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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2486 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to STOPPA AMEDEO, Parte_1 giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del Ministro Controparte_1 pt, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p.t. dell' Controparte_2
, Dott. , dal Dott. e dalla Dott.ssa dal
[...] CP_3 Controparte_4
Controparte_5
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.04.2015 la parte ricorrente in epigrafe esponeva adi essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Personale
Educativo, svolgendo attualmente la propria prestazione lavorativa nel ruolo di Personale
Educativo con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Scolastico “Convitto
Nazionale T. Tasso" – Salerno (SA); che con l'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107 era stata istituita la carta elettronica per un importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo;
che in attuazione dell'art. 1 comma 122, Legge 13.07.2015 n. 107 era stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica di cui al comma 121, il quale, all'art. 2 comma 1, specificava che la predetta carta dovesse essere assegnata ai soli docenti di ruolo e non invece al personale educativo di ruolo. Eccepiva la illegittimità di tale esclusione dal momento che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, per questo espressamente collocati all'interno dell'area professionale del personale docente. Pertanto, richiamata la giurisprudenza di legittimità a favore di siffatta interpretazione, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “1) INTERPRETARE l'art.
1 comma 121 Legge 2015/107, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area Docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo;
2) INTERPRETARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo, ovvero DISAPPLICARE il
D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude il profilo personale Educativo nell'area personale docente, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, e per l'effetto: 3) CONDANNARE il Controparte_1
, in persona del in , (C.F. ), corrente in Roma, Viale
[...] CP_6 CP_7 P.IVA_1
Trastevere, 76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof.ssa (c.f. ) per gli anni scolastici Parte_1 C.F._1
2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
ovvero, in subordine,
CONDANNARE il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_6 (C.F. ), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad euro 500,00, o la P.IVA_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno. 4) CON
VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai comma 2 DM 55/2014 (Assistenza di più parti), del Decreto ministeriale 10/03/2014, n. 55 da liquidarsi in favore del difensore antistatario. Cont Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr Cass.
Sez. L -, Sentenza n.32104 del 31/10/2022; sez. L -, Ord. n. 9894 del 11/04/2024 e Ord. n.
9895 del 11/04/2024; Ord. n. 27872 del 25/09/2024; da ultimo Cass. 4810/2025), qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Rileva illustrare la cornice normativa e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie in esame.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_9
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile"; il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_10 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché' le modalità' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.P.C.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Ed invero, l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...)
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto;
pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non assume rilievo laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente - con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del D.P.R. 31/05/1974, n.
417 - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari"; com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
In conclusione, la c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della cara docente, con conseguente condanna del convenuto ad emettere CP_1 analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annuo) per la mancata fruizione del medesimo durante l' anno scolastico 2024/2025; invero, non osta al riconoscimento del beneficio né l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro né è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio (si veda Cass. n. 29961/2023, punto 17).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
PQM
Il Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 per l'anno scolastico 2024/2025;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. Controparte_11 carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 per il detto anno scolastico per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in euro 224,70 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario
Salerno, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino