Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1694
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse ritualmente fatto rinvio al PVC, precedentemente notificato al contribuente, superando così la censura di difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Mancata allegazione del PVC

    La Corte ha ritenuto che il PVC fosse già noto alla ricorrente in quanto ritualmente notificato, pertanto la censura è stata respinta.

  • Accolto
    Erronea attribuzione dei movimenti bancari di terzi alla società

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che solo le movimentazioni sui conti della ditta individuale Società_1 fossero riconducibili alla società ricorrente, mentre per gli altri conti di terzi non vi erano sufficienti elementi per tale attribuzione. Pertanto, le somme ritenute riferibili all'attività di impresa transitate sui conti individuali, ad eccezione di quelli della Società_1, sono state escluse dall'accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse ritualmente fatto rinvio al PVC, precedentemente notificato al contribuente, superando così la censura di difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Mancata allegazione del PVC

    La Corte ha ritenuto che il PVC fosse già noto alla ricorrente in quanto ritualmente notificato, pertanto la censura è stata respinta.

  • Accolto
    Erronea attribuzione dei movimenti bancari di terzi alla società

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che solo le movimentazioni sui conti della ditta individuale Società_1 fossero riconducibili alla società ricorrente, mentre per gli altri conti di terzi non vi erano sufficienti elementi per tale attribuzione. Pertanto, le somme ritenute riferibili all'attività di impresa transitate sui conti individuali, ad eccezione di quelli della Società_1, sono state escluse dall'accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse ritualmente fatto rinvio al PVC, precedentemente notificato al contribuente, superando così la censura di difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Mancata allegazione del PVC

    La Corte ha ritenuto che il PVC fosse già noto alla ricorrente in quanto ritualmente notificato, pertanto la censura è stata respinta.

  • Accolto
    Erronea attribuzione dei movimenti bancari di terzi alla società

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che solo le movimentazioni sui conti della ditta individuale Società_1 fossero riconducibili alla società ricorrente, mentre per gli altri conti di terzi non vi erano sufficienti elementi per tale attribuzione. Pertanto, le somme ritenute riferibili all'attività di impresa transitate sui conti individuali, ad eccezione di quelli della Società_1, sono state escluse dall'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1694
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1694
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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