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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16739 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25990/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
EL Di IO Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] - C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Di Veroli, nei confronti del C.F._1 [...]
, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Controparte_1
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 4.06.2025 l'odierno ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento del 13.09.2024 e notificato il 9.05.2025 con cui la Questura di ha negato il CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando il rigetto della domanda. CP_1
In diritto
Il ricorso è fondato.
Tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs
286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di: bracciante agricolo presso la società di AC Fabrizio, sede di Itri (LT) con copia della relativa comunicazione UniLav e delle buste paga aggiornate ad ottobre
2025; bracciante agricolo presso la società F.LLI AL DI AL ND E C. S, sede di Formia (LT), con copia delle relative buste paga.
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale e l'ingresso nel mondo del lavoro costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, OV
c. Austria, n. 1638/03).
Inoltre, il Collegio evidenzia che l'intero nucleo familiare dell'istante si trova in Italia. Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente vive con la moglie e con i due figli minori,
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]. Per_2 Per_3
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita famigliare” ma, attraverso la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita famigliare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha costantemente affermato che “per determinare l'ampiezza del margine discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo
8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che Per_ depongano a favore dell'esclusione ( da e c. § 38; e Per_4 Per_6 Persona_7 Per_8 altri c. Regno Unito (dec.); c. (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da Per_9 Persona_7 parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory
c. Romania e Ungheria, § 70; c. Serbia, § 68; c. Germania, § 58; Parte_2 Tes_1 Tes_2
c. Germania [GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
A tal proposito, ritiene il Collegio che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo famigliare stabilmente convivente sul territorio italiano.
Infatti, proprio in ragione della tenera età della figlia, si ritiene che un rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ha in più occasioni sottolineato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Per_7
Per_1
[GC]; c. Svizzera,), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori
[...] nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. C]) (cfr. Persona_7 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Deve pertanto essere riconosciuta al ricorrente la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo
25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs
286/98, con la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, in considerazione del fatto che, già al momento della domanda, come del resto si legge nel decreto di rigetto, il ricorrente “Allega all'istanza la sua condizione alloggiativa e la documentazione relativa alla figlia nata in [...] nel
2022”.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...], il diritto al rilascio della Parte_1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020.
- Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025
La Presidente
EL Di IO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
EL Di IO Presidente
Silvia Albano Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il [...] - C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Di Veroli, nei confronti del C.F._1 [...]
, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Controparte_1
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 4.06.2025 l'odierno ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento del 13.09.2024 e notificato il 9.05.2025 con cui la Questura di ha negato il CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando il rigetto della domanda. CP_1
In diritto
Il ricorso è fondato.
Tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs
286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di: bracciante agricolo presso la società di AC Fabrizio, sede di Itri (LT) con copia della relativa comunicazione UniLav e delle buste paga aggiornate ad ottobre
2025; bracciante agricolo presso la società F.LLI AL DI AL ND E C. S, sede di Formia (LT), con copia delle relative buste paga.
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale e l'ingresso nel mondo del lavoro costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, OV
c. Austria, n. 1638/03).
Inoltre, il Collegio evidenzia che l'intero nucleo familiare dell'istante si trova in Italia. Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente vive con la moglie e con i due figli minori,
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]. Per_2 Per_3
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita famigliare” ma, attraverso la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita famigliare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha costantemente affermato che “per determinare l'ampiezza del margine discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo
8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che Per_ depongano a favore dell'esclusione ( da e c. § 38; e Per_4 Per_6 Persona_7 Per_8 altri c. Regno Unito (dec.); c. (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da Per_9 Persona_7 parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory
c. Romania e Ungheria, § 70; c. Serbia, § 68; c. Germania, § 58; Parte_2 Tes_1 Tes_2
c. Germania [GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
A tal proposito, ritiene il Collegio che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo famigliare stabilmente convivente sul territorio italiano.
Infatti, proprio in ragione della tenera età della figlia, si ritiene che un rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ha in più occasioni sottolineato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Per_7
Per_1
[GC]; c. Svizzera,), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori
[...] nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. C]) (cfr. Persona_7 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Deve pertanto essere riconosciuta al ricorrente la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo
25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs
286/98, con la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, in considerazione del fatto che, già al momento della domanda, come del resto si legge nel decreto di rigetto, il ricorrente “Allega all'istanza la sua condizione alloggiativa e la documentazione relativa alla figlia nata in [...] nel
2022”.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...], il diritto al rilascio della Parte_1 protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020.
- Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025
La Presidente
EL Di IO