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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPYBBLIC VBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 4906/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 10 settembre 2025 e pendente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Daniela Andria (C.F. C.F. 2
e dall'avvocato Corrada Andria (C.F. C.F. 3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 24
-attore-
E
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avvocato Giulio Gonnella (C.F.
) e dall'avvocato Anna PaolaC.F. 4
Bellistri (C.F. C.F. 5 ), presso il cui studio elettivamente in Castellammare
di Stabia, alla via Denza n. 24
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
evocò in giudizio 1.- Con citazione notificata il 19 giugno 2023, Parte 1
dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1 per ottenerne la condanna al risarcimento '
dei danni agli immobili di sua proprietà, siti in Salerno, alla via Gelsi Rossi nn. 75/AB (censito in catasto al foglio 68, particella 67, subalterno 77), 57/E (censito in catasto al foglio 68,
particella 67, subalterno 68), 57 A/B (censito in catasto al foglio 68, particella 67, subalterno
99), 57/G (censito in catasto al foglio 68, particella 67, subalterno 113), che a far data dal
2022 erano interessati da copiose infiltrazioni di acqua piovana, tali da renderli inutilizzabili e insalubri per la presenza di umidità e muffa, con conseguente distacco dell'intonaco,
provenienti dalla pavimentazione pubblica sovrastante e, in particolare, dal marciapiede posto in loro corrispondenza, non adeguatamente manutenuto e ceduto secondo quanto accertato dal suo consulente tecnico. L'attore, premesso di aver vanamente compulsato il ad intervenire per far cessare il fenomeno lamentato e che i danni, Controparte_1
emergenti e per mancato guadagno, ammontavano complessivamente a € 9.000,00,
invocata la responsabilità dell'ente comunale proprietario della strada a norma dell'art. 2051
c.c., chiese: "accertare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella verificazione del fenomeno infiltrativo de quo e, per l'effetto, condannarlo, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale, patiti da parte attrice, come indicati in premessa e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Vinte le spese, ed i compensi di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari".
|| 'Controparte_1 costituendosi con comparsa dell'11 ottobre 2025, eccepì la sua carenza di legittimazione passiva, per essere le infiltrazioni lamentate riconducibili “ad un difettoso sistema di scolo delle acque" nonché "ai lucernari privati presenti sul marciapiede,
ed asserviti agli immobili di proprietà del Signor Parte 1 e contestò nel merito la '
fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, sia nell'an che nel quantum. Quindi, chiese:
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte 1 in
; - in via principale, respingereordine alla domanda spiegata dal Signor Parte_1
la domanda attorea perché infondata e in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, per le ragioni esposte ai paragrafi 1) e 2) del presente atto;
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvedesse una qualche responsabilità del CP 1 convenuto,
disporre un'equa riduzione del risarcimento eventualmente riconosciuto come dovuto all'attore per tutti i motivi indicati in atti, previa occorrendo gradazione della colpa, ed accertata altresì la concorrente corresponsabilità e/o autoresponsabilità dell'attore. Con
condanna al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge".
Disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa,
sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rese negli atti introduttivi,
all'udienza del 10 settembre 2025 è stata riservata in decisione.
2.- La pretesa attrice non merita accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Ricondotta la domanda attrice all'alveo della responsabilità da cose in custodia, va rammentato come sia consolidato approdo giurisprudenziale e dottrinale che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli eventi dannosi riconducibili alla struttura o alle pertinenze della strada stessa: una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi, gravante sul custode in relazione al potere fisico su di essa. Si tratta di presunzione limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.
La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Essa,
dunque, presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere titolare del potere di governo della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di colpa nella custodi" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di rischio da custodia, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass. 19/02/2008,
n. 4279; Cass. 19/05/2011, n. 11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per cose in custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onore di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito,
ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell'ingegnere appurata la presenza di umidità e muffa sui muri degli immobili di Testimone 1 '
proprietà dell'attrice, posti al piano interrato dei fabbricati censiti ai civici numeri 75 e 57
della via Gelsi Rossi di Salerno, e constatata la presenza di infiltrazioni dalla muratura, ha chiarito che "Le infiltrazioni rilevate sono attribuibili alla soletta e al muro di contenimento del fabbricato, il quale non ha una corretta impermealizzazione del fabbricato che confina con la strada di Via Gelsi Rossi”: l'ausiliario ha specificato che la soletta (a sbalzo sul marciapiede e con vetro camere), è struttura aggettante solidale alla struttura in cemento
; ed ha armato dell'edificio, di proprietà condominiale, non già del Controparte_1
aggiunto che il muro controterra che smaltisce parte delle acque meteoriche funge da sostegno e si innesta tra il fabbricato e il ciglio della strada ed è di proprietà condominiale.
Le conclusioni dell'ausiliario non sono confutate da prove contrarie, anzi sono sostanzialmente condivise anche da parte attrice, che ha ripetutamente invocato la responsabilità dell'ente locale in quanto proprietario della strada, non adeguatamente manutenuta. Emersa, tuttavia, la riferibilità delle infiltrazioni anche alla cattiva conservazione della soletta, di proprietà CP_2 e non pubblica, negli scritti conclusionali l'attore ha per la prima volta invocato la responsabilità dell'ente territoriale per la violazione dell'obbligo di sorveglianza e manutenzione dell'area privata aperta al transito pubblico.
Anche tale prospettazione, se in astratto corretta (cfr. Cass. 15509/2022 e n. 7/2010),
comunque in concreto va respinta, posto che, per un verso, non è predicabile per il muro controterra del fabbricato, che è bene condominiale sul quale nessun potere, quindi nessun dovere, è immaginabile in capo alla pubblica amministrazione, e che, per altro verso, in fatto la tesi dell'attore non è supportata da specifiche prove: invero, formulata solo con gli scritti conclusionali, successivamente al deposito della relazione del consulente tecnica d'ufficio
(quindi ben oltre le preclusioni assertive), la tesi dell'apertura al transito pubblico e indiscriminato di persone dell'area corrispondente alla soletta di copertura di proprietà
- in astratto fondante l'obbligo di sorveglianza dell'ente locale, diretto ad CP 2
-
accertarsi che la manutenzione non sia trascurata e riconducibile al principio del neminem non trova nessuna conferma istruttoria, né può ritenersi non contestata dal laedere
-
convenuto, perché non era stata ritualmente allegata da parte attrice (il Controparte_1 '
comunque, mai ha ammesso di essere proprietario della porzione di marciapiede soprastante la proprietà dell'attore, ha sempre contestato la riferibilità etiologica del fenomeno infiltrativo alle condizioni della strada e ha puntualmente allegato la proprietà
condominiale dei lucernari "asserviti agli immobili di proprietà del Signor Parte 1 "
'
indicati quale causa dell'evento lesivo insieme al sistema di scolo delle acque del fabbricato).
3.- La soccombenza dell'attore ne impone la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ente comunale, liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.500,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite
(calcolata con riferimento al disputatum), della natura delle questioni trattate, dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di in ragione della medesima regola della Parte 1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta le domande dell'attore Parte 1
2) condanna l'indicato attore a pagare al Controparte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 4.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attore
Parte 1
Salerno, 26 settembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 4906/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 10 settembre 2025 e pendente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla citazione, dall'avvocato Daniela Andria (C.F. C.F. 2
e dall'avvocato Corrada Andria (C.F. C.F. 3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 24
-attore-
E
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avvocato Giulio Gonnella (C.F.
) e dall'avvocato Anna PaolaC.F. 4
Bellistri (C.F. C.F. 5 ), presso il cui studio elettivamente in Castellammare
di Stabia, alla via Denza n. 24
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
evocò in giudizio 1.- Con citazione notificata il 19 giugno 2023, Parte 1
dinanzi a questo Tribunale il Controparte_1 per ottenerne la condanna al risarcimento '
dei danni agli immobili di sua proprietà, siti in Salerno, alla via Gelsi Rossi nn. 75/AB (censito in catasto al foglio 68, particella 67, subalterno 77), 57/E (censito in catasto al foglio 68,
particella 67, subalterno 68), 57 A/B (censito in catasto al foglio 68, particella 67, subalterno
99), 57/G (censito in catasto al foglio 68, particella 67, subalterno 113), che a far data dal
2022 erano interessati da copiose infiltrazioni di acqua piovana, tali da renderli inutilizzabili e insalubri per la presenza di umidità e muffa, con conseguente distacco dell'intonaco,
provenienti dalla pavimentazione pubblica sovrastante e, in particolare, dal marciapiede posto in loro corrispondenza, non adeguatamente manutenuto e ceduto secondo quanto accertato dal suo consulente tecnico. L'attore, premesso di aver vanamente compulsato il ad intervenire per far cessare il fenomeno lamentato e che i danni, Controparte_1
emergenti e per mancato guadagno, ammontavano complessivamente a € 9.000,00,
invocata la responsabilità dell'ente comunale proprietario della strada a norma dell'art. 2051
c.c., chiese: "accertare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella verificazione del fenomeno infiltrativo de quo e, per l'effetto, condannarlo, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale, patiti da parte attrice, come indicati in premessa e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Vinte le spese, ed i compensi di causa con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari".
|| 'Controparte_1 costituendosi con comparsa dell'11 ottobre 2025, eccepì la sua carenza di legittimazione passiva, per essere le infiltrazioni lamentate riconducibili “ad un difettoso sistema di scolo delle acque" nonché "ai lucernari privati presenti sul marciapiede,
ed asserviti agli immobili di proprietà del Signor Parte 1 e contestò nel merito la '
fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, sia nell'an che nel quantum. Quindi, chiese:
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte 1 in
; - in via principale, respingereordine alla domanda spiegata dal Signor Parte_1
la domanda attorea perché infondata e in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, per le ragioni esposte ai paragrafi 1) e 2) del presente atto;
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvedesse una qualche responsabilità del CP 1 convenuto,
disporre un'equa riduzione del risarcimento eventualmente riconosciuto come dovuto all'attore per tutti i motivi indicati in atti, previa occorrendo gradazione della colpa, ed accertata altresì la concorrente corresponsabilità e/o autoresponsabilità dell'attore. Con
condanna al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge".
Disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa,
sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rese negli atti introduttivi,
all'udienza del 10 settembre 2025 è stata riservata in decisione.
2.- La pretesa attrice non merita accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Ricondotta la domanda attrice all'alveo della responsabilità da cose in custodia, va rammentato come sia consolidato approdo giurisprudenziale e dottrinale che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli eventi dannosi riconducibili alla struttura o alle pertinenze della strada stessa: una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi, gravante sul custode in relazione al potere fisico su di essa. Si tratta di presunzione limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.
La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Essa,
dunque, presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere titolare del potere di governo della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di colpa nella custodi" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di rischio da custodia, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass. 19/02/2008,
n. 4279; Cass. 19/05/2011, n. 11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per cose in custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onore di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito,
ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, nella persona dell'ingegnere appurata la presenza di umidità e muffa sui muri degli immobili di Testimone 1 '
proprietà dell'attrice, posti al piano interrato dei fabbricati censiti ai civici numeri 75 e 57
della via Gelsi Rossi di Salerno, e constatata la presenza di infiltrazioni dalla muratura, ha chiarito che "Le infiltrazioni rilevate sono attribuibili alla soletta e al muro di contenimento del fabbricato, il quale non ha una corretta impermealizzazione del fabbricato che confina con la strada di Via Gelsi Rossi”: l'ausiliario ha specificato che la soletta (a sbalzo sul marciapiede e con vetro camere), è struttura aggettante solidale alla struttura in cemento
; ed ha armato dell'edificio, di proprietà condominiale, non già del Controparte_1
aggiunto che il muro controterra che smaltisce parte delle acque meteoriche funge da sostegno e si innesta tra il fabbricato e il ciglio della strada ed è di proprietà condominiale.
Le conclusioni dell'ausiliario non sono confutate da prove contrarie, anzi sono sostanzialmente condivise anche da parte attrice, che ha ripetutamente invocato la responsabilità dell'ente locale in quanto proprietario della strada, non adeguatamente manutenuta. Emersa, tuttavia, la riferibilità delle infiltrazioni anche alla cattiva conservazione della soletta, di proprietà CP_2 e non pubblica, negli scritti conclusionali l'attore ha per la prima volta invocato la responsabilità dell'ente territoriale per la violazione dell'obbligo di sorveglianza e manutenzione dell'area privata aperta al transito pubblico.
Anche tale prospettazione, se in astratto corretta (cfr. Cass. 15509/2022 e n. 7/2010),
comunque in concreto va respinta, posto che, per un verso, non è predicabile per il muro controterra del fabbricato, che è bene condominiale sul quale nessun potere, quindi nessun dovere, è immaginabile in capo alla pubblica amministrazione, e che, per altro verso, in fatto la tesi dell'attore non è supportata da specifiche prove: invero, formulata solo con gli scritti conclusionali, successivamente al deposito della relazione del consulente tecnica d'ufficio
(quindi ben oltre le preclusioni assertive), la tesi dell'apertura al transito pubblico e indiscriminato di persone dell'area corrispondente alla soletta di copertura di proprietà
- in astratto fondante l'obbligo di sorveglianza dell'ente locale, diretto ad CP 2
-
accertarsi che la manutenzione non sia trascurata e riconducibile al principio del neminem non trova nessuna conferma istruttoria, né può ritenersi non contestata dal laedere
-
convenuto, perché non era stata ritualmente allegata da parte attrice (il Controparte_1 '
comunque, mai ha ammesso di essere proprietario della porzione di marciapiede soprastante la proprietà dell'attore, ha sempre contestato la riferibilità etiologica del fenomeno infiltrativo alle condizioni della strada e ha puntualmente allegato la proprietà
condominiale dei lucernari "asserviti agli immobili di proprietà del Signor Parte 1 "
'
indicati quale causa dell'evento lesivo insieme al sistema di scolo delle acque del fabbricato).
3.- La soccombenza dell'attore ne impone la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ente comunale, liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.500,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite
(calcolata con riferimento al disputatum), della natura delle questioni trattate, dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di in ragione della medesima regola della Parte 1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta le domande dell'attore Parte 1
2) condanna l'indicato attore a pagare al Controparte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 4.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attore
Parte 1
Salerno, 26 settembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce