Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2025, proposto da TT RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Sibilia e Domenico Pizzuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
‐ previa sospensione dell'efficacia ‐ A ‐ dell'avviso di accertamento n. 12 del 5.4.23 ex art. 31, co 4-bis, DPR 380/2001 per l'importo di euro 8.125,7, notificato in data 9.4.24, B - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali alla suddetta Ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. IC Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento n. 12 del 5.4.2023, ex art. 31, co 4-bis, DPR 380/2001, per l’importo di euro 8.125,7, notificato in data 9.4.2024.
A fondamento del ricorso, ha lamentato l’illegittimità del predetto atto, in virtù della intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, risalente all’anno 2016, nonché per l’estinzione dell’obbligazione a seguito della morte coautori della violazione.
Si è costituito il Comune intimato, rilevando l’infondatezza, in fatto e in diritto, della proposta domanda impugnatoria.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta infondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis, T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 16 ottobre 2025 n. 1682; 24 settembre 2025, n. 1562/2025).
Anzitutto, priva di pregio si rivela l’eccezione ad oggetto la pretesa prescrizione, posto che l’illecito amministrativo dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (per il quale è prevista la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001) è un illecito omissivo permanente (cfr. Ad. Plen. n. 16 del 2023) sicché la relativa prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla demolizione (cfr. Cons. St. n. 10484 del 2022), che nel caso di specie non è mai avvenuta.
Come statuito anche da questo Tribunale, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28, L. 689/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 16 ottobre 2025 n. 1682; 24 settembre 2025, n. 1562/2025).
Peraltro, le ordinanze n. 11/2016 e n. 11/B/2016 sono state adottate dal Comune di Salerno nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile abusivo, tra cui il sig. RO TT, come si evince agevolmente dall’esame dei provvedimenti.
Pertanto, l’odierno ricorrente riveste la qualifica di obbligato in via principale (in unione a restanti comproprietari del manufatto abusivo) rispetto alla sanzione pecuniaria irrogata dalla P.A., la quale è scaturita dalla mancata ottemperanza di tutti i destinatari alle ingiunzioni di demolizione n. 11/2016 e n. 11/B/2016.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese d lite a favore del Comune di Salerno, che liquida in euro 1.200,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di NO, Referendario, Estensore
LA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO