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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.11005 r.g. dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], CF: e ivi residen te alla via S. Parte_1 C.F._1
Giacomo dei Capri 41 – 80128 Napoli, elett. te dom. to in Napoli alla via P. Della Valle 4, c/o lo studio dell'Avv. Gennaro Minopoli (CF: pec: – fax CodiceFiscale_2 Email_1
0817679963) e del l' Avv. Luigi Martino (CF: pec: t) dai CodiceFiscale_3 Email_2 quali è rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce al presente ricorso
E
(cf. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar di IN (RM) del 22.03.24, rep. Per_1
37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. - PEC.: CodiceFiscale_4
t), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Email_3 via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli
Nonché
, con sede in Roma alla via Grezar n. 14 (c.f. e p. iva: Controparte_2
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasqualina Forsellino (cod. fisc. ) P.IVA_2 C.F._5 del Foro di Nocera Inferiore, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Marzano sul Sarno alla Via A. Gramsci, 157, giusta procura in calce al presente atto del Sig. in qualità di Parte_2 Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autentica Pt_3 per atto - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata Parte_4 dall' , ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui Controparte_2 all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
1 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui Controparte_3 Controparte_4
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203
[...] del 2005. L'Avv. Pasqualina Forsellino, indica, al fine di ricevere le relative comunicazioni, quale numero di fax lo: 081.956263 ed indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso del 9.5.24 ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. Parte_1
071 – 2024 – 90199700 30 00 e chiedeva:
“a)in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'atto di intimazione di pagamento N. 071 – 2024 – 90199700 30 00 e prima ancora del CP_ ruolo e relativamente all'importo di 2.676,66€ ( pagamento somme di competenza ) - onde evitare un ingiusto arricchimento e pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
b)sempre in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la mancanza / inesistenza di notifiche di atti precedenti e o di contestazioni di addebi to e o di omissioni e o di contestazione di presunte violazioni e comunque laddove esistenti, dichiararli privi di effetto, giacchè verificatisi prima della matu razione del maturato termine prescrizionale e decadenziale di 5 anni e quindi inefficaci, giacchè il periodo successivo è di certo superiore al quinquennio. c)Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto atto di intimazione di pagamento n. 071 – 2024 – 90199700 CP_ 30 00 e prima ancora il ruolo, se emesso, e fino alla concorrenza dell'importo di competenza di
2.767,66 € ( giacchè il residuo riguarda contravvenzioni risalenti al 2014 !, anch'esse prescritte e per le quali s'è maturata e dopo i 10 anni trascorsi dalla elevazione, la prescrizione breve ( ancata notifica della contravven zione nei 90 gg dal giorno del commisi delicti ) e lunga ( 5 anni ) e la deca denza (che determina l'estinzione del diritto delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale), per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per l'Intervenuta prescrizione e CP_ deca denza e/o e per irregolarità della procedura seguita dall ( causa di inammissibilità e improcedibilità ), stante la mancanza / inesistenza di pro va di eventuali notifiche di atti di avviso di contestazione dei presunti man cati versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali – di cui si è fatto generico e non specifico riferimento e che comunque hanno consentito l'ulteriore tra scorso del CP_ termine prescrizionale/decadenziale in danno del l ed in fa vore del ricorrente / opponente- 4)Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme ( anche per dupli cazione delle poste addotte ) così come richieste con l'atto di intimazione opposto per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annul larlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace ( l'atto opposto e la pretesa in esso fatta valere); 5)Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.” CP_ Si costituiva l che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e il proprio difetto di legittimazione passiva.
2 Si costituiva anche l che chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_2
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
In via preliminare va affermata la legittimazione passiva di entrambi i convenuti posto che l' opposizione si incentra sia sull' insussistenza ex post della pretesa impositiva essendo stata eccepita la prescrizione sia sulla carenza di regolare attività di notifica. CP Pertanto correttamente sono stati evocati in giudizio sia l' titolare dei crediti previdenziali in questione, sia il Concessionario alla riscossione, che ha curato l' attività di notifica degli atti esecutivi.
L'opposizione è inammissibile.
A parere del giudicante, nel decidere il presente giudizio è assorbente l'eccezione di l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione.
Ciò in quanto è documentato che l'intimazione di pagamento fa riferimento a:
- l'avviso di addebito n. 37120180003997585000 che è stato regolarmente notificato CP_ come da ricevute di accettazione e avvenuta consegna (doc. 2 e 3 );
- l''avviso di addebito n. 37120180023463192000 che è stato notificato come da CP_ ricevute di accettazione ed avvenuta consegna (doc. 5 e 6 );
La notifica degli avvisi di addebito in questione è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indirizzo risultante Email_5
CP_ dalla visura camerale prodotta in atti (doc. 7 ).
Ne deriva la inammissibilità della opposizione e la revoca dell'ordinanza di sospensione del titolo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
Dichiara la inammissibilità della opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 –
2024 – 90199700 30 00 e revoca dell'ordinanza di sospensione del titolo opposto
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1800,00 .
Così deciso in Napoli, il 12/05/2025 IL GIUDICE
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