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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
13630 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13630 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BERSANI GIORGIO
e nata il [...] a [...], residente a [...]
14 rappresentata e difesa dall'avv. BERSANI GIORGIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del vicendevole rispetto. Si precisa che la signora si è già trasferita con i figli e presso la nuova abitazione Controparte_1 Per_1 Per_2 sita in Via Monte Grappa n. 3, San Giovanni Lupatoto (VR)
2. La casa coniugale rimane al signor che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
3. Affidarsi la figlia , minorenne non indipendente economicamente, congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori. convivrà prevalentemente con la madre, che ne curerà la gestione ordinaria presso Per_2
l'abitazione sita in San Giovanni Lupatoto.
Il figlio , maggiorenne, ma non indipendente economicamente, convivrà con la madre e la Per_1 sorella.
4. Diritti di visita del signor Parte_1
Libero di organizzarsi con entrambi i figli in quanto uno maggiorenne, , ed ormai prossima Per_1 alla maggiore età la figlia : Per_2
5. I signori e eserciteranno in modo condiviso la responsabilità Controparte_1 Parte_1 genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, avendo riguardo alle capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni della stessa.
6. Il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile di Euro Parte_1 Controparte_1
350 ciascuno a titolo di mantenimento dei figli e , da rivalutarsi annualmente ai fini Per_1 Per_2
Istat.
Le detrazioni per i carichi famigliari saranno ripartite al 50% mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Controparte_1
7. In ordine alle spese straordinarie le stesse verranno sostenute integralmente dal Sig. Pt_1 quando i genitori dovranno concordare le spese straordinarie il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro che avrà tempo 10 giorni per negare la spesa in forma scritta. Trascorsi i 10 giorni senza alcuna risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso di spese medico sanitarie urgenti, che non necessitano di essere preventivamente concordate, i genitori si impegnano alla tempestiva reciproca informazione.
8. Stabilirsi a carico del signor un assegno di mantenimento a favore della signora Parte_1 di euro 300,00 (trecento00) mensili. Controparte_1
10. Fermo l'assegno di cui al punto precedente, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra le parti i signori e hanno provveduto a disciplinarli autonomamente e dichiarano di CP_1 Pt_1 non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro. Quanto ai buoni postali essi alla scadenza non verranno rinnovati ma divisi in parti uguali tra le parti.
11. Le spese relative al presente procedimento debbono intendersi interamente compensate.
12. I signori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo Controparte_1 Parte_1 del passaporto anche in forma individuale per la figlia e/o al rilascio di altro idoneo Per_2 documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025, Parte_1 Controparte_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 18/5/2002 e che dall'unione erano nati i figli (16/12/2003) e (27/2/2008) – hanno chiesto di dichiarare la Persona_3 Persona_4 separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore e del mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente . Per_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 17/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore e del mantenimento per il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente della minore e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...], alle condizioni specificate in Controparte_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 10, parte II, serie A, anno 2002;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
AN PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13630 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BERSANI GIORGIO
e nata il [...] a [...], residente a [...]
14 rappresentata e difesa dall'avv. BERSANI GIORGIO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del vicendevole rispetto. Si precisa che la signora si è già trasferita con i figli e presso la nuova abitazione Controparte_1 Per_1 Per_2 sita in Via Monte Grappa n. 3, San Giovanni Lupatoto (VR)
2. La casa coniugale rimane al signor che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
3. Affidarsi la figlia , minorenne non indipendente economicamente, congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori. convivrà prevalentemente con la madre, che ne curerà la gestione ordinaria presso Per_2
l'abitazione sita in San Giovanni Lupatoto.
Il figlio , maggiorenne, ma non indipendente economicamente, convivrà con la madre e la Per_1 sorella.
4. Diritti di visita del signor Parte_1
Libero di organizzarsi con entrambi i figli in quanto uno maggiorenne, , ed ormai prossima Per_1 alla maggiore età la figlia : Per_2
5. I signori e eserciteranno in modo condiviso la responsabilità Controparte_1 Parte_1 genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, avendo riguardo alle capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni della stessa.
6. Il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile di Euro Parte_1 Controparte_1
350 ciascuno a titolo di mantenimento dei figli e , da rivalutarsi annualmente ai fini Per_1 Per_2
Istat.
Le detrazioni per i carichi famigliari saranno ripartite al 50% mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora Controparte_1
7. In ordine alle spese straordinarie le stesse verranno sostenute integralmente dal Sig. Pt_1 quando i genitori dovranno concordare le spese straordinarie il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro che avrà tempo 10 giorni per negare la spesa in forma scritta. Trascorsi i 10 giorni senza alcuna risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso di spese medico sanitarie urgenti, che non necessitano di essere preventivamente concordate, i genitori si impegnano alla tempestiva reciproca informazione.
8. Stabilirsi a carico del signor un assegno di mantenimento a favore della signora Parte_1 di euro 300,00 (trecento00) mensili. Controparte_1
10. Fermo l'assegno di cui al punto precedente, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra le parti i signori e hanno provveduto a disciplinarli autonomamente e dichiarano di CP_1 Pt_1 non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro. Quanto ai buoni postali essi alla scadenza non verranno rinnovati ma divisi in parti uguali tra le parti.
11. Le spese relative al presente procedimento debbono intendersi interamente compensate.
12. I signori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo Controparte_1 Parte_1 del passaporto anche in forma individuale per la figlia e/o al rilascio di altro idoneo Per_2 documento valido per l'espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025, Parte_1 Controparte_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 18/5/2002 e che dall'unione erano nati i figli (16/12/2003) e (27/2/2008) – hanno chiesto di dichiarare la Persona_3 Persona_4 separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore e del mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente . Per_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 17/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore e del mantenimento per il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente della minore e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...], alle condizioni specificate in Controparte_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 10, parte II, serie A, anno 2002;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
AN PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra