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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 12044/2020 r.g. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Alessandro Vessicchio (C.F. ) C.F._2
presso il cui studio in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n. 251 è elettivamente domiciliato.
- Attore
e
(P.I. in qualità di impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1
FGVS per la regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vizzino (C.F. presso il cui studio in C.F._3
Napoli alla via Silvio Spaventa n.9 elettivamente domicilia.
- Convenuta
e
Controparte_2
- Convenuta contumace nonché
(P.IVA in persona del direttore generale, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura agli atti dall'avv. Gelsomina D'Antonio (C.F.
) e dall'avv. Armando Vitiello (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Comunale del Principe n.13/A.
-Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale del 22/11/2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, in qualità di proprietaria del veicolo Lancia Y10 tg. BN142FG e Controparte_2
, quale impresa designata dal FGVS, al fine di vederli condannare al Controparte_1
risarcimento del danno subito.
A fondamento della domanda, l'istante adduceva di aver subito serie lesioni alla persona a seguito del sinistro verificatosi in Napoli il giorno 15.11.2018, verso le ore 16.30, allorquando lo stesso era a bordo del suo motoveicolo Piaggio Liberty tg. X46WR6 e nel mentre percorreva il C.so S. Giovanni – quartiere San Giovanni a Teduccio – giunto all'altezza dell'incrocio con il vicolo “Detto Samo” veniva improvvisamente colpito sul lato destro dal lato posteriore dall'autovettura di proprietà , procedente Controparte_2
in retromarcia dal suddetto vicolo Samo in direzione dell'intersezione con Corso San
Giovanni a Teduccio.
Parte attrice assumeva di aver subito gravi lesioni a causa dell'impatto, così come refertate dall'Ospedale S. Maria Loreto Nuovo di Napoli, dove veniva trasportato dalla conducente dell'autoveicolo, nonché di aver riportato danni al proprio motoveicolo.
In seguito, il si recava all' Centro presidio “Ospedale , Pt_1 CP_4 CP_5
ove veniva sottoposto ad esami radiografici, ricoverato a causa di “frattura del pilone tibiale e testa del perone gamba destra” e sottoposto a cinque interventi chirurgici.
In ragione di quanto esposto, concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Giudice adito, accertati i fatti di causa, dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura “Lancia Y” targato X46WR6, di proprietà della convenuta - risultato privo di valida copertura assicurativa al momento del sinistro di cui in premessa - nella produzione del conseguente evento dannoso e, per
l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la convenuta “ , Controparte_1
quale Impresa designata dal F.G.V.S.” o chi ritenuto di ragione, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, comunque derivati dal sinistro de quo all'istante, il cui preciso ammontare, per le lesioni, verrà quantificato in corso di causa anche a seguito di
CTU medico – forense che sin da ora si richiede, indicando quale proprio consulente di parte il Dr. , con studio in Napoli al Corso V. Emanuele n° 305, mentre per Persona_1
i danni a cose si quantificano in eur 2.200,00, come da allegata perizia, ovvero in quella
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diversa somma, maggiore o minore ritenuta equa dalla Giustizia adita. Con il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di CP_1 citazione, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva. Deduceva ulteriormente l'infondatezza della domanda di risarcimento e la corresponsabilità della struttura “Ospedale del Mare” CP_3
nell'aggravamento del danno lamentato dall'attore. La convenuta concludeva quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) p iva in Controparte_6 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Via Comunale del Principe 13/a -
80145 Napolie di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
-Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164
c.p.c.. -Dichiarare la inammissibilità della domanda per improponibilità dell'azione risarcitoria, ovverosia per violazione dell'incombente della messa in mora e per violazione degli artt. 287, 145, 148 d. lgs. 209/2005. -Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società , quale impresa designata dal Controparte_1
FGVS per la regione Campania. -Rigettare la domanda perché assolutamente infondata tanto in fatto quanto in diritto. -In subordine, accertare il concorso di colpa del presunto danneggiato e ridurre, per quanto di ragione, la somma spettante a titolo di risarcimento. e/ Condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite. - Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di 1-Centro CP_3
P.IVA_ Ospedale Del Mare p iva in persona del legale rappresentante p.t nelle P.IVA_5
conseguenze dannose lamentate dall'istante e per l'effetto condannarla a risarcimento del danno nei confronti dell'attore nella misura pari al grado di responsabilità che dovesse esserle riconosciuto ovvero nella misura del 50%. a) In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare l'istante e/o chi di ragione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. b) In via del tutto gradata voglia quanto meno compensare le spese del
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giudizio”.
Differita l'udienza per consentire la citazione del terzo, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_7
legittimazione passiva nonché l'improcedibilità della domanda e pertanto domandava “-
Estinguere la domanda perché nulla, inammissibile, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabilità del danno nei confronti dell'Ente – struttura sanitaria anche per la sua estraneità al petitum per cui vi è causa nonché della mancanza dei presupposti
Con necessari per incardinarlo;
- Estromettere, la per carenza evidente della sua legittimazione passiva;
- Rigettare perché infondata la domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno può essere eventualmente imputata all' , è vero infatti che la colpa dell'evento lesivo è da ricercare Controparte_7
nel caso fortuito o meglio nell'imprevedibilità del fatto-danno incidente da veicolo a motore circolante, stante anche il quadro clinico-diagnostico al momento del ricovero del paziente. - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una
Cont responsabilità della per l'evento capitato all'attore , individuare Parte_1
il grado di responsabilità dei soggetti coinvolti. - Condannare, in ogni caso, alla refusione delle spese di giustizia e con vittoria dei diritti ed onorari del giudizio. -
Munire la sentenza di clausola esecutiva come per legge”.
Ammesse le parti al deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione di tre testimoni e la consulenza tecnica a cura del dott. Persona_2
, all'esito della quale si fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
[...]
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 22/11/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda, discendente dalla dedotta incompletezza dell'atto di messa in mora, che sarebbe carente a parere della compagnia convenuta dei necessari elementi prescritti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni ai fini della validità della diffida stessa. Ed invero, l'art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con riferimento alla procedura di risarcimento in caso di sinistro stradale, stabilisce che la richiesta del danneggiato deve contenere
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l'indicazione di determinati elementi quali ad esempio il codice fiscale, l'attività del danneggiato, l'entità delle lesioni subite nonché la dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2. Nel caso in esame, l'onere incombente sul danneggiato deve ritenersi assolto, stante la prova in atti dell'intervenuta preventiva messa in mora alla compagnia assicurativa, alla Consap, nonché alla proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, oltre che il decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni Private per l'instaurazione del giudizio (vd. allegati all'atto di citazione). Invero, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, gli atti di costituzione in mora e invito alla negoziazione assistita soddisfano i requisiti di forma e di contenuto prescritti dalla citata normativa di riferimento.
La domanda attorea è altresì procedibile nei confronti della , essendo stato CP_3
esperito il tentativo di mediazione con esito negativo come si rileva dal verbale del
10.3.2022 (vd. all. parte attrice del 17.3.22).
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alle parti convenute di apprestare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n.
11751/2013). Ed invero, l'atto introduttivo del presente giudizio consente di individuare la dinamica del sinistro, il luogo in cui lo stesso avveniva, nonché le lesioni riportate dal danneggiato.
Inoltre, va dichiarata la contumacia della convenuta che, pur se Controparte_2
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Ancora preliminarmente, va ritenuta infondata l'eccezione formulata dalle parti convenute in merito al difetto di legittimazione passiva. Ed invero, quanto alla legittimazione passiva della compagnia in qualità di impresa designata per il CP_1
fondo vittime della strada, è da ritenersi provato che il veicolo Lancia di proprietà di era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, così come CP_2
risulta dalla constatazione amichevole di incidente ( vedi copia CAD sottoscritto dalle parti , all.3 dell'atto di citazione ) nonché dal riscontro della Consap in cui si evince
“copertura non trovata per il veicolo interrogato” e dalla visura PRA (vd. doc. all. atto di citazione). Parimenti accertata deve ritenersi la legittimazione della terza chiamata in
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causa essendo stato l'attore ricoverato e successivamente operato Controparte_8 presso l'Ospedale del Mare, come provato dalla documentazione medica prodotta.
Passando all'esame del merito della domanda, la stessa è da ritenersi fondata e va accolta per quanto di ragione.
Posto che incombe sul danneggiato provare le modalità del sinistro nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente del veicolo responsabile al fine di superare la presunzione di responsabilità ex art. 2054 secondo comma c.c., tale prova deve ritenersi raggiunta all'esito dell'istruttoria espletata.
Ed infatti, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria orale confermano la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'istante nell'atto di citazione e l'esclusiva responsabilità dell'autoveicolo guidato dalla sig.ra Ed invero, il teste CP_2 Tes_1
, che si trovava ad una distanza di circa tre metri dal punto dell'incidente,
[...]
dichiarava “ho visto che una signora alla guida di una Lancia Y di colore scuro nell'effettuare una manovra di marcia indietro provenendo da un vicolo che si trova davanti all'uscita dei Tram sulla destra rispetto alla direzione di marcia del Piaggio liberty;
nel fare retromarcia la signora ha urtato il motociclo del con la parte Pt_1
posteriore della macchina ha colpito la parte destra del motorino;
dopo l'urto il motorino ed il sig. sono caduti sulla parte sinistra. Io mi sono avvicinato, si Pt_1
avvicinarono anche altre persone ed ho visto che il sig. si lamentava perché la Pt_1
gamba destra gli faceva male tantissimo”.
Tali conclusioni trovano, altresì, conferma nella testimonianza resa da , Testimone_2
che al momento del sinistro si trovava ad una distanza di circa dieci metri e dichiarava “il motorino veniva da Napoli verso Portici, stava camminando normale a velocita limitata non correva ma on andava nemmeno così piano;
è uscita questa macchina a retromarcia dal vicolo che sta a destra rispetto alla direzione del motorino: il motorino ha tentato di evitare l'urto ma non ce l'ha fatta ed è stato colpito dalla macchina che veniva a retromarcia;
la parte posteriore della macchina una lancia Y ha copio in piano il motorino sul lato destro;
dopo l'urto il motorino ed il suo conducente sono caduti sulla sinistra;
il corpo del conducente è rotolato per qualche metro”.
Tali risultanze risultano altresì confermate dal CAD sottoscritto dalle parti coinvolte dal sinistro e depositato in giudizio ( v. all.3 all'atto di citazione )
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Inoltre, dalla documentazione medica prodotta in giudizio si evince che il giorno
15/11/2018 alle ore 16.30 il si recava autonomamente al pronto soccorso Pt_1
dell'Ospedale Loreto Nuovo per “incidente in strada”, presso il quale gli veniva diagnosticata “FRATTURA SCOMPOSTA TRIMALLEOLARE DESTRA, FRATTURA
SCOMPOSTA E DIASTASATA DELL'EPIFISI PROSSIMALE DEL PERONE A
DESTRA” (vd. pag. 48 fascicolo allegato all'atto di citazione).
In data 16/11/2018, l'istante si recava poi all' Centro presidio “Ospedale del CP_4
Mare”, ove veniva ricoverato con diagnosi “FRATTURA DEL PILONE TIBIALE E
TESTA DEL PERONE GAMBA DESTRA” e sottoposto ad interventi chirurgici (vd. pg.
49 ss. Fascicolo Gragnano). Tutto quanto allegato dall'attore trova pertanto riscontro nella documentazione agli atti.
Alla luce di tali evidenze, può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., secondo cui “La presunzione di pari responsabilità in caso d'incidente opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei singoli conducenti abbia cagionato in concreto l'evento dannoso e di attribuire, conseguentemente, le rispettive responsabilità” (Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, n.22735).
Pertanto, nel sinistro per cui è causa deve escludersi qualsiasi responsabilità dell'attore, affermandosi questa esclusivamente in capo al conducente dell'autoveicolo CP_2
.
[...]
Inoltre, i danni lamentati dall'istante, sulla scorta della consulenza tecnica nonché della documentazione prodotta, devono ritenersi riconducibili sotto il profilo causale alla condotta del conducente dell'autoveicolo responsabile del sinistro, alla nonché CP_1
Contr alla come di seguito si precisa . CP_8
Invero, principio consolidato è quello per cui qualora le lesioni fisiche subite in un sinistro stradale si aggravino in conseguenza di errori od omissioni ad opera dei sanitari della struttura medica (determinando un danno biologico di maggiore gravità), sia l'ospedale che il responsabile del sinistro stradale saranno tenuti al risarcimento del danno complessivamente subito dal danneggiato, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in virtù del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
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Sul punto, la Cassazione ha precisato infatti che “L'ospedale è corresponsabile dei danni occorsi a seguito di sinistro stradale per le mancate o inesatte cure prestate al danneggiato che ha subito l'incidente” (Cass. Civ. sent n. 28656 del 30 novembre 2017).
Orbene, nel caso di specie, la ctu espletata, alla quale il Tribunale ritiene di aderire, essendo fondata su un attento esame del periziato e della documentazione medica agli atti ed eseguita secondo un corretto metodo scientifico , ha accertato la corresponsabilità della struttura “Ospedale del Mare” nell'aggravamento del danno CP_3
lamentato dall'attore chiarendo che l'infezione contratta in seguito all'intervento chirurgico ha avuto ruolo fondamentale nell'evoluzione negativa della patologia traumatica. Concludeva infatti il ctu “E' pertanto da ritenersi assolutamente provata la conseguenzialità tra intervento chirurgico ed infezione, anche se il germe che sarà inizialmente riconosciuto come responsabile della infezione stessa (9/1/19), sarà una
Staphylococcus aureus MSSA, quindi non un germe “nosocomiale”. Inoltre, il ctu appurava che “dalla documentazione cartacea consegnata in occasione dell'accesso peritale, e da quella versata nel fascicolo telematico, non risulta effettuata in maniera corretta la profilassi antibiotica preoperatoria in quanto risulta somministrata un grammo di Cefazolina endovena, quasi cinque ore prima dell'inizio dell'intervento, quindi con tempistica e dosaggio inidonei”.
In risposta poi alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, l'ausiliare ribadiva , conclusione da condividersi in toto, che “il criterio temporale per attribuire l'infezione al ricovero in Ospedale è assolutamente rispettato. Fino ad allora si sottolinea che il paziente aveva rispettato tutte le indicazioni dei Sanitari relative ai controlli;
se poi c'è stata inosservanza in alcune fasi successive, questo non ha certamente influito sul determinismo della infezione!”.
Ciò posto, in merito ai danni subiti dall'instante deve riconoscersi una responsabilità solidale ex art 2055 c.c. dei convenuti .
In merito al profilo del quantum debeatur della domanda attorea, mette conto evidenziare che il tema del danno non patrimoniale risarcibile è stato oggetto di attenzione da parte di quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 12 novembre 2008 n.
26972, 26973,26974 e 26975) che hanno rivoluzionato il modo di intendere tale particolare tipologia di danno. Invero, tali sentenze, attraverso una lettura
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costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.
Soprattutto, le Sezioni Unite hanno ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva, in grado di ricomprendere qualsiasi danno a valori inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica: pertanto, le sottocategorie di danno in passato utilizzate dalla giurisprudenza e cioè il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono esclusivamente una funzione descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale, ciò anche nell'ottica di evitare duplicazioni risarcitorie.
Alla luce di tali principi in sede di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere ad una integrale riparazione, valutando congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali
“pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita. Da ciò ne deriva che il danno morale non deve essere liquidato in percentuale a quello biologico, bensì occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza evitando però una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione di danno biologico e morale.
Tanto premesso, nel caso in esame, sulla base della CTU medico legale del dott.
depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire , in Persona_2
quanto immune da vizi e congruamente motivata, per le ragioni innanzi evidenziate, il danno biologico subito va quantificato in una percentuale del 40%. Sulla base della documentazione medica agli atti il periodo di ITT va quantificato in giorni 180, il periodo di I.T.P. in 90 giorni al 75% e in 400 giorni al 50% (cfr. relazione del ctu dott.
depositata in data 22.9.2023). Pertanto, il Tribunale condividendo e Persona_2
facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu, sulla base della Tabella di Milano di liquidazione del danno biologico aggiornate al 2024 utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito
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dall'istante può essere partitamente individuato, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (49 anni) nella seguente misura espressa in termini monetari: €
20.700,00 per il periodo di ITT per giorni 180; € 7.762,50 per il periodo di ITP al 75% per giorni 90; € 23.000,00 per il periodo di ITP al 50% per giorni 400, per un totale di €
51.462,50, oltre ad euro 188.615,00 per danno biologico al 40%, per un totale complessivo di € 240.077,5.
In merito al danno morale nell'accezione di cui si è detto innanzi, tenuto conto di tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali della stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica hanno comportato per un considerevole lasso di tempo nella la vita del soggetto, alla luce di quanto innanzi evidenziato sul punto, procedendo alla “personalizzazione” della liquidazione va riconosciuto un importo pari ad euro 72.023,25(pari al 30% dell'importo liquidato innanzi).
Il danno non patrimoniale subito dall'istante va dunque liquidato nella misura complessiva di euro 312.100,75.
Per quel che concerne il danno patrimoniale, esso va determinato, tenuto conto degli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato e comprende il danno emergente - spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione - e il lucro cessante, inteso come perdita o riduzione della capacità produttiva.
In merito al danno emergente allegato dall'istante, lo stesso è da ritenersi non provato, atteso che la documentazione versta in giudizio ed in particolare il preventivo di spesa, a fronte delle risultanze dell'istruttoria orale espletata, non è sufficiente di per se solo a provare il danno lamentato , ne' puo' liquidarsi lo stesso per tali ragioni in via equitativa
1226 c.c.
Quanto al danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro occorre richiamare in primis la distinzione tra danno da perdita della capacità lavorativa generica e danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Quanto alla prima, ' essa va intesa come “ incapacità del danneggiato di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non
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patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..( V. Cass Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, n. 2664) .
Tale danno, dunque, può essere liquidato mediante il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto automaticamente sulla base dell'elevata percentuale di invalidità permanente, essendo richiesto, in ogni caso, la prospettazione di elementi utili ad una prognosi presuntiva.
Ciò posto, nella fattispecie per cui è causa, nonostante la gravità delle lesioni, in difetto di allegazioni specifiche da parte del difensore di parte attrice in merito alle attitudini e condizioni personali ed ambientali e il grado di istruzione del danneggiato , difetto non superabile neanche attraverso le conclusioni cui è addivenuto il ctu, da non condividersi in quanto non motivate e non supportate da alcune elemento su punto, ritiene il
Tribunale che il danno sotto profilo non sia provato .
Quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, esso consiste nella contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, che sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
ovvero – nel caso, in cui non fosse percettore di reddito – non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri – con probabilità non trascurabile – che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre
2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass. Civ. 14 novembre 2011, n.
23761), “…tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni,
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che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (Cass. 10 luglio
2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031).
Dunque, la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro specifica non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Detto danno deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta. Ed invero, la domanda attorea è sul punto generica e la documentazione a supporto della stessa, come già rilevato con ordinanza del gi dott. del 22.04.2022 , è stata depositata tardivamente in Per_3
giudizio .
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna , in solido e la Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in solido , al pagamento in favore dell'istante di € euro 312.100,75. a titolo di
[...]
danno subito in conseguenza del sinistro
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data (15.11.2018) dell'evento dannoso (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ultima analisi, quanto alla domanda di regresso formulata tempestivamente dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, la stessa Controparte_9
va accolta .
In particolare , il Tribunale, accertato, sulla base di quanto innanzi evidenziato, il
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Contr concorso nella causazione dei danni subiti dall'istante dell' convenuta , avendo la condotta negligente della stessa aggravato il danno conseguente al sinistro per cui è casa, come accertato nella ctu espletata, tenuto delle percentuali individuate da consulente , che si ritiene di prender in considerazione non al fine dell'individuazione di singole quote del danno biologico, non potendosi procedere da una parcellizzazione del danno biologico , ma al solo fine di graduare le singole responsabilità nell'ambito del concorso
, condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_9
dell'importo di euro 187.260,40 dopo l'avvenuto pagamento.
In definitiva, il Tribunale accoglie la domanda avanzata da e per Parte_1
l'effetto condanna e in solido Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in solido al pagamento in favore dell'istante di € euro 312.100,75 per i danni
[...]
subiti.
Inoltre, accolta la domanda di regresso avanzata dalla , condanna la Controparte_1 al pagamento ex art. 1299 c.c. , dell'importo complessivo Controparte_8
1872560,40 , dopo l'avvenuto pagamento.
Per quanto concerne le spese di lite nei rapporti tra l'attore e i convenuti le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente, nei rapporti tra e Controparte_1 [...]
il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi , per l'integrale compensazione CP_8
delle spese integrale spese di lite tar le parti .
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna , e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di € 312.100,75 Controparte_8
oltre interessi da calcolarsi come specificato in motivazione;
- accoglie la domanda di regresso proposta da e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento ex art. 1299 c.c. in suo favore dell'importo di € Controparte_8
187260,40 , dopo l'avvenuto pagamento;
- condanna , e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, che liquida in
13
euro 518,00 per spese, euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge in favore del procuratore antistatario avv.
Alessandro Vessicchio;
- condanna , e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle spese di ctu liquidate in € 1.360,53 come da decreto di liquidazione del 30.10.2023;
- compensa le spese di lite tra e . Controparte_1 Controparte_8
Napoli, 22/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
14
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 12044/2020 r.g. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Alessandro Vessicchio (C.F. ) C.F._2
presso il cui studio in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n. 251 è elettivamente domiciliato.
- Attore
e
(P.I. in qualità di impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1
FGVS per la regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vizzino (C.F. presso il cui studio in C.F._3
Napoli alla via Silvio Spaventa n.9 elettivamente domicilia.
- Convenuta
e
Controparte_2
- Convenuta contumace nonché
(P.IVA in persona del direttore generale, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura agli atti dall'avv. Gelsomina D'Antonio (C.F.
) e dall'avv. Armando Vitiello (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Comunale del Principe n.13/A.
-Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale del 22/11/2024.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, in qualità di proprietaria del veicolo Lancia Y10 tg. BN142FG e Controparte_2
, quale impresa designata dal FGVS, al fine di vederli condannare al Controparte_1
risarcimento del danno subito.
A fondamento della domanda, l'istante adduceva di aver subito serie lesioni alla persona a seguito del sinistro verificatosi in Napoli il giorno 15.11.2018, verso le ore 16.30, allorquando lo stesso era a bordo del suo motoveicolo Piaggio Liberty tg. X46WR6 e nel mentre percorreva il C.so S. Giovanni – quartiere San Giovanni a Teduccio – giunto all'altezza dell'incrocio con il vicolo “Detto Samo” veniva improvvisamente colpito sul lato destro dal lato posteriore dall'autovettura di proprietà , procedente Controparte_2
in retromarcia dal suddetto vicolo Samo in direzione dell'intersezione con Corso San
Giovanni a Teduccio.
Parte attrice assumeva di aver subito gravi lesioni a causa dell'impatto, così come refertate dall'Ospedale S. Maria Loreto Nuovo di Napoli, dove veniva trasportato dalla conducente dell'autoveicolo, nonché di aver riportato danni al proprio motoveicolo.
In seguito, il si recava all' Centro presidio “Ospedale , Pt_1 CP_4 CP_5
ove veniva sottoposto ad esami radiografici, ricoverato a causa di “frattura del pilone tibiale e testa del perone gamba destra” e sottoposto a cinque interventi chirurgici.
In ragione di quanto esposto, concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Giudice adito, accertati i fatti di causa, dichiarare
l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura “Lancia Y” targato X46WR6, di proprietà della convenuta - risultato privo di valida copertura assicurativa al momento del sinistro di cui in premessa - nella produzione del conseguente evento dannoso e, per
l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la convenuta “ , Controparte_1
quale Impresa designata dal F.G.V.S.” o chi ritenuto di ragione, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, comunque derivati dal sinistro de quo all'istante, il cui preciso ammontare, per le lesioni, verrà quantificato in corso di causa anche a seguito di
CTU medico – forense che sin da ora si richiede, indicando quale proprio consulente di parte il Dr. , con studio in Napoli al Corso V. Emanuele n° 305, mentre per Persona_1
i danni a cose si quantificano in eur 2.200,00, come da allegata perizia, ovvero in quella
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diversa somma, maggiore o minore ritenuta equa dalla Giustizia adita. Con il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di CP_1 citazione, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, nonché il difetto di legittimazione passiva. Deduceva ulteriormente l'infondatezza della domanda di risarcimento e la corresponsabilità della struttura “Ospedale del Mare” CP_3
nell'aggravamento del danno lamentato dall'attore. La convenuta concludeva quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) p iva in Controparte_6 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Via Comunale del Principe 13/a -
80145 Napolie di conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
-Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164
c.p.c.. -Dichiarare la inammissibilità della domanda per improponibilità dell'azione risarcitoria, ovverosia per violazione dell'incombente della messa in mora e per violazione degli artt. 287, 145, 148 d. lgs. 209/2005. -Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società , quale impresa designata dal Controparte_1
FGVS per la regione Campania. -Rigettare la domanda perché assolutamente infondata tanto in fatto quanto in diritto. -In subordine, accertare il concorso di colpa del presunto danneggiato e ridurre, per quanto di ragione, la somma spettante a titolo di risarcimento. e/ Condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite. - Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di 1-Centro CP_3
P.IVA_ Ospedale Del Mare p iva in persona del legale rappresentante p.t nelle P.IVA_5
conseguenze dannose lamentate dall'istante e per l'effetto condannarla a risarcimento del danno nei confronti dell'attore nella misura pari al grado di responsabilità che dovesse esserle riconosciuto ovvero nella misura del 50%. a) In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare l'istante e/o chi di ragione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. b) In via del tutto gradata voglia quanto meno compensare le spese del
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giudizio”.
Differita l'udienza per consentire la citazione del terzo, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_7
legittimazione passiva nonché l'improcedibilità della domanda e pertanto domandava “-
Estinguere la domanda perché nulla, inammissibile, in quanto non provata nella sua sequenza causale e né dimostrata in ordine al nesso eziologico, tenuto conto della mancata dimostrabilità del danno nei confronti dell'Ente – struttura sanitaria anche per la sua estraneità al petitum per cui vi è causa nonché della mancanza dei presupposti
Con necessari per incardinarlo;
- Estromettere, la per carenza evidente della sua legittimazione passiva;
- Rigettare perché infondata la domanda attorea, in quanto nessuna colpa per la verificazione del danno può essere eventualmente imputata all' , è vero infatti che la colpa dell'evento lesivo è da ricercare Controparte_7
nel caso fortuito o meglio nell'imprevedibilità del fatto-danno incidente da veicolo a motore circolante, stante anche il quadro clinico-diagnostico al momento del ricovero del paziente. - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una
Cont responsabilità della per l'evento capitato all'attore , individuare Parte_1
il grado di responsabilità dei soggetti coinvolti. - Condannare, in ogni caso, alla refusione delle spese di giustizia e con vittoria dei diritti ed onorari del giudizio. -
Munire la sentenza di clausola esecutiva come per legge”.
Ammesse le parti al deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione di tre testimoni e la consulenza tecnica a cura del dott. Persona_2
, all'esito della quale si fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
[...]
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 22/11/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda, discendente dalla dedotta incompletezza dell'atto di messa in mora, che sarebbe carente a parere della compagnia convenuta dei necessari elementi prescritti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni ai fini della validità della diffida stessa. Ed invero, l'art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con riferimento alla procedura di risarcimento in caso di sinistro stradale, stabilisce che la richiesta del danneggiato deve contenere
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l'indicazione di determinati elementi quali ad esempio il codice fiscale, l'attività del danneggiato, l'entità delle lesioni subite nonché la dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2. Nel caso in esame, l'onere incombente sul danneggiato deve ritenersi assolto, stante la prova in atti dell'intervenuta preventiva messa in mora alla compagnia assicurativa, alla Consap, nonché alla proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, oltre che il decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni Private per l'instaurazione del giudizio (vd. allegati all'atto di citazione). Invero, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, gli atti di costituzione in mora e invito alla negoziazione assistita soddisfano i requisiti di forma e di contenuto prescritti dalla citata normativa di riferimento.
La domanda attorea è altresì procedibile nei confronti della , essendo stato CP_3
esperito il tentativo di mediazione con esito negativo come si rileva dal verbale del
10.3.2022 (vd. all. parte attrice del 17.3.22).
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alle parti convenute di apprestare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n.
11751/2013). Ed invero, l'atto introduttivo del presente giudizio consente di individuare la dinamica del sinistro, il luogo in cui lo stesso avveniva, nonché le lesioni riportate dal danneggiato.
Inoltre, va dichiarata la contumacia della convenuta che, pur se Controparte_2
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Ancora preliminarmente, va ritenuta infondata l'eccezione formulata dalle parti convenute in merito al difetto di legittimazione passiva. Ed invero, quanto alla legittimazione passiva della compagnia in qualità di impresa designata per il CP_1
fondo vittime della strada, è da ritenersi provato che il veicolo Lancia di proprietà di era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, così come CP_2
risulta dalla constatazione amichevole di incidente ( vedi copia CAD sottoscritto dalle parti , all.3 dell'atto di citazione ) nonché dal riscontro della Consap in cui si evince
“copertura non trovata per il veicolo interrogato” e dalla visura PRA (vd. doc. all. atto di citazione). Parimenti accertata deve ritenersi la legittimazione della terza chiamata in
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causa essendo stato l'attore ricoverato e successivamente operato Controparte_8 presso l'Ospedale del Mare, come provato dalla documentazione medica prodotta.
Passando all'esame del merito della domanda, la stessa è da ritenersi fondata e va accolta per quanto di ragione.
Posto che incombe sul danneggiato provare le modalità del sinistro nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente del veicolo responsabile al fine di superare la presunzione di responsabilità ex art. 2054 secondo comma c.c., tale prova deve ritenersi raggiunta all'esito dell'istruttoria espletata.
Ed infatti, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria orale confermano la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'istante nell'atto di citazione e l'esclusiva responsabilità dell'autoveicolo guidato dalla sig.ra Ed invero, il teste CP_2 Tes_1
, che si trovava ad una distanza di circa tre metri dal punto dell'incidente,
[...]
dichiarava “ho visto che una signora alla guida di una Lancia Y di colore scuro nell'effettuare una manovra di marcia indietro provenendo da un vicolo che si trova davanti all'uscita dei Tram sulla destra rispetto alla direzione di marcia del Piaggio liberty;
nel fare retromarcia la signora ha urtato il motociclo del con la parte Pt_1
posteriore della macchina ha colpito la parte destra del motorino;
dopo l'urto il motorino ed il sig. sono caduti sulla parte sinistra. Io mi sono avvicinato, si Pt_1
avvicinarono anche altre persone ed ho visto che il sig. si lamentava perché la Pt_1
gamba destra gli faceva male tantissimo”.
Tali conclusioni trovano, altresì, conferma nella testimonianza resa da , Testimone_2
che al momento del sinistro si trovava ad una distanza di circa dieci metri e dichiarava “il motorino veniva da Napoli verso Portici, stava camminando normale a velocita limitata non correva ma on andava nemmeno così piano;
è uscita questa macchina a retromarcia dal vicolo che sta a destra rispetto alla direzione del motorino: il motorino ha tentato di evitare l'urto ma non ce l'ha fatta ed è stato colpito dalla macchina che veniva a retromarcia;
la parte posteriore della macchina una lancia Y ha copio in piano il motorino sul lato destro;
dopo l'urto il motorino ed il suo conducente sono caduti sulla sinistra;
il corpo del conducente è rotolato per qualche metro”.
Tali risultanze risultano altresì confermate dal CAD sottoscritto dalle parti coinvolte dal sinistro e depositato in giudizio ( v. all.3 all'atto di citazione )
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Inoltre, dalla documentazione medica prodotta in giudizio si evince che il giorno
15/11/2018 alle ore 16.30 il si recava autonomamente al pronto soccorso Pt_1
dell'Ospedale Loreto Nuovo per “incidente in strada”, presso il quale gli veniva diagnosticata “FRATTURA SCOMPOSTA TRIMALLEOLARE DESTRA, FRATTURA
SCOMPOSTA E DIASTASATA DELL'EPIFISI PROSSIMALE DEL PERONE A
DESTRA” (vd. pag. 48 fascicolo allegato all'atto di citazione).
In data 16/11/2018, l'istante si recava poi all' Centro presidio “Ospedale del CP_4
Mare”, ove veniva ricoverato con diagnosi “FRATTURA DEL PILONE TIBIALE E
TESTA DEL PERONE GAMBA DESTRA” e sottoposto ad interventi chirurgici (vd. pg.
49 ss. Fascicolo Gragnano). Tutto quanto allegato dall'attore trova pertanto riscontro nella documentazione agli atti.
Alla luce di tali evidenze, può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., secondo cui “La presunzione di pari responsabilità in caso d'incidente opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei singoli conducenti abbia cagionato in concreto l'evento dannoso e di attribuire, conseguentemente, le rispettive responsabilità” (Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, n.22735).
Pertanto, nel sinistro per cui è causa deve escludersi qualsiasi responsabilità dell'attore, affermandosi questa esclusivamente in capo al conducente dell'autoveicolo CP_2
.
[...]
Inoltre, i danni lamentati dall'istante, sulla scorta della consulenza tecnica nonché della documentazione prodotta, devono ritenersi riconducibili sotto il profilo causale alla condotta del conducente dell'autoveicolo responsabile del sinistro, alla nonché CP_1
Contr alla come di seguito si precisa . CP_8
Invero, principio consolidato è quello per cui qualora le lesioni fisiche subite in un sinistro stradale si aggravino in conseguenza di errori od omissioni ad opera dei sanitari della struttura medica (determinando un danno biologico di maggiore gravità), sia l'ospedale che il responsabile del sinistro stradale saranno tenuti al risarcimento del danno complessivamente subito dal danneggiato, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in virtù del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
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Sul punto, la Cassazione ha precisato infatti che “L'ospedale è corresponsabile dei danni occorsi a seguito di sinistro stradale per le mancate o inesatte cure prestate al danneggiato che ha subito l'incidente” (Cass. Civ. sent n. 28656 del 30 novembre 2017).
Orbene, nel caso di specie, la ctu espletata, alla quale il Tribunale ritiene di aderire, essendo fondata su un attento esame del periziato e della documentazione medica agli atti ed eseguita secondo un corretto metodo scientifico , ha accertato la corresponsabilità della struttura “Ospedale del Mare” nell'aggravamento del danno CP_3
lamentato dall'attore chiarendo che l'infezione contratta in seguito all'intervento chirurgico ha avuto ruolo fondamentale nell'evoluzione negativa della patologia traumatica. Concludeva infatti il ctu “E' pertanto da ritenersi assolutamente provata la conseguenzialità tra intervento chirurgico ed infezione, anche se il germe che sarà inizialmente riconosciuto come responsabile della infezione stessa (9/1/19), sarà una
Staphylococcus aureus MSSA, quindi non un germe “nosocomiale”. Inoltre, il ctu appurava che “dalla documentazione cartacea consegnata in occasione dell'accesso peritale, e da quella versata nel fascicolo telematico, non risulta effettuata in maniera corretta la profilassi antibiotica preoperatoria in quanto risulta somministrata un grammo di Cefazolina endovena, quasi cinque ore prima dell'inizio dell'intervento, quindi con tempistica e dosaggio inidonei”.
In risposta poi alle osservazioni sollevate dai consulenti di parte, l'ausiliare ribadiva , conclusione da condividersi in toto, che “il criterio temporale per attribuire l'infezione al ricovero in Ospedale è assolutamente rispettato. Fino ad allora si sottolinea che il paziente aveva rispettato tutte le indicazioni dei Sanitari relative ai controlli;
se poi c'è stata inosservanza in alcune fasi successive, questo non ha certamente influito sul determinismo della infezione!”.
Ciò posto, in merito ai danni subiti dall'instante deve riconoscersi una responsabilità solidale ex art 2055 c.c. dei convenuti .
In merito al profilo del quantum debeatur della domanda attorea, mette conto evidenziare che il tema del danno non patrimoniale risarcibile è stato oggetto di attenzione da parte di quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 12 novembre 2008 n.
26972, 26973,26974 e 26975) che hanno rivoluzionato il modo di intendere tale particolare tipologia di danno. Invero, tali sentenze, attraverso una lettura
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costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.
Soprattutto, le Sezioni Unite hanno ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva, in grado di ricomprendere qualsiasi danno a valori inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica: pertanto, le sottocategorie di danno in passato utilizzate dalla giurisprudenza e cioè il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono esclusivamente una funzione descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale, ciò anche nell'ottica di evitare duplicazioni risarcitorie.
Alla luce di tali principi in sede di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere ad una integrale riparazione, valutando congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali
“pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita. Da ciò ne deriva che il danno morale non deve essere liquidato in percentuale a quello biologico, bensì occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza evitando però una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione di danno biologico e morale.
Tanto premesso, nel caso in esame, sulla base della CTU medico legale del dott.
depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire , in Persona_2
quanto immune da vizi e congruamente motivata, per le ragioni innanzi evidenziate, il danno biologico subito va quantificato in una percentuale del 40%. Sulla base della documentazione medica agli atti il periodo di ITT va quantificato in giorni 180, il periodo di I.T.P. in 90 giorni al 75% e in 400 giorni al 50% (cfr. relazione del ctu dott.
depositata in data 22.9.2023). Pertanto, il Tribunale condividendo e Persona_2
facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu, sulla base della Tabella di Milano di liquidazione del danno biologico aggiornate al 2024 utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito
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dall'istante può essere partitamente individuato, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (49 anni) nella seguente misura espressa in termini monetari: €
20.700,00 per il periodo di ITT per giorni 180; € 7.762,50 per il periodo di ITP al 75% per giorni 90; € 23.000,00 per il periodo di ITP al 50% per giorni 400, per un totale di €
51.462,50, oltre ad euro 188.615,00 per danno biologico al 40%, per un totale complessivo di € 240.077,5.
In merito al danno morale nell'accezione di cui si è detto innanzi, tenuto conto di tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali della stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica hanno comportato per un considerevole lasso di tempo nella la vita del soggetto, alla luce di quanto innanzi evidenziato sul punto, procedendo alla “personalizzazione” della liquidazione va riconosciuto un importo pari ad euro 72.023,25(pari al 30% dell'importo liquidato innanzi).
Il danno non patrimoniale subito dall'istante va dunque liquidato nella misura complessiva di euro 312.100,75.
Per quel che concerne il danno patrimoniale, esso va determinato, tenuto conto degli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato e comprende il danno emergente - spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione - e il lucro cessante, inteso come perdita o riduzione della capacità produttiva.
In merito al danno emergente allegato dall'istante, lo stesso è da ritenersi non provato, atteso che la documentazione versta in giudizio ed in particolare il preventivo di spesa, a fronte delle risultanze dell'istruttoria orale espletata, non è sufficiente di per se solo a provare il danno lamentato , ne' puo' liquidarsi lo stesso per tali ragioni in via equitativa
1226 c.c.
Quanto al danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro occorre richiamare in primis la distinzione tra danno da perdita della capacità lavorativa generica e danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Quanto alla prima, ' essa va intesa come “ incapacità del danneggiato di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non
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patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..( V. Cass Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, n. 2664) .
Tale danno, dunque, può essere liquidato mediante il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto automaticamente sulla base dell'elevata percentuale di invalidità permanente, essendo richiesto, in ogni caso, la prospettazione di elementi utili ad una prognosi presuntiva.
Ciò posto, nella fattispecie per cui è causa, nonostante la gravità delle lesioni, in difetto di allegazioni specifiche da parte del difensore di parte attrice in merito alle attitudini e condizioni personali ed ambientali e il grado di istruzione del danneggiato , difetto non superabile neanche attraverso le conclusioni cui è addivenuto il ctu, da non condividersi in quanto non motivate e non supportate da alcune elemento su punto, ritiene il
Tribunale che il danno sotto profilo non sia provato .
Quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, esso consiste nella contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, che sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
ovvero – nel caso, in cui non fosse percettore di reddito – non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri – con probabilità non trascurabile – che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre
2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass. Civ. 14 novembre 2011, n.
23761), “…tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni,
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che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (Cass. 10 luglio
2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031).
Dunque, la riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro specifica non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Detto danno deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Nel caso di specie, tale prova non può dirsi raggiunta. Ed invero, la domanda attorea è sul punto generica e la documentazione a supporto della stessa, come già rilevato con ordinanza del gi dott. del 22.04.2022 , è stata depositata tardivamente in Per_3
giudizio .
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna , in solido e la Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in solido , al pagamento in favore dell'istante di € euro 312.100,75. a titolo di
[...]
danno subito in conseguenza del sinistro
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data (15.11.2018) dell'evento dannoso (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ultima analisi, quanto alla domanda di regresso formulata tempestivamente dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, la stessa Controparte_9
va accolta .
In particolare , il Tribunale, accertato, sulla base di quanto innanzi evidenziato, il
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Contr concorso nella causazione dei danni subiti dall'istante dell' convenuta , avendo la condotta negligente della stessa aggravato il danno conseguente al sinistro per cui è casa, come accertato nella ctu espletata, tenuto delle percentuali individuate da consulente , che si ritiene di prender in considerazione non al fine dell'individuazione di singole quote del danno biologico, non potendosi procedere da una parcellizzazione del danno biologico , ma al solo fine di graduare le singole responsabilità nell'ambito del concorso
, condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_9
dell'importo di euro 187.260,40 dopo l'avvenuto pagamento.
In definitiva, il Tribunale accoglie la domanda avanzata da e per Parte_1
l'effetto condanna e in solido Controparte_2 Controparte_1 CP_3
in solido al pagamento in favore dell'istante di € euro 312.100,75 per i danni
[...]
subiti.
Inoltre, accolta la domanda di regresso avanzata dalla , condanna la Controparte_1 al pagamento ex art. 1299 c.c. , dell'importo complessivo Controparte_8
1872560,40 , dopo l'avvenuto pagamento.
Per quanto concerne le spese di lite nei rapporti tra l'attore e i convenuti le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente, nei rapporti tra e Controparte_1 [...]
il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi , per l'integrale compensazione CP_8
delle spese integrale spese di lite tar le parti .
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna , e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di € 312.100,75 Controparte_8
oltre interessi da calcolarsi come specificato in motivazione;
- accoglie la domanda di regresso proposta da e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento ex art. 1299 c.c. in suo favore dell'importo di € Controparte_8
187260,40 , dopo l'avvenuto pagamento;
- condanna , e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, che liquida in
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euro 518,00 per spese, euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge in favore del procuratore antistatario avv.
Alessandro Vessicchio;
- condanna , e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8
al pagamento delle spese di ctu liquidate in € 1.360,53 come da decreto di liquidazione del 30.10.2023;
- compensa le spese di lite tra e . Controparte_1 Controparte_8
Napoli, 22/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
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