedi attraverso il percorso testé descritto, il C.T.U. ha negato la sussistenza anche di una interclusione pag. 3/7 relativa e ciò in quanto l'attuale passaggio pedonale potrebbe essere adattato anche al transito di mezzi agricoli mediante la “realizzazione di un comodo elevatore per automezzi da realizzarsi nel locale deposito con accesso diretto alla corte attraverso
l'ampio portone esistente” (cfr. CTU, pag. 14) il cui costo è stato quantificato in complessivi € 54.000,00, iva esclusa (cfr. integrazione CTU, pag. 13).
Tali considerazioni sono state ampiamente contestate dalla difesa attorea la quale ha concluso per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il mappale 550 è distinto e autonomo rispetto al fabbricato di proprietà degli attori (mappale 551 sub 1 e sub 2) al quale non è neppure «graffato», sicché non si può ritenere che esso abbia accesso (pedonale) alla pubblica via solo in considerazione del fatto che entrambi i fondi appartengono attualmente ai medesimi proprietari “posto che ben potrebbero essere ceduti separatamente” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 5).
In secondo luogo, escluse le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 1052 c.c. alla stregua del diritto vivente (cfr. Cass. Civ. n. 31242/2021), gli attori hanno negato la fattibilità (da un punto di vista strutturale e urbanistico) della soluzione prospettata in sede di C.T.U. e, in ogni caso, l'eccessiva dispendiosità dell'intervento il cui costo
è di molto superiore ad un'eventuale indennità da riconoscersi ex art. 1053 c.c..
I convenuti, di contro, hanno ribadito la natura pertinenziale del mappale 550 rispetto al mappale 551, sub 1 e 2, e l'assenza di interclusione, assoluta o relativa, del preteso fondo dominante.
Ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria, la domanda attorea sia infondata.
Occorre, in primo luogo, avere riguardo all'asserita pertinenzialità del mappale 550 rispetto al mappale 551, sempre di proprietà attorea, circostanza esclusa dalla difesa di parte attrice.
Ebbene, come affermato da giurisprudenza dominante (indirizzo elaborato in ambito tributario, ma con valenza di portata generale): “ai fini della qualificazione di un'area come pertinenziale non rileva né l'iscrizione nel catasto fabbricati, né la pag. 4/7 «graffatura» della stessa. Ai sensi dell'art. 817 c.c., sono definite pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Dalla piana lettura della norma si evince che
l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni presuppone la ricorrenza: di un presupposto oggettivo, configurato dalla destinazione durevole e funzionale del bene
a servizio od ornamento dell'altro bene;
e di un presupposto soggettivo, consistente nella volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale su di essa di creare un rapporto di strumentalità funzionale tra i due beni. Il rapporto pertinenziale deve essere desunto anche dall'effettiva situazione in cui si trovano la cosa principale e quella che si assume essere la pertinenza di questa”
(cfr. Cass. Civ. n. 16839/2021 - § 4.2).
Nel caso di specie, la natura pertinenziale del mappale 550 rispetto al mappale 551 è desumibile, oltre che dalla conformazione dello stato dei luoghi così come ricostruita in sede di C.T.U., anche dalla lettura degli atti di provenienza in cui si fa riferimento ora ad “una casa con orto sita in Carpenedolo nella via Solferino n. civico 60 consistente la casa in piani due anzi tre e vani sei ed il terreno in are sette e centiare venti” (doc. 1), ora ad un unico “immobile in comune censuario di Carpenedolo: mapp. 3503 (tremilacinquecentotre), mapp. 6394 (seimilatrecentonovantaquattro), via Solferino 60 cat. A/6 cl. 2 […] mapp. 3506 (tremilacinquecentosei) ha.0.07.20”
(doc. 2). Dirimente appare, tuttavia, la dichiarazione di successione in data 22/4/2010 in cui il mappale 550 viene espressamente indicato come “terreno di zona A1 centro storico vedi C.D.U. allegato adiacente agli immobili ai progressivi nn. 1 e 2 [i.e. mappale 551 sub 1 e sub 2] e di sua pertinenza in quanto adibito ad orto” (doc. 3), fugando così ogni residuo dubbio al riguardo.
Attesa la natura di pertinenza del mappale 550 rispetto al mappale 551, viene in rilievo l'orientamento giurisprudenziale valorizzato anche dai convenuti secondo cui:
“La verifica della sussistenza della interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo pag. 5/7 medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate; sicché ove, in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo, sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, nella specie, da una scalinata in muratura) tra la parte (a valle) che ha accesso alla via pubblica e quella residua (a monte), tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 55/2018; id. n.
22834/2009).
Nel caso in esame, il C.T.U. ha accertato la sussistenza di un accesso pedonale alla pubblica via e la concreta possibilità di realizzare un accesso carraio escludendo così
l'interclusione assoluta e relativa del mappale 550.
Al riguardo, gli attori obiettano l'eccessiva onerosità della soluzione proposta, senza tuttavia considerare l'esistenza di soluzioni alternative e l'inserimento urbanistico del mappale 550 in area “A2 tessuto urbano d'interesse storico e paesaggistico: area di tutela dei centri storici – per circa 725.76 mq pari al 99.91% dell'area – PdR NTA
(artt. 31) (Pg: 49)” con le conseguenti limitazioni allo svolgimento di attività agricole e/o produttive (cfr. doc. 5 e 6 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dei convenuti e . CP_3 CP_4
In ogni caso, la Suprema Corte ha affermato che incombe su chi agisce ex artt. 1051
o 1052 c.c. allegare e provare “l'impossibilità di ampliare l'accesso ritenuto inidoneo rispetto ai bisogni del fondo” (cfr. Cass. Civ. n. 15023/2013), prova che non risulta essere stata fornita dagli attori (né sono state formulate ammissibili istanze istruttorie in tale senso) se non ribadendo l'eccessiva onerosità e inadeguatezza dell'intervento proposto dal C.T.U., senza nemmeno prendere in esame eventuali opzioni alternative quali la realizzazione di uno scivolo, l'individuazione di altri percorsi di accesso (p.e. in corrispondenza dei mappali 788 e 790 come sostenuto dai convenuti e CP_1
, l'installazione di un montacarichi etc.. CP_2
pag. 6/7 In definitiva la domanda attorea va respinta, con assorbimento della domanda svolta in via subordinata dai convenuti e condizionata all'accoglimento CP_3 CP_4
della pretesa di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per una causa di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed
€ 26.000,00. Vanno parimenti poste a carico degli attori, in solido, le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in data 22/6/2018 e 28/6/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta le domande formulate da parte attrice ex artt. 1051 e 1052 c.c.;
dichiara assorbita la domanda svolta in via subordinata condizionata dalla difesa dei convenuti e;
CP_3 Controparte_4
condanna gli attori, in via solidale, al pagamento in favore della parte convenuta e , nonché della parte convenuta Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (i.e. €
[...] Controparte_4
919,00 per la fase di studio;
€ 700,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria;
€ 1.701,00 per la fase decisionale), per ciascuna parte, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pone definitivamente le spese tecniche di C.T.U., liquidate come da decreti in data
22/6/2018 e 28/6/2019, a carico degli attori in solido.
Si comunichi.
Brescia, lì 24/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
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