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Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1965, n. 52
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Articolo 3
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Legge 15 febbraio 1965, n. 52
Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1965, n. 52
Versione
2 marzo 1965
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965
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