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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2088/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.380/2022 emessa in data primo luglio 2022 dal Tribunale- GL di Cassino e vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Riccardo Ernesto Di Vizio, Avv. Maurizia
Venezia, Avv. Ivan Meleo, PEC: Email_1 Email_2 [...]
Email_3 [...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
APPELLATO Contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 28 ottobre 2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 380/2022 emessa, con decisione contestuale,
[...] dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, il primo luglio 2022.
Il Tribunale rigettava la domanda del lavoratore intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità di sospensione in CIGS per violazione dell'art. 24, d.lgs. 148/2015, per l'omessa indicazione nella comunicazione iniziale di specifici criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in violazione dei generali criteri di buona fede e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonchè l'ingiusta applicazione del meccanismo della rotazione
(genericità dei meccanismi di rotazione).
Nonostante la notifica dell'appello, non si è costituita e ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Con le note depositate il 29 ottobre 2023 l'appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 cpc . notificata alla controparte ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Tuttavia, alla prima udienza fissata del primo ottobre 2024 parte appellante non si è presentata, per cui la causa è stata rinviata a mente dell'art.348 cpc. All'udienza successiva fissata nelle forme cartolari dell'art.127 ter cpc per il giorno 7 ottobre 2025, non sono state depositate note di trattazione scritta ed il Collegio, ritiratosi in Camera di Consiglio, ha definito la controversia con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va definita con l'improcedibilità.
Infatti, a mente dell'art.348 cpc , nel testo vigente ratione temporis (anteriore alla novella avvenuta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 <<Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.>>
Nel caso, all'udienza del giorno primo ottobre 2024 (fissata con provvedimento comunicato ai difensori delle parti costituite il 28 febbraio 2024), l'appellante non si
è presentato. Alla successiva udienza fissata nelle forme cartolari per il 7 ottobre 2024
(comunicata al difensore dell'appellante il 22 settembre 2024 ) l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta per cui il processo va definito con l'improcedibilità.
Non vi è luogo a disporre sulle spese in ragione della contumacia della parte appellata
Pag. 2 di 3 Sussistono le condizioni processuali per l'applicazione dell'obbligo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
n.115/02.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ritenuta la contumacia dell'appellato dichiara improcedibile Controparte_1
l'appello.
- Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
- Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per l'applicazione dell'obbligo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02.
Roma 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2088/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.380/2022 emessa in data primo luglio 2022 dal Tribunale- GL di Cassino e vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Riccardo Ernesto Di Vizio, Avv. Maurizia
Venezia, Avv. Ivan Meleo, PEC: Email_1 Email_2 [...]
Email_3 [...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
APPELLATO Contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 28 ottobre 2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 380/2022 emessa, con decisione contestuale,
[...] dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, il primo luglio 2022.
Il Tribunale rigettava la domanda del lavoratore intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità di sospensione in CIGS per violazione dell'art. 24, d.lgs. 148/2015, per l'omessa indicazione nella comunicazione iniziale di specifici criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in violazione dei generali criteri di buona fede e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonchè l'ingiusta applicazione del meccanismo della rotazione
(genericità dei meccanismi di rotazione).
Nonostante la notifica dell'appello, non si è costituita e ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Con le note depositate il 29 ottobre 2023 l'appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 cpc . notificata alla controparte ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Tuttavia, alla prima udienza fissata del primo ottobre 2024 parte appellante non si è presentata, per cui la causa è stata rinviata a mente dell'art.348 cpc. All'udienza successiva fissata nelle forme cartolari dell'art.127 ter cpc per il giorno 7 ottobre 2025, non sono state depositate note di trattazione scritta ed il Collegio, ritiratosi in Camera di Consiglio, ha definito la controversia con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va definita con l'improcedibilità.
Infatti, a mente dell'art.348 cpc , nel testo vigente ratione temporis (anteriore alla novella avvenuta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 <<Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.>>
Nel caso, all'udienza del giorno primo ottobre 2024 (fissata con provvedimento comunicato ai difensori delle parti costituite il 28 febbraio 2024), l'appellante non si
è presentato. Alla successiva udienza fissata nelle forme cartolari per il 7 ottobre 2024
(comunicata al difensore dell'appellante il 22 settembre 2024 ) l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta per cui il processo va definito con l'improcedibilità.
Non vi è luogo a disporre sulle spese in ragione della contumacia della parte appellata
Pag. 2 di 3 Sussistono le condizioni processuali per l'applicazione dell'obbligo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
n.115/02.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ritenuta la contumacia dell'appellato dichiara improcedibile Controparte_1
l'appello.
- Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'appellato.
- Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per l'applicazione dell'obbligo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02.
Roma 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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