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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 2935/2020, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Arena, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del D. G. p. t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dei presupposti per l'applicazione dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e dell'inadempimento della resistente all'obbligo di adozione del regolamento attuativo, condannare il datore al risarcimento del danno per il pregiudizio economico derivato dalla mancata liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, come previsti dalla norma, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 di € 61.521,68 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
in subordine, condannare la resistente al pagamento dell'importo stesso a titolo di ingiustificato arricchimento;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2020, il geom. esponeva di essere Parte_1 dipendente dell' , con la qualifica di collaboratore tecnico Parte_2 professionale ruolo 03/D2.
Rappresentava di aver svolto, ai sensi del D.L. 50/2016, nell'ambito del proprio
1 contratto di lavoro, i seguenti incarichi di natura tecnica: Co
1. lavori di adeguamento delle strutture dell' alle norme di prevenzione incendi (ex DPR 151/2011 e DM del
19/03/2015). Direzione dei lavori e R.S. esecuzione. Delibera d'impegno spesa del Direttore Generale n.442 del
11/04/2016 e n.782 del 20/06/2016;
2. lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi DM 19/03/2015 del D.S. in Atripalda e dell'Hospice di
Solofra SCIA Antincendio, Direzione lavori e R.S. esecuzione. Determina d'impegno n. 3602RG del 06/06/2019;
3. adeguamento degli impianti di stoccaggio delle reti di distribuzione gas medicali, aspirazione ed evacuazione gas anestetici presso i PP.OO e la S.P.S. di Bisaccia, Direzione lavori e R.S.E. Delibera d'impegno del Direttore Generale
n. 441 del 18/03/2014; Pt_
4. progettazione Preliminare per una unità speciale di accoglienza (S.U.A.P.) presso l' S. di Bisaccia. Delibera
d'impegno del Commissario Straordinario n. 288 del 05/03/2015;
4a. R.S.E. e supporto al Rup per la realizzazione di una unità speciale di Accoglienza (S.U.A.P.) presso l'S.P.S di
Bisaccia. Delibera d'impegno del Commissario Straordinario n. 705 del 10/05/2018;
4b. progettista-Direttore dei Lavori e R.S.E, per i lavori di straordinaria per l'eliminazione delle infiltrazioni al III Piano presso l'S.P.S. di Bisaccia;
4c. direttore dei lavori e R.S.E. per la realizzazione di un Ospedale di Comunità al IV Piano dell'S.P.S. di Bisaccia.
Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1623 del 0911/2018;
4d. progettista, direttore dei lavori e R.S.E. per lavori urgenti ed indifferibili per la prosecuzione dell'attività in via provvisoria presso il P.O. di Bisaccia. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 894 del 22/07/2011;
5. progettista e direttore dei lavori urgenti ed indifferibili per il montaggio di un sistema TAC presso il Pronto
Soccorso del P.O. di Ariano Irpino. Delibera d'impegno del Commissario Straordinario n. 519 del 08/04/2015; 5a. progettista R.S.E. per i lavori di adeguamento impiantistico e di sicurezza antincendio del Distretto Sanitario di
Ariano Irpino. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1197 del 09/07/2014;
5b. direttore dei lavori e R.S.E per l'adeguamento dei locali da adibire ad ambulatori veterinari. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1047 del 09/07/2018;
5c. progettista, direttore dei Lavori e R.S.E. per la realizzazione di un deposito al Piano terra del corpo di fabbrica
F4. Determina d'impegno n. 366 del 11/11/2014;
5d. direttore dei lavori e assistenza al Rup per i lavori di Adeguamento strutturale e tecnologico per la realizzazione di un Centro di prima Assistenza psicologica (Percorso Rosa). Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1208 del 03/08/2018;
5e. coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Adeguamento strutturale e tecnologico dell'UDR
e del servizio di medicina trasfusionale. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 310 del 23/02/2017;
5f. direttore dei lavori R.S.E. per i lavori di adeguamento dei locali da destinare a Polo didattico. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.1495 del 26/11/2015;
5g. direttore dei lavori per l'adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico dei locali utilizzati dall'
[...]
. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1620 del 20/12/2017; Controparte_2
6. direttore dei lavori e C.S.E. per i lavori di ristrutturazione dell'Ex centro per l'impiego di Grottaminarda da destinare a SERT;
6a. per i lavori di adeguamento impiantistico dell'edificio da destinare a Corsi di laurea CP_3 triennale. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 783 del 20/06/2016;
7. direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di bonifica ed adeguamento Del piazzale antistante il laboratorio analisi del P.O. di Solofra. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 471 del 18/04/2016;
7a. redazione di un progetto preliminare per i lavori di potenziamento e ristrutturazione del Dipartimento di Salute mentale. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1185 del 22/09/2015;
8. direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di adeguamento strutturale e tecnologico dei locali da destinare a
Delibera d'impegno del Commissario Straordinario n.514 del 03/04/2015; Controparte_4
2 8a. direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di adeguamento funzionale dei locali da destinare a CP_5
. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.1622 del 09/11/2018;
[...]
8b. direttore dei Lavori per l'adeguamento impiantistico ai requisiti minimi (DGRC 7301) dei locali da destinare a reparti di Medicina/Cardiologia. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.1622 del 09/11/2018; Co 8c. direttore dei lavori per la realizzazione di un ambulatorio antitubercolare (Sreening-TBC) dell' Delibera
d'impegno del Direttore Generale n.1610 del 18/12/2017;
8d. Direttore dei Lavori per l'adeguamento strutturale e tecnologico dei locali da destinare a Controparte_6
Delibera d'impegno del Direttore generale n. 514 del 03/04/2015;
8e. progettista, D.L e R.S.E. per pavimentazione e sistemazione locali Osmosi. Delibera d'impegno del Direttore
Generale n,1422 del 07/11/2017;
8f. assistente al R.U.P. per la realizzazione di un centro semiresidenziale per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.722 del 15/05/2018;
8g. progettista e D.L. per la ristrutturazione dei locali “ex centrale termica. Determina d'impegno n. 5848 del
25/08/2017; Controparte_ 8h. e assistente alla Direzione dei lavori per la realizzazione di 8 posti letto per ricovero a ciclo diurno
(Day Hospital) SPDC. 1470 del 15/11/2017 Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1470 del 15/11/2017;
8i. Assistente al Progettista, al direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro lato sud del P.O. Delibera d'impegno del Direttore Generale n1580 del 23/12/2016;
8l. progetto completo per i lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico del Consultorio di S. Angelo dei
Lombardi. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 2420 del 30/12/2003;
9. assistente al Progettista e Direttore dei lavori per la demolizione e il trasporto a rifiuto di un prefabbricato pesante in Nusco. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 898 del 27/06/2017;
10. e Direttore dei lavori per l'adeguamento funzionale dei locali da destinare ad . CP_7 Parte_4
Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1609 del 18/12/2017;
11. progettista, Direzione dei lavori e R.S.E, per la trasformazione di una RSA in un Ospedale Psichiatrico (REMS)
Delibera del Direttore Generale n. 851 del 16/05/2014; CP_
12. e l'adeguamento funzionale dell'Area Sanitaria di base. Delibera d'impegno Controparte_9 del Direttore Generale n. 1132 del 26/06/2014; CP_ CP_1
13. e per l'adeguamento funzionale del parcheggio . Delibera d'impegno del Direttore CP_1
Generale n. 1809 del 27/10/2014.
Affermava che, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016, l' , nella qualità di Controparte_1
Amministrazione aggiudicatrice, avrebbe dovuto corrispondergli un incentivo per funzioni tecniche, nella misura del 2% sull'importo dei suddetti lavori.
Deduceva che l'Amministrazione, benché più volte diffidata, non aveva provveduto ad adottare il regolamento previsto dall'art. 113 co. 3 D. Lgs. 50/2016, necessario per la liquidazione dei suddetti importi.
Rivendicava, per l'espletamento delle suddette attività, un credito pari ad € 61.521,68, di cui deduceva l'esigibilità ex art. 1183 c.c.
Precisava che il preteso credito aveva natura retributiva o, comunque, risarcitoria, giacché l'Amministrazione, avendo omesso di adottare il prescritto regolamento, non aveva ottemperato al correlato obbligo di legge, provocando un pregiudizio economico a suo carico in relazione al predetto incentivo.
3 Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le già indicate conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva in giudizio, benché regolarmente intimata, sicché, all'esito dell'udienza del 22.12.2021, il giudice ne dichiarava la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti appresso segnati.
Preliminarmente, va rilevata la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia che, in virtù del petitum sostanziale tracciato in ricorso, attiene ad un credito retributivo o risarcitorio comunque nascente dal rapporto di pubblico impiego privatizzato sussistente tra le parti, posizione giuridica la cui tutela è assegnata all'autorità giurisdizionale ordinaria (T.A.R. Bologna, sez. II, 7.2.2023, n. 74: “[…]Per quanto invece riguarda la concreta pretesa di parte ricorrente di ottenere il riconoscimento di tali incentivi per il periodo 2016/2018, come diritti riconosciuti direttamente dalla legge alla presenza di determinati presupposti - ovvero la sussistenza di gare pubbliche, o comunque di procedure competitive, bandite dopo il 2016; la prestazione da parte del dipendente di attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
il mancato superamento da parte del dipendente del 50% della retribuzione annua etc., presupposti dei quali, peraltro, al Collegio nel caso in esame nulla è dato sapere- rilevato che al Regolamento compete esclusivamente la finalità di stabilire la percentuale delle risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni tecniche all'interno del limite massimo fissato dalla stessa legge, la giurisdizione nella presente controversia in parte qua non può che appartenere al Giudice Ordinario […]”).
2. Nel merito, deve osservarsi che, nel rito del lavoro, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente è una condotta processuale
“neutra”, che non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2021,
n. 30908: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato
4 dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa”; Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
In caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
In siffatto contesto, l'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto al compenso per incentivo tecnico, ovvero del diritto al connesso risarcimento del danno, incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente.
Dunque, nel presente giudizio, il geom. è onerato di dimostrare tutti gli elementi Pt_1 costitutivi del preteso diritto, ed anzitutto la sua fonte legale o contrattuale.
A riguardo, in ricorso viene invocato l'art. 113 D. Lgs. 50/2016, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, che così recita: “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.2 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti
a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi
a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
5 ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis.
Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Secondo la norma, le stazioni appaltanti, previa adozione di un regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, erogano incentivi per funzioni tecniche, ossia emolumenti economici accessori a favore del personale che abbia espletato attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
Trattasi di emolumenti che assumono natura senz'altro retributiva, atteggiandosi ad indennità accessorie, anche in deroga al principio della onnicomprensività della retribuzione, nonché finalizzate a compensare il dipendente, il quale svolge mansioni di natura tecnica nel contesto delle gare d'appalto pubbliche, del maggior impegno
6 professionale, esuberante l'ordinaria prestazione di lavoro, che deriva dall'assunzione di particolari e specifiche qualifiche professionali nell'ambito degli appalti stessi, dallo svolgimento delle correlate attività e dall'attribuzione delle connesse responsabilità (ad esempio, progettista, direttore dei lavori, direttore esecutivo, collaudatore, R.U.P., ecc.).
La ratio di tale previsione deve individuarsi in una logica premiale o incentivante, ossia nella finalità di valorizzare le professionalità in questione attraverso un compenso ulteriore rispetto a quello ordinario, oltre che nel risparmio di spesa connesso alla utilità che la P.A. riceve evitando esternalizzazioni degli incarichi in questione e relativi costi, in deroga alla disciplina generale del trattamento accessorio dettato dell'art. 3 D.
Lgs. 165/2001 (Cassazione civile, sez. lav., n. 2284/2019: “[…] Il c.d. "incentivo alla progettazione" (secondo una puntuale ripartizione del relativo fondo tra gli incarichi attribuibili in base a percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione), finalizzato a valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l'acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri, costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell'amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione (anche in base alle figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione […]”).
Deve, però, ravvisarsi, a parere di questo giudice, altresì un'ottica remunerativa e/o compensativa della stessa prestazione di lavoro, allorquando questa assuma le predette caratteristiche e comporti un più intenso sforzo professionale.
In particolare, l'art. 113 co. 2 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dell'appalto.
Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
Il successivo co. 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo possa essere ripartito ai destinatari, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di
7 apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.
Il residuo 20%, invece, va destinato all'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
a tirocini formativi o dottorati di ricerca.
Il legislatore, pertanto, ha demandato le modalità di ripartizione del fondo alla potestà regolamentare delle Amministrazioni, con la conseguenza che il diritto ad ottenere la prestazione è condizionato non solo dall'aver svolto una prestazione incentivata, ma anche dall'adozione del regolamento.
3. Sulla scorta del riparto probatorio sopra tracciato, compete al ricorrente allegare e provare la fonte giuridica del preteso diritto, che egli ha qualificato in termini di risarcimento del danno da lucro cessante a fronte dell'inadempimento dell' CP_1 nell'adozione del regolamento prefato e del conseguente pregiudizio economico.
Ebbene, a parere di questo giudice, la domanda è parzialmente inammissibile per le prestazioni svolte nel periodo anteriore alla vigenza del D. Lgs. 50/2016, entrato in vigore addì 19.4.2016.
Tale normativa di legge non può, con tutta evidenza, essere applicata a prestazioni espletate in precedenza, giacché essa non può produrre effetto retroattivo (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 10222 del 28/05/2020: “Il diritto a percepire
l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva … sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione”).
D'altra parte, il lavoratore non ha allegato l'esistenza di una disciplina legale o contrattuale applicabile ratione temporis alle prestazioni rese prima del 19.4.2016, né ha indicato l'esistenza, nel corpus del D. Lgs. 50/2016, di disposizioni transitorie o di diritto intertemporale statuitive della retroattività dell'art. 113 citato.
Né può soccorrere, a tal uopo, il potere di integrazione istruttoria ex art. 421 co. 2 c.p.c., notoriamente esercitabile dal giudice solo in presenza di una pista probatoria o di un principio di prova, e giammai allo scopo di sopperire ad una carenza di allegazione.
Anche il potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati in ricorso e di ricerca ex officio della disciplina normativa applicabile (iura noviti curia) non può essere esercitato nel caso di specie, in ragione della indicata assenza di deduzione, nel ricorso introduttivo, del substrato normativo legale o contrattuale che prevederebbe, anche per le prestazioni espletate prima di aprile 2016, l'incentivo economico per cui è causa.
A ben vedere, si tratta di omissione che non è idonea a rendere infondato il segmento
8 di domanda afferente alle attività espletate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
50/2016, dovendo piuttosto qualificarsi come inosservanza del disposto di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., nella parte in cui prevede che il ricorso deve contenere anche l'esposizione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, elementi che, nel periodo indicato, non risultano tracciati nell'atto introduttivo.
Ciò conduce al rilievo di inammissibilità di tale frazione della domanda.
4. Quanto alla residua parte, il ricorrente ha fornito la prova degli incarichi svolti, dell'ultimazione dei lavori e della spettanza dell'incentivo o del connesso risarcimento del danno.
Egli ne ha, poi, allegato, l'omessa corresponsione, in conformità al riparto probatorio applicabile nella fattispecie, trattandosi di prestazione connessa al contratto di lavoro, che, in quanto contratto di diritto comune, è soggetto all'applicazione della disciplina civilistica delle obbligazioni pecuniarie (Cassazione civile, S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Invero, dalla documentazione in atti, risulta provato per tabulas che il ricorrente abbia ricevuto incarichi e svolto attività per funzioni tecniche, previste dall'art. 113 co.1 D.
Lgs. 50/2016, con maturazione del diritto all'incentivo.
In specie, dalle delibere d'impegno e dai verbali di ultimazione dei lavori, risulta che il ricorrente abbia prestato la propria opera professionale nello svolgimento di attività incentivata, sia come direttore dei lavori, sia come coordinatore in materia di sicurezza e di salute, sia come progettista, attività che, secondo il dettato normativo, determinano l'insorgenza del diritto ad un compenso ulteriore rispetto all'ordinaria retribuzione.
Trattasi di posizione giuridica maturata e potenzialmente compromessa dalla mancata adozione del regolamento predetto.
Naturalmente, la contumacia datoriale ha impedito l'emersione di qualunque fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa.
Tuttavia, questo giudice ha ritenuto di dover accertare se la avesse in Controparte_1 effetti omesso di adottare il regolamento previsto dal succitato art. 113, trattandosi di circostanza appunto dirimente ai fini della qualificazione giuridica della domanda.
Difatti, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità, per la P.A. interessata, di adottare il regolamento anche in un momento successivo all'espletamento delle attività tecniche
9 suindicate, secondo il criterio tempus regit actionem (Corte dei conti, sez. aut., delibera n. 16/Sez. Aut./2021/QMIG del 6.10.2021).
In presenza di regolamento, anche se adottato ex post, il credito diviene esigibile, ex art. 1183 c.c. e ss., nel momento in cui sia spirato il termine per il pagamento ivi stabilito, non essendo consentito all'Amministrazione aggiudicatrice opporre la mancata conclusione del procedimento quale fattore ostativo alla liquidazione
(Cassazione civile, sez. lav. n. 4769/2023: “Sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicchè il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso”).
Di contro, in assenza del regolamento, il dipendente, che abbia prestato attività incentivata, è ammesso a promuovere l'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle Amministrazioni appaltanti
(Cassazione, civile, sez. lav. 16.3.2023 n. 7690: “[…] Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo, ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti;
Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004”).
5. L'accertamento detto, in uno alla quantificazione dell'incentivo su base risarcitoria o regolamentare, è stato demandato al C.T.U. nominato, dott.ssa
[...]
a cui veniva dato incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Acceda il consulente Per_1 presso l' . Ai sensi dell'art.213 c.p.c., verifichi se, successivamente alla data del Controparte_1
20.11.2020, sia stato emesso regolamento previsto dall'art.113 D.Lgs. 50/2016, e, in caso positivo, ne acquisisca copia e la alleghi alla relazione peritale, indicando la data di emissione;
Esamini il consulente la documentazione prodotta da . Individui tutti gli incarichi tecnici a lui Parte_1 conferiti dall' sulla scorta degli atti di causa ed isoli quelli per i quali è provata Controparte_1
l'indizione della gara per l'affidamento delle opere in data successiva al 19 aprile 2016, descrivendo la tipologia del singolo incarico attribuito al ricorrente. Limitatamente agli incarichi così isolati, per ognuno di essi individui il numero di tecnici incaricati dall' oltre al ricorrente e descriva i CP_1 rispettivi ruoli, nonché l'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, e nel caso abbia
10 acquisito il predetto regolamento, calcoli, sempre limitatamente agli incarichi come sopra isolati, la somma corrispondente all'80% della percentuale (non superiore al 2%) stabilita nel regolamento per ogni importo posto a base di gara, e ripartisca tale somma tra i tecnici incaricati insieme al ricorrente in base alle quote indicate nel regolamento stesso, secondo i ruoli ricoperti, determinando la quota che sarebbe spettata a , anche nell'ipotesi in cui risulti l'unico tecnico incaricato. Nel caso il Pt_1 regolamento non sia stato emesso, calcoli, sempre limitatamente agli incarichi come sopra isolati, la somma corrispondente all'80% del 2% di ogni importo posto a base di gara e ripartisca tale somma in egual misura tra i tecnici incaricati insieme al ricorrente, determinando la quota che sarebbe spettata
a quest'ultimo, anche nell'ipotesi in cui risulti l'unico tecnico incaricato. Verifichi che la quota spettante al ricorrente, secondo i vari anni di maturazione, in ogni caso non sia superiore all'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, esclusa la quota stessa, basandosi sulle dichiarazioni reddituali prodotte dal ricorrente stesso. Determini, infine, la somma che sarebbe complessivamente spettata al ricorrente, indicandola nella misura lorda”.
Nella relazione definitiva, il consulente d'ufficio affermava, tra l'altro, quanto segue:
“Relativamente al regolamento previsto dall'art.113 D.Lgs. 50/2016, si afferma che
l' ha approvato Regolamento recante la “disciplina per la Parte_2 corresponsione degli incentivi per le Funzioni Tecniche previsti dall'Art.113 del DLGS.
n. 50/2016” con delibera n.304 del 28.02.2022 (cfr. all.3)”.
Di conseguenza, veniva riscontrata l'attuazione a posteriori della potestà regolamentare prevista dall'art. 113 citato, sicché la frazione di domanda ammessa va in questa sede qualificata come azione di esatto adempimento.
Ciò posto, il C.T.U. proseguiva nella quantificazione delle spettanze, in specie escludendo quelle pretese per le attività svolte sino al 19.4.2016, come da quesito del giudice.
In dettaglio, il C.T.U. escludeva altresì i Lavori di adeguamento delle strutture dell' alle norme di prevenzione incendi, poiché disposti in data 11.4.2016 con CP_1 deliberazione n. 442 del e, quindi, antecedenti alla data del Parte_5
19.4.2016.
Sul punto, non può essere condivisa la contraria tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale, poiché per tali lavori non vi è stata gara, bensì affidamento diretto, la data rilevante non è quella della loro approvazione ma quella dell'affidamento stesso
(lettere di incarico a Siram S.p.a. e del 2.5.2016, 4.5.2016 e 6.5.2016). CP_11
A parere di questo giudice, infatti, occorre valorizzare l'atto iniziale con cui l'Amministrazione dà avvio al procedimento, atto che costituisce il presupposto di fatto e di diritto di ogni successiva attività, inclusi gli incarichi conferiti agli appaltatori ed ai dipendenti tecnici.
11 È nel momento di avvio del procedimento cha va, perciò, ravvisato il dies che determina l'applicazione della normativa ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, momento che, nella fattispecie, per i lavori in questione, cade in data anteriore alla vigenza dell'evocata normativa e, pertanto, determina l'inammissibilità del correlato segmento di domanda giudiziaria, nei termini sopra esposti.
Quanto alle attività incentivate susseguenti all'entrata in vigore del Codice degli appalti del 2016, il C.T.U. quantificava gli incentivi spettanti in applicazione del disposto di cui all'art. 9 del regolamento approvato dall' con la succitata delibera n. Controparte_1
304, ossia considerando gli importi a base di gara, il fondo in misura del 2%, la misura dell'80% da ripartire e la percentuale variabile di ripartizione tra i singoli professionisti stabilita nelle tabelle allegate al regolamento, in base al ruolo assunto da ciascuno.
Inoltre, il C.T.U. evidenziava che la quota spettante non supera il 50% del trattamento economico complessivo annuo.
Il consulente quantificava gli incentivi nel complessivo importo lordo di € 12.251,60.
La resistente va, perciò, condannata al pagamento di tale somma. CP_1
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso giudiziario
(20.11.2020) sino all'attribuzione.
6. Da ultimo, si rileva l'infondatezza della domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., da riferirsi al segmento di domanda principale dichiarato inammissibile.
A riguardo, basti osservare che il presupposto principale dell'azione di ingiustificato arricchimento è costituito dall'assenza di causa negotii dell'incremento del patrimonio giuridico di un soggetto e del correlato depauperamento a carico di altro soggetto.
Nel caso di specie, invece, l'espletamento degli incarichi antecedenti al 19.4.2016 trova la sua giustificazione causale nel contratto individuale di lavoro, in quanto gli incentivi previsti dalla legge per le attività tecniche compiute dai dipendenti pubblici nel contesto degli appalti rappresentano, come osservato, elementi premiali o indennitari, accessori della retribuzione, di cui costituiscono una maggiorazione.
Dunque, pur ammesso che l' , grazie all'opera prestata dal geom. , Controparte_1 Pt_1 abbia conseguito un vantaggio patrimoniale, la relativa fonte giuridica rimane individuata nel contratto di pubblico impiego, il che esclude in nuce l'assenza di una
12 causa legale o contrattuale, tale da rendere ingiustificato l'arricchimento (Cass. civ., n.
12405/2020: “L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria”; Cass. civ., n. 16305/2018: “L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica”).
Il difetto del presupposto dell'assenza di giusta causa rende, perciò, infondata la domanda subordinata. Assorbito ogni altro profilo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna , in persona del D. G. p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma lorda di € 12.251,60 a titolo di incentivo ex art. Pt_1
113 D. Lgs. 50/2016 per le attività indicate in motivazione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.11.2020 sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso poiché in parte inammissibile ed in parte infondato, nei termini offerti in motivazione;
3) condanna , in persona del D. G. p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
4) pone le spese di C.T.U., separatamente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
. CP_1
Così deciso in Avellino, 24.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 2935/2020, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Arena, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del D. G. p. t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento dei presupposti per l'applicazione dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e dell'inadempimento della resistente all'obbligo di adozione del regolamento attuativo, condannare il datore al risarcimento del danno per il pregiudizio economico derivato dalla mancata liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, come previsti dalla norma, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 di € 61.521,68 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
in subordine, condannare la resistente al pagamento dell'importo stesso a titolo di ingiustificato arricchimento;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2020, il geom. esponeva di essere Parte_1 dipendente dell' , con la qualifica di collaboratore tecnico Parte_2 professionale ruolo 03/D2.
Rappresentava di aver svolto, ai sensi del D.L. 50/2016, nell'ambito del proprio
1 contratto di lavoro, i seguenti incarichi di natura tecnica: Co
1. lavori di adeguamento delle strutture dell' alle norme di prevenzione incendi (ex DPR 151/2011 e DM del
19/03/2015). Direzione dei lavori e R.S. esecuzione. Delibera d'impegno spesa del Direttore Generale n.442 del
11/04/2016 e n.782 del 20/06/2016;
2. lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi DM 19/03/2015 del D.S. in Atripalda e dell'Hospice di
Solofra SCIA Antincendio, Direzione lavori e R.S. esecuzione. Determina d'impegno n. 3602RG del 06/06/2019;
3. adeguamento degli impianti di stoccaggio delle reti di distribuzione gas medicali, aspirazione ed evacuazione gas anestetici presso i PP.OO e la S.P.S. di Bisaccia, Direzione lavori e R.S.E. Delibera d'impegno del Direttore Generale
n. 441 del 18/03/2014; Pt_
4. progettazione Preliminare per una unità speciale di accoglienza (S.U.A.P.) presso l' S. di Bisaccia. Delibera
d'impegno del Commissario Straordinario n. 288 del 05/03/2015;
4a. R.S.E. e supporto al Rup per la realizzazione di una unità speciale di Accoglienza (S.U.A.P.) presso l'S.P.S di
Bisaccia. Delibera d'impegno del Commissario Straordinario n. 705 del 10/05/2018;
4b. progettista-Direttore dei Lavori e R.S.E, per i lavori di straordinaria per l'eliminazione delle infiltrazioni al III Piano presso l'S.P.S. di Bisaccia;
4c. direttore dei lavori e R.S.E. per la realizzazione di un Ospedale di Comunità al IV Piano dell'S.P.S. di Bisaccia.
Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1623 del 0911/2018;
4d. progettista, direttore dei lavori e R.S.E. per lavori urgenti ed indifferibili per la prosecuzione dell'attività in via provvisoria presso il P.O. di Bisaccia. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 894 del 22/07/2011;
5. progettista e direttore dei lavori urgenti ed indifferibili per il montaggio di un sistema TAC presso il Pronto
Soccorso del P.O. di Ariano Irpino. Delibera d'impegno del Commissario Straordinario n. 519 del 08/04/2015; 5a. progettista R.S.E. per i lavori di adeguamento impiantistico e di sicurezza antincendio del Distretto Sanitario di
Ariano Irpino. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1197 del 09/07/2014;
5b. direttore dei lavori e R.S.E per l'adeguamento dei locali da adibire ad ambulatori veterinari. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1047 del 09/07/2018;
5c. progettista, direttore dei Lavori e R.S.E. per la realizzazione di un deposito al Piano terra del corpo di fabbrica
F4. Determina d'impegno n. 366 del 11/11/2014;
5d. direttore dei lavori e assistenza al Rup per i lavori di Adeguamento strutturale e tecnologico per la realizzazione di un Centro di prima Assistenza psicologica (Percorso Rosa). Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1208 del 03/08/2018;
5e. coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Adeguamento strutturale e tecnologico dell'UDR
e del servizio di medicina trasfusionale. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 310 del 23/02/2017;
5f. direttore dei lavori R.S.E. per i lavori di adeguamento dei locali da destinare a Polo didattico. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.1495 del 26/11/2015;
5g. direttore dei lavori per l'adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico dei locali utilizzati dall'
[...]
. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1620 del 20/12/2017; Controparte_2
6. direttore dei lavori e C.S.E. per i lavori di ristrutturazione dell'Ex centro per l'impiego di Grottaminarda da destinare a SERT;
6a. per i lavori di adeguamento impiantistico dell'edificio da destinare a Corsi di laurea CP_3 triennale. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 783 del 20/06/2016;
7. direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di bonifica ed adeguamento Del piazzale antistante il laboratorio analisi del P.O. di Solofra. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 471 del 18/04/2016;
7a. redazione di un progetto preliminare per i lavori di potenziamento e ristrutturazione del Dipartimento di Salute mentale. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1185 del 22/09/2015;
8. direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di adeguamento strutturale e tecnologico dei locali da destinare a
Delibera d'impegno del Commissario Straordinario n.514 del 03/04/2015; Controparte_4
2 8a. direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di adeguamento funzionale dei locali da destinare a CP_5
. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.1622 del 09/11/2018;
[...]
8b. direttore dei Lavori per l'adeguamento impiantistico ai requisiti minimi (DGRC 7301) dei locali da destinare a reparti di Medicina/Cardiologia. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.1622 del 09/11/2018; Co 8c. direttore dei lavori per la realizzazione di un ambulatorio antitubercolare (Sreening-TBC) dell' Delibera
d'impegno del Direttore Generale n.1610 del 18/12/2017;
8d. Direttore dei Lavori per l'adeguamento strutturale e tecnologico dei locali da destinare a Controparte_6
Delibera d'impegno del Direttore generale n. 514 del 03/04/2015;
8e. progettista, D.L e R.S.E. per pavimentazione e sistemazione locali Osmosi. Delibera d'impegno del Direttore
Generale n,1422 del 07/11/2017;
8f. assistente al R.U.P. per la realizzazione di un centro semiresidenziale per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Delibera d'impegno del Direttore Generale n.722 del 15/05/2018;
8g. progettista e D.L. per la ristrutturazione dei locali “ex centrale termica. Determina d'impegno n. 5848 del
25/08/2017; Controparte_ 8h. e assistente alla Direzione dei lavori per la realizzazione di 8 posti letto per ricovero a ciclo diurno
(Day Hospital) SPDC. 1470 del 15/11/2017 Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1470 del 15/11/2017;
8i. Assistente al Progettista, al direttore dei lavori e R.S.E. per i lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro lato sud del P.O. Delibera d'impegno del Direttore Generale n1580 del 23/12/2016;
8l. progetto completo per i lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico del Consultorio di S. Angelo dei
Lombardi. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 2420 del 30/12/2003;
9. assistente al Progettista e Direttore dei lavori per la demolizione e il trasporto a rifiuto di un prefabbricato pesante in Nusco. Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 898 del 27/06/2017;
10. e Direttore dei lavori per l'adeguamento funzionale dei locali da destinare ad . CP_7 Parte_4
Delibera d'impegno del Direttore Generale n. 1609 del 18/12/2017;
11. progettista, Direzione dei lavori e R.S.E, per la trasformazione di una RSA in un Ospedale Psichiatrico (REMS)
Delibera del Direttore Generale n. 851 del 16/05/2014; CP_
12. e l'adeguamento funzionale dell'Area Sanitaria di base. Delibera d'impegno Controparte_9 del Direttore Generale n. 1132 del 26/06/2014; CP_ CP_1
13. e per l'adeguamento funzionale del parcheggio . Delibera d'impegno del Direttore CP_1
Generale n. 1809 del 27/10/2014.
Affermava che, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016, l' , nella qualità di Controparte_1
Amministrazione aggiudicatrice, avrebbe dovuto corrispondergli un incentivo per funzioni tecniche, nella misura del 2% sull'importo dei suddetti lavori.
Deduceva che l'Amministrazione, benché più volte diffidata, non aveva provveduto ad adottare il regolamento previsto dall'art. 113 co. 3 D. Lgs. 50/2016, necessario per la liquidazione dei suddetti importi.
Rivendicava, per l'espletamento delle suddette attività, un credito pari ad € 61.521,68, di cui deduceva l'esigibilità ex art. 1183 c.c.
Precisava che il preteso credito aveva natura retributiva o, comunque, risarcitoria, giacché l'Amministrazione, avendo omesso di adottare il prescritto regolamento, non aveva ottemperato al correlato obbligo di legge, provocando un pregiudizio economico a suo carico in relazione al predetto incentivo.
3 Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le già indicate conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva in giudizio, benché regolarmente intimata, sicché, all'esito dell'udienza del 22.12.2021, il giudice ne dichiarava la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti appresso segnati.
Preliminarmente, va rilevata la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia che, in virtù del petitum sostanziale tracciato in ricorso, attiene ad un credito retributivo o risarcitorio comunque nascente dal rapporto di pubblico impiego privatizzato sussistente tra le parti, posizione giuridica la cui tutela è assegnata all'autorità giurisdizionale ordinaria (T.A.R. Bologna, sez. II, 7.2.2023, n. 74: “[…]Per quanto invece riguarda la concreta pretesa di parte ricorrente di ottenere il riconoscimento di tali incentivi per il periodo 2016/2018, come diritti riconosciuti direttamente dalla legge alla presenza di determinati presupposti - ovvero la sussistenza di gare pubbliche, o comunque di procedure competitive, bandite dopo il 2016; la prestazione da parte del dipendente di attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;
il mancato superamento da parte del dipendente del 50% della retribuzione annua etc., presupposti dei quali, peraltro, al Collegio nel caso in esame nulla è dato sapere- rilevato che al Regolamento compete esclusivamente la finalità di stabilire la percentuale delle risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni tecniche all'interno del limite massimo fissato dalla stessa legge, la giurisdizione nella presente controversia in parte qua non può che appartenere al Giudice Ordinario […]”).
2. Nel merito, deve osservarsi che, nel rito del lavoro, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente è una condotta processuale
“neutra”, che non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2021,
n. 30908: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non ha luogo nei casi di contumacia o tardiva costituzione che, come tali, non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato
4 dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa”; Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
In caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
In siffatto contesto, l'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto al compenso per incentivo tecnico, ovvero del diritto al connesso risarcimento del danno, incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente.
Dunque, nel presente giudizio, il geom. è onerato di dimostrare tutti gli elementi Pt_1 costitutivi del preteso diritto, ed anzitutto la sua fonte legale o contrattuale.
A riguardo, in ricorso viene invocato l'art. 113 D. Lgs. 50/2016, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, che così recita: “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.2 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti
a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi
a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
5 ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis.
Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Secondo la norma, le stazioni appaltanti, previa adozione di un regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, erogano incentivi per funzioni tecniche, ossia emolumenti economici accessori a favore del personale che abbia espletato attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
Trattasi di emolumenti che assumono natura senz'altro retributiva, atteggiandosi ad indennità accessorie, anche in deroga al principio della onnicomprensività della retribuzione, nonché finalizzate a compensare il dipendente, il quale svolge mansioni di natura tecnica nel contesto delle gare d'appalto pubbliche, del maggior impegno
6 professionale, esuberante l'ordinaria prestazione di lavoro, che deriva dall'assunzione di particolari e specifiche qualifiche professionali nell'ambito degli appalti stessi, dallo svolgimento delle correlate attività e dall'attribuzione delle connesse responsabilità (ad esempio, progettista, direttore dei lavori, direttore esecutivo, collaudatore, R.U.P., ecc.).
La ratio di tale previsione deve individuarsi in una logica premiale o incentivante, ossia nella finalità di valorizzare le professionalità in questione attraverso un compenso ulteriore rispetto a quello ordinario, oltre che nel risparmio di spesa connesso alla utilità che la P.A. riceve evitando esternalizzazioni degli incarichi in questione e relativi costi, in deroga alla disciplina generale del trattamento accessorio dettato dell'art. 3 D.
Lgs. 165/2001 (Cassazione civile, sez. lav., n. 2284/2019: “[…] Il c.d. "incentivo alla progettazione" (secondo una puntuale ripartizione del relativo fondo tra gli incarichi attribuibili in base a percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione), finalizzato a valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l'acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri, costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell'amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione (anche in base alle figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione […]”).
Deve, però, ravvisarsi, a parere di questo giudice, altresì un'ottica remunerativa e/o compensativa della stessa prestazione di lavoro, allorquando questa assuma le predette caratteristiche e comporti un più intenso sforzo professionale.
In particolare, l'art. 113 co. 2 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dell'appalto.
Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
Il successivo co. 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo possa essere ripartito ai destinatari, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di
7 apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.
Il residuo 20%, invece, va destinato all'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
a tirocini formativi o dottorati di ricerca.
Il legislatore, pertanto, ha demandato le modalità di ripartizione del fondo alla potestà regolamentare delle Amministrazioni, con la conseguenza che il diritto ad ottenere la prestazione è condizionato non solo dall'aver svolto una prestazione incentivata, ma anche dall'adozione del regolamento.
3. Sulla scorta del riparto probatorio sopra tracciato, compete al ricorrente allegare e provare la fonte giuridica del preteso diritto, che egli ha qualificato in termini di risarcimento del danno da lucro cessante a fronte dell'inadempimento dell' CP_1 nell'adozione del regolamento prefato e del conseguente pregiudizio economico.
Ebbene, a parere di questo giudice, la domanda è parzialmente inammissibile per le prestazioni svolte nel periodo anteriore alla vigenza del D. Lgs. 50/2016, entrato in vigore addì 19.4.2016.
Tale normativa di legge non può, con tutta evidenza, essere applicata a prestazioni espletate in precedenza, giacché essa non può produrre effetto retroattivo (sul punto, cfr. Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 10222 del 28/05/2020: “Il diritto a percepire
l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva … sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione”).
D'altra parte, il lavoratore non ha allegato l'esistenza di una disciplina legale o contrattuale applicabile ratione temporis alle prestazioni rese prima del 19.4.2016, né ha indicato l'esistenza, nel corpus del D. Lgs. 50/2016, di disposizioni transitorie o di diritto intertemporale statuitive della retroattività dell'art. 113 citato.
Né può soccorrere, a tal uopo, il potere di integrazione istruttoria ex art. 421 co. 2 c.p.c., notoriamente esercitabile dal giudice solo in presenza di una pista probatoria o di un principio di prova, e giammai allo scopo di sopperire ad una carenza di allegazione.
Anche il potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati in ricorso e di ricerca ex officio della disciplina normativa applicabile (iura noviti curia) non può essere esercitato nel caso di specie, in ragione della indicata assenza di deduzione, nel ricorso introduttivo, del substrato normativo legale o contrattuale che prevederebbe, anche per le prestazioni espletate prima di aprile 2016, l'incentivo economico per cui è causa.
A ben vedere, si tratta di omissione che non è idonea a rendere infondato il segmento
8 di domanda afferente alle attività espletate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
50/2016, dovendo piuttosto qualificarsi come inosservanza del disposto di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., nella parte in cui prevede che il ricorso deve contenere anche l'esposizione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, elementi che, nel periodo indicato, non risultano tracciati nell'atto introduttivo.
Ciò conduce al rilievo di inammissibilità di tale frazione della domanda.
4. Quanto alla residua parte, il ricorrente ha fornito la prova degli incarichi svolti, dell'ultimazione dei lavori e della spettanza dell'incentivo o del connesso risarcimento del danno.
Egli ne ha, poi, allegato, l'omessa corresponsione, in conformità al riparto probatorio applicabile nella fattispecie, trattandosi di prestazione connessa al contratto di lavoro, che, in quanto contratto di diritto comune, è soggetto all'applicazione della disciplina civilistica delle obbligazioni pecuniarie (Cassazione civile, S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Invero, dalla documentazione in atti, risulta provato per tabulas che il ricorrente abbia ricevuto incarichi e svolto attività per funzioni tecniche, previste dall'art. 113 co.1 D.
Lgs. 50/2016, con maturazione del diritto all'incentivo.
In specie, dalle delibere d'impegno e dai verbali di ultimazione dei lavori, risulta che il ricorrente abbia prestato la propria opera professionale nello svolgimento di attività incentivata, sia come direttore dei lavori, sia come coordinatore in materia di sicurezza e di salute, sia come progettista, attività che, secondo il dettato normativo, determinano l'insorgenza del diritto ad un compenso ulteriore rispetto all'ordinaria retribuzione.
Trattasi di posizione giuridica maturata e potenzialmente compromessa dalla mancata adozione del regolamento predetto.
Naturalmente, la contumacia datoriale ha impedito l'emersione di qualunque fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa.
Tuttavia, questo giudice ha ritenuto di dover accertare se la avesse in Controparte_1 effetti omesso di adottare il regolamento previsto dal succitato art. 113, trattandosi di circostanza appunto dirimente ai fini della qualificazione giuridica della domanda.
Difatti, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità, per la P.A. interessata, di adottare il regolamento anche in un momento successivo all'espletamento delle attività tecniche
9 suindicate, secondo il criterio tempus regit actionem (Corte dei conti, sez. aut., delibera n. 16/Sez. Aut./2021/QMIG del 6.10.2021).
In presenza di regolamento, anche se adottato ex post, il credito diviene esigibile, ex art. 1183 c.c. e ss., nel momento in cui sia spirato il termine per il pagamento ivi stabilito, non essendo consentito all'Amministrazione aggiudicatrice opporre la mancata conclusione del procedimento quale fattore ostativo alla liquidazione
(Cassazione civile, sez. lav. n. 4769/2023: “Sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti c.c., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicchè il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione di carattere retributivo, allorquando, come nella fattispecie, gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso”).
Di contro, in assenza del regolamento, il dipendente, che abbia prestato attività incentivata, è ammesso a promuovere l'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle Amministrazioni appaltanti
(Cassazione, civile, sez. lav. 16.3.2023 n. 7690: “[…] Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo, ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti;
Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004”).
5. L'accertamento detto, in uno alla quantificazione dell'incentivo su base risarcitoria o regolamentare, è stato demandato al C.T.U. nominato, dott.ssa
[...]
a cui veniva dato incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Acceda il consulente Per_1 presso l' . Ai sensi dell'art.213 c.p.c., verifichi se, successivamente alla data del Controparte_1
20.11.2020, sia stato emesso regolamento previsto dall'art.113 D.Lgs. 50/2016, e, in caso positivo, ne acquisisca copia e la alleghi alla relazione peritale, indicando la data di emissione;
Esamini il consulente la documentazione prodotta da . Individui tutti gli incarichi tecnici a lui Parte_1 conferiti dall' sulla scorta degli atti di causa ed isoli quelli per i quali è provata Controparte_1
l'indizione della gara per l'affidamento delle opere in data successiva al 19 aprile 2016, descrivendo la tipologia del singolo incarico attribuito al ricorrente. Limitatamente agli incarichi così isolati, per ognuno di essi individui il numero di tecnici incaricati dall' oltre al ricorrente e descriva i CP_1 rispettivi ruoli, nonché l'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, e nel caso abbia
10 acquisito il predetto regolamento, calcoli, sempre limitatamente agli incarichi come sopra isolati, la somma corrispondente all'80% della percentuale (non superiore al 2%) stabilita nel regolamento per ogni importo posto a base di gara, e ripartisca tale somma tra i tecnici incaricati insieme al ricorrente in base alle quote indicate nel regolamento stesso, secondo i ruoli ricoperti, determinando la quota che sarebbe spettata a , anche nell'ipotesi in cui risulti l'unico tecnico incaricato. Nel caso il Pt_1 regolamento non sia stato emesso, calcoli, sempre limitatamente agli incarichi come sopra isolati, la somma corrispondente all'80% del 2% di ogni importo posto a base di gara e ripartisca tale somma in egual misura tra i tecnici incaricati insieme al ricorrente, determinando la quota che sarebbe spettata
a quest'ultimo, anche nell'ipotesi in cui risulti l'unico tecnico incaricato. Verifichi che la quota spettante al ricorrente, secondo i vari anni di maturazione, in ogni caso non sia superiore all'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, esclusa la quota stessa, basandosi sulle dichiarazioni reddituali prodotte dal ricorrente stesso. Determini, infine, la somma che sarebbe complessivamente spettata al ricorrente, indicandola nella misura lorda”.
Nella relazione definitiva, il consulente d'ufficio affermava, tra l'altro, quanto segue:
“Relativamente al regolamento previsto dall'art.113 D.Lgs. 50/2016, si afferma che
l' ha approvato Regolamento recante la “disciplina per la Parte_2 corresponsione degli incentivi per le Funzioni Tecniche previsti dall'Art.113 del DLGS.
n. 50/2016” con delibera n.304 del 28.02.2022 (cfr. all.3)”.
Di conseguenza, veniva riscontrata l'attuazione a posteriori della potestà regolamentare prevista dall'art. 113 citato, sicché la frazione di domanda ammessa va in questa sede qualificata come azione di esatto adempimento.
Ciò posto, il C.T.U. proseguiva nella quantificazione delle spettanze, in specie escludendo quelle pretese per le attività svolte sino al 19.4.2016, come da quesito del giudice.
In dettaglio, il C.T.U. escludeva altresì i Lavori di adeguamento delle strutture dell' alle norme di prevenzione incendi, poiché disposti in data 11.4.2016 con CP_1 deliberazione n. 442 del e, quindi, antecedenti alla data del Parte_5
19.4.2016.
Sul punto, non può essere condivisa la contraria tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale, poiché per tali lavori non vi è stata gara, bensì affidamento diretto, la data rilevante non è quella della loro approvazione ma quella dell'affidamento stesso
(lettere di incarico a Siram S.p.a. e del 2.5.2016, 4.5.2016 e 6.5.2016). CP_11
A parere di questo giudice, infatti, occorre valorizzare l'atto iniziale con cui l'Amministrazione dà avvio al procedimento, atto che costituisce il presupposto di fatto e di diritto di ogni successiva attività, inclusi gli incarichi conferiti agli appaltatori ed ai dipendenti tecnici.
11 È nel momento di avvio del procedimento cha va, perciò, ravvisato il dies che determina l'applicazione della normativa ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, momento che, nella fattispecie, per i lavori in questione, cade in data anteriore alla vigenza dell'evocata normativa e, pertanto, determina l'inammissibilità del correlato segmento di domanda giudiziaria, nei termini sopra esposti.
Quanto alle attività incentivate susseguenti all'entrata in vigore del Codice degli appalti del 2016, il C.T.U. quantificava gli incentivi spettanti in applicazione del disposto di cui all'art. 9 del regolamento approvato dall' con la succitata delibera n. Controparte_1
304, ossia considerando gli importi a base di gara, il fondo in misura del 2%, la misura dell'80% da ripartire e la percentuale variabile di ripartizione tra i singoli professionisti stabilita nelle tabelle allegate al regolamento, in base al ruolo assunto da ciascuno.
Inoltre, il C.T.U. evidenziava che la quota spettante non supera il 50% del trattamento economico complessivo annuo.
Il consulente quantificava gli incentivi nel complessivo importo lordo di € 12.251,60.
La resistente va, perciò, condannata al pagamento di tale somma. CP_1
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso giudiziario
(20.11.2020) sino all'attribuzione.
6. Da ultimo, si rileva l'infondatezza della domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., da riferirsi al segmento di domanda principale dichiarato inammissibile.
A riguardo, basti osservare che il presupposto principale dell'azione di ingiustificato arricchimento è costituito dall'assenza di causa negotii dell'incremento del patrimonio giuridico di un soggetto e del correlato depauperamento a carico di altro soggetto.
Nel caso di specie, invece, l'espletamento degli incarichi antecedenti al 19.4.2016 trova la sua giustificazione causale nel contratto individuale di lavoro, in quanto gli incentivi previsti dalla legge per le attività tecniche compiute dai dipendenti pubblici nel contesto degli appalti rappresentano, come osservato, elementi premiali o indennitari, accessori della retribuzione, di cui costituiscono una maggiorazione.
Dunque, pur ammesso che l' , grazie all'opera prestata dal geom. , Controparte_1 Pt_1 abbia conseguito un vantaggio patrimoniale, la relativa fonte giuridica rimane individuata nel contratto di pubblico impiego, il che esclude in nuce l'assenza di una
12 causa legale o contrattuale, tale da rendere ingiustificato l'arricchimento (Cass. civ., n.
12405/2020: “L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria”; Cass. civ., n. 16305/2018: “L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica”).
Il difetto del presupposto dell'assenza di giusta causa rende, perciò, infondata la domanda subordinata. Assorbito ogni altro profilo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna , in persona del D. G. p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma lorda di € 12.251,60 a titolo di incentivo ex art. Pt_1
113 D. Lgs. 50/2016 per le attività indicate in motivazione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.11.2020 sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso poiché in parte inammissibile ed in parte infondato, nei termini offerti in motivazione;
3) condanna , in persona del D. G. p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
4) pone le spese di C.T.U., separatamente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
. CP_1
Così deciso in Avellino, 24.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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