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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 375/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. ANTONELLO PAIS, presso cui sono elettivamente C.F._2 domiciliati
ATTORI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MONICA Controparte_1 C.F._3
SOTGIU, presso cui è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARLO LAI, presso CP_2 C.F._4 cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
, , , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
CP_7
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: Risoluzione contratto di compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI: “1) Disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
2) In via principale, per effetto della clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. di cui si sono avvalsi gli attori con raccomandata datata 17/05/2021, notificata al Sig. in data 20/05/2021, Parte_3 accertare e/o dichiarare la risoluzione ipso jure dell'atto pubblico di compravendita immobiliare rogato
Notaio Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019 ed avente ad oggetto porzione del lastrico solare Per_1 del fabbricato di via Perpignan nn.56-58 Alghero, della consistenza di mq. 121, distinto al N.C.E.U del
Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38, all'attualità sub. 56. 3) In via subordinata, accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto pubblico di compravendita immobiliare rogato
Notaio Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019 per grave inadempimento del Sig. Per_1 [...]
ed avente ad oggetto porzione del lastrico solare del fabbricato di via Perpignan nn.56-58 Parte_3
Alghero, della consistenza di mq. 121, distinto al N.C.E.U del Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38, all'attualità sub. 56. 4) In ogni caso, per effetto dell'avvenuta risoluzione contrattuale dell'atto pubblico di compravendita immobiliare rogato Notaio Per_1
pagina 1 di 8 Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019, di cui ai precedenti punti 2 e 3, disporsi la retrocessione della proprietà a favore dei convenuti della porzione del citato lastrico solare, distinto al N.C.E.U del
Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38 (all'attualità sub. 56) con spese ed oneri anche fiscali, ivi compresi quelli di scissione catastale e liberazione dall'iscrizione ipotecaria di cui infra e di ogni ulteriore necessario adempimento, a carico dei convenuti. 5) Condannare i convenuti alle restituzioni previste per legge in conseguenza della risoluzione dell'atto pubblico di compravendita
Dott.ssa Rep/Racc. nn.54377/29823, datato 30 maggio 2019 nonché al risarcimento a Persona_2 favore degli attori di tutti i danni dagli stessi patiti e patiendi, di cui ci si riserva espressamente l'esatta quantificazione in corso di giudizio e per i quali si chiede, in ogni caso, in difetto di esatta determinazione, la liquidazione degli stessi in via equitativa, ed in particolare: a) a favore del Sig.
alla restituzione della somma di €15.000,00 a suo tempo corrisposta al Sig. Parte_1 [...]
quale corrispettivo dell'acquisto del lastrico solare di cui ai punti che precedono, maggiorata Parte_3 degli interessi legali, oltre al risarcimento di tutti i danni dallo stresso patiti e patiendi maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo;
b) a favore della Sig.ra Parte_2
al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di €35.039,02 o altra maggiore da accertarsi
[...] in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
c) In ogni caso condannare i convenuti, pro quota, a tenere indenne e manlevare il Sig. da tutte Parte_1 le somme che lo stesso dovesse corrispondere alla Sig.ra a titolo di risarcimento di Parte_2 tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi per l'edificazione del lastrico solare in atti e successiva demolizione delle opere edili. 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e della fase stragiudiziale e di negoziazione ass.ta, oltre accessori di legge”. PER : “Adversis reiectis, in via pregiudiziale: - 1. dichiararsi il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della signora con condanna in favore di Parte_2 Controparte_1 alle spese della presente costituzione;
- in via preliminare: -2. sospendere il presente procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, mandando alla parte attrice per l'avvio della procedura entro il termine assegnato. -Nel merito, in accoglimento delle eccezioni di nullità/ illegittimità della clausola risolutiva azionata da parte attrice, per le motivazioni riferite ai numeri 3-4- della presente comparsa: -4. rigettarsi tutte le domande risarcitorie avanzate dalla parte attrice, perché infondate in fatto e diritto, per insussistenza di qualsivoglia inadempimento a carico di;
Parte_3
- 5. accolta quindi la domanda di risoluzione ab origine dell'atto pubblico del 30.5.2019- rep. 54377- racc. 29823, disporre a carico di ciascuna parte contrattuale le conseguenti obbligazioni restitutorie, stabilendo a carico della parte acquirente l'obbligo alla retrocessione del bene nel Parte_1 medesimo stato di fatto e di diritto in cui è stato ricevuto, con obbligo di ripristino a sue spese e carico, ed obbligo a carico degli effettivi eredi della parte venditrice alla restituzione del prezzo ricevuto, pro quota ereditaria. - Con condanna della parte attrice alle spese di lite. Salvezze illimitate. Si riserva il diritto di cui all'art.519 comma 1 c.c. con effetti retroattivi alla data di apertura della successione (art. 521 c.c.)”. PER : “1) Ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2) quanto alle domande CP_2 proposte da : - in via preliminare e per le ragioni esposte: dichiarare che Parte_2 Parte_2 non ha azione nei confronti di e dei suoi aventi causa e, in accoglimento della
[...] Parte_3 proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta e al Sig.
[...]
, dichiarare inammissibili le domande tutte proposte nei loro confronti e, in ogni caso, Parte_3 rigettarle perché infondate, assolvendo la convenuta da ogni avversa pretesa;
- con il favore delle spese pagina 2 di 8 e dei compensi;
3) in via principale: - rigettare le avverse domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e diritto, assolvendo la convenuta da ogni avversa pretesa;
- con il favore delle spese e dei compensi;
4) in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per il verificarsi della condizione risolutiva, dichiarare tenuti e condannare gli attori a provvedere a proprie cure e spese: al ripristino della originaria situazione catastale del lastrico solare mediante scissione dall'appartamento; alla ricostituzione della piena proprietà del bene mediante ricongiunzione dei diritti di nuda proprietà donati da alla figlia;
alla cancellazione della ipoteca Parte_1 Parte_2 iscritta sul lastrico a favore dell'Istituto mutuante Banco di Sardegna;
a ripristinare la originaria consistenza del lastrico mediante demolizione e rimozione delle opere eseguite, subordinando all'effettivo adempimento di quanto sopra la retrocessione del lastrico, con ogni conseguente provvedimento anche in esito alla restituzione del corrispettivo della vendita;
con il favore delle spese e dei compensi;
5) in mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande: accogliere la eccezione di coobbligato passivo dispiegata dalla convenuta e, CP_2 per l'effetto, dichiararla tenuta a rispondere degli obblighi ereditari entro i limiti della propria quota, pari a 1/9 dell'intero. Spese e competenze interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata e agivano nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti nominati in epigrafe chiedendo dichiararsi la risoluzione ex art. 1456, c.c., della compravendita stipulata con il 30 maggio 2019, avente ad oggetto una porzione del Parte_3 lastrico solare del fabbricato sito in Alghero, in via Perpignan n. 56-58.
Assumevano gli attori, acquirenti, che nella consapevolezza che solo alcuni atti di compravendita dei vari condomini riportavano la soppressione dell'art. 15 del regolamento originario, contenente il divieto di sopraelevazione del lastrico solare, avevano convenuto che, essendo l'acquisto finalizzato alla sopraelevazione, il , in caso di opposizione all'edificazione da parte di alcuno dei Parte_4 condomini in forza del suddetto articolo, si obbligasse a garantire parte acquirente per quanto compravenduto facendosi carico di ogni onere e responsabilità al riguardo. Precisavano, inoltre, gli attori che le parti avevano pattuito, in caso di esito negativo, la risoluzione del contratto.
Aggiungevano che il signor proprietario di un appartamento sito al primo piano dello stesso Parte_2 stabile condominiale, sfruttando le volumetrie del “piano casa”, aveva chiesto e ottenuto dal comune di Alghero l'autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento pertinenziale in sopralzo. Aveva quindi proceduto alla fusione catastale dell'appartamento con il lastrico solare e, con atto pubblico del 9 novembre 2020, aveva donato alla figlia la nuda proprietà della nuova e unica Parte_2 unità immobiliare che ne era derivata, con riserva a suo favore dei diritti di usufrutto vitalizio. Per finanziare la sopraelevazione del lastrico la signora aveva contratto un mutuo di €100.000,00 Parte_2 con il Banco di Sardegna, a favore del quale aveva rilasciato garanzia ipotecaria gravante sull'appartamento al piano primo e sul lastrico solare, costituenti un'unica unità immobiliare.
Gli attori, ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative, nonché quella dell'assemblea del condominio che a maggioranza si era espressa favorevolmente all'edificazione, avevano quindi iniziato i lavori di sopraelevazione sul lastrico solare, interrotti a seguito del ricevimento di una raccomandata da parte di alcuni condomini che eccepivano l'illegittimità della modifica dell'articolo 15 del regolamento condominiale dello stabile, avvenuta senza la prescritta unanimità dei consensi da parte degli allora proprietari dello stabile.
pagina 3 di 8 Essendo risultato inutile ogni tentativo di composizione bonaria della vertenza, poiché l'eccezione sollevata dai condomini risultava fondata, essi attori si erano dunque avvalsi della clausola risolutiva espressa con dichiarazione comunicata a mediante raccomandata in cui chiedevano, per Parte_3 effetto dell'avvenuta risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c., la data di fissazione di nuovo atto pubblico di retrocessione del bene immobile con spese ed oneri a suo carico. Il signor aveva Pt_3 negato ogni responsabilità e formulato una proposta transattiva ritenuta economicamente inaccettabile dagli attori, i quali lo avevano invitato alla negoziazione assistita, rimasta senza alcun esito anche perché il suo decesso era intervenuto in pendenza del relativo termine di legge.
Sulla base di tali assunti, concludevano come riportato in epigrafe.
Si costituivano in giudizio e nella loro qualità di chiamate Controparte_1 CP_2 all'eredità del padre , deceduto il 28 luglio 2021, e contestavano la legittimazione attiva della Parte_3 signora , in quanto estranea al rapporto contrattuale intercorso tra i rispettivi Parte_2 genitori.
eccepiva, inoltre, la nullità della clausola risolutiva espressa azionata da parte Controparte_1 attrice, per indeterminatezza dell'oggetto non riferibile alle parti contrattuali e, in via subordinata e salvo gravame, l'illegittimità della stessa per assenza del termine e violazione del principio di buona fede.
Sulla base di tali assunti, formulava le conclusioni sopra riportate. contestava che la previsione contrattuale di cui si erano avvalsi gli attori contenesse CP_2 una clausola risolutiva espressa sostenendo che le parti avevano sottoposto il contratto a condizione risolutiva. Ne conseguiva che la risoluzione del contratto a seguito dell'avverarsi della condizione comportava, data la retroattività degli effetti, la mera retrocessione del bene, che travolgeva anche gli atti di disposizione compiuti dall'acquirente in pendenza della condizione.
Concludeva quindi che nessun risarcimento del danno era dovuto al signor e chiedeva, in via Parte_2 riconvenzionale che, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per il verificarsi della condizione risolutiva, gli attori fossero condannanti alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, al ripristino della originaria situazione catastale del lastrico solare e alla ricostituzione della piena proprietà dello stesso mediante demolizione e rimozione delle opere eseguite.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 15 giugno
2023, sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. Rimessa in lettura per consentire alle parti di pervenire ad un accordo, previa compiuta individuazione degli effettivi eredi del AR AL, veniva in decisione all'udienza cartolare del 7 novembre 2024.
***
E' documentata in atti la stipulazione fra e dell'atto pubblico Parte_1 Parte_3 richiamato in espositiva che, nel regolamentare la vendita in favore del primo, per un corrispettivo di complessivi 15000 euro, della “porzione del lastrico solare di copertura del piano attico della superficie di mq 121 (…)” testualmente prevedeva che “il fabbricato in oggetto è disciplinato dal regolamento di condominio che trovasi allegato sotto la lettera A) all'atto pubblico a rogito notaio Persona_3 del 11/10/1971, e successivamente modificato con delibera dell'assemblea del condominio in data
22/11/1971, il cui verbale è stato depositato nei miei atti con mio rogito del 7/6/1995, debitamente registrato. Regolamento obbligatorio per tutti i condomini e che la parte acquirente dichiara di accettare, in particolare per quanto riguarda la soppressione dell'art.15 del regolamento originario, pagina 4 di 8 contenente il divieto di sopraelevazione del lastrico solare in oggetto, deliberato dall'assemblea dei condominio del 22/11/1971”. Il testo negoziale stabilisce quindi che “essendo l'acquisto finalizzato alla sopraelevazione per quanto e ove consentito dalle disposizioni di legge in materia, le parti convengono che in caso di opposizione da parte di alcuno dei condomini in forza del soppresso articolo del regolamento di condominio, la parte venditrice si obbliga a garantire la parte acquirente per quanto compravenduto facendosi carico di ogni onere e responsabilità al riguardo. In caso di esito negativo le parti convengono fin da ora la risoluzione del presente contratto ai sensi di legge”. L'acquisto era stato regolarmente trascritto il 19 giugno 2019.
Il dato testuale del contratto depone quindi univocamente nel senso che la possibilità di edificare in sopraelevazione sul lastrico oggetto della vendita fosse elemento essenziale e caratterizzante la funzione economico sociale del negozio.
L'impegno del venditore, che aveva specificamente assunto la garanzia per quanto compravenduto
“facendosi carico di ogni onere e responsabilità al riguardo”, riportato nell'accordo subito dopo il richiamo all'eventuale opposizione degli altri condomini (che avrebbero potuto invocare il “soppresso articolo del regolamento”) e l'espresso riferimento alla risoluzione del contratto “in caso di esito negativo”, inducono a ravvisare a carico dell'alienante l'assunzione di un obbligo contrattuale in senso proprio, ossia di un impegno a garantire l'adempimento anche dipendente dal fatto del terzo, quindi anche per l'eventuale impedimento dell'edificazione cagionato dall'opposizione del condomino, poi effettivamente verificatasi nella specie, a pena di risoluzione del contratto. Ne consegue che la preclusione all'esercizio della sopraelevazione, sebbene ascrivibile in via immediata al fatto del terzo, integra, proprio per l'espresso obbligo in tal senso assunto dal venditore, inadempimento contrattuale.
Al riguardo deve premettersi che ai sensi dell'art. 1127, c.c., la realizzazione di una nuova costruzione sulla superficie sovrastante il fabbricato comune costituisce facoltà insita nel diritto dominicale e compete per legge al titolare dell'ultimo piano o del lastrico di copertura dell'edificio, qualora non vi sia opposizione degli altri condomini, fondata sul pregiudizio della nuova costruzione per la condizione statica dell'immobile o per il suo aspetto architettonico. L'esercizio di detta facoltà era stato tuttavia escluso dall'art. 15 dell'originario regolamento contrattuale del condominio risalente all'11 ottobre 1971 che, com'è pacifico e documentato, aveva espressamente vietato l'edificazione sul lastrico, precludendone la sopraelevazione al proprietario (v. doc. 25 parte attrice). Trattandosi di regolamento contrattuale, ne è irrilevante la deroga deliberata, a maggioranza dei condomini, con l'assemblea del 7 giugno 1995 che aveva ritenuto di sopprimere il divieto (doc. 18 parte attrice). Ne consegue che il proprietario del lastrico, così come i suoi successori e aventi causa, possono esercitare detta facoltà solamente col consenso espresso di tutti gli altri condomini.
Tanto premesso, essendo stata manifestata, com'è pure indiscusso, la definitiva opposizione di un condomino alla sopraelevazione programmata dall'acquirente, che con atto pubblico del 9 novembre
2020 aveva donato la sua proprietà immobiliare (e precisamente la nuda proprietà di un appartamento e del lastrico solare sovrastante il quinto piano dell'edificio, con riserva di usufrutto) alla figlia Parte_2
(doc. 5), risulta giustificata l'invocata risoluzione del contratto, ben potendo ritenersi
[...] acclarato e definitivo l'inadempimento dell'alienante all'obbligazione assunta (si veda al riguardo anche la diffida, doc. 16, all'edificazione in sopraelevazione), essenziale nell'economia del contratto, come già osservato.
pagina 5 di 8 Dovendo interpretarsi la surrichiamata pattuizione contrattuale quale clausola risolutiva espressa, avendo le parti stabilito che “in caso di esito negativo” ossia in caso di dissenso del condomino in ordine alla sopraelevazione, il contratto sarebbe stato risolto, la risoluzione della compravendita dev'essere ricondotta al decorso del termine indicato nella lettera raccomandata a.r. del 17 maggio 2021, ricevuta dal il 20 maggio 2021, ai sensi dell'art. 1456, c.c. (doc. 19). Parte_3
Al riguardo deve precisarsi come non sia rilevante indagare sulla conoscenza che l'acquirente potesse avere del persistente divieto di sopraelevazione e dell'inefficacia del suo superamento siccome deliberato da un'assemblea condominiale non totalitaria, essendo invece determinante il fatto che la parte alienante, , avesse espressamente assunto l'obbligo di vendere una superficie Parte_3 edificabile e di tale caratteristica il lastrico, com'è indiscusso, non è dotato stante il perdurante dissenso manifestato da alcuni condomini.
In applicazione dell'effetto retroattivo della risoluzione e posto che anche l'attrice Parte_2 nulla oppone a che la retrocessione operi anche con riferimento al suo acquisto, distinto e consequenziale rispetto a quello paterno ma da questo dipendente, non essendo quindi necessario indagare sugli eventuali effetti della trascrizione della domanda, dato che la stessa donataria lo chiede, il lastrico solare retrocede da quest'ultima agli eredi del convenuto e, segnatamente, in Parte_3 favore di e di che, per il tenore delle loro eccezioni e domande, CP_2 Controparte_1 devono reputarsi tali.
Quanto alla prima, è evidente come l'aver espressamente agito in via riconvenzionale per il rilascio dell'immobile ed il suo ripristino nell'originaria situazione di fatto e di diritto comporti accettazione tacita dell'eredità paterna, dato che le conclusioni formulate (riportate in epigrafe, sub 4) comportano necessariamente l'acquisto della qualità di erede.
Quanto alla valgono analoghe considerazioni dato che, sebbene ella non abbia Controparte_1 espressamente dichiarato di proporre domanda riconvenzionale, ha comunque agito (v. sub 5 delle conclusioni) per sentir dichiarare, in esito all'accoglimento della domanda risolutoria, “le conseguenti obbligazioni restitutorie, stabilendo a carico della parte acquirente l'obbligo alla Parte_1 retrocessione del bene nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui è stato ricevuto, con obbligo di ripristino a sue spese e carico (…)”. Per entrambe ricorre dunque l'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476, c.c., dato che le domande proposte presuppongono una concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità relitta dal e presuppongono l'acquisto della qualità di erede, esulando Parte_3 dall'ambito degli atti meramente conservativi delineati dall'art. 460, c.c.
La parte alienante è pertanto tenuta alla restituzione del prezzo ricevuto, oltre interessi legali dalla data della risoluzione del contratto e interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda.
Quanto al risarcimento del danno, legittimato alla relativa domanda è solamente il , Parte_1 parte acquirente del contratto risolto per inadempimento, mentre nessuna legittimazione ha al riguardo
, estranea alla compravendita e alle conseguenze lesive dirette dell'altrui Parte_2 inadempimento, rammentandosi anche che sulla parte inadempiente gravano solamente le conseguenze immediate e dirette che abbiano trovato causa nell'inadempimento e non tutte quelle anche mediatamente ad esso ricollegabili (art. 1223 cc). Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute per la successiva edificazione del lastrico né tantomeno quelle relative all'iscrizione ipotecaria per l'erogazione del prestito contratto dall'attrice, estranea come detto al rapporto, mentre sono sicuramente rimborsabili quelle sostenute dal per l'atto notarile, pari ad € 2.600,00 come Parte_2 documentato dalla relativa fattura in atti (doc. 1 bis). Le altre spese sono state sostenute dalla Parte_2
pagina 6 di 8 o dal padre in vista dell'edificazione della sopraelevazione e per quanto Parte_2 Parte_1 osservato non sono dovute, rimarcandosi anche sul punto come l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre l'acquirente a non intraprendere la costruzione prima di accertarsi del necessario consenso degli altri condomini (art. 1227, c.c.). Le convenute costituitesi sono obbligate in solido al relativo pagamento, in quanto chiamate ab origine nel processo in qualità di eredi del defunto padre
. Come tali, non essendo stata tempestivamente acquisita evidenza dell'esistenza di altri Parte_3 coeredi (gli altri chiamati sono infatti rimasti contumaci), avrebbero dovuto esse stesse documentarne l'esistenza, invocando l'applicazione del principio di ripartizione dell'obbligo di rispondere del debito ereditario nei limiti della propria quota, ex art. 754, c.p.c.
La parte acquirente è dunque obbligata al rilascio dell'immobile, la cui proprietà retrocede in capo agli eredi dell'originario alienante. Le variazioni catastali necessarie alla separata individuazione del lastrico rispetto all'immobile sottostante saranno a carico di parte convenuta che vi ha interesse.
Non essendovi alcuna prova specifica circa la consistenza delle opere realizzate da parte attrice sul lastrico dell'edificio (peraltro in buona fede, confidando nell'adempimento del contratto da parte del
), non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di ripristino formulata da parte Pt_3 convenuta.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale diretta alla condanna della controparte alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile in favore del Banco di Sardegna a garanzia del mutuo stipulato il 9 novembre 2020 fra la banca mutuante, quale mutuataria e Parte_2 Parte_1
quale terzo datore (all. 9 convenuta dato che l'immobile dev'essere restituito
[...] CP_2 nella condizione giuridica in cui si trovava prima della vendita, non potendo ascriversi, per quanto sin qui osservato, a responsabilità dell'alienante l'avvenuta stipulazione del mutuo fondiario da parte della donataria, diretto a finanziare i lavori di sopraelevazione.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e del limitato accoglimento della domanda attrice, sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato con atto pubblico del 30 maggio 2019 a rogito notaio Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019, avente ad oggetto Per_1 porzione del lastrico solare del fabbricato di via Perpignan nn.56-58 Alghero, della consistenza di mq.
121, distinto al N.C.E.U del Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38, all'attualità sub. 56, con conseguente parziale inefficacia della donazione in data 9 novembre 2020 (rep. 26739/15846 notaio ) e retrocessione del relativo diritto di piena proprietà in favore delle convenute Persona_4
e e in danno di e;
CP_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2. condanna le convenute e a restituire all'attore CP_2 Controparte_1 Parte_1 le somme di € 15.000,00, versata quale prezzo della compravendita e di ulteriori € 2.600,00 per le spese notarili, oltre interessi legali dalla data della risoluzione del contratto e determinati ex art. 1284, co. 4°,
c.c., dalla domanda al saldo.
3. Condanna parte attrice a procurare la cancellazione dell'ipoteca costituita da Parte_1 sull'immobile descritto sub 1, a garanzia del mutuo stipulato con atto pubblico del 9 novembre 2020 a rogito notaio , rep. 26738, racc. 15845. Persona_4
pagina 7 di 8 4. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Sassari, 28 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 375/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. ANTONELLO PAIS, presso cui sono elettivamente C.F._2 domiciliati
ATTORI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MONICA Controparte_1 C.F._3
SOTGIU, presso cui è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARLO LAI, presso CP_2 C.F._4 cui è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
, , , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
CP_7
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: Risoluzione contratto di compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI: “1) Disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione;
2) In via principale, per effetto della clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. di cui si sono avvalsi gli attori con raccomandata datata 17/05/2021, notificata al Sig. in data 20/05/2021, Parte_3 accertare e/o dichiarare la risoluzione ipso jure dell'atto pubblico di compravendita immobiliare rogato
Notaio Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019 ed avente ad oggetto porzione del lastrico solare Per_1 del fabbricato di via Perpignan nn.56-58 Alghero, della consistenza di mq. 121, distinto al N.C.E.U del
Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38, all'attualità sub. 56. 3) In via subordinata, accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto pubblico di compravendita immobiliare rogato
Notaio Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019 per grave inadempimento del Sig. Per_1 [...]
ed avente ad oggetto porzione del lastrico solare del fabbricato di via Perpignan nn.56-58 Parte_3
Alghero, della consistenza di mq. 121, distinto al N.C.E.U del Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38, all'attualità sub. 56. 4) In ogni caso, per effetto dell'avvenuta risoluzione contrattuale dell'atto pubblico di compravendita immobiliare rogato Notaio Per_1
pagina 1 di 8 Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019, di cui ai precedenti punti 2 e 3, disporsi la retrocessione della proprietà a favore dei convenuti della porzione del citato lastrico solare, distinto al N.C.E.U del
Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38 (all'attualità sub. 56) con spese ed oneri anche fiscali, ivi compresi quelli di scissione catastale e liberazione dall'iscrizione ipotecaria di cui infra e di ogni ulteriore necessario adempimento, a carico dei convenuti. 5) Condannare i convenuti alle restituzioni previste per legge in conseguenza della risoluzione dell'atto pubblico di compravendita
Dott.ssa Rep/Racc. nn.54377/29823, datato 30 maggio 2019 nonché al risarcimento a Persona_2 favore degli attori di tutti i danni dagli stessi patiti e patiendi, di cui ci si riserva espressamente l'esatta quantificazione in corso di giudizio e per i quali si chiede, in ogni caso, in difetto di esatta determinazione, la liquidazione degli stessi in via equitativa, ed in particolare: a) a favore del Sig.
alla restituzione della somma di €15.000,00 a suo tempo corrisposta al Sig. Parte_1 [...]
quale corrispettivo dell'acquisto del lastrico solare di cui ai punti che precedono, maggiorata Parte_3 degli interessi legali, oltre al risarcimento di tutti i danni dallo stresso patiti e patiendi maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo;
b) a favore della Sig.ra Parte_2
al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di €35.039,02 o altra maggiore da accertarsi
[...] in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
c) In ogni caso condannare i convenuti, pro quota, a tenere indenne e manlevare il Sig. da tutte Parte_1 le somme che lo stesso dovesse corrispondere alla Sig.ra a titolo di risarcimento di Parte_2 tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi per l'edificazione del lastrico solare in atti e successiva demolizione delle opere edili. 6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e della fase stragiudiziale e di negoziazione ass.ta, oltre accessori di legge”. PER : “Adversis reiectis, in via pregiudiziale: - 1. dichiararsi il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della signora con condanna in favore di Parte_2 Controparte_1 alle spese della presente costituzione;
- in via preliminare: -2. sospendere il presente procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, mandando alla parte attrice per l'avvio della procedura entro il termine assegnato. -Nel merito, in accoglimento delle eccezioni di nullità/ illegittimità della clausola risolutiva azionata da parte attrice, per le motivazioni riferite ai numeri 3-4- della presente comparsa: -4. rigettarsi tutte le domande risarcitorie avanzate dalla parte attrice, perché infondate in fatto e diritto, per insussistenza di qualsivoglia inadempimento a carico di;
Parte_3
- 5. accolta quindi la domanda di risoluzione ab origine dell'atto pubblico del 30.5.2019- rep. 54377- racc. 29823, disporre a carico di ciascuna parte contrattuale le conseguenti obbligazioni restitutorie, stabilendo a carico della parte acquirente l'obbligo alla retrocessione del bene nel Parte_1 medesimo stato di fatto e di diritto in cui è stato ricevuto, con obbligo di ripristino a sue spese e carico, ed obbligo a carico degli effettivi eredi della parte venditrice alla restituzione del prezzo ricevuto, pro quota ereditaria. - Con condanna della parte attrice alle spese di lite. Salvezze illimitate. Si riserva il diritto di cui all'art.519 comma 1 c.c. con effetti retroattivi alla data di apertura della successione (art. 521 c.c.)”. PER : “1) Ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2) quanto alle domande CP_2 proposte da : - in via preliminare e per le ragioni esposte: dichiarare che Parte_2 Parte_2 non ha azione nei confronti di e dei suoi aventi causa e, in accoglimento della
[...] Parte_3 proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta e al Sig.
[...]
, dichiarare inammissibili le domande tutte proposte nei loro confronti e, in ogni caso, Parte_3 rigettarle perché infondate, assolvendo la convenuta da ogni avversa pretesa;
- con il favore delle spese pagina 2 di 8 e dei compensi;
3) in via principale: - rigettare le avverse domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto e diritto, assolvendo la convenuta da ogni avversa pretesa;
- con il favore delle spese e dei compensi;
4) in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per il verificarsi della condizione risolutiva, dichiarare tenuti e condannare gli attori a provvedere a proprie cure e spese: al ripristino della originaria situazione catastale del lastrico solare mediante scissione dall'appartamento; alla ricostituzione della piena proprietà del bene mediante ricongiunzione dei diritti di nuda proprietà donati da alla figlia;
alla cancellazione della ipoteca Parte_1 Parte_2 iscritta sul lastrico a favore dell'Istituto mutuante Banco di Sardegna;
a ripristinare la originaria consistenza del lastrico mediante demolizione e rimozione delle opere eseguite, subordinando all'effettivo adempimento di quanto sopra la retrocessione del lastrico, con ogni conseguente provvedimento anche in esito alla restituzione del corrispettivo della vendita;
con il favore delle spese e dei compensi;
5) in mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande: accogliere la eccezione di coobbligato passivo dispiegata dalla convenuta e, CP_2 per l'effetto, dichiararla tenuta a rispondere degli obblighi ereditari entro i limiti della propria quota, pari a 1/9 dell'intero. Spese e competenze interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata e agivano nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti nominati in epigrafe chiedendo dichiararsi la risoluzione ex art. 1456, c.c., della compravendita stipulata con il 30 maggio 2019, avente ad oggetto una porzione del Parte_3 lastrico solare del fabbricato sito in Alghero, in via Perpignan n. 56-58.
Assumevano gli attori, acquirenti, che nella consapevolezza che solo alcuni atti di compravendita dei vari condomini riportavano la soppressione dell'art. 15 del regolamento originario, contenente il divieto di sopraelevazione del lastrico solare, avevano convenuto che, essendo l'acquisto finalizzato alla sopraelevazione, il , in caso di opposizione all'edificazione da parte di alcuno dei Parte_4 condomini in forza del suddetto articolo, si obbligasse a garantire parte acquirente per quanto compravenduto facendosi carico di ogni onere e responsabilità al riguardo. Precisavano, inoltre, gli attori che le parti avevano pattuito, in caso di esito negativo, la risoluzione del contratto.
Aggiungevano che il signor proprietario di un appartamento sito al primo piano dello stesso Parte_2 stabile condominiale, sfruttando le volumetrie del “piano casa”, aveva chiesto e ottenuto dal comune di Alghero l'autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento pertinenziale in sopralzo. Aveva quindi proceduto alla fusione catastale dell'appartamento con il lastrico solare e, con atto pubblico del 9 novembre 2020, aveva donato alla figlia la nuda proprietà della nuova e unica Parte_2 unità immobiliare che ne era derivata, con riserva a suo favore dei diritti di usufrutto vitalizio. Per finanziare la sopraelevazione del lastrico la signora aveva contratto un mutuo di €100.000,00 Parte_2 con il Banco di Sardegna, a favore del quale aveva rilasciato garanzia ipotecaria gravante sull'appartamento al piano primo e sul lastrico solare, costituenti un'unica unità immobiliare.
Gli attori, ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative, nonché quella dell'assemblea del condominio che a maggioranza si era espressa favorevolmente all'edificazione, avevano quindi iniziato i lavori di sopraelevazione sul lastrico solare, interrotti a seguito del ricevimento di una raccomandata da parte di alcuni condomini che eccepivano l'illegittimità della modifica dell'articolo 15 del regolamento condominiale dello stabile, avvenuta senza la prescritta unanimità dei consensi da parte degli allora proprietari dello stabile.
pagina 3 di 8 Essendo risultato inutile ogni tentativo di composizione bonaria della vertenza, poiché l'eccezione sollevata dai condomini risultava fondata, essi attori si erano dunque avvalsi della clausola risolutiva espressa con dichiarazione comunicata a mediante raccomandata in cui chiedevano, per Parte_3 effetto dell'avvenuta risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c., la data di fissazione di nuovo atto pubblico di retrocessione del bene immobile con spese ed oneri a suo carico. Il signor aveva Pt_3 negato ogni responsabilità e formulato una proposta transattiva ritenuta economicamente inaccettabile dagli attori, i quali lo avevano invitato alla negoziazione assistita, rimasta senza alcun esito anche perché il suo decesso era intervenuto in pendenza del relativo termine di legge.
Sulla base di tali assunti, concludevano come riportato in epigrafe.
Si costituivano in giudizio e nella loro qualità di chiamate Controparte_1 CP_2 all'eredità del padre , deceduto il 28 luglio 2021, e contestavano la legittimazione attiva della Parte_3 signora , in quanto estranea al rapporto contrattuale intercorso tra i rispettivi Parte_2 genitori.
eccepiva, inoltre, la nullità della clausola risolutiva espressa azionata da parte Controparte_1 attrice, per indeterminatezza dell'oggetto non riferibile alle parti contrattuali e, in via subordinata e salvo gravame, l'illegittimità della stessa per assenza del termine e violazione del principio di buona fede.
Sulla base di tali assunti, formulava le conclusioni sopra riportate. contestava che la previsione contrattuale di cui si erano avvalsi gli attori contenesse CP_2 una clausola risolutiva espressa sostenendo che le parti avevano sottoposto il contratto a condizione risolutiva. Ne conseguiva che la risoluzione del contratto a seguito dell'avverarsi della condizione comportava, data la retroattività degli effetti, la mera retrocessione del bene, che travolgeva anche gli atti di disposizione compiuti dall'acquirente in pendenza della condizione.
Concludeva quindi che nessun risarcimento del danno era dovuto al signor e chiedeva, in via Parte_2 riconvenzionale che, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per il verificarsi della condizione risolutiva, gli attori fossero condannanti alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, al ripristino della originaria situazione catastale del lastrico solare e alla ricostituzione della piena proprietà dello stesso mediante demolizione e rimozione delle opere eseguite.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 15 giugno
2023, sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c. Rimessa in lettura per consentire alle parti di pervenire ad un accordo, previa compiuta individuazione degli effettivi eredi del AR AL, veniva in decisione all'udienza cartolare del 7 novembre 2024.
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E' documentata in atti la stipulazione fra e dell'atto pubblico Parte_1 Parte_3 richiamato in espositiva che, nel regolamentare la vendita in favore del primo, per un corrispettivo di complessivi 15000 euro, della “porzione del lastrico solare di copertura del piano attico della superficie di mq 121 (…)” testualmente prevedeva che “il fabbricato in oggetto è disciplinato dal regolamento di condominio che trovasi allegato sotto la lettera A) all'atto pubblico a rogito notaio Persona_3 del 11/10/1971, e successivamente modificato con delibera dell'assemblea del condominio in data
22/11/1971, il cui verbale è stato depositato nei miei atti con mio rogito del 7/6/1995, debitamente registrato. Regolamento obbligatorio per tutti i condomini e che la parte acquirente dichiara di accettare, in particolare per quanto riguarda la soppressione dell'art.15 del regolamento originario, pagina 4 di 8 contenente il divieto di sopraelevazione del lastrico solare in oggetto, deliberato dall'assemblea dei condominio del 22/11/1971”. Il testo negoziale stabilisce quindi che “essendo l'acquisto finalizzato alla sopraelevazione per quanto e ove consentito dalle disposizioni di legge in materia, le parti convengono che in caso di opposizione da parte di alcuno dei condomini in forza del soppresso articolo del regolamento di condominio, la parte venditrice si obbliga a garantire la parte acquirente per quanto compravenduto facendosi carico di ogni onere e responsabilità al riguardo. In caso di esito negativo le parti convengono fin da ora la risoluzione del presente contratto ai sensi di legge”. L'acquisto era stato regolarmente trascritto il 19 giugno 2019.
Il dato testuale del contratto depone quindi univocamente nel senso che la possibilità di edificare in sopraelevazione sul lastrico oggetto della vendita fosse elemento essenziale e caratterizzante la funzione economico sociale del negozio.
L'impegno del venditore, che aveva specificamente assunto la garanzia per quanto compravenduto
“facendosi carico di ogni onere e responsabilità al riguardo”, riportato nell'accordo subito dopo il richiamo all'eventuale opposizione degli altri condomini (che avrebbero potuto invocare il “soppresso articolo del regolamento”) e l'espresso riferimento alla risoluzione del contratto “in caso di esito negativo”, inducono a ravvisare a carico dell'alienante l'assunzione di un obbligo contrattuale in senso proprio, ossia di un impegno a garantire l'adempimento anche dipendente dal fatto del terzo, quindi anche per l'eventuale impedimento dell'edificazione cagionato dall'opposizione del condomino, poi effettivamente verificatasi nella specie, a pena di risoluzione del contratto. Ne consegue che la preclusione all'esercizio della sopraelevazione, sebbene ascrivibile in via immediata al fatto del terzo, integra, proprio per l'espresso obbligo in tal senso assunto dal venditore, inadempimento contrattuale.
Al riguardo deve premettersi che ai sensi dell'art. 1127, c.c., la realizzazione di una nuova costruzione sulla superficie sovrastante il fabbricato comune costituisce facoltà insita nel diritto dominicale e compete per legge al titolare dell'ultimo piano o del lastrico di copertura dell'edificio, qualora non vi sia opposizione degli altri condomini, fondata sul pregiudizio della nuova costruzione per la condizione statica dell'immobile o per il suo aspetto architettonico. L'esercizio di detta facoltà era stato tuttavia escluso dall'art. 15 dell'originario regolamento contrattuale del condominio risalente all'11 ottobre 1971 che, com'è pacifico e documentato, aveva espressamente vietato l'edificazione sul lastrico, precludendone la sopraelevazione al proprietario (v. doc. 25 parte attrice). Trattandosi di regolamento contrattuale, ne è irrilevante la deroga deliberata, a maggioranza dei condomini, con l'assemblea del 7 giugno 1995 che aveva ritenuto di sopprimere il divieto (doc. 18 parte attrice). Ne consegue che il proprietario del lastrico, così come i suoi successori e aventi causa, possono esercitare detta facoltà solamente col consenso espresso di tutti gli altri condomini.
Tanto premesso, essendo stata manifestata, com'è pure indiscusso, la definitiva opposizione di un condomino alla sopraelevazione programmata dall'acquirente, che con atto pubblico del 9 novembre
2020 aveva donato la sua proprietà immobiliare (e precisamente la nuda proprietà di un appartamento e del lastrico solare sovrastante il quinto piano dell'edificio, con riserva di usufrutto) alla figlia Parte_2
(doc. 5), risulta giustificata l'invocata risoluzione del contratto, ben potendo ritenersi
[...] acclarato e definitivo l'inadempimento dell'alienante all'obbligazione assunta (si veda al riguardo anche la diffida, doc. 16, all'edificazione in sopraelevazione), essenziale nell'economia del contratto, come già osservato.
pagina 5 di 8 Dovendo interpretarsi la surrichiamata pattuizione contrattuale quale clausola risolutiva espressa, avendo le parti stabilito che “in caso di esito negativo” ossia in caso di dissenso del condomino in ordine alla sopraelevazione, il contratto sarebbe stato risolto, la risoluzione della compravendita dev'essere ricondotta al decorso del termine indicato nella lettera raccomandata a.r. del 17 maggio 2021, ricevuta dal il 20 maggio 2021, ai sensi dell'art. 1456, c.c. (doc. 19). Parte_3
Al riguardo deve precisarsi come non sia rilevante indagare sulla conoscenza che l'acquirente potesse avere del persistente divieto di sopraelevazione e dell'inefficacia del suo superamento siccome deliberato da un'assemblea condominiale non totalitaria, essendo invece determinante il fatto che la parte alienante, , avesse espressamente assunto l'obbligo di vendere una superficie Parte_3 edificabile e di tale caratteristica il lastrico, com'è indiscusso, non è dotato stante il perdurante dissenso manifestato da alcuni condomini.
In applicazione dell'effetto retroattivo della risoluzione e posto che anche l'attrice Parte_2 nulla oppone a che la retrocessione operi anche con riferimento al suo acquisto, distinto e consequenziale rispetto a quello paterno ma da questo dipendente, non essendo quindi necessario indagare sugli eventuali effetti della trascrizione della domanda, dato che la stessa donataria lo chiede, il lastrico solare retrocede da quest'ultima agli eredi del convenuto e, segnatamente, in Parte_3 favore di e di che, per il tenore delle loro eccezioni e domande, CP_2 Controparte_1 devono reputarsi tali.
Quanto alla prima, è evidente come l'aver espressamente agito in via riconvenzionale per il rilascio dell'immobile ed il suo ripristino nell'originaria situazione di fatto e di diritto comporti accettazione tacita dell'eredità paterna, dato che le conclusioni formulate (riportate in epigrafe, sub 4) comportano necessariamente l'acquisto della qualità di erede.
Quanto alla valgono analoghe considerazioni dato che, sebbene ella non abbia Controparte_1 espressamente dichiarato di proporre domanda riconvenzionale, ha comunque agito (v. sub 5 delle conclusioni) per sentir dichiarare, in esito all'accoglimento della domanda risolutoria, “le conseguenti obbligazioni restitutorie, stabilendo a carico della parte acquirente l'obbligo alla Parte_1 retrocessione del bene nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui è stato ricevuto, con obbligo di ripristino a sue spese e carico (…)”. Per entrambe ricorre dunque l'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476, c.c., dato che le domande proposte presuppongono una concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità relitta dal e presuppongono l'acquisto della qualità di erede, esulando Parte_3 dall'ambito degli atti meramente conservativi delineati dall'art. 460, c.c.
La parte alienante è pertanto tenuta alla restituzione del prezzo ricevuto, oltre interessi legali dalla data della risoluzione del contratto e interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda.
Quanto al risarcimento del danno, legittimato alla relativa domanda è solamente il , Parte_1 parte acquirente del contratto risolto per inadempimento, mentre nessuna legittimazione ha al riguardo
, estranea alla compravendita e alle conseguenze lesive dirette dell'altrui Parte_2 inadempimento, rammentandosi anche che sulla parte inadempiente gravano solamente le conseguenze immediate e dirette che abbiano trovato causa nell'inadempimento e non tutte quelle anche mediatamente ad esso ricollegabili (art. 1223 cc). Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute per la successiva edificazione del lastrico né tantomeno quelle relative all'iscrizione ipotecaria per l'erogazione del prestito contratto dall'attrice, estranea come detto al rapporto, mentre sono sicuramente rimborsabili quelle sostenute dal per l'atto notarile, pari ad € 2.600,00 come Parte_2 documentato dalla relativa fattura in atti (doc. 1 bis). Le altre spese sono state sostenute dalla Parte_2
pagina 6 di 8 o dal padre in vista dell'edificazione della sopraelevazione e per quanto Parte_2 Parte_1 osservato non sono dovute, rimarcandosi anche sul punto come l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre l'acquirente a non intraprendere la costruzione prima di accertarsi del necessario consenso degli altri condomini (art. 1227, c.c.). Le convenute costituitesi sono obbligate in solido al relativo pagamento, in quanto chiamate ab origine nel processo in qualità di eredi del defunto padre
. Come tali, non essendo stata tempestivamente acquisita evidenza dell'esistenza di altri Parte_3 coeredi (gli altri chiamati sono infatti rimasti contumaci), avrebbero dovuto esse stesse documentarne l'esistenza, invocando l'applicazione del principio di ripartizione dell'obbligo di rispondere del debito ereditario nei limiti della propria quota, ex art. 754, c.p.c.
La parte acquirente è dunque obbligata al rilascio dell'immobile, la cui proprietà retrocede in capo agli eredi dell'originario alienante. Le variazioni catastali necessarie alla separata individuazione del lastrico rispetto all'immobile sottostante saranno a carico di parte convenuta che vi ha interesse.
Non essendovi alcuna prova specifica circa la consistenza delle opere realizzate da parte attrice sul lastrico dell'edificio (peraltro in buona fede, confidando nell'adempimento del contratto da parte del
), non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di ripristino formulata da parte Pt_3 convenuta.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale diretta alla condanna della controparte alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile in favore del Banco di Sardegna a garanzia del mutuo stipulato il 9 novembre 2020 fra la banca mutuante, quale mutuataria e Parte_2 Parte_1
quale terzo datore (all. 9 convenuta dato che l'immobile dev'essere restituito
[...] CP_2 nella condizione giuridica in cui si trovava prima della vendita, non potendo ascriversi, per quanto sin qui osservato, a responsabilità dell'alienante l'avvenuta stipulazione del mutuo fondiario da parte della donataria, diretto a finanziare i lavori di sopraelevazione.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e del limitato accoglimento della domanda attrice, sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato con atto pubblico del 30 maggio 2019 a rogito notaio Rep.54377/Racc.29823 del 30/05/2019, avente ad oggetto Per_1 porzione del lastrico solare del fabbricato di via Perpignan nn.56-58 Alghero, della consistenza di mq.
121, distinto al N.C.E.U del Comune di Alghero al Foglio 71 mappale 115 sub. 38, all'attualità sub. 56, con conseguente parziale inefficacia della donazione in data 9 novembre 2020 (rep. 26739/15846 notaio ) e retrocessione del relativo diritto di piena proprietà in favore delle convenute Persona_4
e e in danno di e;
CP_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2. condanna le convenute e a restituire all'attore CP_2 Controparte_1 Parte_1 le somme di € 15.000,00, versata quale prezzo della compravendita e di ulteriori € 2.600,00 per le spese notarili, oltre interessi legali dalla data della risoluzione del contratto e determinati ex art. 1284, co. 4°,
c.c., dalla domanda al saldo.
3. Condanna parte attrice a procurare la cancellazione dell'ipoteca costituita da Parte_1 sull'immobile descritto sub 1, a garanzia del mutuo stipulato con atto pubblico del 9 novembre 2020 a rogito notaio , rep. 26738, racc. 15845. Persona_4
pagina 7 di 8 4. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Sassari, 28 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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