Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 23378/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 23378/2024 R.G.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FIERRO PASQUALE (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in alla via CP_1
Armando Diaz, n. 11.
- Appellato contumace
E
(c.f.: in persona del Prefetto pro tempore, dom.ta Controparte_2 P.IVA_2
ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in alla via dei Portoghesi, n. 12. CP_2
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 29 ottobre 2024, il sig. Parte_1
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di del 21 maggio 2024, n. 12659, CP_1
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Con detta pronuncia il Giudice di Pace respingeva il ricorso avverso l'ordinanza ingiun- zione prot. MITRRMUTG00478967, emessa in data 13 settembre 2023 dal Viceprefetto della Provincia di e pervenuta il 5 ottobre 2023, con la quale è stato ingiunto al CP_2
ricorrente il pagamento di euro 593,48 a seguito di rigetto di ricorso rivolto al Prefetto di er violazione al codice della strada. CP_1
In fatto l'attore asseriva le seguenti circostanze.
In data 2 marzo 2023 il ricorrente ha proposto ricorso in opposizione a norma dell'art.
203 c.d.s. al Prefetto di Napoli avverso i verbali n. 126/0003730665 (notificato il 27 gennaio 2023), n. 126/0003730642 (notificato il 6 febbraio 2023), n. 126/0003732175
(notificato il 15 febbraio 2023).
Tutti i verbali contestavano all'odierno appellante, intestatario dell'autoveicolo targato
FA299BF, la mancata comunicazione dei dati del conducente responsabile delle viola- zioni dell'art. 142, comma 8, c.d.s., accertate presso la Tangenziale di CP_1
Il ricorso in opposizione veniva presentato al Prefetto di ritenuto organo compe- CP_1
tente a conoscere dell'impugnazione, atteso che le violazioni per le quali si chiedevano i dati del conducente risultavano essere state compiute sulla Tangenziale di CP_1
In data 5 ottobre 2023 veniva notificata al ricorrente l'ordinanza-ingiunzione prot.
MITPRRMUTG00478967 con cui il Viceprefetto della Provincia di respingeva il CP_2
ricorso.
Quest'ultima ordinanza veniva, dunque, tempestivamente impugnata dinanzi al Giudice di Pace di presso il quale veniva evidenziata l'incompetenza territoriale del CP_1
Prefetto di Roma, il formarsi del silenzio accoglimento da parte del Prefetto di CP_1
l'omessa motivazione da parte del Prefetto di l'infondatezza nel merito della CP_2
violazione della mancata comunicazione del nominativo del conducente.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 12659 del 21 maggio 2024, respingeva la CP_1
domanda e compensava le spese.
Avverso quest'ultima l'odierno attore opponente proponeva atto di appello, articolato essenzialmente sull'omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dei motivi di impugnativa fatti valere, pronunziandosi unicamente sull'ultimo dei motivi (ovvero
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quello afferente all'impossibilità di individuare il nominativo del conducente del veico- lo).
All'esito della prospettazione del vizio di omessa pronunzia, l'appellante ha ribadito le doglianze mosse con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con il primo motivo l'attore ha ribadito l'incompetenza del Prefetto di a pronun- CP_2
ciarsi a seguito del ricorso rivolto al Prefetto di CP_1
Con il secondo motivo l'attore evidenzia la completa omissione della motivazione da parte del Prefetto di distinguendo tra omessa e insufficiente motivazione del CP_2
provvedimento amministrativo. A partire da tale distinzione, infatti, il Giudice di Pace avrebbe potuto dichiarare la nullità dell'atto immotivato e sterilizzare la pretesa sanzio- natoria della . CP_1
Con il terzo motivo l'attore ha ribadito l'avvenuto formarsi del silenzio accoglimento in ragione della mancata pronuncia da parte del Prefetto di Napoli a fronte del ricorso tempestivamente proposto.
Infine, con il quarto motivo l'attore evidenzia di non poter essere a conoscenza di chi fosse alla guida dell'automobile con la quale sono state commesse le violazioni accerta- te lungo la Tangenziale di CP_1
Il Prefetto di Napoli e il Prefetto di Roma, pur essendo regolarmente informati, omette- vano di costituirsi in giudizio e per questo ne va dichiarata la contumacia.
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L'appello è fondato e va accolto.
Va, in primo luogo, condiviso l'assunto di parte appellante in ordine all'omessa pronun- zia sullo specifico motivo di impugnativa formulato con il ricorso avente ad oggetto l'incompetenza della (atto di appello fg. 6: «il Giudice di Pace di Controparte_2
ha del tutto omesso di esaminare ed evadere l'eccezione di incompetenza del CP_1
Prefetto di Roma a decidere su ricorso ricolto dall'istante al Prefetto di Napoli in relazio- ne a pretese violazioni del CDS commesse nel circondario della Provincia di ). CP_1
Il Giudice di Pace, pur specificamente investito della questione di competenza, ha completato omesso di affrontarla. È compito di questo Giudice, pertanto, valutare la fondatezza o meno del rilievo mosso dall'appellante.
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Ebbene, il provvedimento emesso dal Viceprefetto di prot. N. MITRR- CP_2
MUTG00478967 è afflitto dal vizio di incompetenza territoriale.
Sul punto non sussistono ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato invalso nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che «pur a fronte di un verbale di contestazio- ne dal quale risulta che la comunicazione prescritta dall'art. 126 bis cit. avrebbe dovuto pervenire al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che ha sede in il predetto CP_2
Centro non costituisce, ai fini in esame, l'autorità procedente all'irrogazione della sanzione, “non avendo tale organo […] altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso, rimanen- do invece la titolarità del potere di accertamento in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell'azione in capo al prefetto territorialmen- te competente […]”, con la conseguenza che, anche allo scopo di concentrare in un solo giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni amministrative riferite, direttamente o indirettamente, al medesimo fatto, “il locus commissi delicti dell'illecito omissivo di cui all'art. 126 bis c.d.s., quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio”» (Cass. Civ.,
Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30890).
Rilevato che l'autorità competente territorialmente a procedere coincide con quella che ha elevato la sanzione determinante la decurtazione del punteggio sulla patente,
l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di deve ritenersi improduttiva di CP_2
effetti e va per questo caducata, in quanto affetta da palese incompetenza per territo- rio.
Ad ogni modo, la suddetta ordinanza, oltre che viziata da incompetenza, risponde anche solo parzialmente al ricorso avanzato dall'odierno appellante.
Dal testo dell'ordinanza, infatti, si evince che l'atto presupposto su cui l'ordinanza ingiunzione si fonda è solo uno dei tre verbali di accertamento impugnati dal sig. Pt_1
(n. 126/0003730665). All'impugnazione dei restanti due verbali (n. 126/0003730642 e n.
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126/0003732175), infatti, non seguiva alcuna risposta né da parte della CP_1
né da parte della (incompetente) .
[...] Controparte_2
Ciò implica che con riferimento ai due verbali non richiamati dall'ordinanza impugnata e per cui è causa si è formato il silenzio accoglimento di cui all'art. 204, comma 1 bis,
d.lgs. n. 205/2004 (I termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto). In ordine alla qualificazione nei termini di silenzio accoglimento della fattispecie, peraltro, si è esposta anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 23 del 26 gennaio 2009.
In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, va disposto l'annullamento dei verbali di contravvenzione contestati e dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla
Prefettura di CP_2
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza della e si Controparte_1
liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri e dei valori minimi previsti dal DM n.
55/2014, tenuto conto dell'esiguo valore della causa, dell'attività effettivamente svolta
(considerato il rito applicato caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria) e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della e della Controparte_2 Controparte_1
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di del 21 maggio 2024, n. 12659 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione CP_1
prot. MITPRRMUTG00478967 emessa dalla Prefettura di annulla, inoltre, i verbali CP_2
di accertamento n. 126/0003730665 (notificato il 27 gennaio 2023), n. 126/0003730642
(notificato il 6 febbraio 2023), n. 126/0003732175 (notificato il 15 febbraio 2023) emessi dal Centro di Accertamento Infrazioni Roma del Ministero;
CP_3
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado il Prefetto di Napoli, spese che si quantificano in euro 200,00 per onorari, oltre rimborso spese
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esenti documentate (CU, Bollo), rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% degli onorari, iva e c.p.a.;
- condanna alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di appello il Prefetto di
Napoli, spese che si quantificano in euro 300,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate (CU, Bollo), rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e c.p.a..
Così deciso in Napoli il 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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