Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5829 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. NAVACH Massimo ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via De Rossi, n. 102
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 30.04.2024 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione Parte_1
della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12, legge n. 118 del 1971 o, in subordine, all'assegno mensile
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. Per_1
va accolto.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno CP_1 mensile con le condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente è risultata affetta da “depressione maggiore cronica grave con decadimento cognitivo grave, ipoacusia mista bilaterale di grave entità, spondiloartrosi lombare con discopatia L2-S1, radicolopatia cervicale e lombare, coxartrosi, ipertensione arteriosa”.
Si evidenzia, pertanto, una “totale inabilità lavorativa 100%” già solo con riferimento al “deficit cognitivo con quoziente intellettivo pari a 40”, valutabile come “insufficienza mentale grave 91%-
100%”, ed alla “depressione maggiore grave”, ascrivibile da un punto di vista valutativo alla
“sindrome depressiva endogena grave 71%-80%”. Coesistono, inoltre, “processo artrosico a carico delle anche (coxartrosi) e del rachide lombare (spondiloartrosi lombare con discopatie L2-S1) associato a sofferenza muscolare neurogena nei miomeri C7 bilateralmente ed L5 di sinistra […]”, nonché “ipoacusia mista bilaterale di grave entità”, tanto che l'istante, in occasione della visita peritale, appariva “quasi totalmente mutacica e solo dopo forte e ripetuta sollecitazione proferiva qualche parola, non consentendo di raccogliere neanche i più elementari dati anamnestici”.
Di talché, la domanda va accolta, con riconoscimento in favore della ricorrente del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118 del 1971 a decorrere “dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.07.2022)”, dato che, già in occasione di visita neurologica effettuata
“in data 25.02.2022”, veniva rilevata “ideazione rallentata e disorientamento temporo-spaziale”.
Le spese processuali (€ 1.100,00 per la fase di a.t.p. ed € 2.250,00 per il giudizio di merito) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u. vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 30.04.2024, nei confronti dell' così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12, legge n. 118 del 1971 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.07.2022);
2) condanna l' soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 3.350,00 (€ 1.100,00 per la fase di a.t.p. ed € 2.250,00 per il giudizio di merito) per onorario, r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) liquida le spese di c.t.u. come da separato decreto.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa