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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 444/2023 promossa da
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Caraglio, fraz. Palazzasso, via Suniglia n. 1, elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, ( CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 10 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 6.378,55 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di
€ 906,42 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino a dicembre 2022 e di tutte quelle successivamente maturate, se accertate in corso di causa.
• Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 906,42 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dei buoni pasto nella misura indicata nel ricorso o nella diversa misura accertata e pertanto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.908,65, per il periodo compreso tra aprile 2013 .a gennaio 2022 o della diversa somma accertata come dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei suddetti buoni pasto, oltre a tutte le somme maturate successivamente alla data in cui si ferma il conteggio.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 63 giornate ), risulta essere pari ad € 945,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 12 giugno 2018, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla ricorrente per il tempo-pausa da aprile 2013 a dicembre 2022, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quanto dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa, condannando la resistente alla minor somma di € 1.408,67, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
quanto ai buoni pasto, nella denegata e non creduta ipotesi
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di condanna della resistente a quanto richiesto, accertare e dichiarare che quest'ultima ha già corrisposto la somma di € 1.461,50 e conseguentemente condannarla alla minor somma di € 2.553,00, come da conteggi;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 4.050,00 (€ 450,00 per nove anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dal 2013 sino al 2022 e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.
Quanto alla domanda riconvenzionale sui buoni pasto, se ne chiede il rigetto per i motivi già esposti, in quanto il conteggio della ricorrente già tiene conto dei buoni pasto pagati nel corso degli anni dalla convenuta ed evidenziati in busta paga. Anche la domanda relativa al pagamento del premio ex art. 65 CCNL AIOP, dovrà essere rigettata in quanto priva di fondamento e sfornita di conteggi e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 12 giugno 2018.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Pag. 3 a 10 Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però,
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quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sentita sul capo Testimone_2 A) risponde: “Confermo. Era arrivato un messaggio della con scritto che si doveva arrivare 10 Pt_2 minuti prima in reparto per prendere le consegne. Io lavoro insieme alla CC da circa tre anni” Capo B) : “Confermo” Capo C): “Confermo” Capo D) : “Confermo” Capo E) : “ Confermo” Capo F) : “ Confermo. Lavoro con lei e viviamo la stessa situazione” Capo G) : “Confermo” Capo H) : “ Si trovano in un altro padiglione” Capo I): “Confermo” Capo J): “Confermo. “Adr: “Io lavoro da tre anni nel blocco operatorio. La è da più tempo che lavora in tale blocco. “A prova contraria sul capo 12 resistente Pt_1 risponde: “Facciamo delle pause di circa 7-8 minuti anche perché non abbiamo il cambio. Si tratta di soste fisiologiche per andare in bagno o un caffè al volo. Non siamo sostituite durante le pause a differenza degli infermieri.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di , altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: “Sentita Testimone_3 sul capo A): “Confermo. Ne sono a conoscenza perché ho lavorato con la nello stesso reparto. Più o Pt_1 meno quattro o cinque anni nel reparto di cardiochirurgia.” Capo B): “Confermo. A volte la Pt_2 mandava sms con la richiesta di entrare 10 minuti prima “Capo C): “Confermo” Capo D): “Confermo” Capo E): “Confermo “Capo F): “Confermo. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme abbiamo condiviso la stessa situazione” Capo G): “Confermo” Capo H):” Confermo sono nell'altro blocco” Capo I): “Confermo” Capo J): “Confermo” Adr: “Ci sono vassoi per pranzo e cena ma per noi è impossibile fermarsi. Per quanto ne so io nessuno usufruisce del vassoio. Ci fermiamo giusto cinque minuti per un caffè e per andare in bagno” Adr: “. All'epoca nel reparto con la CC eravamo due per turno. Non c'era nessuna sostituzione e dovevamo noi organizzarci. Se io andavo in bagno la mia collega doveva stare in corsia”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1
Pag. 5 a 10 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_4 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_5
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente pari ad euro 6.378,55, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
La parte ricorrente ha inoltre allegato che la “banca delle ore” sia da intendersi negativa.
Il CCNL AIOP applicato dalla convenuta alla ricorrente, prevede all' art. 20 la c.d. “Banca delle ore” che “…si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Inoltre, secondo quanto si desume dalla lettera f dell'art. 7, quando il dipendente effettua ore supplementari o straordinarie deve ricevere non solo la maggiorazione prevista dal CCNL per tale titolo e pari alle percentuali previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario (ordinario, notturno o festivo ) - maggiorazione che deve essere retribuita entro il mese successivo -, ma anche il pagamento delle stesse ore effettuate in più rispetto all'orario ordinario.
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La ratio della banca ore, così come prevista dal CCNL AIOP, è infatti quella di offrire l'opportunità al lavoratore di usufruire di permessi compensativi e non di attribuire alla datrice di lavoro la possibilità di variare arbitrariamente mensilmente ( e senza giustificazioni palesi ) la quantità di ore lavorate, compensandole a proprio piacimento nel corso dei mesi. Ne deriva quindi che la resistente è tenuta a corrispondere, entro i termini previsti dal CCNL applicato, per i mesi in cui le ore lavorate superano l'orario ordinario, non solo la relativa maggiorazione, ma anche la paga oraria nel caso in cui il lavoratore non abbia l'esigenza di compensare le ore accantonate coi permessi. Si ricorda che gli OSS sono qualificati come impiegati ed hanno quindi una retribuzione mensilizzata. Per meglio chiarire il suddetto meccanismo si riporta la definizione di “banca ore”, così come intesa nei vari CCNL.
Rientra nel più ampio concetto di “flessibilità” dell' orario di lavoro il meccanismo della cosiddetta “banca ore”, in base al quale il lavoratore che svolga più ore rispetto al limite contrattuale settimanale potrebbe non essere immediatamente retribuito per tali prestazioni supplementari, accumulando le ore aggiuntive in un apposito conto individuale, dal quale potrà attingere altrettante ore di riposi compensativi da godere nelle settimane comprese in un altro periodo dell' anno, in cui vi è evidentemente minor impegno e il lavoratore può svolgere un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .
Questi riposi vengono retribuiti e sottratti dal conto della banca ore del dipendente, senza andare ad intaccare i permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente spettanti.
Al termine del periodo di tempo stabilito per contratto, le eventuali ore ancora presenti sul conto vengono retribuite ed eliminate dalla banca ore.
Si parla, in questo caso, di “monetizzazione” delle ore straordinarie accumulate in banca ore, che va eseguita secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.
In particolare, i contratti possono prevedere una particolare maggiorazione per lo straordinario accumulato in banca ore, che può essere maggiore o minore di quella normale o, ancora, può essere già pagata al momento dell'inserimento delle ore supplementari nell' apposito conto del dipendente.
I contratti collettivi prevedono, inoltre, i dettagli di tale meccanismo, tra i quali: i dipendenti o le unità produttive alle quali si può applicare tale sistema, i criteri per il pagamento diretto dello straordinario o per l'accumulo delle ore sul conto, delle scadenze di pagamento, l'eventuale maggiorazione per le ore accumulate sul conto o il pagamento parziale delle stesse all' atto della loro effettuazione.
Quindi, con l'introduzione della c.d. banca ore, evidenziata nei prospetti paga dei dipendenti a cui si applica il CCNL AIOP, dalle buste paga si desume che la resistente in relazione alle ore accumulate in banca ore e non recuperate ha effettuato il pagamento della sola maggiorazione prevista per lo straordinario e non anche della paga per l'ora lavorata oltre il normale orario e non recuperata, contravvenendo alla lettera del CCNL applicato.
Nello specifico, le ore di c.d. banca ore negativa per il periodo sino a dicembre 2022 ammontano a ore 83,31, con conseguente maturazione di un diritto di credito pari quindi
Pag. 7 a 10 ad € 906,42, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di 215 giorni all' anno, e precisamente 63 giorni distribuiti negli anni dal 2013 alla fine del 2022, secondo quanto si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente, maturando così il diritto alla corresponsione dell'ulteriore somma 945,00.
Risulta altresì fondata la domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non fruiti dalla parte ricorrente, atteso al riguardo che in relazione agli orari effettuati la parte ricorrente non ha potuto usufruire del servizio, non essendo stato pagato il c.d. buono pasto, prima pari ad € 3,61 ( quota a carico dell' azienda ), ora € 3,70: il Regolamento Amos sotto la cui vigenza è stata assunta la ricorrente prevedeva infatti l' art. 1.12, rubricato 'Mensa', che prevede che “ Il personale otrà usufruire del servizio Mensa qualora detto servizio CP_1 sia attivato presso l'Azienda appaltante, dove si svolge concretamente l' attività a seguito di formale richiesta da parte della nostra Direzione Aziendale e successiva autorizzazione / regolamentazione. In questo caso quindi: - Il personale, nei giorni di effettiva presenza, di durata standard non inferiore a 5 ore , ha diritto a fruire del pasto che va consumato al di fuori dell' orario di lavoro…Il dipendente è tenuto a contribuire… con € 1,55 per ciascun pasto consumato…Il pasto potrà essere consumato presso il servizio mensa previa consegna del relativo buono debitamente compilato…Nel caso non sia disponibile il servizio mensa presso l'azienda in cui il personale presta servizio, al personale CP_1 vengono riconosciuti in busta paga € 3,61 ( valore dato dalla differenza tra il costo del pasto
€ 5,16 e il costo a carico del dipendente € 1,55 ) per i giorni di effettiva presenza di durata standard non inferiore alle 5 ore.
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Nel caso della parte ricorrente gli orari di lavoro si protraevano quasi sempre sino alle 14 o anche oltre, rendendo impossibile arrivare cambiati in mensa in tempo per mangiare nell' orario di apertura. Sul punto, occorre considerare che “La funzione strumentale del buono pasto e dello stesso servizio mensa, che il buono pasto sostituisce, proprio ai fini della tutela del diritto alla salute del dipendente, fa si che il datore non può limitarsi a metter a disposizione del dipendente il servizio, ma deve fare in modo che lo stesso sia concretamente fruibile. Ne consegue, pertanto, che laddove il servizio mensa non sia concretamente fruibile dai dipendenti per ragioni attinenti all' organizzazione dell'orario di lavoro o alla dislocazione dell'attività lavorativa e di quella del servizio mensa, non possa non configurarsi un inadempimento del datore di lavoro, con il conseguente diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione al valore del c.d. buono pasto..” (cfr. Tribunale di Cuneo, sentenza n. 50/2021).
Ne deriva pertanto che la ricorrente ha diritto a percepire il rimborso del c.d. buono pasto che corrisponde ad euro 5.450,10, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo pari ad euro 6.378,55, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito, l'importo di euro 945, a titolo di premio incentivazione, l'importo pari ad euro 906,42, a titolo di banca ore negativa, nonché l'importo di euro 5.450,10, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei buoni pasto.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto e del fatto che non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che entrambi testi di parte resistente, hanno Testimone_4 Testimone_5 genericamente riferito che il ricorrente faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa. Né le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 possono ritenersi prova del fatto che la lavoratrice facesse pause (“Facciamo delle pause
[...] di circa 7-8 minuti anche perché non abbiamo il cambio. Si tratta di soste fisiologiche per andare in bagno
Pag. 9 a 10 o un caffè al volo. Non siamo sostituite durante le pause a differenza degli infermieri.”), perché superate dalla deposizione testimoniale di nella parte in cui riferisce che era Testimone_3 impossibile fermarsi per usufruire delle pause e che all'epoca in cui lavorava con la ricorrente erano solo due per turno (Ci sono vassoi per pranzo e cena ma per noi è impossibile Pt_1 fermarsi. Per quanto ne so io nessuno usufruisce del vassoio. Ci fermiamo giusto cinque minuti per un caffè e per andare in bagno” Adr: “. All'epoca nel reparto con la CC eravamo due per turno. Non c'era nessuna sostituzione e dovevamo noi organizzarci. Se io andavo in bagno la mia collega doveva stare in corsia”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, l'importo complessivo di euro 6.378,55, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito, l'importo di euro 945, a titolo di premio incentivazione, l'importo pari ad euro 906,42, a titolo di banca ore negativa, nonché l'importo di euro 5.450,10, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei buoni pasto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 444/2023 promossa da
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Caraglio, fraz. Palazzasso, via Suniglia n. 1, elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, ( CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 10 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 6.378,55 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di
€ 906,42 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino a dicembre 2022 e di tutte quelle successivamente maturate, se accertate in corso di causa.
• Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 906,42 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dei buoni pasto nella misura indicata nel ricorso o nella diversa misura accertata e pertanto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.908,65, per il periodo compreso tra aprile 2013 .a gennaio 2022 o della diversa somma accertata come dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei suddetti buoni pasto, oltre a tutte le somme maturate successivamente alla data in cui si ferma il conteggio.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( 63 giornate ), risulta essere pari ad € 945,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 12 giugno 2018, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta alla ricorrente per il tempo-pausa da aprile 2013 a dicembre 2022, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quanto dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dalla ricorrente per il c.d. tempo-pausa, condannando la resistente alla minor somma di € 1.408,67, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
quanto ai buoni pasto, nella denegata e non creduta ipotesi
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di condanna della resistente a quanto richiesto, accertare e dichiarare che quest'ultima ha già corrisposto la somma di € 1.461,50 e conseguentemente condannarla alla minor somma di € 2.553,00, come da conteggi;
4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 4.050,00 (€ 450,00 per nove anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dal 2013 sino al 2022 e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
5) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accogliere la domanda ex adverso avanzata, accertata comunque la debenza delle somme di cui al precedente punto 4), compensare totalmente l'importo richiesto o quello maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con quello eventualmente dovuto;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…rigetto delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto quella relativa alla compensazione di quello che la convenuta chiama 'tempo pausa' è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento in primo luogo perché la lavoratrice non ha mai effettuato pause, né retribuite, né non retribuite ed in secondo luogo perché non ha mai ricevuto il pagamento dei 5 minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.
Quanto alla domanda riconvenzionale sui buoni pasto, se ne chiede il rigetto per i motivi già esposti, in quanto il conteggio della ricorrente già tiene conto dei buoni pasto pagati nel corso degli anni dalla convenuta ed evidenziati in busta paga. Anche la domanda relativa al pagamento del premio ex art. 65 CCNL AIOP, dovrà essere rigettata in quanto priva di fondamento e sfornita di conteggi e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 12 giugno 2018.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Pag. 3 a 10 Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però,
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quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sentita sul capo Testimone_2 A) risponde: “Confermo. Era arrivato un messaggio della con scritto che si doveva arrivare 10 Pt_2 minuti prima in reparto per prendere le consegne. Io lavoro insieme alla CC da circa tre anni” Capo B) : “Confermo” Capo C): “Confermo” Capo D) : “Confermo” Capo E) : “ Confermo” Capo F) : “ Confermo. Lavoro con lei e viviamo la stessa situazione” Capo G) : “Confermo” Capo H) : “ Si trovano in un altro padiglione” Capo I): “Confermo” Capo J): “Confermo. “Adr: “Io lavoro da tre anni nel blocco operatorio. La è da più tempo che lavora in tale blocco. “A prova contraria sul capo 12 resistente Pt_1 risponde: “Facciamo delle pause di circa 7-8 minuti anche perché non abbiamo il cambio. Si tratta di soste fisiologiche per andare in bagno o un caffè al volo. Non siamo sostituite durante le pause a differenza degli infermieri.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di , altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: “Sentita Testimone_3 sul capo A): “Confermo. Ne sono a conoscenza perché ho lavorato con la nello stesso reparto. Più o Pt_1 meno quattro o cinque anni nel reparto di cardiochirurgia.” Capo B): “Confermo. A volte la Pt_2 mandava sms con la richiesta di entrare 10 minuti prima “Capo C): “Confermo” Capo D): “Confermo” Capo E): “Confermo “Capo F): “Confermo. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme abbiamo condiviso la stessa situazione” Capo G): “Confermo” Capo H):” Confermo sono nell'altro blocco” Capo I): “Confermo” Capo J): “Confermo” Adr: “Ci sono vassoi per pranzo e cena ma per noi è impossibile fermarsi. Per quanto ne so io nessuno usufruisce del vassoio. Ci fermiamo giusto cinque minuti per un caffè e per andare in bagno” Adr: “. All'epoca nel reparto con la CC eravamo due per turno. Non c'era nessuna sostituzione e dovevamo noi organizzarci. Se io andavo in bagno la mia collega doveva stare in corsia”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1
Pag. 5 a 10 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_4 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_5
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente pari ad euro 6.378,55, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
La parte ricorrente ha inoltre allegato che la “banca delle ore” sia da intendersi negativa.
Il CCNL AIOP applicato dalla convenuta alla ricorrente, prevede all' art. 20 la c.d. “Banca delle ore” che “…si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Inoltre, secondo quanto si desume dalla lettera f dell'art. 7, quando il dipendente effettua ore supplementari o straordinarie deve ricevere non solo la maggiorazione prevista dal CCNL per tale titolo e pari alle percentuali previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario (ordinario, notturno o festivo ) - maggiorazione che deve essere retribuita entro il mese successivo -, ma anche il pagamento delle stesse ore effettuate in più rispetto all'orario ordinario.
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La ratio della banca ore, così come prevista dal CCNL AIOP, è infatti quella di offrire l'opportunità al lavoratore di usufruire di permessi compensativi e non di attribuire alla datrice di lavoro la possibilità di variare arbitrariamente mensilmente ( e senza giustificazioni palesi ) la quantità di ore lavorate, compensandole a proprio piacimento nel corso dei mesi. Ne deriva quindi che la resistente è tenuta a corrispondere, entro i termini previsti dal CCNL applicato, per i mesi in cui le ore lavorate superano l'orario ordinario, non solo la relativa maggiorazione, ma anche la paga oraria nel caso in cui il lavoratore non abbia l'esigenza di compensare le ore accantonate coi permessi. Si ricorda che gli OSS sono qualificati come impiegati ed hanno quindi una retribuzione mensilizzata. Per meglio chiarire il suddetto meccanismo si riporta la definizione di “banca ore”, così come intesa nei vari CCNL.
Rientra nel più ampio concetto di “flessibilità” dell' orario di lavoro il meccanismo della cosiddetta “banca ore”, in base al quale il lavoratore che svolga più ore rispetto al limite contrattuale settimanale potrebbe non essere immediatamente retribuito per tali prestazioni supplementari, accumulando le ore aggiuntive in un apposito conto individuale, dal quale potrà attingere altrettante ore di riposi compensativi da godere nelle settimane comprese in un altro periodo dell' anno, in cui vi è evidentemente minor impegno e il lavoratore può svolgere un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .
Questi riposi vengono retribuiti e sottratti dal conto della banca ore del dipendente, senza andare ad intaccare i permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente spettanti.
Al termine del periodo di tempo stabilito per contratto, le eventuali ore ancora presenti sul conto vengono retribuite ed eliminate dalla banca ore.
Si parla, in questo caso, di “monetizzazione” delle ore straordinarie accumulate in banca ore, che va eseguita secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.
In particolare, i contratti possono prevedere una particolare maggiorazione per lo straordinario accumulato in banca ore, che può essere maggiore o minore di quella normale o, ancora, può essere già pagata al momento dell'inserimento delle ore supplementari nell' apposito conto del dipendente.
I contratti collettivi prevedono, inoltre, i dettagli di tale meccanismo, tra i quali: i dipendenti o le unità produttive alle quali si può applicare tale sistema, i criteri per il pagamento diretto dello straordinario o per l'accumulo delle ore sul conto, delle scadenze di pagamento, l'eventuale maggiorazione per le ore accumulate sul conto o il pagamento parziale delle stesse all' atto della loro effettuazione.
Quindi, con l'introduzione della c.d. banca ore, evidenziata nei prospetti paga dei dipendenti a cui si applica il CCNL AIOP, dalle buste paga si desume che la resistente in relazione alle ore accumulate in banca ore e non recuperate ha effettuato il pagamento della sola maggiorazione prevista per lo straordinario e non anche della paga per l'ora lavorata oltre il normale orario e non recuperata, contravvenendo alla lettera del CCNL applicato.
Nello specifico, le ore di c.d. banca ore negativa per il periodo sino a dicembre 2022 ammontano a ore 83,31, con conseguente maturazione di un diritto di credito pari quindi
Pag. 7 a 10 ad € 906,42, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di 215 giorni all' anno, e precisamente 63 giorni distribuiti negli anni dal 2013 alla fine del 2022, secondo quanto si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente, maturando così il diritto alla corresponsione dell'ulteriore somma 945,00.
Risulta altresì fondata la domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non fruiti dalla parte ricorrente, atteso al riguardo che in relazione agli orari effettuati la parte ricorrente non ha potuto usufruire del servizio, non essendo stato pagato il c.d. buono pasto, prima pari ad € 3,61 ( quota a carico dell' azienda ), ora € 3,70: il Regolamento Amos sotto la cui vigenza è stata assunta la ricorrente prevedeva infatti l' art. 1.12, rubricato 'Mensa', che prevede che “ Il personale otrà usufruire del servizio Mensa qualora detto servizio CP_1 sia attivato presso l'Azienda appaltante, dove si svolge concretamente l' attività a seguito di formale richiesta da parte della nostra Direzione Aziendale e successiva autorizzazione / regolamentazione. In questo caso quindi: - Il personale, nei giorni di effettiva presenza, di durata standard non inferiore a 5 ore , ha diritto a fruire del pasto che va consumato al di fuori dell' orario di lavoro…Il dipendente è tenuto a contribuire… con € 1,55 per ciascun pasto consumato…Il pasto potrà essere consumato presso il servizio mensa previa consegna del relativo buono debitamente compilato…Nel caso non sia disponibile il servizio mensa presso l'azienda in cui il personale presta servizio, al personale CP_1 vengono riconosciuti in busta paga € 3,61 ( valore dato dalla differenza tra il costo del pasto
€ 5,16 e il costo a carico del dipendente € 1,55 ) per i giorni di effettiva presenza di durata standard non inferiore alle 5 ore.
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Nel caso della parte ricorrente gli orari di lavoro si protraevano quasi sempre sino alle 14 o anche oltre, rendendo impossibile arrivare cambiati in mensa in tempo per mangiare nell' orario di apertura. Sul punto, occorre considerare che “La funzione strumentale del buono pasto e dello stesso servizio mensa, che il buono pasto sostituisce, proprio ai fini della tutela del diritto alla salute del dipendente, fa si che il datore non può limitarsi a metter a disposizione del dipendente il servizio, ma deve fare in modo che lo stesso sia concretamente fruibile. Ne consegue, pertanto, che laddove il servizio mensa non sia concretamente fruibile dai dipendenti per ragioni attinenti all' organizzazione dell'orario di lavoro o alla dislocazione dell'attività lavorativa e di quella del servizio mensa, non possa non configurarsi un inadempimento del datore di lavoro, con il conseguente diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione al valore del c.d. buono pasto..” (cfr. Tribunale di Cuneo, sentenza n. 50/2021).
Ne deriva pertanto che la ricorrente ha diritto a percepire il rimborso del c.d. buono pasto che corrisponde ad euro 5.450,10, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo pari ad euro 6.378,55, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito, l'importo di euro 945, a titolo di premio incentivazione, l'importo pari ad euro 906,42, a titolo di banca ore negativa, nonché l'importo di euro 5.450,10, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei buoni pasto.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto e del fatto che non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che entrambi testi di parte resistente, hanno Testimone_4 Testimone_5 genericamente riferito che il ricorrente faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa. Né le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 possono ritenersi prova del fatto che la lavoratrice facesse pause (“Facciamo delle pause
[...] di circa 7-8 minuti anche perché non abbiamo il cambio. Si tratta di soste fisiologiche per andare in bagno
Pag. 9 a 10 o un caffè al volo. Non siamo sostituite durante le pause a differenza degli infermieri.”), perché superate dalla deposizione testimoniale di nella parte in cui riferisce che era Testimone_3 impossibile fermarsi per usufruire delle pause e che all'epoca in cui lavorava con la ricorrente erano solo due per turno (Ci sono vassoi per pranzo e cena ma per noi è impossibile Pt_1 fermarsi. Per quanto ne so io nessuno usufruisce del vassoio. Ci fermiamo giusto cinque minuti per un caffè e per andare in bagno” Adr: “. All'epoca nel reparto con la CC eravamo due per turno. Non c'era nessuna sostituzione e dovevamo noi organizzarci. Se io andavo in bagno la mia collega doveva stare in corsia”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, l'importo complessivo di euro 6.378,55, per il periodo da aprile 2013 a dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario non retribuito, l'importo di euro 945, a titolo di premio incentivazione, l'importo pari ad euro 906,42, a titolo di banca ore negativa, nonché l'importo di euro 5.450,10, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei buoni pasto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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