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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Il Giudice, nel procedimento R.G. n. 35/2025
A scioglimento della riserva assunta in data 18.06.2025, decide come da sottoestesa sentenza
Tempio Pausania, 18.06.2025
Daniela Schintu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 35/2025
, rappresentata e difesa dall'avv.to Matteo Calledda Parte_1 P.IVA_1
Contro
, , rappresentata dal Capitano di Fregata Controparte_1 P.IVA_2
Persona_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
In via cautelare preventiva -Accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 22 L.
689/81 e per l'effetto dichiarare sospesa, anche inaudita altera parte, l'efficacia dei provvedimenti impugnati
-Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 150/2024 emessa dalla Capitaneria di Porto -
Guardia Costiera di OLBIA;
in ogni caso Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di
Nuoro. - rigettare il ricorso della soc. e di conseguenza confermare la Pt_1 Parte_1 legittimità dell'Ordinanza-ingiunzione opposta e di ogni atto presupposto;
- condannare parte avversa alla refusione delle spese vive sostenute da questa Pubblica Amministrazione da calcolarsi sulla base di nota spese da produrre in momento successivo (Cass. Sez. I, n. 7597 del 05.06.2001)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione preliminare svolta, di incompetenza per territorio, la causa è stata tenuta in decisione.
Va preliminarmente rilevato che parte convenuta ha tempestivamente eccepito, in via pregiudiziale e/o preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale a favore del Tribunale di Nuoro.
L'eccezione, alla quale parte ricorrente ha aderito, risulta fondata e meritevole di accoglimento. Invero, non è in contestazione che il luogo ove sarebbe stata commessa la violazione, si trova nel
Comune di Budoni e che, tale Comune, come indicato nell' ordinanza ingiunzione impugnata, ricade nella giurisdizione del Tribunale di Nuoro, con la conseguente declaratoria di incompetenza a favore del Tribunale di Nuoro.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nuoro e dispone che la riassunzione della causa avvenga nei termini di legge.
Spese compensate.
Tempio Pausania, 18.06.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu