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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 988/23 R.G., promossa da
Parte_1
(Avv.ti M. Trovesi e M. E. Pelis)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir annullare, CP_1 dichiarare nullo, invalido o illegittimo l'avviso di addebito n. 319 2023
0000177291000.
A tal fine il ricorrente, chiarito che le somme iscritte a ruolo riguardavano contributi non versati rideterminati sulla scorta del maggior reddito accertato in via presuntiva dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015, contestava nel merito l'accertamento dell'Agenzia delle
Entrate.
Il ricorrente dava atto di aver impugnato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Bergamo, che aveva accolto il ricorso. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , evidenziando come fossero stati CP_1 accertati, da parte dell'Agenzia delle
Entrate di Bergamo, maggiori redditi per l'anno di imposta 2015. Concludeva per il rigetto del ricorso, contestando le deduzioni di parte ricorrente. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
Pacificamente la pretesa dell' trae CP_1 origine dall'avviso di accertamento n.
T9F01B31180/2020 con cui l'Agenzia delle
Entrate di Bergamo ha accertato in capo al ricorrente maggiori redditi non dichiarati per l'anno 2015 ed a cui è conseguita una rideterminazione, da parte dell'ente convenuto, dei contributi per l'anno in questione.
In particolare, con l'avviso di accertamento sopra indicato l'Agenzia delle Entrate aveva imputato al contribuente di aver dedotto costi non documentati per l'imponibile complessivi € 51.500,00, in violazione dell'art. 109 TUIR, rideterminando, per il periodo d'imposta 2015, un reddito d'impresa in contabilità semplificata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera C) del D.P.R.
n. 600/1973 pari ad € 107.140,00 (v. avviso accertamento in atti).
Sull'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate si sono pronunciate dapprima la Controparte_2
e, successivamente, la Corte di
[...] Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia Sezione 25.
Quest'ultima, respingendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e l'appello incidentale proposto dal contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato parzialmente l'avviso di accertamento (v. doc. dep. ricorrente il
4.2.2025).
Le argomentazioni esposte nella citata sentenza si ritengono condivisibili, per cui all'illegittimità parziale dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate consegue l'illegittimità parziale dell'avviso di addebito impugnato in CP_1 questa sede.
In particolare, la Controparte_2
esaminando la
[...] documentazione prodotta dal , ha Pt_1 ritenuto che l'atto impugnato dovesse essere parzialmente annullato riducendo da €
51.500,00 ad € 14.300,00 l'importo dei costi non deducibili per l'anno di imposta 2015
(v. doc. fasc. ricorrente dep. 14.9.2023).
Di conseguenza, all'esito della decisione in grado di appello, confermativa di quella di primo grado, l'Agenzia delle Entrate dovrà procedere alla rideterminazione del reddito imponibile del ricorrente per il 2015, che comunque risulterà superiore a quello dichiarato, e per l'effetto di ciò anche l' dovrà procedere alla rideterminazione CP_1 della contribuzione dovuta.
Pertanto, l'avviso di addebito opposto va annullato, ma il ricorrente va condannato al pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2015 per come risultante all'esito della rideterminazione del reddito, per il medesimo anno 2015, da parte dell'Agenzia delle Entrate
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso può essere accolto nei termini appena evidenziati, meritando adesione l'accertamento effettuato dalla giustizia tributaria con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 319 2023 CP_1
0000177291000 non essendo possibile in questa sede procedere al ricalcolo della contribuzione ancora dovuta dal . Pt_1
In ordine alle eccezioni di natura formale,
è ormai noto che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un ordinario giudizio di merito che investe la fondatezza della pretesa dell'istituto.
Per quanto attiene, invece, alla dedotta prescrizione, occorre ricordare l'orientamento già espresso dal Tribunale di
Bergamo con la sentenza N. 66/13, secondo cui deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., in base al quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto
(nonché in termini cass. Civ. ord. 5413/20).
Inoltre, come correttamente rilevato dall' , il termine per la presentazione CP_1 della dichiarazione dei redditi per l'anno
2015 scadeva il 30.9.2016 mentre deve attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione all'atto, “eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia CP_1 delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”
(così cass. Civ. 13463/17).
Pertanto, poiché il 13.9.2021 vi è stata la notifica degli atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre nel 2022
l' ha proceduto alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito opposto, nessuna prescrizione risulta maturata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tenuto conto che l' era del tutto estraneo CP_1 all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate
e che comunque persiste un obbligo contributivo nei confronti dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 988/23 R.G.: 1) Annulla l'avviso di addebito n. 319 CP_1
2023 0000177291000 e condanna il ricorrente al pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2015 per come risultante a seguito della rideterminazione del reddito, per il medesimo anno 2015, da parte dell'Agenzia delle Entrate;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini