Art. 27. Creatori digitali 1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all' articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 .
2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all' articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 .