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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 880/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 880 /2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PIACENTINO PAOLO e dall'Avv. GORI GUIDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Rizzoli n. 1/2;
-Appellante- contro
Controparte_1
-Appellato-
In punto a: appello avverso la sentenza n.2603/2021 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si osserva che – come espressamente riconosciuto dall'appellante
[...]
– sono attualmente pendenti tra le medesime parti, avanti agli uffici giudiziari Parte_1 bolognesi – dodici “cause gemelle”, vertenti su identiche questioni, in fatto e in diritto, e che questa
Corte, con sentenza n. 128/2025 pubblicata in data 17.1.2025, pronunciandosi su una di queste, ha rigettato l'appello di – del tutto sovrapponibile, nella formulazione e nel contenuto dei Parte_1 motivi, a quello qui proposto – con motivazione aderente anche alla fattispecie qui esame e che, dunque, qui si richiama (cfr. Cass. civ. n. 21443/2022).
Con le ingiunzioni ex RD 630/1910 nn. 20200041187160000001363, n.
20200041187160000024828, n. 20200041187160000004101, n. 20200041187160000350313, n.
20200041187160000006141, n. 20200041187160000000252, n. 20200041187160000011676, n.
20200041187160000000454, n. 20200041187160000282686, n. 20200041187160000281777, n.
20200041187160000054151, tutte del 12.06.2020, il intimava alla Controparte_1 [...] il pagamento di complessivi euro € 98.594,71 quali sanzioni per la ripetuta violazione Parte_2 dell'art. 7 co. 9 e 14 C.d.S. per accesso non autorizzato a zone a traffico limitato.
, opponendosi alle ingiunzioni, esponeva di avere svolto nel Comune di Bologna attività Parte_1 di corriere espresso per conto di DA , per mezzo di furgoni noleggiati presso Controparte_2 terzi;
dovendo parte delle consegne avvenire all'interno della ZTL, aveva ottenuto inizialmente, dalla società dei permessi di accesso temporanei, e successivamente, in data 30.11.2016, il CP_3 permesso annuale definitivo per alcuni mezzi, le cui targhe erano state all'uopo comunicate. Nel periodo prenatalizio dell'anno 2016, aveva ricevuto da alcune società di noleggio nuovi furgoni, alcuni dei quali avrebbero dovuto accedere alla ZTL, ma le cui targhe non erano state comunicate a ragion per cui alle società di noleggio - in qualità di proprietarie dei veicoli - erano stati CP_3 notificati migliaia di verbali di contestazione per la medesima violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 c. strada, poi successivamente rinotificati alla Parte_1
Al fine di ottenere l'annullamento delle ingiunzioni, l'opponente dava atto di aver presentato richiesta di riesame in autotutela il 4.4.2017 e di aver partecipato a diversi incontri presso il Comando di Polizia
Municipale del a seguito di uno dei quali era stato convenuto, su indicazione del Controparte_1 dott. funzionario della Polizia Municipale, di presentare un'istanza di transazione, a Persona_1 mezzo della quale l'attrice si sarebbe assunta l'onere di pagare la sanzione pecuniaria comminata con il solo primo verbale di contestazione e tutte le spese vive degli ulteriori verbali notificati e notificandi, rinunciando a proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, purché il CP_1 provvedesse ad annullare tutti i verbali, ad eccezione del primo. Poiché, tuttavia, il Prefetto non aveva concesso il nulla-osta ai fini dell'accoglimento dell'istanza di transazione, era stata presa in considerazione, nel corso di un altro incontro alla presenza del una soluzione Persona_1 alternativa, consistitene nella emissione, da parte del di atti di ingiunzione e nella successiva CP_1 opposizione di innanzi al Tribunale competente, presso il quale il si sarebbe Parte_1 CP_1 costituito e avrebbe aderito alla domanda formulata da dal contenuto analogo alla predetta Parte_1 istanza di transazione. L'opponente chiedeva pertanto l'annullamento delle ingiunzioni, con riconoscimento del suo obbligo di corrispondere a favore del la sanzione pecuniaria relativa CP_1 al primo verbale di contestazione, nonché tutte le spese amministrative relative ai verbali indicati negli atti di ingiunzione oggetto di annullamento con modalità e tempistiche di pagamento da determinarsi, con integrale compensazione delle spese del giudizio nell'ipotesi in cui il CP_1 avesse aderito alla domanda di annullamento degli atti impugnati in conformità degli accordi
[...] previamente raggiunti, o diversamente, col favore delle spese e degli onorari.
Nella contumacia del con sentenza n. 2603/2021, il Tribunale rigettava l'opposizione. CP_1
Il primo giudice osservava che le circostanze poste a fondamento delle ingiunzioni non erano state contestate dall'opponente; che le trattative intercorse con il in persona del funzionario della CP_1
PM al fine di definire in via transattiva la pretesa creditoria dell'ente, non potevano Persona_1 considerarsi validi motivi di opposizione delle richiamate ingiunzioni, in ordine alle quali la società opponente non aveva dedotto alcun aspetto di invalidità o di estinzione o modifica, non avendo l'attrice nemmeno allegato che una transazione fu mai effettivamente stipulata. Il fatto che, una volta impedita la transazione dal diniego prefettizio, avrebbe fatto seguito l'accordo con il nel CP_1 senso che questo, proposte le opposizioni, si sarebbe costituito e avrebbe aderito alla domanda di annullamento formulata dalla ugualmente non consentiva l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione, atteso che “si tratterebbe di vaghe intese verbali che non impegnano l'Ente e che, in ogni caso, il convenuto è rimasto, invece, contumace”. CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censurava i “motivi affermati dal giudice di primo grado posti a base della sua decisione di ritenere non documentato l'impegno del a tener fede Controparte_1 all'accordo transattivo intercorso con la ; con il secondo lamentava “l'omessa Parte_1 motivazione sulle diverse argomentazioni giuridiche relative all'annullabilità delle ordinanze ingiunzioni per la contumacia del . CP_1
Ritualmente rinnovata, come da ordinanza del 9.5.2023, la notificazione dell'appello, il CP_1 rimaneva contumace.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del
10.9.2024, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
***
È opportuno premettere che, alla luce dei principi di cui alla pronuncia n. 23445/2021 della S.C., la prima notificazione dell'appello è risultata nulla, poiché effettuata via PEC all'indirizzo IPA del laddove l'ente è risultato essere stato già iscritto nel Registro delle PPAA sin dal CP_1
21.12.2015, presso il quale è stata dunque ritualmente effettuata la rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte ex art. 291 cpc.
La medesima nullità sussiste anche in relazione alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tuttavia, per il principio ex art. 161 cpc di conversione delle nullità della sentenza in motivi di gravame, essendo rimasto contumace il ritualmente citato in appello, detta nullità CP_1 afferente al giudizio di primo grado non produce alcun effetto.
Con il primo motivo di appello la deduce di avere appreso della necessità dell'assenso Parte_1 della alla transazione prospettata dal solo in un secondo tempo;
di essere estranea CP_4 CP_1 agli atti intercorsi fra e , tanto che sarebbe stato opportuno chiamare in causa CP_1 CP_4 quest'ultima, come disposto nel del tutto analogo procedimento NRG 19687/2019, pendente dinanzi a diverso GI;
che in quel giudizio il sentito quale teste, aveva confermato tutte le Persona_1 circostanze allegate dalla on si comprendeva allora, secondo l'appellante, come il primo Parte_1 giudice avesse potuto escludere l'esistenza di un “affidamento giuridicamente rilevante in capo alla per la definizione della vertenza secondo le specifiche pattuizioni intercorse con Parte_1 il : affidamento che ha generato la determinazione in capo all'odierna appellante Controparte_1
a non impugnare i verbali di contestazione… senza minimamente voler considerare come
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni fosse atto voluto e/o accettato dal stesso in CP_1 quanto concordato con la Parte_1
Il motivo è infondato. È un fatto che, come rilevato dal Tribunale, nessuna transazione fra il CP_1
(di certo non rappresentato dal e la sia stata conclusa. Persona_1 Parte_1
È poi il caso di ricordare che anche per il contratto di transazione, se concluso da una pubblica amministrazione, la forma scritta è prevista ad substantiam (v. fra le tante Cass. 26047/05). Non si comprende poi in che modo l'allegata aspettativa della di poter addivenire ad una Parte_1 transazione del possa avere ingenerato un “affidamento” idoneo a fondare l'annullamento, CP_1 da parte del giudice, delle ingiunzioni di pagamento.
Il tema della buona fede e dell'affidamento sulla liceità della propria condotta ingenerato dalla PA nel trasgressore, rilevante agli effetti dell'art. 3 L. 689/91, riguarda infatti lo stato soggettivo dell'agente al momento della commissione dell'illecito. Nel caso in esame la assume di Parte_1 avere confidato nella possibilità di raggiungere una transazione solo dopo la commissione delle infrazioni, dovute alla propria dimenticanza – integrante incontestatamente l'elemento soggettivo della colpa – e allo scopo di mitigarne le conseguenze economiche. Tanto meno, ricevuti i primi verbali di accertamento delle violazioni, l'aspettativa di definire transattivamente la vicenda avrebbe potuto giustificare, sotto l'aspetto della buona fede del trasgressore, la commissione, nel frattempo, di ulteriori, analoghe violazioni. Per tali ragioni non è condivisibile la sentenza di altro giudice del
Tribunale di Bologna, prodotta dall'appellante, che ha accolto l'opposizione della ad altre Parte_1 ingiunzioni di pagamento, e quindi ridotto la somma dovuta in misura corrispondente a quella della transazione mancata, ritenendo che le condotta della fossero state <determinate dalla Parte_1 buona fede…La società, infatti, poneva, relativamente al periodo di accertamento delle ingiunzioni qui opposte - cioè da luglio a dicembre 2017 - un forte affidamento sull'esito fecondo delle trattative>>.
In conclusione, il fatto che detta transazione non sia stata stipulata non spiega nessun effetto sull'oggetto del presente giudizio, costituito dall'accertamento delle violazioni, e della mancanza di eventi successivi estintivi dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, quale sarebbe stata la transazione.
Né l'appellante ha mai neppure accennato ad una responsabilità risarcitoria del ai sensi CP_1 dell'art. 1337 cc per avere ingiustificatamente interrotto trattative volte al componimento bonario della vicenda.
È infondato anche il secondo motivo di appello con il quale la sostiene che il giudice Parte_1 avrebbe dovuto trarre argomenti per annullare le ingiunzioni di pagamento, dal contegno processuale del rimasto “deliberatamente” contumace anche negli altri analoghi 12 giudizi di CP_1 opposizione ad ingiunzioni emesse per le medesime violazioni poste in essere nello stesso arco temporale.
Tale comportamento, secondo l'appellante, sarebbe espressione di “assoluta lealtà e collaborazione nell'ottemperanza degli accordi raggiunti”, tanto che l'ente aveva anche rinunciato al pignoramento presso terzi intrapreso contro la Parte_1
Osserva la Corte che il Comune sarà sempre libero di non mettere in esecuzione o di rinunciare ai propri crediti;
rimane il fatto che il presente giudizio ha ad oggetto la verifica dell'attuale esistenza di tali crediti, ed il non ha posto in essere alcun atto idoneo ad impedirne il positivo CP_1 accertamento.
Contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, nessuna norma attribuisce effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa alla contumacia della PA creditrice nel relativo giudizio di opposizione;
insegna al contrario, la S.C. (Cass.24691/18, 4898/15,17696/07) che il giudice deve comunque procedere all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria sulla scorta degli elementi probatori acquisiti al giudizio.
Va allora osservato che non è in discussione l'avvenuta commissione delle violazioni del codice della strada fondanti l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Nonostante il non costituitosi CP_1 in primo grado, non abbia prodotto documentazione attestante la commissione degli illeciti, è stata la ad ammetterla espressamente nel proprio atto di opposizione. Parte_1
Per quanto, nella parte finale dell'atto di appello, la abbia richiamato il pacifico principio Parte_1 per il quale è onere della PA fornire la prova della commissione degli illeciti amministrativi, rimane il fatto che, nel caso di specie, la stessa non ha dedotto la mancata commissione delle Parte_1 violazioni e, ancor prima, che i verbali di accertamento delle infrazioni stradali, non tempestivamente impugnati dal destinatario, rappresentano titoli esecutivi con carattere di definitività.
Neppure è stato mai contestato dalla di essere il soggetto astrattamente tenuto al Parte_1 pagamento delle sanzioni.
L'appello va quindi rigettato, nulla dovendo provvedersi sulle spese stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti del avverso Parte_2 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2603/21.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 880 /2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PIACENTINO PAOLO e dall'Avv. GORI GUIDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Rizzoli n. 1/2;
-Appellante- contro
Controparte_1
-Appellato-
In punto a: appello avverso la sentenza n.2603/2021 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si osserva che – come espressamente riconosciuto dall'appellante
[...]
– sono attualmente pendenti tra le medesime parti, avanti agli uffici giudiziari Parte_1 bolognesi – dodici “cause gemelle”, vertenti su identiche questioni, in fatto e in diritto, e che questa
Corte, con sentenza n. 128/2025 pubblicata in data 17.1.2025, pronunciandosi su una di queste, ha rigettato l'appello di – del tutto sovrapponibile, nella formulazione e nel contenuto dei Parte_1 motivi, a quello qui proposto – con motivazione aderente anche alla fattispecie qui esame e che, dunque, qui si richiama (cfr. Cass. civ. n. 21443/2022).
Con le ingiunzioni ex RD 630/1910 nn. 20200041187160000001363, n.
20200041187160000024828, n. 20200041187160000004101, n. 20200041187160000350313, n.
20200041187160000006141, n. 20200041187160000000252, n. 20200041187160000011676, n.
20200041187160000000454, n. 20200041187160000282686, n. 20200041187160000281777, n.
20200041187160000054151, tutte del 12.06.2020, il intimava alla Controparte_1 [...] il pagamento di complessivi euro € 98.594,71 quali sanzioni per la ripetuta violazione Parte_2 dell'art. 7 co. 9 e 14 C.d.S. per accesso non autorizzato a zone a traffico limitato.
, opponendosi alle ingiunzioni, esponeva di avere svolto nel Comune di Bologna attività Parte_1 di corriere espresso per conto di DA , per mezzo di furgoni noleggiati presso Controparte_2 terzi;
dovendo parte delle consegne avvenire all'interno della ZTL, aveva ottenuto inizialmente, dalla società dei permessi di accesso temporanei, e successivamente, in data 30.11.2016, il CP_3 permesso annuale definitivo per alcuni mezzi, le cui targhe erano state all'uopo comunicate. Nel periodo prenatalizio dell'anno 2016, aveva ricevuto da alcune società di noleggio nuovi furgoni, alcuni dei quali avrebbero dovuto accedere alla ZTL, ma le cui targhe non erano state comunicate a ragion per cui alle società di noleggio - in qualità di proprietarie dei veicoli - erano stati CP_3 notificati migliaia di verbali di contestazione per la medesima violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 c. strada, poi successivamente rinotificati alla Parte_1
Al fine di ottenere l'annullamento delle ingiunzioni, l'opponente dava atto di aver presentato richiesta di riesame in autotutela il 4.4.2017 e di aver partecipato a diversi incontri presso il Comando di Polizia
Municipale del a seguito di uno dei quali era stato convenuto, su indicazione del Controparte_1 dott. funzionario della Polizia Municipale, di presentare un'istanza di transazione, a Persona_1 mezzo della quale l'attrice si sarebbe assunta l'onere di pagare la sanzione pecuniaria comminata con il solo primo verbale di contestazione e tutte le spese vive degli ulteriori verbali notificati e notificandi, rinunciando a proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, purché il CP_1 provvedesse ad annullare tutti i verbali, ad eccezione del primo. Poiché, tuttavia, il Prefetto non aveva concesso il nulla-osta ai fini dell'accoglimento dell'istanza di transazione, era stata presa in considerazione, nel corso di un altro incontro alla presenza del una soluzione Persona_1 alternativa, consistitene nella emissione, da parte del di atti di ingiunzione e nella successiva CP_1 opposizione di innanzi al Tribunale competente, presso il quale il si sarebbe Parte_1 CP_1 costituito e avrebbe aderito alla domanda formulata da dal contenuto analogo alla predetta Parte_1 istanza di transazione. L'opponente chiedeva pertanto l'annullamento delle ingiunzioni, con riconoscimento del suo obbligo di corrispondere a favore del la sanzione pecuniaria relativa CP_1 al primo verbale di contestazione, nonché tutte le spese amministrative relative ai verbali indicati negli atti di ingiunzione oggetto di annullamento con modalità e tempistiche di pagamento da determinarsi, con integrale compensazione delle spese del giudizio nell'ipotesi in cui il CP_1 avesse aderito alla domanda di annullamento degli atti impugnati in conformità degli accordi
[...] previamente raggiunti, o diversamente, col favore delle spese e degli onorari.
Nella contumacia del con sentenza n. 2603/2021, il Tribunale rigettava l'opposizione. CP_1
Il primo giudice osservava che le circostanze poste a fondamento delle ingiunzioni non erano state contestate dall'opponente; che le trattative intercorse con il in persona del funzionario della CP_1
PM al fine di definire in via transattiva la pretesa creditoria dell'ente, non potevano Persona_1 considerarsi validi motivi di opposizione delle richiamate ingiunzioni, in ordine alle quali la società opponente non aveva dedotto alcun aspetto di invalidità o di estinzione o modifica, non avendo l'attrice nemmeno allegato che una transazione fu mai effettivamente stipulata. Il fatto che, una volta impedita la transazione dal diniego prefettizio, avrebbe fatto seguito l'accordo con il nel CP_1 senso che questo, proposte le opposizioni, si sarebbe costituito e avrebbe aderito alla domanda di annullamento formulata dalla ugualmente non consentiva l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione, atteso che “si tratterebbe di vaghe intese verbali che non impegnano l'Ente e che, in ogni caso, il convenuto è rimasto, invece, contumace”. CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censurava i “motivi affermati dal giudice di primo grado posti a base della sua decisione di ritenere non documentato l'impegno del a tener fede Controparte_1 all'accordo transattivo intercorso con la ; con il secondo lamentava “l'omessa Parte_1 motivazione sulle diverse argomentazioni giuridiche relative all'annullabilità delle ordinanze ingiunzioni per la contumacia del . CP_1
Ritualmente rinnovata, come da ordinanza del 9.5.2023, la notificazione dell'appello, il CP_1 rimaneva contumace.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del
10.9.2024, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
***
È opportuno premettere che, alla luce dei principi di cui alla pronuncia n. 23445/2021 della S.C., la prima notificazione dell'appello è risultata nulla, poiché effettuata via PEC all'indirizzo IPA del laddove l'ente è risultato essere stato già iscritto nel Registro delle PPAA sin dal CP_1
21.12.2015, presso il quale è stata dunque ritualmente effettuata la rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte ex art. 291 cpc.
La medesima nullità sussiste anche in relazione alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tuttavia, per il principio ex art. 161 cpc di conversione delle nullità della sentenza in motivi di gravame, essendo rimasto contumace il ritualmente citato in appello, detta nullità CP_1 afferente al giudizio di primo grado non produce alcun effetto.
Con il primo motivo di appello la deduce di avere appreso della necessità dell'assenso Parte_1 della alla transazione prospettata dal solo in un secondo tempo;
di essere estranea CP_4 CP_1 agli atti intercorsi fra e , tanto che sarebbe stato opportuno chiamare in causa CP_1 CP_4 quest'ultima, come disposto nel del tutto analogo procedimento NRG 19687/2019, pendente dinanzi a diverso GI;
che in quel giudizio il sentito quale teste, aveva confermato tutte le Persona_1 circostanze allegate dalla on si comprendeva allora, secondo l'appellante, come il primo Parte_1 giudice avesse potuto escludere l'esistenza di un “affidamento giuridicamente rilevante in capo alla per la definizione della vertenza secondo le specifiche pattuizioni intercorse con Parte_1 il : affidamento che ha generato la determinazione in capo all'odierna appellante Controparte_1
a non impugnare i verbali di contestazione… senza minimamente voler considerare come
l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni fosse atto voluto e/o accettato dal stesso in CP_1 quanto concordato con la Parte_1
Il motivo è infondato. È un fatto che, come rilevato dal Tribunale, nessuna transazione fra il CP_1
(di certo non rappresentato dal e la sia stata conclusa. Persona_1 Parte_1
È poi il caso di ricordare che anche per il contratto di transazione, se concluso da una pubblica amministrazione, la forma scritta è prevista ad substantiam (v. fra le tante Cass. 26047/05). Non si comprende poi in che modo l'allegata aspettativa della di poter addivenire ad una Parte_1 transazione del possa avere ingenerato un “affidamento” idoneo a fondare l'annullamento, CP_1 da parte del giudice, delle ingiunzioni di pagamento.
Il tema della buona fede e dell'affidamento sulla liceità della propria condotta ingenerato dalla PA nel trasgressore, rilevante agli effetti dell'art. 3 L. 689/91, riguarda infatti lo stato soggettivo dell'agente al momento della commissione dell'illecito. Nel caso in esame la assume di Parte_1 avere confidato nella possibilità di raggiungere una transazione solo dopo la commissione delle infrazioni, dovute alla propria dimenticanza – integrante incontestatamente l'elemento soggettivo della colpa – e allo scopo di mitigarne le conseguenze economiche. Tanto meno, ricevuti i primi verbali di accertamento delle violazioni, l'aspettativa di definire transattivamente la vicenda avrebbe potuto giustificare, sotto l'aspetto della buona fede del trasgressore, la commissione, nel frattempo, di ulteriori, analoghe violazioni. Per tali ragioni non è condivisibile la sentenza di altro giudice del
Tribunale di Bologna, prodotta dall'appellante, che ha accolto l'opposizione della ad altre Parte_1 ingiunzioni di pagamento, e quindi ridotto la somma dovuta in misura corrispondente a quella della transazione mancata, ritenendo che le condotta della fossero state <determinate dalla Parte_1 buona fede…La società, infatti, poneva, relativamente al periodo di accertamento delle ingiunzioni qui opposte - cioè da luglio a dicembre 2017 - un forte affidamento sull'esito fecondo delle trattative>>.
In conclusione, il fatto che detta transazione non sia stata stipulata non spiega nessun effetto sull'oggetto del presente giudizio, costituito dall'accertamento delle violazioni, e della mancanza di eventi successivi estintivi dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, quale sarebbe stata la transazione.
Né l'appellante ha mai neppure accennato ad una responsabilità risarcitoria del ai sensi CP_1 dell'art. 1337 cc per avere ingiustificatamente interrotto trattative volte al componimento bonario della vicenda.
È infondato anche il secondo motivo di appello con il quale la sostiene che il giudice Parte_1 avrebbe dovuto trarre argomenti per annullare le ingiunzioni di pagamento, dal contegno processuale del rimasto “deliberatamente” contumace anche negli altri analoghi 12 giudizi di CP_1 opposizione ad ingiunzioni emesse per le medesime violazioni poste in essere nello stesso arco temporale.
Tale comportamento, secondo l'appellante, sarebbe espressione di “assoluta lealtà e collaborazione nell'ottemperanza degli accordi raggiunti”, tanto che l'ente aveva anche rinunciato al pignoramento presso terzi intrapreso contro la Parte_1
Osserva la Corte che il Comune sarà sempre libero di non mettere in esecuzione o di rinunciare ai propri crediti;
rimane il fatto che il presente giudizio ha ad oggetto la verifica dell'attuale esistenza di tali crediti, ed il non ha posto in essere alcun atto idoneo ad impedirne il positivo CP_1 accertamento.
Contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, nessuna norma attribuisce effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa alla contumacia della PA creditrice nel relativo giudizio di opposizione;
insegna al contrario, la S.C. (Cass.24691/18, 4898/15,17696/07) che il giudice deve comunque procedere all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria sulla scorta degli elementi probatori acquisiti al giudizio.
Va allora osservato che non è in discussione l'avvenuta commissione delle violazioni del codice della strada fondanti l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Nonostante il non costituitosi CP_1 in primo grado, non abbia prodotto documentazione attestante la commissione degli illeciti, è stata la ad ammetterla espressamente nel proprio atto di opposizione. Parte_1
Per quanto, nella parte finale dell'atto di appello, la abbia richiamato il pacifico principio Parte_1 per il quale è onere della PA fornire la prova della commissione degli illeciti amministrativi, rimane il fatto che, nel caso di specie, la stessa non ha dedotto la mancata commissione delle Parte_1 violazioni e, ancor prima, che i verbali di accertamento delle infrazioni stradali, non tempestivamente impugnati dal destinatario, rappresentano titoli esecutivi con carattere di definitività.
Neppure è stato mai contestato dalla di essere il soggetto astrattamente tenuto al Parte_1 pagamento delle sanzioni.
L'appello va quindi rigettato, nulla dovendo provvedersi sulle spese stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti del avverso Parte_2 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2603/21.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano