TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/11/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott.ssa IA Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elisabetta Severi, presso il quale ha eletto domicilio ed (C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Rosati, presso il quale C.F._2
ha eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a EC RM (PT) il 29/05/2010 tra la Sig.ra Pt_1
ed il Sig. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 16, parte
[...] Parte_2
1^, Anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC RM
(PT), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. 2) I figli, e , Persona_1 Persona_2
sono entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per cui il Sig. Pt_2
continuerà a versare in favore della Sig.ra , a titolo di contributo al loro Pt_1
mantenimento, la somma mensile di Euro 500,00 (pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alle seguenti coordinate:
[...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT. Per la qualificazione delle spese (ordinarie, straordinarie obbligatorie, straordinarie facoltative) le parti concordemente pattuiscono di assumere come regolamento vincolante la disciplina prevista dal protocollo del Tribunale di Prato in materia di famiglia ed eventuali successive sostituzioni, modificazioni ed integrazioni. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo e-mail, sms, fax, pec, etc..) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. 3) Le parti concordemente pattuiscono che la Sig.ra continui a percepire nella misura del 100% l'Assegno Unico Parte_1
Universale per il figlio , attualmente infraventunenne, mentre le deduzioni e Per_2
detrazioni fiscali, nonché ogni e qualsivoglia restante agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico andrà a beneficio di entrambi i genitori nella misura del
pagina 2 di 4 50% ciascuno. 4) I Sigg.ri e riconoscono reciprocamente la Parte_1 Parte_2
propria indipendenza economica e pertanto rinunciano ad avanzare richieste di contributo economico a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. 5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 18.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in EC RM in data 29.05.2010, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1 n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza n. 885/2023 del 15.12.2023, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento degli figli, IA nata il
24.09.2003, e nato il [...], entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli maggiorenni, in ragione della loro giovane età, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
pagina 3 di 4 Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
sposati a EC RM (PT) il 29.05.2010 con atto Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte I, anno 2010 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa tutte le condizioni dell'accordo congiuntamente depositato dalle parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott.ssa IA Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elisabetta Severi, presso il quale ha eletto domicilio ed (C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Rosati, presso il quale C.F._2
ha eletto domicilio
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parti Ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a EC RM (PT) il 29/05/2010 tra la Sig.ra Pt_1
ed il Sig. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 16, parte
[...] Parte_2
1^, Anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC RM
(PT), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. 2) I figli, e , Persona_1 Persona_2
sono entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per cui il Sig. Pt_2
continuerà a versare in favore della Sig.ra , a titolo di contributo al loro Pt_1
mantenimento, la somma mensile di Euro 500,00 (pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alle seguenti coordinate:
[...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT. Per la qualificazione delle spese (ordinarie, straordinarie obbligatorie, straordinarie facoltative) le parti concordemente pattuiscono di assumere come regolamento vincolante la disciplina prevista dal protocollo del Tribunale di Prato in materia di famiglia ed eventuali successive sostituzioni, modificazioni ed integrazioni. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo e-mail, sms, fax, pec, etc..) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. 3) Le parti concordemente pattuiscono che la Sig.ra continui a percepire nella misura del 100% l'Assegno Unico Parte_1
Universale per il figlio , attualmente infraventunenne, mentre le deduzioni e Per_2
detrazioni fiscali, nonché ogni e qualsivoglia restante agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico andrà a beneficio di entrambi i genitori nella misura del
pagina 2 di 4 50% ciascuno. 4) I Sigg.ri e riconoscono reciprocamente la Parte_1 Parte_2
propria indipendenza economica e pertanto rinunciano ad avanzare richieste di contributo economico a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. 5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 18.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2024, i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in EC RM in data 29.05.2010, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1 n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza n. 885/2023 del 15.12.2023, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento degli figli, IA nata il
24.09.2003, e nato il [...], entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli maggiorenni, in ragione della loro giovane età, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
pagina 3 di 4 Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
sposati a EC RM (PT) il 29.05.2010 con atto Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte I, anno 2010 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa tutte le condizioni dell'accordo congiuntamente depositato dalle parti;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4