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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 503/2025 del R.G.A.C., decisa all'udienza del 9/7/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempre, difesa dall'avv. Ernesta P.IVA_1
Paniccia, nei confronti di (c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
SI ZA, e del (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, visti gli atti del procedimento di appello promosso dalla nei confronti Parte_1 del signor e del al fine di contestare le Controparte_1 Controparte_2 statuizioni contenute nella sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 9/2025, pubblicata l'8/1/2025; preso atto della contumacia dell'amministrazione comunale e delle eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione del signor;
CP_1 premesso, sulle questioni controverse, che nella vicenda in esame ricorre un'ipotesi di nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio (quella, segnatamente, tentata dal signor all'indirizzo Pec della CP_1 Parte_1 individuato in maniera erronea dall'istante); ritenuto che la circostanza e la mancata costituzione della società nel procedimento definito dal Giudice di Pace implichino l'illegittimità derivata dalla dichiarazione di contumacia adottata nel corso del contenzioso;
che per i motivi anzidetti si sia al cospetto di un vizio destinato a determinare, ai sensi dell'art. 354, c. c.p.c., la rimessione del fascicolo al primo giudice, a prescindere da ogni valutazione in merito all'apporto al processo decisionale che avrebbe potuto arrecare la partecipazione attiva alla controversia della parte pretermessa;
che a conclusioni diverse non possa pervenirsi valorizzando, come pretenderebbe l'appellato, il presunto difetto di legittimazione passiva della Parte_1
(secondo la tesi del signor , a ben vedere, la società non solo non potrebbe
[...] CP_1 dolersi in appello, tra l'altro, della condanna alle spese riportata ad esito di un giudizio nel quale è stata citata erroneamente dall'appellato e non si è potuta difendere, ma si troverebbe anche di fronte all'alternativa di subire la condanna medesima senza opporsi o di riportare una seconda condanna alle spese in sede di gravame); che alla luce di quanto precede il signor , vista la fondatezza dell'impugnazione, debba essere condannato CP_1 al pagamento degli oneri inerenti ai due gradi di giudizio, stimabili nella somma indicata
1 dal Giudice di Pace con riferimento al primo procedimento (€ 346,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali) e, in relazione a quello presente, in complessivi € 1.891,50 (€ 91,50 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in virtù del carattere documentale della causa, della definizione alla prima udienza della stessa e della mancata concessione di termini per scritti conclusionali), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali;
che le ragioni della decisione e la contumacia del
[...]
rendano opportuna la compensazione degli oneri processuali nei Controparte_2 rapporti tra l'amministrazione e la parte appellante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 503/2025 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado tentata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
➢ rimette la causa dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta;
➢ condanna nei confronti di al pagamento degli Controparte_1 Parte_1 oneri di giudizio inerenti al procedimento di primo grado, stimabili in € 346,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna nei confronti di al pagamento degli Controparte_1 Parte_1 oneri di giudizio inerenti al procedimento di secondo grado, stimabili in € 1.891,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ compensa le spese di lite nei rapporti tra e il Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Cassino 9/7/2025
il giudice Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 503/2025 del R.G.A.C., decisa all'udienza del 9/7/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempre, difesa dall'avv. Ernesta P.IVA_1
Paniccia, nei confronti di (c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
SI ZA, e del (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, visti gli atti del procedimento di appello promosso dalla nei confronti Parte_1 del signor e del al fine di contestare le Controparte_1 Controparte_2 statuizioni contenute nella sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 9/2025, pubblicata l'8/1/2025; preso atto della contumacia dell'amministrazione comunale e delle eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione del signor;
CP_1 premesso, sulle questioni controverse, che nella vicenda in esame ricorre un'ipotesi di nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio (quella, segnatamente, tentata dal signor all'indirizzo Pec della CP_1 Parte_1 individuato in maniera erronea dall'istante); ritenuto che la circostanza e la mancata costituzione della società nel procedimento definito dal Giudice di Pace implichino l'illegittimità derivata dalla dichiarazione di contumacia adottata nel corso del contenzioso;
che per i motivi anzidetti si sia al cospetto di un vizio destinato a determinare, ai sensi dell'art. 354, c. c.p.c., la rimessione del fascicolo al primo giudice, a prescindere da ogni valutazione in merito all'apporto al processo decisionale che avrebbe potuto arrecare la partecipazione attiva alla controversia della parte pretermessa;
che a conclusioni diverse non possa pervenirsi valorizzando, come pretenderebbe l'appellato, il presunto difetto di legittimazione passiva della Parte_1
(secondo la tesi del signor , a ben vedere, la società non solo non potrebbe
[...] CP_1 dolersi in appello, tra l'altro, della condanna alle spese riportata ad esito di un giudizio nel quale è stata citata erroneamente dall'appellato e non si è potuta difendere, ma si troverebbe anche di fronte all'alternativa di subire la condanna medesima senza opporsi o di riportare una seconda condanna alle spese in sede di gravame); che alla luce di quanto precede il signor , vista la fondatezza dell'impugnazione, debba essere condannato CP_1 al pagamento degli oneri inerenti ai due gradi di giudizio, stimabili nella somma indicata
1 dal Giudice di Pace con riferimento al primo procedimento (€ 346,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali) e, in relazione a quello presente, in complessivi € 1.891,50 (€ 91,50 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in virtù del carattere documentale della causa, della definizione alla prima udienza della stessa e della mancata concessione di termini per scritti conclusionali), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali;
che le ragioni della decisione e la contumacia del
[...]
rendano opportuna la compensazione degli oneri processuali nei Controparte_2 rapporti tra l'amministrazione e la parte appellante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 503/2025 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado tentata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
➢ rimette la causa dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta;
➢ condanna nei confronti di al pagamento degli Controparte_1 Parte_1 oneri di giudizio inerenti al procedimento di primo grado, stimabili in € 346,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna nei confronti di al pagamento degli Controparte_1 Parte_1 oneri di giudizio inerenti al procedimento di secondo grado, stimabili in € 1.891,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ compensa le spese di lite nei rapporti tra e il Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Cassino 9/7/2025
il giudice Virgilio Notari
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