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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4318/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio GI relatore
GI ZI LL GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4318/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO MARIA Parte_1 C.F._1
AO LI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANIA SCIARRA, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1 coniuge , chiedendo che dapprima fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) il 09.9.1978.
La resistente si è costituita in giudizio, depositando apposita comparsa di risposta in data 20.2.2024.
In data 21.1.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione alle condizioni concordate dalle parti e, con ordinanza resa nella medesima data, è stata fissata successiva udienza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 28.10.2025 le parti, presenti personalmente, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione, avendo già le parti definito i loro rapporti patrimoniali e essendovi solo figli maggiorenni economicamente autonomi.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 1.1.2025 dal Tribunale di Pescara e non essendo intervenuta l'interruzione della separazione, così come affermato dalle parti medesime all'udienza del 28.10.2025.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
9.9.1978 in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) e trascritto nel registro degli atti Controparte_2 di matrimonio dello stesso Comune al n. 79, parte II, serie A - anno 1978.
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 30 ottobre 2025
Il GI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio GI relatore
GI ZI LL GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4318/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO MARIA Parte_1 C.F._1
AO LI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANIA SCIARRA, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1 coniuge , chiedendo che dapprima fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) il 09.9.1978.
La resistente si è costituita in giudizio, depositando apposita comparsa di risposta in data 20.2.2024.
In data 21.1.2025 è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione alle condizioni concordate dalle parti e, con ordinanza resa nella medesima data, è stata fissata successiva udienza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 28.10.2025 le parti, presenti personalmente, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione, avendo già le parti definito i loro rapporti patrimoniali e essendovi solo figli maggiorenni economicamente autonomi.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 1.1.2025 dal Tribunale di Pescara e non essendo intervenuta l'interruzione della separazione, così come affermato dalle parti medesime all'udienza del 28.10.2025.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
9.9.1978 in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) e trascritto nel registro degli atti Controparte_2 di matrimonio dello stesso Comune al n. 79, parte II, serie A - anno 1978.
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 30 ottobre 2025
Il GI relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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