Sentenza 22 ottobre 2021
Improcedibile
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/05/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04587/2025REG.PROV.COLL.
N. 03504/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3504 del 2022, proposto da EL Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Battaglia e Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Todarello in Roma, via Cicerone, n. 44,
contro
il Comune di Cerro Maggiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 2333 del 22 ottobre 2021, resa tra le parti, concernente una deliberazione comunale di approvazione della Variante parziale al Piano di Governo del Territorio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerro Maggiore;
Vista la nota del 7 aprile 2025, con la quale parte appellante dichiara cessata la materia del contendere;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Schiano Di Cola in delega dell’avvocato Fabio Todarello in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Occorre premettere che la sentenza oggetto del presente gravame aveva respinto il ricorso di primo grado con cui EL SGR aveva richiesto l’annullamento degli atti di Variante parziale al Piano di Governo del Territorio di Cerro Maggiore approvata con C.C. n. 9/2024, nella parte in cui, rigettando l’osservazione precedentemente proposta, non consentivano l’insediamento di strutture di vendita di tipo alimentare nel Complesso commerciale “MoveIn”, così violando, ad avviso degli appellanti, il principio di libero insediamento delle attività commerciali.
2. Nel corso del giudizio d’appello, il PGT di Cerro Maggiore è stato modificato.
3. La variante generale di PGT ha ammesso, anche a seguito di nuova osservazione da parte di EL, l’insediamento di medie strutture di vendita di primo livello anche di tipo alimentare, oltre che di esercizi di vicinato.
4. In data 4 aprile 2025 parte appellata ha depositato memoria argomentando nel senso dell’improcedibilità/inammissibilità del gravame oltre che per l’infondatezza e concludendo in conformità.
5. Stante il fatto che tale variante di PGT soddisfa la posizione della ricorrente assicurandole il bene giuridico per il quale aveva agito in giudizio, l’appellante, in data 07/04/2025, ha depositato istanza per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
6. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 7 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione.
7. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 7 aprile 2025, parte appellante ha motivatamente chiesto la cessazione della materia del contendere.
8. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
9. Rilevato altresì che la cessazione della materia del contendere richiede che l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 20/03/2025, n. 2315), circostanza che non emerge ex actis con adeguata nitidezza, con la conseguenza che sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
10. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
11. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado come richiesto da parte appellante.
12. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3504/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO