Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Laura Petitti Presidente
dr. Rossana Musumeci Giudice
dr. Claudia Musola Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1868/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LANZA PATRIZIA per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SCARDINA VINCENZA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - cessazione effetti civili;
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale dell'udienza del 9 dicembre
2024.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato del 9 dicembre 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più
di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18 gennaio
2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto dell'1.2.2024 (decreto n.
2319/2024, in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo,
così come confermato a verbale di udienza del 9 dicembre 2024, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 1868/2024
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Bagheria, in data 02/10/1999,
da , nata a [...] in data [...], e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 188, parte II,
serie A, Uff. 1, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 30/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Laura Petitti
Rossana Musumeci
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