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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa MA
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1835/2022 R.G., chiamato all'udienza del 13/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. M. Occhipinti
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Maresca, E.M. D'Onofrio e M. Parte_2
Bonomo
Resistente
Oggetto: Tfs - restituzione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/2/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che il Dott. era stato dipendente dell'Istituto ricorrente, Parte_2 appartenente all'area dei dirigenti medici dalla data dell'assunzione (7/12/1982) sino alla cessazione (31/8/2015) del rapporto di lavoro, con ultima sede di servizio l' Pt_1
C di Monopoli e che, in suo favore era stata erogata, a titolo di , la somma complessiva lorda, pari a € 165.978,31, con versamento eseguito in tre rate, ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2010, comunicando al resistente, contestualmente all'erogazione, che la quota del trattamento corrispondente alle voci “indennità di specificità medica” e “indennità di incarico quinquennale” veniva corrisposta con espressa riserva di ripetizione. Allegava, altresì, di avere richiesto, con nota datata 21/11/2019, la restituzione della somma lorda pari ad € 22.088,35, come risultante da ricalcolo del tfs spettante al dott.
previa decurtazione delle voci “indennità di specificità medica” e “indennità di Pt_2 incarico quinquennale” e che, con successiva comunicazione del 28/9/2020, il resistente aveva diffidato l'Istituto dal procedere a tale recupero, contestando la pretesa siccome priva di fondamento giuridico;
di aver replicato alle contestazioni ed eccezioni formulate dall'odierno convenuto con nota del 22/10/2020; di avere, infine, rideterminato l'importo dovuto dal convenuto nella somma di € 15.163,94, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi, con comunicazione del 25/6/2021.
Tanto premesso, in ragione del mancato pagamento di quanto dovuto da parte del resistente, l' adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l' ha indebitamente corrisposto al Dott. la somma Pt_1 Parte_2 di € 15.163,94 (al netto delle ritenute fiscali effettuate) per le causali in atto e che ha diritto alla restituzione del tantundem e per l'effetto voglia condannare il Dott. Pt_2
a pagare all' la somma di € 15.163,94 come meglio liquidata dall'Istituto
[...] Pt_1 per i motivi di cui sopra e/o la maggiore o minore somma che sarà accertata da
Codesto Ill.mo Giudice e ritenuta di giustizia, oltre interessi legali a far data dalla presente domanda. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando la fondatezza del ricorso;
in Pt_2 particolare, affermava la natura retributiva della prestazione economica dedotta in giudizio;
la necessaria computabilità, nel concetto di retribuzione utile ai fini del calcolo del tfs, di tutte le indennità erogate, incluse quelle variabili;
la derogabilità del disposto dell'art. 13 della L. n. 70/1975; la sussistenza di un ragionevole affidamento da parte del ricorrente in merito al riconoscimento ed al pagamento del tfs, calcolato tendendo conto anche delle indennità in questione;
infine, in via subordinata, contestava la somma rivendicata dall' . Pt_1
Concludeva, pertanto, invocando il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa, di taglio documentale, istruita con la produzione della copiosa giurisprudenza formatasi nella materia oggetto del presente giudizio, giunta sul ruolo della scrivente
Pag. 2 di 15 giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 490/2024, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze,
Sez. Lavoro, in data 8/5/2025, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 616/2022 R.G., in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi e che dà continuità ad una giurisprudenza ormai consolidata, sia di merito che di legittimità, formatasi nella materia in esame, in conformità al decisum della
Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 7158/2010: “22. Sul punto deve innanzi tutto rammentarsi come l'art. 13 della L. 70/1975, disponga che “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato". E quanto alla concreta individuazione della base di calcolo di tale indennità, costituisce jus receptum l'affermazione secondo cui l'art. 13 della L. 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento degli enti del parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale,
"detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un' indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le
Pag. 3 di 15 disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento Pt_1 di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo" (cosi Cass. civ. ss.uu. 7158/2010).
23. Si tratta di un orientamento ritenuto diritto vivente dalla Corte Costituzionale nella sentenza 73/2024, emessa nelle more del presente giudizio, che ha ritenuto legittima la previsione de qua e che, per quanto riferita alla posizione degli avvocati dipendenti degli enti previdenziali, detta principi cui deve farsi applicazione anche nella specie e che devono sinteticamente richiamarsi, in quanto decisivi ai fini di causa.
24. La Corte ricorda infatti in primo luogo come l'indennità di cui al citato art. 13 della
L. 70/1975 competa al personale degli enti pubblici non economici non soggetti, ratione temporis, alla riforma del pubblico impiego avviata con il D.L.gs. 3 febbraio 1993, n.
29 e, segnatamente, ai dipendenti, già occupati alla data del 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la trasformazione della suddetta indennità nel trattamento di fine rapporto proprio dei lavoratori del settore privato, esercitando la facoltà loro riconosciuta dall'art. 59, comma 56, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. L'indennità di anzianità, al pari dell'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello
Stato disciplinata dal D.P.R. n. 1032 del 1973, e l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali di cui alla L. n. 152 del 1968, si inscrive, pertanto, nel novero dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici soggetti alla disciplina, di matrice pubblicistica, anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego.
25. Ciò detto, deve poi rilevarsi come, prima dell'entrata in vigore della L. n. 70 del
1975, il trattamento di fine servizio per i dipendenti del parastato fosse disciplinato dai regolamenti dei singoli enti. In particolare, per l' il regolamento per il Pt_1 trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d'impiego, approvato con D.M. 30 maggio 1969, all'art. 31, primo comma, prevedeva che
"all'impiegato che cessa dal servizio con diritto alla pensione è corrisposta in aggiunta alla pensione, a carico dell'Istituto, una indennità di buonuscita di importo pari a tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua spettante per quanti sono gli anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza". La retribuzione rilevante ai fini del calcolo della buonuscita era definita dall'art. 5 del regolamento come comprensiva dello stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue, di eventuali assegni personali
Pag. 4 di 15 pensionabili, oltre che di "altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo che siano riconosciuti utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con delibera del Consiglio di amministrazione da assoggettarsi all'approvazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro" .
26. Dopo l'entrata in vigore della L. 70/1975 e la devoluzione della giurisdizione sulle controversie in materia di impiego pubblico al giudice ordinario, si determinò nella giurisprudenza di legittimità un contrasto quanto alla determinazione della base di calcolo del TFS, tra un orientamento che, in continuità con la giurisprudenza precedente, riteneva che dovessero esservi ricomprese tutte le indennità a carattere fisso e continuativo e uno opposto, che assumeva invece che dovessero rientrarvi solo la retribuzione base, oltre al trattamento riferito all'anzianità acquisita.
27. Il contrasto fu infine composto dalla citata decisione delle Sezioni Unite n. 7158 del
2010, che aderì al secondo dei due orientamenti, enunciando, quanto al trattamento di quiescenza disciplinato dall'art. 13, il principio di diritto che si è sopra richiamato.
28. La giurisprudenza successiva ha dato continuità a questi principi
(Corte di cassazione, sezione sesta, sottosezione lavoro, ordinanza 25 febbraio 2011, n.
4749 e sezione lavoro, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5892), così che la Corte
Costituzionale, nella citata decisione 73/2024, come detto, ha assunto tale orientamento come diritto vivente, ritenendone poi la conformità a Costituzione in relazione a tutti i parametri richiamati dal giudice remittente, con una serie di considerazioni che il collegio ritiene utili a confutare tutti gli argomenti svolti dall'appellante con i primi due motivi.
29. In particolare il Giudice delle leggi assume che il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente sia coerente con il contenuto precettivo e con la ratio dell'art. 13 e più in generale con la logica di fondo del pubblico impiego non contrattualizzato, cui la disposizione è riferita, come pure che sia "rispondente alle linee sistematiche di tali discipline ... l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della L. n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva".
30. Ciò innanzi tutto alla luce della finalità perseguita dal legislatore con la L.
70/1975, che era quella di mettere ordine in un settore caratterizzato da un elevatissimo
Pag. 5 di 15 numero di enti proliferati per effetto di una legislazione episodica e frammentaria, sopprimendo quelli superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificando quelli che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturando gli enti che dovevano adeguare l'organizzazione e il personale alle nuove funzioni. Riguardo agli enti conservati dal riassetto, poi il legislatore intendeva ricondurre a principi unitari l'ordinamento del personale da essi dipendente, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo.
31. A questa finalità risponde, come sottolinea la Corte Costituzionale, il riparto della disciplina del personale tra fonte legale, fonti negoziali e secondarie previste dalla L.
70/1975, un riparto in cui la legge ha un ruolo primario (come reso evidente dal tenore dall'art. 1, primo comma, a mente del quale "lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge") e le altre fonti uno spazio solo residuale.
32. La predeterminazione legale delle modalità di calcolo del trattamento di quiescenza risponde allora ad esigenze di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica, tenuto anche conto che l'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato, a differenza degli omologhi emolumenti riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato
e degli enti territoriali, è a totale carico dell'ente datore di lavoro.
33. Di conseguenza, secondo il Giudice delle leggi, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente "valorizza congruamente le specificità connotative del termine "stipendio" impiegato nell'art. 13 della L. n. 70 del 1975, il quale non può essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego. Nonostante il rinvio all'autonomia collettiva, la L. n. 70 del 1975, nella prospettiva di rendere omogenee le condizioni economiche dei dipendenti di tutti gli enti interessati dal riordino, delinea essa stessa i tratti essenziali della struttura della retribuzione" e così "enuclea una specifica nozione di stipendio, configurandola come una posta retributiva fissa commisurata alla qualifica del dipendente e alla classe dallo stesso raggiunta in base all'anzianità effettiva di servizio e maggiorata degli scatti di anzianità".
Pag. 6 di 15 34. E ancora la nozione di stipendio utile ai fini dell'indennità di anzianità elaborata dal diritto vivente collima, secondo la Corte, anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che la legge del 1975 dedica al trattamento di quiescenza.
Essa si concilia, in primo luogo, con la tecnica di computo dell'indennità di anzianità configurata dall'art. 13 della L. n. 70 del 1975, secondo cui la prestazione è quantificata moltiplicando l'importo dello stipendio complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall'impiego, per il numero degli anni di servizio prestato. Un sistema di calcolo che, per essere ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell'ultimo anno di servizio (“all'atto della cessazione dal servizio"), secondo la Corte
"non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell'annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall'interessato".
35. Infine, secondo il Giudice delle leggi, il carattere tassativo, che il diritto vivente attribuisce alla base parametrica dell'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato, trova riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego, quali l'indennità di buonuscita per i dipendenti statali, disciplinata dell'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, o l'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali.
Connotati di tutti questi trattamenti di fine servizio sono infatti la predeterminazione legale e la tassatività delle componenti retributive utili al loro calcolo, così come assunto dalla giurisprudenza di legittimità per l'indennità di cui qui si discute.
36. Deve quindi senz'altro concludersi, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, che la retribuzione parametro del TFS dei dipendenti del parastato, come individuata dal diritto vivente (e connotata appunto dalla predeterminazione legale e dalla tassatività delle componenti retributive utili), corrisponda alla ratio legis e sia coerente con l'ordinamento pubblicistico del rapporto di impiego in cui la disciplina de qua si applica.
37. Ma la sentenza della Corte Costituzionale consente anche di confutare l'argomento, svolto dall'appellante, relativo al rapporto tra la fonte legale e la successiva
Pag. 7 di 15 contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico. Rileva infatti la Corte come la scelta della riforma del parastato di riservare alla legge la configurazione del trattamento di fine servizio abbia resistito alla stessa contrattualizzazione del pubblico impiego avviata dal D.L.gs. n. 29 del 1993. L'art. 2, commi 5 e 7, della L. 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha, infatti, previsto che, per i dipendenti assunti dal 1 gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ., in materia di trattamento di fine rapporto, mentre per i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 - termine poi prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti) - erano rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole modalità per l'applicazione della disciplina, di fonte legislativa, del trattamento in materia di fine rapporto. Così che la
Corte di cassazione ha coerentemente precisato che la disciplina legislativa in vigore rimane non derogabile, neanche dalla fonte collettiva, nel senso che i contratti collettivi non possono prevedere con disposizioni isolate e frammentarie singole voci retributive da computare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, ove ciò accada, la disposizione negoziale deve essere disapplicata.
38. Infine la sentenza costituzionale in esame consente di ritenere superato il dubbio di costituzionalità prospettato dall'appellante, con riguardo agli artt. 3 e 36 Cost. La
Corte chiarisce infatti che, per quanto i trattamenti di fine servizio debbano effettivamente qualificarsi come retribuzione differita, sia pure con concorrente funzione previdenziale, e siano quindi assistiti dalla garanzia dell'art. 36 Cost., non di meno lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione - e dunque anche sulla retribuzione differita - all'art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, ma deve investire il trattamento economico nel suo complesso, non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie. Di conseguenza se è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere "rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro... e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità
Pag. 8 di 15 di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza" (cosi testualmente Corte Cost.
73/2024). Piuttosto il principio di sufficienza e proporzionalità di un compenso può dirsi osservato "allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale" (ancora Corte Cost., cit.). E nella specie non vi è alcun elemento per ritenere che l'esclusione delle indennità de quibus dal computo del TFS ne pregiudichi la corrispondenza con il "trattamento economico fondamentale" corrisposto in corso di rapporto.
39. Né d'altra parte può prospettarsi il vizio di irragionevolezza ex art. 3 Cost., di cui dice l'appellante, in ragione del diverso trattamento riservato ai dipendenti del parastato del ruolo professionale e ai dirigenti, quanto alla retribuzione parametro dell'indennità di cui si discute. Ciò già in ragione della specificità del rapporto di impiego dei dirigenti, anche nel sistema della L. 70/1975, quale risulta dall'art. 18 della legge (come rileva la Corte Costituzionale, affermando un principio che può essere utilmente richiamato anche nel presente giudizio).
40. Deve quindi concludersi che la consolidata giurisprudenza, che assume la legalità e necessaria tassatività delle voci incluse nella retribuzione parametro del TFS, dovuto ai dipendenti del parastato, dia una lettura corretta della disciplina di legge, aderente alla lettera e alla ratio della disciplina di interesse e che non vi sia motivo di dubitare della legittimità costituzionale di tale disciplina. Il primo motivo di appello va quindi respinto.
41. Ma del pari è infondato il secondo motivo, con cui l'appellante assume che, anche ritenendo tassative le voci incluse nella retribuzione parametro del TFS, le indennità di causa dovrebbero esservi computate, in quanto sarebbero necessariamente integrative dello stipendio, perché corrisposte in modo fisso e continuativo. In contrario basti ribadire come, secondo i principi appena esposti, nel sistema della L. 70/1975 il carattere fisso e continuativo di un emolumento non vale di per sé a imporne l'inclusione nella base di calcolo del TFS, dovendo essere invece specificamente allegato e dimostrato che tali voci esprimano "il nucleo del profilo retributivo
Pag. 9 di 15 riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale" al pari dello stipendio. Allegazioni che nella specie mancano del tutto. Anche il secondo motivo va respinto e quindi assunta l'effettiva esistenza dell'indebito.
42. Deve quindi essere esaminato il terzo motivo, con cui il lavoratore assume l'irripetibilità di quell'indebito, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
43. Al tema posto dall'appellante deve guardarsi necessariamente alla luce della sentenza 11 febbraio 2021 c/ Italia della Corte EDU e della decisione della Per_1
Corte Costituzionale 8/2023.
44. In proposito deve innanzi tutto rammentarsi come, in esito alla citata sentenza
IN c/ Italia della Corte EDU, la Corte di Cassazione (con ordinanza n.
40004/2021) avesse sollevato questione di costituzionalità dell'art. 2033 cc, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all'art. 1 del protocollo 1 CEDU, eccezione respinta dalla citata sentenza n. 8/2023 del Giudice delle leggi che, in estrema sintesi, ha motivato come segue: a) la giurisprudenza CEDU in tema di ripetizione dell'indebito retributivo e previdenziale pagato da soggetti pubblici ha interpretato l'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, secondo il quale ogni soggetto ha diritto al rispetto dei suoi beni, ed ha precisato i requisiti di un affidamento legittimo di chi ha percepito tali pagamenti, individuando le condizioni per le quali la ripetizione dell'indebito rappresenterebbe un'interferenza sproporzionata;
b) in particolare,
l'affidamento legittimo del privato richiede che la prestazione sia stata pagata a seguito di una domanda proposta in buona fede, oppure in modo spontaneo dal soggetto pubblico;
che essa sia stata erogata da un soggetto pubblico, sulla base di una decisione conclusiva di procedimenti fondati su norme di legge, regolamento o contratto, percepiti dal beneficiario come fonte del proprio diritto;
che il beneficio non sia manifestamente senza titolo o appaia manifestamente frutto di semplici errori materiali;
che esso sia collegato a un'attività lavorativa svolta in via ordinaria e non occasionale, per un periodo congruo, tale da far nascere la ragionevole convinzione che la prestazione abbia carattere stabile e definitivo;
infine che la prestazione non sia stata pagata con riserva di ripetizione.
Pag. 10 di 15 45. Tuttavia, anche se, in base agli indici ora richiamati, si riconosca un affidamento legittimo del privato, non per questo la prestazione sarebbe "intangibile", ovvero sottratta ad ogni possibile ripetizione da parte del soggetto pubblico.
46. La Corte EDU ha infatti riconosciuto un interesse generale alla ripetizione dell'indebito, e in senso più ampio la legalità di tale intervento, concentrandosi piuttosto sul rischio che il recupero interferisca in misura sproporzionata nella sfera del privato, alla ricerca di un bilanciamento di interessi fra le esigenze pubbliche di recupero e quelle private di tutela dell'affidamento incolpevole
47. E secondo la Corte EDU, la sproporzione dell'interferenza pubblica emerge fondamentalmente dalle modalità di restituzione (eventualmente gravate da accessori decorrenti dal pagamento nonostante la buona fede del percettore, oppure senza possibilità di congruo rateizzo), a maggior ragione se venissero trascurate condizioni di fragilità economico-sociale o di salute del privato.
48. Ciò premesso, secondo la Corte Costituzionale, l'ordinamento italiano presenta un quadro di tutele che impongono di superare il contrasto ipotizzato fra l'art. 2033 c.c. e i parametri costituzionali che richiamano i principi eurounitari (art. 117 comma 1
Cost.).
49. In particolare, per le prestazioni di tipo previdenziale e assicurativo, la legittimità del diritto interno è assicurata dalla previsione che esclude la ripetibilità dell'indebito, salvo il caso del dolo del privato percettore, mentre per le prestazioni retributive l'art. 2126 c.c. ritiene comunque dovuto quanto pagato per una prestazione di lavoro seppur resa in esecuzione di un contratto nullo.
50. Al di fuori da tali previsioni espresse vige invece la regola contraria della ripetibilità dell'indebito di cui all'art 2033, secondo la quale qualora il percettore sia in buona fede gli accessori decorrono solo dalla domanda di ripetizione e non dal precedente pagamento (profilo che di per sé allontana una delle possibili ragioni di sproporzione già evidenziate dalla CEDU).
51. Tuttavia, nell'ordinamento italiano vige la clausola generale della buona fede oggettiva, in relazione alla quale il diritto vivente ha estrapolato un possibile modello generale di tutela dell'affidamento legittimo, espressa da un lato nell'art 1175 c.c. quanto all'attuazione del rapporto obbligatorio, che condiziona l'obbligo di restituzione
Pag. 11 di 15 fondato sull'art 2033 cc, dall'altro lato nell'art 1337 c.c. fonte di risarcimento del danno da illecito precontrattuale
52. Ribadito che l'affidamento legittimo si qualifica come tale nell'ambito di una relazione qualificata fra il soggetto pubblico che paga e quello privato che riceve, per evitare che il recupero dell'indebito si traduca in un'ingerenza sproporzionata, la clausola generale della buona fede oggettiva impone di valorizzare le circostanze di vita del privato soggetto al recupero.
53. In sostanza, il primo accorgimento imposto al soggetto pubblico autore del recupero è, secondo il Giudice delle leggi, quello di rateizzare la somma ripetuta, a maggior ragione considerando la complessiva condizione economica e patrimoniale del privato obbligato alla restituzione, non esigibile se pretesa in modo inaspettato e per l'intero dell'indebito eventualmente ingente.
54. In tal senso possono essere ipotizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, temporanea e/o parziale, che attenuano la rigidità dell'obbligo restitutorio immediato ed integrale (al quale trattandosi di obbligo pecuniario non si applicherebbe la causa estintiva della impossibilità della prestazione).
55. Nel caso del recupero sproporzionato, la inesigibilità non riguarderebbe la fonte dell'obbligo restitutorio (che rimane l'art. 2033 cc, in sé legittimo), bensì diverrebbe una causa esimente per il debitore quando il recupero, entrando in conflitto con un interesse preminente di tutela del privato, si tradurrebbe in un abuso del diritto.
56. In sostanza, l'inesigibilità del recupero non estingue lo stesso obbligo di restituire, bensì consente di valorizzare rimedi in termini di inesigibilità temporanea e/o parziale dell'indebito, a tutela dell'affidamento di chi deve restituire, affidamento che, secondo la Corte, resta pertanto adeguatamente tutelato dalle disposizioni di diritto interno.
57. Cosi riassunto il criterio di giudizio, che si ricava dal complesso dialogo fra le
Corti, il collegio ritiene che nella specie, indipendentemente da ogni questione in ordine all'esistenza di un affidamento tutelabile del dott. questi non abbia Per_2 comunque rappresentato circostanze tali da precludere la ripetizione, così che il recupero in esame non rappresenta una interferenza eccessiva ed un'ingiustificata nella sfera personale e patrimoniale del percettore.
Pag. 12 di 15 58. In particolare, per quanto l'importo rivendicato dall non sia modesto, non di Pt_1 meno si tratta di una frazione di una prestazione (il TFS pagato al lavoratore) liquidata in oltre 200.000 euro complessivi, è incontroverso e comunque documentato che l'istituto fosse stato disponibile a ripetere il dovuto ratealmente (cfr. documento 6 del fascicolo di primo grado dell ) e che in fatto esso sia ripetuto mediante trattenute Pt_1 mensili sulla pensione nei limiti del quinto, come previsto dalla legge.
59. Pertanto, ad avviso del collegio, anche assumendo in capo alla parte privata un affidamento tutelabile, non vi sarebbero comunque motivi per ritenere sproporzionate le modalità del relativo recupero. E quindi, nel bilanciamento di interessi descritto dalla sentenza CEDU come da quella della Corte Costituzionale, deve senz'altro darsi prevalenza all'interesse generale al ripristino della legalità mediante il recupero dell'indebito, altrimenti destinato a gravare sulla spesa pubblica. Il terzo motivo va quindi respinto”.
In ordine al quantum debeatur, si osserva che l' ricorrente ha inviato al ricorrente CP_2 il prospetto di liquidazione dell'importo lordo dovuto (€ 22.088,35), successivamente ricalcolato al netto della ritenuta IRPEF, in applicazione dell'art. 150 D.L. n. 34/2020, conv. con modificazioni dalla L.n. 77/2020, per un importo complessivo netto pari ad €
15.163,94, prospetto che è stato riportato integralmente nel ricorso introduttivo del giudizio.
A fronte di tale specifico conteggio, il resistente, su cui gravava il relativo onere di contestazione, si è limitato ad una contestazione generica.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza, nel rito del lavoro, grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015;
Pag. 13 di 15 Cass. n. 4051/2011). Il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti dal ricorrente circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso, ma occorre una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tanquam non esset qualora non involga specifiche circostanza di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate ( così, per tutte, Cass. n. 5949/2018).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con condanna del resistente al pagamento in favore dell' dell'importo netto pari ad € 15.163,94, oltre interessi Pt_1 legali dal ricevimento da parte del della diffida ad adempiere del 25/6/2021 Pt_2
(1/7/2021) (cfr. Cass., SS. UU. n. 15895/2019).
In ordine alle spese di lite, in considerazione della sopravvenienza nelle more della fissazione dell'udienza odierna della pronuncia della Corte Costituzionale, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa MA Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/2/2022 da , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione Parte_2 disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Parte_2 dell' , in personale del legale rappresentante pro tempore, della complessiva Pt_1 somma di € 15.163,94, oltre interessi legali decorrenti dal dovuto al saldo effettivo;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari,13/10/2025
Il Giudice del
Lavoro
Pag. 14 di 15 Foggetti
Dott.ssa MA
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa MA
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1835/2022 R.G., chiamato all'udienza del 13/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'avv. M. Occhipinti
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Maresca, E.M. D'Onofrio e M. Parte_2
Bonomo
Resistente
Oggetto: Tfs - restituzione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/2/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che il Dott. era stato dipendente dell'Istituto ricorrente, Parte_2 appartenente all'area dei dirigenti medici dalla data dell'assunzione (7/12/1982) sino alla cessazione (31/8/2015) del rapporto di lavoro, con ultima sede di servizio l' Pt_1
C di Monopoli e che, in suo favore era stata erogata, a titolo di , la somma complessiva lorda, pari a € 165.978,31, con versamento eseguito in tre rate, ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2010, comunicando al resistente, contestualmente all'erogazione, che la quota del trattamento corrispondente alle voci “indennità di specificità medica” e “indennità di incarico quinquennale” veniva corrisposta con espressa riserva di ripetizione. Allegava, altresì, di avere richiesto, con nota datata 21/11/2019, la restituzione della somma lorda pari ad € 22.088,35, come risultante da ricalcolo del tfs spettante al dott.
previa decurtazione delle voci “indennità di specificità medica” e “indennità di Pt_2 incarico quinquennale” e che, con successiva comunicazione del 28/9/2020, il resistente aveva diffidato l'Istituto dal procedere a tale recupero, contestando la pretesa siccome priva di fondamento giuridico;
di aver replicato alle contestazioni ed eccezioni formulate dall'odierno convenuto con nota del 22/10/2020; di avere, infine, rideterminato l'importo dovuto dal convenuto nella somma di € 15.163,94, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi, con comunicazione del 25/6/2021.
Tanto premesso, in ragione del mancato pagamento di quanto dovuto da parte del resistente, l' adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti Pt_1 conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l' ha indebitamente corrisposto al Dott. la somma Pt_1 Parte_2 di € 15.163,94 (al netto delle ritenute fiscali effettuate) per le causali in atto e che ha diritto alla restituzione del tantundem e per l'effetto voglia condannare il Dott. Pt_2
a pagare all' la somma di € 15.163,94 come meglio liquidata dall'Istituto
[...] Pt_1 per i motivi di cui sopra e/o la maggiore o minore somma che sarà accertata da
Codesto Ill.mo Giudice e ritenuta di giustizia, oltre interessi legali a far data dalla presente domanda. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando la fondatezza del ricorso;
in Pt_2 particolare, affermava la natura retributiva della prestazione economica dedotta in giudizio;
la necessaria computabilità, nel concetto di retribuzione utile ai fini del calcolo del tfs, di tutte le indennità erogate, incluse quelle variabili;
la derogabilità del disposto dell'art. 13 della L. n. 70/1975; la sussistenza di un ragionevole affidamento da parte del ricorrente in merito al riconoscimento ed al pagamento del tfs, calcolato tendendo conto anche delle indennità in questione;
infine, in via subordinata, contestava la somma rivendicata dall' . Pt_1
Concludeva, pertanto, invocando il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa, di taglio documentale, istruita con la produzione della copiosa giurisprudenza formatasi nella materia oggetto del presente giudizio, giunta sul ruolo della scrivente
Pag. 2 di 15 giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 490/2024, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze,
Sez. Lavoro, in data 8/5/2025, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 616/2022 R.G., in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi e che dà continuità ad una giurisprudenza ormai consolidata, sia di merito che di legittimità, formatasi nella materia in esame, in conformità al decisum della
Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 7158/2010: “22. Sul punto deve innanzi tutto rammentarsi come l'art. 13 della L. 70/1975, disponga che “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato". E quanto alla concreta individuazione della base di calcolo di tale indennità, costituisce jus receptum l'affermazione secondo cui l'art. 13 della L. 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento degli enti del parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale,
"detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un' indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le
Pag. 3 di 15 disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento Pt_1 di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo" (cosi Cass. civ. ss.uu. 7158/2010).
23. Si tratta di un orientamento ritenuto diritto vivente dalla Corte Costituzionale nella sentenza 73/2024, emessa nelle more del presente giudizio, che ha ritenuto legittima la previsione de qua e che, per quanto riferita alla posizione degli avvocati dipendenti degli enti previdenziali, detta principi cui deve farsi applicazione anche nella specie e che devono sinteticamente richiamarsi, in quanto decisivi ai fini di causa.
24. La Corte ricorda infatti in primo luogo come l'indennità di cui al citato art. 13 della
L. 70/1975 competa al personale degli enti pubblici non economici non soggetti, ratione temporis, alla riforma del pubblico impiego avviata con il D.L.gs. 3 febbraio 1993, n.
29 e, segnatamente, ai dipendenti, già occupati alla data del 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la trasformazione della suddetta indennità nel trattamento di fine rapporto proprio dei lavoratori del settore privato, esercitando la facoltà loro riconosciuta dall'art. 59, comma 56, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. L'indennità di anzianità, al pari dell'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello
Stato disciplinata dal D.P.R. n. 1032 del 1973, e l'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali di cui alla L. n. 152 del 1968, si inscrive, pertanto, nel novero dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici soggetti alla disciplina, di matrice pubblicistica, anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego.
25. Ciò detto, deve poi rilevarsi come, prima dell'entrata in vigore della L. n. 70 del
1975, il trattamento di fine servizio per i dipendenti del parastato fosse disciplinato dai regolamenti dei singoli enti. In particolare, per l' il regolamento per il Pt_1 trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d'impiego, approvato con D.M. 30 maggio 1969, all'art. 31, primo comma, prevedeva che
"all'impiegato che cessa dal servizio con diritto alla pensione è corrisposta in aggiunta alla pensione, a carico dell'Istituto, una indennità di buonuscita di importo pari a tanti dodicesimi dell'ultima retribuzione annua spettante per quanti sono gli anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza". La retribuzione rilevante ai fini del calcolo della buonuscita era definita dall'art. 5 del regolamento come comprensiva dello stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue, di eventuali assegni personali
Pag. 4 di 15 pensionabili, oltre che di "altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo che siano riconosciuti utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con delibera del Consiglio di amministrazione da assoggettarsi all'approvazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro" .
26. Dopo l'entrata in vigore della L. 70/1975 e la devoluzione della giurisdizione sulle controversie in materia di impiego pubblico al giudice ordinario, si determinò nella giurisprudenza di legittimità un contrasto quanto alla determinazione della base di calcolo del TFS, tra un orientamento che, in continuità con la giurisprudenza precedente, riteneva che dovessero esservi ricomprese tutte le indennità a carattere fisso e continuativo e uno opposto, che assumeva invece che dovessero rientrarvi solo la retribuzione base, oltre al trattamento riferito all'anzianità acquisita.
27. Il contrasto fu infine composto dalla citata decisione delle Sezioni Unite n. 7158 del
2010, che aderì al secondo dei due orientamenti, enunciando, quanto al trattamento di quiescenza disciplinato dall'art. 13, il principio di diritto che si è sopra richiamato.
28. La giurisprudenza successiva ha dato continuità a questi principi
(Corte di cassazione, sezione sesta, sottosezione lavoro, ordinanza 25 febbraio 2011, n.
4749 e sezione lavoro, ordinanza 3 marzo 2020, n. 5892), così che la Corte
Costituzionale, nella citata decisione 73/2024, come detto, ha assunto tale orientamento come diritto vivente, ritenendone poi la conformità a Costituzione in relazione a tutti i parametri richiamati dal giudice remittente, con una serie di considerazioni che il collegio ritiene utili a confutare tutti gli argomenti svolti dall'appellante con i primi due motivi.
29. In particolare il Giudice delle leggi assume che il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente sia coerente con il contenuto precettivo e con la ratio dell'art. 13 e più in generale con la logica di fondo del pubblico impiego non contrattualizzato, cui la disposizione è riferita, come pure che sia "rispondente alle linee sistematiche di tali discipline ... l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della L. n. 70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva".
30. Ciò innanzi tutto alla luce della finalità perseguita dal legislatore con la L.
70/1975, che era quella di mettere ordine in un settore caratterizzato da un elevatissimo
Pag. 5 di 15 numero di enti proliferati per effetto di una legislazione episodica e frammentaria, sopprimendo quelli superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificando quelli che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturando gli enti che dovevano adeguare l'organizzazione e il personale alle nuove funzioni. Riguardo agli enti conservati dal riassetto, poi il legislatore intendeva ricondurre a principi unitari l'ordinamento del personale da essi dipendente, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo.
31. A questa finalità risponde, come sottolinea la Corte Costituzionale, il riparto della disciplina del personale tra fonte legale, fonti negoziali e secondarie previste dalla L.
70/1975, un riparto in cui la legge ha un ruolo primario (come reso evidente dal tenore dall'art. 1, primo comma, a mente del quale "lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge") e le altre fonti uno spazio solo residuale.
32. La predeterminazione legale delle modalità di calcolo del trattamento di quiescenza risponde allora ad esigenze di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica, tenuto anche conto che l'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato, a differenza degli omologhi emolumenti riconosciuti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato
e degli enti territoriali, è a totale carico dell'ente datore di lavoro.
33. Di conseguenza, secondo il Giudice delle leggi, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente "valorizza congruamente le specificità connotative del termine "stipendio" impiegato nell'art. 13 della L. n. 70 del 1975, il quale non può essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego. Nonostante il rinvio all'autonomia collettiva, la L. n. 70 del 1975, nella prospettiva di rendere omogenee le condizioni economiche dei dipendenti di tutti gli enti interessati dal riordino, delinea essa stessa i tratti essenziali della struttura della retribuzione" e così "enuclea una specifica nozione di stipendio, configurandola come una posta retributiva fissa commisurata alla qualifica del dipendente e alla classe dallo stesso raggiunta in base all'anzianità effettiva di servizio e maggiorata degli scatti di anzianità".
Pag. 6 di 15 34. E ancora la nozione di stipendio utile ai fini dell'indennità di anzianità elaborata dal diritto vivente collima, secondo la Corte, anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che la legge del 1975 dedica al trattamento di quiescenza.
Essa si concilia, in primo luogo, con la tecnica di computo dell'indennità di anzianità configurata dall'art. 13 della L. n. 70 del 1975, secondo cui la prestazione è quantificata moltiplicando l'importo dello stipendio complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall'impiego, per il numero degli anni di servizio prestato. Un sistema di calcolo che, per essere ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell'ultimo anno di servizio (“all'atto della cessazione dal servizio"), secondo la Corte
"non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell'annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall'interessato".
35. Infine, secondo il Giudice delle leggi, il carattere tassativo, che il diritto vivente attribuisce alla base parametrica dell'indennità di anzianità per i dipendenti del parastato, trova riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego, quali l'indennità di buonuscita per i dipendenti statali, disciplinata dell'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, o l'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali.
Connotati di tutti questi trattamenti di fine servizio sono infatti la predeterminazione legale e la tassatività delle componenti retributive utili al loro calcolo, così come assunto dalla giurisprudenza di legittimità per l'indennità di cui qui si discute.
36. Deve quindi senz'altro concludersi, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, che la retribuzione parametro del TFS dei dipendenti del parastato, come individuata dal diritto vivente (e connotata appunto dalla predeterminazione legale e dalla tassatività delle componenti retributive utili), corrisponda alla ratio legis e sia coerente con l'ordinamento pubblicistico del rapporto di impiego in cui la disciplina de qua si applica.
37. Ma la sentenza della Corte Costituzionale consente anche di confutare l'argomento, svolto dall'appellante, relativo al rapporto tra la fonte legale e la successiva
Pag. 7 di 15 contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico. Rileva infatti la Corte come la scelta della riforma del parastato di riservare alla legge la configurazione del trattamento di fine servizio abbia resistito alla stessa contrattualizzazione del pubblico impiego avviata dal D.L.gs. n. 29 del 1993. L'art. 2, commi 5 e 7, della L. 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha, infatti, previsto che, per i dipendenti assunti dal 1 gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ., in materia di trattamento di fine rapporto, mentre per i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 - termine poi prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 2 marzo 2001
(Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti) - erano rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole modalità per l'applicazione della disciplina, di fonte legislativa, del trattamento in materia di fine rapporto. Così che la
Corte di cassazione ha coerentemente precisato che la disciplina legislativa in vigore rimane non derogabile, neanche dalla fonte collettiva, nel senso che i contratti collettivi non possono prevedere con disposizioni isolate e frammentarie singole voci retributive da computare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, ove ciò accada, la disposizione negoziale deve essere disapplicata.
38. Infine la sentenza costituzionale in esame consente di ritenere superato il dubbio di costituzionalità prospettato dall'appellante, con riguardo agli artt. 3 e 36 Cost. La
Corte chiarisce infatti che, per quanto i trattamenti di fine servizio debbano effettivamente qualificarsi come retribuzione differita, sia pure con concorrente funzione previdenziale, e siano quindi assistiti dalla garanzia dell'art. 36 Cost., non di meno lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione - e dunque anche sulla retribuzione differita - all'art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, ma deve investire il trattamento economico nel suo complesso, non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie. Di conseguenza se è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere "rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro... e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità
Pag. 8 di 15 di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza" (cosi testualmente Corte Cost.
73/2024). Piuttosto il principio di sufficienza e proporzionalità di un compenso può dirsi osservato "allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale" (ancora Corte Cost., cit.). E nella specie non vi è alcun elemento per ritenere che l'esclusione delle indennità de quibus dal computo del TFS ne pregiudichi la corrispondenza con il "trattamento economico fondamentale" corrisposto in corso di rapporto.
39. Né d'altra parte può prospettarsi il vizio di irragionevolezza ex art. 3 Cost., di cui dice l'appellante, in ragione del diverso trattamento riservato ai dipendenti del parastato del ruolo professionale e ai dirigenti, quanto alla retribuzione parametro dell'indennità di cui si discute. Ciò già in ragione della specificità del rapporto di impiego dei dirigenti, anche nel sistema della L. 70/1975, quale risulta dall'art. 18 della legge (come rileva la Corte Costituzionale, affermando un principio che può essere utilmente richiamato anche nel presente giudizio).
40. Deve quindi concludersi che la consolidata giurisprudenza, che assume la legalità e necessaria tassatività delle voci incluse nella retribuzione parametro del TFS, dovuto ai dipendenti del parastato, dia una lettura corretta della disciplina di legge, aderente alla lettera e alla ratio della disciplina di interesse e che non vi sia motivo di dubitare della legittimità costituzionale di tale disciplina. Il primo motivo di appello va quindi respinto.
41. Ma del pari è infondato il secondo motivo, con cui l'appellante assume che, anche ritenendo tassative le voci incluse nella retribuzione parametro del TFS, le indennità di causa dovrebbero esservi computate, in quanto sarebbero necessariamente integrative dello stipendio, perché corrisposte in modo fisso e continuativo. In contrario basti ribadire come, secondo i principi appena esposti, nel sistema della L. 70/1975 il carattere fisso e continuativo di un emolumento non vale di per sé a imporne l'inclusione nella base di calcolo del TFS, dovendo essere invece specificamente allegato e dimostrato che tali voci esprimano "il nucleo del profilo retributivo
Pag. 9 di 15 riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale" al pari dello stipendio. Allegazioni che nella specie mancano del tutto. Anche il secondo motivo va respinto e quindi assunta l'effettiva esistenza dell'indebito.
42. Deve quindi essere esaminato il terzo motivo, con cui il lavoratore assume l'irripetibilità di quell'indebito, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
43. Al tema posto dall'appellante deve guardarsi necessariamente alla luce della sentenza 11 febbraio 2021 c/ Italia della Corte EDU e della decisione della Per_1
Corte Costituzionale 8/2023.
44. In proposito deve innanzi tutto rammentarsi come, in esito alla citata sentenza
IN c/ Italia della Corte EDU, la Corte di Cassazione (con ordinanza n.
40004/2021) avesse sollevato questione di costituzionalità dell'art. 2033 cc, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all'art. 1 del protocollo 1 CEDU, eccezione respinta dalla citata sentenza n. 8/2023 del Giudice delle leggi che, in estrema sintesi, ha motivato come segue: a) la giurisprudenza CEDU in tema di ripetizione dell'indebito retributivo e previdenziale pagato da soggetti pubblici ha interpretato l'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, secondo il quale ogni soggetto ha diritto al rispetto dei suoi beni, ed ha precisato i requisiti di un affidamento legittimo di chi ha percepito tali pagamenti, individuando le condizioni per le quali la ripetizione dell'indebito rappresenterebbe un'interferenza sproporzionata;
b) in particolare,
l'affidamento legittimo del privato richiede che la prestazione sia stata pagata a seguito di una domanda proposta in buona fede, oppure in modo spontaneo dal soggetto pubblico;
che essa sia stata erogata da un soggetto pubblico, sulla base di una decisione conclusiva di procedimenti fondati su norme di legge, regolamento o contratto, percepiti dal beneficiario come fonte del proprio diritto;
che il beneficio non sia manifestamente senza titolo o appaia manifestamente frutto di semplici errori materiali;
che esso sia collegato a un'attività lavorativa svolta in via ordinaria e non occasionale, per un periodo congruo, tale da far nascere la ragionevole convinzione che la prestazione abbia carattere stabile e definitivo;
infine che la prestazione non sia stata pagata con riserva di ripetizione.
Pag. 10 di 15 45. Tuttavia, anche se, in base agli indici ora richiamati, si riconosca un affidamento legittimo del privato, non per questo la prestazione sarebbe "intangibile", ovvero sottratta ad ogni possibile ripetizione da parte del soggetto pubblico.
46. La Corte EDU ha infatti riconosciuto un interesse generale alla ripetizione dell'indebito, e in senso più ampio la legalità di tale intervento, concentrandosi piuttosto sul rischio che il recupero interferisca in misura sproporzionata nella sfera del privato, alla ricerca di un bilanciamento di interessi fra le esigenze pubbliche di recupero e quelle private di tutela dell'affidamento incolpevole
47. E secondo la Corte EDU, la sproporzione dell'interferenza pubblica emerge fondamentalmente dalle modalità di restituzione (eventualmente gravate da accessori decorrenti dal pagamento nonostante la buona fede del percettore, oppure senza possibilità di congruo rateizzo), a maggior ragione se venissero trascurate condizioni di fragilità economico-sociale o di salute del privato.
48. Ciò premesso, secondo la Corte Costituzionale, l'ordinamento italiano presenta un quadro di tutele che impongono di superare il contrasto ipotizzato fra l'art. 2033 c.c. e i parametri costituzionali che richiamano i principi eurounitari (art. 117 comma 1
Cost.).
49. In particolare, per le prestazioni di tipo previdenziale e assicurativo, la legittimità del diritto interno è assicurata dalla previsione che esclude la ripetibilità dell'indebito, salvo il caso del dolo del privato percettore, mentre per le prestazioni retributive l'art. 2126 c.c. ritiene comunque dovuto quanto pagato per una prestazione di lavoro seppur resa in esecuzione di un contratto nullo.
50. Al di fuori da tali previsioni espresse vige invece la regola contraria della ripetibilità dell'indebito di cui all'art 2033, secondo la quale qualora il percettore sia in buona fede gli accessori decorrono solo dalla domanda di ripetizione e non dal precedente pagamento (profilo che di per sé allontana una delle possibili ragioni di sproporzione già evidenziate dalla CEDU).
51. Tuttavia, nell'ordinamento italiano vige la clausola generale della buona fede oggettiva, in relazione alla quale il diritto vivente ha estrapolato un possibile modello generale di tutela dell'affidamento legittimo, espressa da un lato nell'art 1175 c.c. quanto all'attuazione del rapporto obbligatorio, che condiziona l'obbligo di restituzione
Pag. 11 di 15 fondato sull'art 2033 cc, dall'altro lato nell'art 1337 c.c. fonte di risarcimento del danno da illecito precontrattuale
52. Ribadito che l'affidamento legittimo si qualifica come tale nell'ambito di una relazione qualificata fra il soggetto pubblico che paga e quello privato che riceve, per evitare che il recupero dell'indebito si traduca in un'ingerenza sproporzionata, la clausola generale della buona fede oggettiva impone di valorizzare le circostanze di vita del privato soggetto al recupero.
53. In sostanza, il primo accorgimento imposto al soggetto pubblico autore del recupero è, secondo il Giudice delle leggi, quello di rateizzare la somma ripetuta, a maggior ragione considerando la complessiva condizione economica e patrimoniale del privato obbligato alla restituzione, non esigibile se pretesa in modo inaspettato e per l'intero dell'indebito eventualmente ingente.
54. In tal senso possono essere ipotizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, temporanea e/o parziale, che attenuano la rigidità dell'obbligo restitutorio immediato ed integrale (al quale trattandosi di obbligo pecuniario non si applicherebbe la causa estintiva della impossibilità della prestazione).
55. Nel caso del recupero sproporzionato, la inesigibilità non riguarderebbe la fonte dell'obbligo restitutorio (che rimane l'art. 2033 cc, in sé legittimo), bensì diverrebbe una causa esimente per il debitore quando il recupero, entrando in conflitto con un interesse preminente di tutela del privato, si tradurrebbe in un abuso del diritto.
56. In sostanza, l'inesigibilità del recupero non estingue lo stesso obbligo di restituire, bensì consente di valorizzare rimedi in termini di inesigibilità temporanea e/o parziale dell'indebito, a tutela dell'affidamento di chi deve restituire, affidamento che, secondo la Corte, resta pertanto adeguatamente tutelato dalle disposizioni di diritto interno.
57. Cosi riassunto il criterio di giudizio, che si ricava dal complesso dialogo fra le
Corti, il collegio ritiene che nella specie, indipendentemente da ogni questione in ordine all'esistenza di un affidamento tutelabile del dott. questi non abbia Per_2 comunque rappresentato circostanze tali da precludere la ripetizione, così che il recupero in esame non rappresenta una interferenza eccessiva ed un'ingiustificata nella sfera personale e patrimoniale del percettore.
Pag. 12 di 15 58. In particolare, per quanto l'importo rivendicato dall non sia modesto, non di Pt_1 meno si tratta di una frazione di una prestazione (il TFS pagato al lavoratore) liquidata in oltre 200.000 euro complessivi, è incontroverso e comunque documentato che l'istituto fosse stato disponibile a ripetere il dovuto ratealmente (cfr. documento 6 del fascicolo di primo grado dell ) e che in fatto esso sia ripetuto mediante trattenute Pt_1 mensili sulla pensione nei limiti del quinto, come previsto dalla legge.
59. Pertanto, ad avviso del collegio, anche assumendo in capo alla parte privata un affidamento tutelabile, non vi sarebbero comunque motivi per ritenere sproporzionate le modalità del relativo recupero. E quindi, nel bilanciamento di interessi descritto dalla sentenza CEDU come da quella della Corte Costituzionale, deve senz'altro darsi prevalenza all'interesse generale al ripristino della legalità mediante il recupero dell'indebito, altrimenti destinato a gravare sulla spesa pubblica. Il terzo motivo va quindi respinto”.
In ordine al quantum debeatur, si osserva che l' ricorrente ha inviato al ricorrente CP_2 il prospetto di liquidazione dell'importo lordo dovuto (€ 22.088,35), successivamente ricalcolato al netto della ritenuta IRPEF, in applicazione dell'art. 150 D.L. n. 34/2020, conv. con modificazioni dalla L.n. 77/2020, per un importo complessivo netto pari ad €
15.163,94, prospetto che è stato riportato integralmente nel ricorso introduttivo del giudizio.
A fronte di tale specifico conteggio, il resistente, su cui gravava il relativo onere di contestazione, si è limitato ad una contestazione generica.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza, nel rito del lavoro, grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015;
Pag. 13 di 15 Cass. n. 4051/2011). Il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti dal ricorrente circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso, ma occorre una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tanquam non esset qualora non involga specifiche circostanza di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate ( così, per tutte, Cass. n. 5949/2018).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con condanna del resistente al pagamento in favore dell' dell'importo netto pari ad € 15.163,94, oltre interessi Pt_1 legali dal ricevimento da parte del della diffida ad adempiere del 25/6/2021 Pt_2
(1/7/2021) (cfr. Cass., SS. UU. n. 15895/2019).
In ordine alle spese di lite, in considerazione della sopravvenienza nelle more della fissazione dell'udienza odierna della pronuncia della Corte Costituzionale, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa MA Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/2/2022 da , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione Parte_2 disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Parte_2 dell' , in personale del legale rappresentante pro tempore, della complessiva Pt_1 somma di € 15.163,94, oltre interessi legali decorrenti dal dovuto al saldo effettivo;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bari,13/10/2025
Il Giudice del
Lavoro
Pag. 14 di 15 Foggetti
Dott.ssa MA
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