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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1694/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6522/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R700248 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R700248 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R700248 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorrente, esercente l'attività di “Commercio al dettaglio di confezioni per adulti”, ha impugnato l'avviso di accertamento N. TK503R700248/2024 emesso a seguito di un controllo sulla posizione fiscale della società Ricorrente_1 S.r.l. per l'anno d'imposta 2018.
A sostegno della impugnazione, ha dedotto la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la mancata allegazione ad esso del PVC e la erronea attribuzione dei movimenti bancari di soci e familiari alla società, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha ribadito la correttezza del proprio operato, controdeducendo che il PVC richiamato nell'avviso impugnato era stato ritualmente notificato alla contribuente, nonché richiamando i principi della presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari effettuati, che non avevano trovato adeguata contro prova nelle allegazioni della ricorrente.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito evidenziati.
La Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK503R700248-2024 (2018) emesso a seguito di contestazioni derivanti dall'esame della documentazione contabile esibita, nonché delle risultanze delle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7 del DPR n. 600/73 e dell'art. 51, comma 2, n. 7 del DPR n. 633/72 ed a seguito dell'attività istruttoria (v. allegati due PVC del 2022 e del 2023) svolta in contraddittorio dalla Guardia di Finanza con la parte.
L'Ufficio, sulla base di tali accertamenti, ha individuato presunte anomalie nei movimenti finanziari aziendali, contestando accrediti e addebiti bancari privi di giustificazione economico-commerciale.
Nello specifico, l'Ufficio ha contestato: • Accrediti non giustificati per un totale di € 177.723,50, riferiti a transazioni con soggetti terzi, tra cui Nominativo_1 (€ 29.440,00), Nominativo_2 (€ 128.739,00) e Nominativo_3 (€ 7.490,00); • Addebiti non giustificati per un totale di € 153.948,93, con movimentazioni significative relative a Nominativo_1 (€ 26.656,43) e Nominativo_2 (€ 123.542,50); • Ricavi non dichiarati per un importo complessivo di € 331.672,00; • Costi non deducibili per € 132.669,00, che l'Ufficio ritiene privi dei requisiti richiesti per la deduzione fiscale;
• Maggior reddito imponibile accertato pari a € 199.003,00; •
IVA non versata per € 39.099,00 derivante dall'individuazione di operazioni non fatturate;
• Sanzioni amministrative per un importo di € 64.477,35, calcolate in base alle presunte violazioni fiscali contestate
Ai fini della ricostruzione dell'accertamento effettuato, la Guardia di Finanza (V. PVC del 2023 allegato con particolare riferimento alla Pag. 7 e ss.), ha acquisito i conti correnti bancari della Ricorrente_1 SRL e di soggetti terzi, in quanto soci e familiari e quindi riconducibili alla stessa società oppure ai familiari del rappresentante legale Nominativo_4, ossia Nominativo_1, Nominativo_3 (anche in quanto legale rappresentante della Società_1 di cui si assume la continuità aziendale nella odierna ricorrente), Nominativo_5, Nominativo_2, Nominativo_6.
La censura della ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato non può trovare accoglimento in quanto l'avviso di accertamento ha fatto rituale rinvio al PVC del 09/11/2023 che era già noto alla ricorrente in quanto ritualmente notificatole, così come il precedente del 2022, che aveva ad oggetto specifico accertamenti in merito a fatturazioni per operazioni ritenute inesistenti della società e che esulano dal presente giudizio.
Sostiene la ricorrente che tale metodologia presuntiva sia illegittima ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione per violazione dei principi sulla riferibilità delle movimentazioni bancarie ai soci per i quali l'Ufficio aveva utilizzato una metodologia accertativa basata sulla presunzione che le movimentazioni sui conti correnti di soci e amministratori fossero riferibili alla società, senza fornire elementi concreti di prova.
Con riferimento al PVC del 9.11.2023 deve evidenziarsi che la contestata continuità aziendale fra la ricorrente e la Società_1 riferibile ad uno dei soggetti accertati Nominativo_3, appare fondata in quanto emergono elementi univoci di tale circostanza sia per la identità dei dipendenti, che per l'oggetto dell'attività e per l'utilizzo dello stesso marchio, come ampiamente ricostruito nel richiamato accertamento (si veda pag. 18 del PVC del 2023 allegato), nonché in quello precedente del 19.5.2022.
In quest'ultimo, emergono ampie irregolarità nella gestione fiscale e contabile che, seppur indirettamente, incidono sulle presunzioni in ordine alle movimentazioni bancarie anomale, in quanto prive di per sé di giustificazione causale sia ab origine che dietro specifica ed espressa richiesta di chiarimento formulata dall'Ufficio in sede amministrativa.
Dai conti intestati alla società sono stati rilevati movimenti contabili che non hanno trovato riscontro nelle scritture contabili (pag. 26 del citato PVC con riferimento ai prelevamenti e versamenti relativi all'anno 2018).
L'Agenzia delle Entrate ha ricostruito i maggiori ricavi della società ricorrente attribuendo alla stessa le movimentazioni bancarie transitate sui conti di soggetti terzi, tra cui Nominativo_2, Nominativo_3 e la ditta individuale Società_1.
A pag. 27 ess. si dà atto delle movimentazioni effettuata da Nominativo_3 sul conto intestato alla Società_1 per l'intero anno 2018.
In particolare, con riferimento al conto corrente 1591 acceso a nome della ditta Società_1 dal 2017 e rimasto attivo fino al 2021, a pag. 28 sono evidenziate le relative incongruenze con riferimento all'annualità 2018 in contestazione, con una conclusione in ordine ad incassi non giustificati e non documentati alla quale si rinvia.
Anche sull'ulteriore conto corrente 1885 sono state evidenziate anomalie di movimenti non giustificate e da riferire alla ditta individuale.
Con riferimento, invece, i conti correnti dei soggetti terzi sopra menzionati, diversi dalla ditta individuale
Società_1, pur emergendo elementi di anomalia e nessuna giustificazione offerta dai diretti interessati, il verbale non offre elementi per collegare le somme transitate sui conti come riferibili ad attività della odierna ricorrente.
Per recente giurisprudenza di legittimità: “Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia,
l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito”. Sez. 5 - , Sentenza n. 10364 del 19/04/2025
(Rv. 674948 - 01)
Per i soggetti persone fisiche menzionate non emergono dal PVC sufficienti elementi per assolvere l'onere probatorio in capo all'amministrazione circa la materiale sussistenza di quella riferibilità, non essendo fatto alcun cenno alla circostanza che i conti dei soci o dei terzi ad essi collegati siano stati utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa della società ricorrente Società_2 s.r.l., ciò che avrebbe comportato la rilevante assenza di una netta separazione tra la sfera privata e quella professionale.
Il ricorso deve essere dunque accolto in relazione alle somme che sono state ritenute riferibili ad attività di impresa transitate sui conti correnti individuali, ad eccezione di quelli intestati e riferibili alla ditta Società_1 in relazione all'annualità in contestazione, essendo provato che, almeno parte dei proventi, siano da imputare alla società ricorrente, utilizzati per la gestione dell'impresa in continuità.
L'accoglimento parziale del ricorso fa ritenere sussistenti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
AR UR PA TA AR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6522/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R700248 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R700248 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R700248 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorrente, esercente l'attività di “Commercio al dettaglio di confezioni per adulti”, ha impugnato l'avviso di accertamento N. TK503R700248/2024 emesso a seguito di un controllo sulla posizione fiscale della società Ricorrente_1 S.r.l. per l'anno d'imposta 2018.
A sostegno della impugnazione, ha dedotto la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la mancata allegazione ad esso del PVC e la erronea attribuzione dei movimenti bancari di soci e familiari alla società, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha ribadito la correttezza del proprio operato, controdeducendo che il PVC richiamato nell'avviso impugnato era stato ritualmente notificato alla contribuente, nonché richiamando i principi della presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari effettuati, che non avevano trovato adeguata contro prova nelle allegazioni della ricorrente.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito evidenziati.
La Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK503R700248-2024 (2018) emesso a seguito di contestazioni derivanti dall'esame della documentazione contabile esibita, nonché delle risultanze delle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7 del DPR n. 600/73 e dell'art. 51, comma 2, n. 7 del DPR n. 633/72 ed a seguito dell'attività istruttoria (v. allegati due PVC del 2022 e del 2023) svolta in contraddittorio dalla Guardia di Finanza con la parte.
L'Ufficio, sulla base di tali accertamenti, ha individuato presunte anomalie nei movimenti finanziari aziendali, contestando accrediti e addebiti bancari privi di giustificazione economico-commerciale.
Nello specifico, l'Ufficio ha contestato: • Accrediti non giustificati per un totale di € 177.723,50, riferiti a transazioni con soggetti terzi, tra cui Nominativo_1 (€ 29.440,00), Nominativo_2 (€ 128.739,00) e Nominativo_3 (€ 7.490,00); • Addebiti non giustificati per un totale di € 153.948,93, con movimentazioni significative relative a Nominativo_1 (€ 26.656,43) e Nominativo_2 (€ 123.542,50); • Ricavi non dichiarati per un importo complessivo di € 331.672,00; • Costi non deducibili per € 132.669,00, che l'Ufficio ritiene privi dei requisiti richiesti per la deduzione fiscale;
• Maggior reddito imponibile accertato pari a € 199.003,00; •
IVA non versata per € 39.099,00 derivante dall'individuazione di operazioni non fatturate;
• Sanzioni amministrative per un importo di € 64.477,35, calcolate in base alle presunte violazioni fiscali contestate
Ai fini della ricostruzione dell'accertamento effettuato, la Guardia di Finanza (V. PVC del 2023 allegato con particolare riferimento alla Pag. 7 e ss.), ha acquisito i conti correnti bancari della Ricorrente_1 SRL e di soggetti terzi, in quanto soci e familiari e quindi riconducibili alla stessa società oppure ai familiari del rappresentante legale Nominativo_4, ossia Nominativo_1, Nominativo_3 (anche in quanto legale rappresentante della Società_1 di cui si assume la continuità aziendale nella odierna ricorrente), Nominativo_5, Nominativo_2, Nominativo_6.
La censura della ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato non può trovare accoglimento in quanto l'avviso di accertamento ha fatto rituale rinvio al PVC del 09/11/2023 che era già noto alla ricorrente in quanto ritualmente notificatole, così come il precedente del 2022, che aveva ad oggetto specifico accertamenti in merito a fatturazioni per operazioni ritenute inesistenti della società e che esulano dal presente giudizio.
Sostiene la ricorrente che tale metodologia presuntiva sia illegittima ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione per violazione dei principi sulla riferibilità delle movimentazioni bancarie ai soci per i quali l'Ufficio aveva utilizzato una metodologia accertativa basata sulla presunzione che le movimentazioni sui conti correnti di soci e amministratori fossero riferibili alla società, senza fornire elementi concreti di prova.
Con riferimento al PVC del 9.11.2023 deve evidenziarsi che la contestata continuità aziendale fra la ricorrente e la Società_1 riferibile ad uno dei soggetti accertati Nominativo_3, appare fondata in quanto emergono elementi univoci di tale circostanza sia per la identità dei dipendenti, che per l'oggetto dell'attività e per l'utilizzo dello stesso marchio, come ampiamente ricostruito nel richiamato accertamento (si veda pag. 18 del PVC del 2023 allegato), nonché in quello precedente del 19.5.2022.
In quest'ultimo, emergono ampie irregolarità nella gestione fiscale e contabile che, seppur indirettamente, incidono sulle presunzioni in ordine alle movimentazioni bancarie anomale, in quanto prive di per sé di giustificazione causale sia ab origine che dietro specifica ed espressa richiesta di chiarimento formulata dall'Ufficio in sede amministrativa.
Dai conti intestati alla società sono stati rilevati movimenti contabili che non hanno trovato riscontro nelle scritture contabili (pag. 26 del citato PVC con riferimento ai prelevamenti e versamenti relativi all'anno 2018).
L'Agenzia delle Entrate ha ricostruito i maggiori ricavi della società ricorrente attribuendo alla stessa le movimentazioni bancarie transitate sui conti di soggetti terzi, tra cui Nominativo_2, Nominativo_3 e la ditta individuale Società_1.
A pag. 27 ess. si dà atto delle movimentazioni effettuata da Nominativo_3 sul conto intestato alla Società_1 per l'intero anno 2018.
In particolare, con riferimento al conto corrente 1591 acceso a nome della ditta Società_1 dal 2017 e rimasto attivo fino al 2021, a pag. 28 sono evidenziate le relative incongruenze con riferimento all'annualità 2018 in contestazione, con una conclusione in ordine ad incassi non giustificati e non documentati alla quale si rinvia.
Anche sull'ulteriore conto corrente 1885 sono state evidenziate anomalie di movimenti non giustificate e da riferire alla ditta individuale.
Con riferimento, invece, i conti correnti dei soggetti terzi sopra menzionati, diversi dalla ditta individuale
Società_1, pur emergendo elementi di anomalia e nessuna giustificazione offerta dai diretti interessati, il verbale non offre elementi per collegare le somme transitate sui conti come riferibili ad attività della odierna ricorrente.
Per recente giurisprudenza di legittimità: “Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia,
l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito”. Sez. 5 - , Sentenza n. 10364 del 19/04/2025
(Rv. 674948 - 01)
Per i soggetti persone fisiche menzionate non emergono dal PVC sufficienti elementi per assolvere l'onere probatorio in capo all'amministrazione circa la materiale sussistenza di quella riferibilità, non essendo fatto alcun cenno alla circostanza che i conti dei soci o dei terzi ad essi collegati siano stati utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa della società ricorrente Società_2 s.r.l., ciò che avrebbe comportato la rilevante assenza di una netta separazione tra la sfera privata e quella professionale.
Il ricorso deve essere dunque accolto in relazione alle somme che sono state ritenute riferibili ad attività di impresa transitate sui conti correnti individuali, ad eccezione di quelli intestati e riferibili alla ditta Società_1 in relazione all'annualità in contestazione, essendo provato che, almeno parte dei proventi, siano da imputare alla società ricorrente, utilizzati per la gestione dell'impresa in continuità.
L'accoglimento parziale del ricorso fa ritenere sussistenti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
La giudice est. Il Presidente
AR UR PA TA AR