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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128/2025 R.G. promossa da
e , con l'avv. DE ZORDI STEFANIA, come Parte_1 Parte_2
da mandato in atti
- ATTORI
contro
con l'avv. SCANFERLATO FEDERICO, come da mandato in Controparte_1
atti
- CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
In via preliminare e processuale: sospendere, ai sensi dell'art. 624 c.p.c.,
l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto sussistendo i presupposti del fumus e del periculum;
Nel merito ed in via principale:
- dichiarare la nullità ed illegittimità del precetto per difetto di legittimazione attiva in capo a per le ragioni in fatto e in diritto esposte in Controparte_1
atti;
1 - dichiarare la nullità del precetto per inesistenza e/o inidoneità del titolo esecutivo cui si riferisce l'atto di precetto;
- dichiarare la nullità del precetto opposto per incertezza e indeterminatezza del credito precettato.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI di parte convenuta:
in via preliminare:
1. per le ragioni esposte rigettare l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
nel merito:
3. rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro il 28.1.2025.
Gli attori contestavano a) la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta, non avendo la medesima provato la titolarità del credito, b)
l'inidoneità del contratto di finanziamento con deposito cauzionale a valere quale titolo esecutivo e c) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza del credito precettato.
Si costituiva in giudizio contestando i predetti motivi di Controparte_1
opposizione e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 La causa, su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per la rimessione in decisione sulla base delle risultanze documentali, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sul primo motivo di opposizione relativo alla dedotta carenza di
legittimazione attiva in capo alla convenuta, per mancanza di prova in
ordine alla titolarità del credito
Il primo motivo di opposizione va ritenuto infondato.
Pur non dubitandosi che l'onere di provare la titolarità del credito ceduto incomba sulla parte cessionaria quest'ultima, secondo la giurisprudenza, può
fornirne la prova con ogni mezzo;
a tal fine, assumono indubbia rilevanza probatoria:
a) la produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti in blocco,
purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti consentano di individuare senza incertezze i crediti oggetto di cessione (Cassazione civile sez. VI, 28/06/2022,
n.20739 “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo
restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è
sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra
una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi
comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”;
3 b) la dichiarazione della cedente a conferma dell'intervenuta cessione (Corte
appello Venezia sez. II, 02/01/2023, n.3 “Per regola generale, ai fini della
validità della cessione dei crediti in bocco (c.d. cartolarizzazione) la pubblicazione
dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non sostituisce la cessione stessa,
ossia non ha efficacia costitutiva, posto che a questo adempimento deve
accompagnarsi la dichiarazione della banca cedente, che senza dubbio è idonea a
dare la prova del negozio di cessione”; Tribunale Macerata sez. I, 08/05/2025,
n.340 “Premesso che la prova della cessione del credito può essere fornita con ogni
mezzo, la dichiarazione con cui il creditore cedente attesta che il credito è stato
ceduto costituisce, insieme ad altri elementi, prova sufficiente della titolarità del
diritto azionato dal creditore cessionario, ancorché tale dichiarazione non è una
confessione (in quanto non proviene da una parte processuale), né un documento
(essendo predisposta in funzione del giudizio)”.
Nella fattispecie in esame, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali,
più riscontri documentali consentono di ritenere che la società convenuta abbia acquistato la titolarità del credito indicato nell'atto di precetto, avente origine nel contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 11.4.2003 tra l'allora
(poi Controparte_2 Controparte_3
e gli odierni attori (doc. 20 di parte attrice).
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene indicazioni in merito all''individuazione delle categorie di crediti oggetto di cessione in blocco;
tra le predette categorie risultano menzionati altresì i “rapporti giuridici
sorti in capo a antecedentemente al 31/12/2016 Controparte_3
per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, tra i quali rientra il credito derivante dal contratto di finanziamento concluso nel 2003 (doc. 2).
La cedente ha inoltre reso dichiarazione di Controparte_3
conferma dell'intervenuta cessione confermando che “il credito vantato nei
confronti dei Sigg.ri e derivante da: - Parte_2 Parte_1
4 contratto di mutuo fondiario rep. n. 61084 del Notaio di Feltre (BL) in data Per_1
11.4.2003 munito di formula esecutiva in data 29.5.2003, con cui
[...]
(di poi Controparte_4 Controparte_3
concedeva l'importo di € 73.000,00 è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di
crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre
1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A. e la società
[...]
Di detta cessione, a sensi dell'art. 58, secondo comma, del sopra citato Controparte_1
decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017.” (doc. 4 di parte convenuta).
I suindicati riscontri documentali, complessivamente considerati, consentono di ritenere provata l'intervenuta cessione del credito e, quindi, la relativa titolarità in capo alla convenuta e la sua legittimazione ad agire per il recupero.
Sul secondo motivo di opposizione relativo alla dedotta inidoneità del
contratto di finanziamento con deposito cauzionale a valere quale titolo
esecutivo
Con il secondo motivo di opposizione gli attori opponenti contestano la carenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; sostengono in particolare gli attori che, qualora la somma mutuata venga costituita in un deposito infruttifero,
come avvenuto nel caso di specie, non possa ritenersi titolo esecutivo, di per sé
solo, il contratto di mutuo, risultando necessario un ulteriore atto notarile o una scrittura privata autenticata con cui siano successivamente trasferite alla parte mutuataria le somme svincolate.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno tuttavia recentemente riconosciuto la validità del mutuo quale titolo esecutivo altresì qualora la somma mutuata venga contestualmente costituita in deposito o pegno irregolare, dovendosi
5 ritenere che la somma, anche in un'ipotesi siffatta, sia stata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario (Cassazione civile sez. un., 06/03/2025,
n.5968 “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in
deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla
direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di
per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata
che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata
effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del
mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata,
di restituirla”).
In senso conforme si è pronunciata altresì la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione civile , sez. III , 24/10/2025 , n. 28241 “È
valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall' articolo 474 del cpc ,
costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento
in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella
disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante,
costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei
alla fattispecie contrattuale.”; Tribunale Rovereto, 24/03/2025, n.71 “Il contratto di
mutuo costituisce titolo esecutivo in favore del mutuante ogniqualvolta la somma
mutuata sia stata effettivamente — anche mediante una semplice operazione contabile
— posta a disposizione del mutuatario, e quest'ultimo abbia assunto un'obbligazione
di restituzione chiara, espressa e incondizionata. Ne consegue che esso integra valido
titolo esecutivo autonomamente, senza necessità di un ulteriore atto pubblico o di una
scrittura privata autenticata attestante l'erogazione o lo svincolo delle somme, anche
nell'ipotesi in cui sia prevista contestualmente la costituzione dell'importo mutuato in
6 deposito o in pegno irregolare e l'assunzione, da parte del mandatario, dell'obbligo di
svincolarlo direttamente al verificarsi delle condizioni pattuite;
Tribunale Macerata
sez. I, 06/05/2025, n.334 “Vale quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. il
contratto di mutuo condizionato all'adempimento di alcune clausole in capo al
mutuatario, al cui avveramento viene subordinato lo svicolo della somma in favore del
mutuatario, già costituita in deposito cauzionale.”).
Nella fattispecie in esame, seguendo i richiamati principi giurisprudenziali, va pertanto riconosciuta natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. all'atto notarile con il quale è stato stipulato il contratto di finanziamento fondiario, ancorchè
risulti nel medesimo prevista la costituzione di un deposito cauzionale destinato ad essere svincolato all'esito della prova, a carico della parte finanziata, di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2; tale previsione,
infatti, non esclude che la somma mutuata sia stata posta nella disponibilità
della parte finanziata, e che quest'ultima abbia assunto l'obbligo di restituirla,
come espressamente previsto dal successivo art. 4 del contratto.
Sul terzo motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità dell'atto di
precetto per indeterminatezza del credito precettato.
Il terzo motivo di opposizione, relativo alla dedotta genericità e indeterminatezza delle somme indicate nell'atto di precetto, è infondato.
Secondo la giurisprudenza “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non
richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma
domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e
del calcolo matematico seguiti per determinarla” (in questi termini Cassazione
civile sez. III, 18/03/2022, n.8906; v. altresì Cassazione civile sez. III, 19/02/2013,
n.4008 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, nel
precetto a norma dell'art. 480, comma l, c.p.c., non richiede, quale requisito formale
richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo
7 esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico
seguiti per determinarla. Le indicazioni in esso contenute si reputano altresì idonee,
ove espressamente richiamate, a integrare il successivo atto di precetto in rinnovazione,
purché quest'ultimo contenga le indicazioni richieste a pena di nullità dal comma
secondo dell'art. 480 del codice di procedura civile”, Tribunale Imperia sez. I,
14/09/2023, n.569 “Ai fini della validità del precetto è sufficiente che l'atto contenga
l'intimazione ad adempiere e l'indicazione del titolo esecutivo, senza che sia necessario
che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento
logico-giuridico ed il calcolo matematico seguiti per determinarla”, Tribunale Milano
sez. III, 05/02/2020, n.1029 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede,
quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma
domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e
del calcolo matematico seguiti per determinarla. Ne segue che, ai fini della validità
dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di
pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le
ulteriori indicazioni del comma 2”).
Nella fattispecie in esame l'atto di precetto indica la somma complessivamente dovuta in forza del titolo esecutivo (doc. 1 di parte attrice) e, sulla base dei principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, si deve escludere che fossero necessarie ulteriori precisazioni in ordine ai conteggi.
Anche tale motivo di opposizione va pertanto ritenuto infondato.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai valori medi per la fase di trattazione e decisoria in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano nell'importo di € 9142,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 17/12/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128/2025 R.G. promossa da
e , con l'avv. DE ZORDI STEFANIA, come Parte_1 Parte_2
da mandato in atti
- ATTORI
contro
con l'avv. SCANFERLATO FEDERICO, come da mandato in Controparte_1
atti
- CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
In via preliminare e processuale: sospendere, ai sensi dell'art. 624 c.p.c.,
l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto sussistendo i presupposti del fumus e del periculum;
Nel merito ed in via principale:
- dichiarare la nullità ed illegittimità del precetto per difetto di legittimazione attiva in capo a per le ragioni in fatto e in diritto esposte in Controparte_1
atti;
1 - dichiarare la nullità del precetto per inesistenza e/o inidoneità del titolo esecutivo cui si riferisce l'atto di precetto;
- dichiarare la nullità del precetto opposto per incertezza e indeterminatezza del credito precettato.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CONCLUSIONI di parte convenuta:
in via preliminare:
1. per le ragioni esposte rigettare l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;
nel merito:
3. rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio nei confronti di proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro il 28.1.2025.
Gli attori contestavano a) la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta, non avendo la medesima provato la titolarità del credito, b)
l'inidoneità del contratto di finanziamento con deposito cauzionale a valere quale titolo esecutivo e c) la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza del credito precettato.
Si costituiva in giudizio contestando i predetti motivi di Controparte_1
opposizione e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 La causa, su concorde richiesta delle parti, veniva rinviata per la rimessione in decisione sulla base delle risultanze documentali, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Sul primo motivo di opposizione relativo alla dedotta carenza di
legittimazione attiva in capo alla convenuta, per mancanza di prova in
ordine alla titolarità del credito
Il primo motivo di opposizione va ritenuto infondato.
Pur non dubitandosi che l'onere di provare la titolarità del credito ceduto incomba sulla parte cessionaria quest'ultima, secondo la giurisprudenza, può
fornirne la prova con ogni mezzo;
a tal fine, assumono indubbia rilevanza probatoria:
a) la produzione in giudizio dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione, per categorie, dei rapporti ceduti in blocco,
purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti consentano di individuare senza incertezze i crediti oggetto di cessione (Cassazione civile sez. VI, 28/06/2022,
n.20739 “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta e fermo
restando che per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è
sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra
una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi
comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”;
3 b) la dichiarazione della cedente a conferma dell'intervenuta cessione (Corte
appello Venezia sez. II, 02/01/2023, n.3 “Per regola generale, ai fini della
validità della cessione dei crediti in bocco (c.d. cartolarizzazione) la pubblicazione
dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non sostituisce la cessione stessa,
ossia non ha efficacia costitutiva, posto che a questo adempimento deve
accompagnarsi la dichiarazione della banca cedente, che senza dubbio è idonea a
dare la prova del negozio di cessione”; Tribunale Macerata sez. I, 08/05/2025,
n.340 “Premesso che la prova della cessione del credito può essere fornita con ogni
mezzo, la dichiarazione con cui il creditore cedente attesta che il credito è stato
ceduto costituisce, insieme ad altri elementi, prova sufficiente della titolarità del
diritto azionato dal creditore cessionario, ancorché tale dichiarazione non è una
confessione (in quanto non proviene da una parte processuale), né un documento
(essendo predisposta in funzione del giudizio)”.
Nella fattispecie in esame, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali,
più riscontri documentali consentono di ritenere che la società convenuta abbia acquistato la titolarità del credito indicato nell'atto di precetto, avente origine nel contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 11.4.2003 tra l'allora
(poi Controparte_2 Controparte_3
e gli odierni attori (doc. 20 di parte attrice).
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene indicazioni in merito all''individuazione delle categorie di crediti oggetto di cessione in blocco;
tra le predette categorie risultano menzionati altresì i “rapporti giuridici
sorti in capo a antecedentemente al 31/12/2016 Controparte_3
per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, tra i quali rientra il credito derivante dal contratto di finanziamento concluso nel 2003 (doc. 2).
La cedente ha inoltre reso dichiarazione di Controparte_3
conferma dell'intervenuta cessione confermando che “il credito vantato nei
confronti dei Sigg.ri e derivante da: - Parte_2 Parte_1
4 contratto di mutuo fondiario rep. n. 61084 del Notaio di Feltre (BL) in data Per_1
11.4.2003 munito di formula esecutiva in data 29.5.2003, con cui
[...]
(di poi Controparte_4 Controparte_3
concedeva l'importo di € 73.000,00 è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di
crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre
1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A. e la società
[...]
Di detta cessione, a sensi dell'art. 58, secondo comma, del sopra citato Controparte_1
decreto legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017.” (doc. 4 di parte convenuta).
I suindicati riscontri documentali, complessivamente considerati, consentono di ritenere provata l'intervenuta cessione del credito e, quindi, la relativa titolarità in capo alla convenuta e la sua legittimazione ad agire per il recupero.
Sul secondo motivo di opposizione relativo alla dedotta inidoneità del
contratto di finanziamento con deposito cauzionale a valere quale titolo
esecutivo
Con il secondo motivo di opposizione gli attori opponenti contestano la carenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; sostengono in particolare gli attori che, qualora la somma mutuata venga costituita in un deposito infruttifero,
come avvenuto nel caso di specie, non possa ritenersi titolo esecutivo, di per sé
solo, il contratto di mutuo, risultando necessario un ulteriore atto notarile o una scrittura privata autenticata con cui siano successivamente trasferite alla parte mutuataria le somme svincolate.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno tuttavia recentemente riconosciuto la validità del mutuo quale titolo esecutivo altresì qualora la somma mutuata venga contestualmente costituita in deposito o pegno irregolare, dovendosi
5 ritenere che la somma, anche in un'ipotesi siffatta, sia stata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario (Cassazione civile sez. un., 06/03/2025,
n.5968 “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in
deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla
direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di
per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata
che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata
effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del
mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata,
di restituirla”).
In senso conforme si è pronunciata altresì la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione civile , sez. III , 24/10/2025 , n. 28241 “È
valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall' articolo 474 del cpc ,
costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo solutorio, il quale si perfeziona, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento
in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella
disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto
corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante,
costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei
alla fattispecie contrattuale.”; Tribunale Rovereto, 24/03/2025, n.71 “Il contratto di
mutuo costituisce titolo esecutivo in favore del mutuante ogniqualvolta la somma
mutuata sia stata effettivamente — anche mediante una semplice operazione contabile
— posta a disposizione del mutuatario, e quest'ultimo abbia assunto un'obbligazione
di restituzione chiara, espressa e incondizionata. Ne consegue che esso integra valido
titolo esecutivo autonomamente, senza necessità di un ulteriore atto pubblico o di una
scrittura privata autenticata attestante l'erogazione o lo svincolo delle somme, anche
nell'ipotesi in cui sia prevista contestualmente la costituzione dell'importo mutuato in
6 deposito o in pegno irregolare e l'assunzione, da parte del mandatario, dell'obbligo di
svincolarlo direttamente al verificarsi delle condizioni pattuite;
Tribunale Macerata
sez. I, 06/05/2025, n.334 “Vale quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. il
contratto di mutuo condizionato all'adempimento di alcune clausole in capo al
mutuatario, al cui avveramento viene subordinato lo svicolo della somma in favore del
mutuatario, già costituita in deposito cauzionale.”).
Nella fattispecie in esame, seguendo i richiamati principi giurisprudenziali, va pertanto riconosciuta natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. all'atto notarile con il quale è stato stipulato il contratto di finanziamento fondiario, ancorchè
risulti nel medesimo prevista la costituzione di un deposito cauzionale destinato ad essere svincolato all'esito della prova, a carico della parte finanziata, di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2; tale previsione,
infatti, non esclude che la somma mutuata sia stata posta nella disponibilità
della parte finanziata, e che quest'ultima abbia assunto l'obbligo di restituirla,
come espressamente previsto dal successivo art. 4 del contratto.
Sul terzo motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità dell'atto di
precetto per indeterminatezza del credito precettato.
Il terzo motivo di opposizione, relativo alla dedotta genericità e indeterminatezza delle somme indicate nell'atto di precetto, è infondato.
Secondo la giurisprudenza “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non
richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma
domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e
del calcolo matematico seguiti per determinarla” (in questi termini Cassazione
civile sez. III, 18/03/2022, n.8906; v. altresì Cassazione civile sez. III, 19/02/2013,
n.4008 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, nel
precetto a norma dell'art. 480, comma l, c.p.c., non richiede, quale requisito formale
richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo
7 esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico
seguiti per determinarla. Le indicazioni in esso contenute si reputano altresì idonee,
ove espressamente richiamate, a integrare il successivo atto di precetto in rinnovazione,
purché quest'ultimo contenga le indicazioni richieste a pena di nullità dal comma
secondo dell'art. 480 del codice di procedura civile”, Tribunale Imperia sez. I,
14/09/2023, n.569 “Ai fini della validità del precetto è sufficiente che l'atto contenga
l'intimazione ad adempiere e l'indicazione del titolo esecutivo, senza che sia necessario
che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento
logico-giuridico ed il calcolo matematico seguiti per determinarla”, Tribunale Milano
sez. III, 05/02/2020, n.1029 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede,
quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma
domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e
del calcolo matematico seguiti per determinarla. Ne segue che, ai fini della validità
dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di
pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le
ulteriori indicazioni del comma 2”).
Nella fattispecie in esame l'atto di precetto indica la somma complessivamente dovuta in forza del titolo esecutivo (doc. 1 di parte attrice) e, sulla base dei principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, si deve escludere che fossero necessarie ulteriori precisazioni in ordine ai conteggi.
Anche tale motivo di opposizione va pertanto ritenuto infondato.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai valori medi per la fase di trattazione e decisoria in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano nell'importo di € 9142,00 per compensi, oltre al
15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 17/12/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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