Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4939 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FASANO STEFANIA c/o il cui studio in Via Panebianco 311, Cosenza, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto l'assegno ex L. 118/71 in precedenza goduto e non per come accertato dal ctu nella pregressa fase processuale, Dott. Per_1
che aveva accertato un grado di invalidità pari al 70%; richiedeva, conseguentemente, la nomina di
[...] altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della revisione o da altra data.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza, celebrata nella forma della trattazione cartolare, la causa viene decisa.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 30.09.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 22.10.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 08.11.2024.
CP_ Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza per l'impugnazione del verbale atteso CP_ che la visita presso la competente Commissione medica è stata espletata il 07.07.2023 e che il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto il 10.01.2023 ragion per cui non si pone alcun problema di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 3541/23, riconoscersi il beneficio dell'assegno di cui alla L. 118/71.
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della revisione o da altra data.
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Al riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle più che generiche argomentazioni Persona_1 svolte in ricorso dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'invalidità parziale, si limita ad indicare le patologie da cui sarebbe affetta, riporta ampi brani dell'elaborato peritale svolto (pagg. 5 e 6 del ricorso) ed opera il riferimento ad argomentazioni e principi propri dell'handicap grave che nulla hanno a che vedere con l'invalidità parziale (v. pag. 7 del ricorso che si riporta testualmente:
“ . . .Difatti, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici . . .”). Nulla di ulteriore e diverso se non il riferimento, poi, a semplici affezioni ma non a patologie suscettibili di valutazione medico-legale tanto più che la parte, ripetesi, si limita ad indicare degli stati patologici riscontrati dal ctu cui non associa neppure codici tabellari ai sensi del D.M. del 1992 atteso che, ripetesi, trattasi di affezioni che non hanno - per come accertato dal dott. - incidenza sulla capacità della persona e ben Per_1 assimilabili a condizioni di comune riscontro con impatti più che limitati dal punto di vista funzionale.
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di errata tabellazione di patologie e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal dott. Per_1
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
3. Il ricorso, va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui alla Consulenza formata dal dott. Per_1
5. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 3541/23) e sulla domanda da questa proposta nei confronti
[...]
CP_ dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 7 Aprile 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo