Art. 7. Recidiva in contrabbando.
Nei casi preveduti dall' art. 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale .
Nei casi preveduti dall' art. 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale .