Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2025, proposto da:
IA NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza della sentenza 25 marzo 2025, n. 38, del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docente per l'importo di euro 1.478,28, oltre a rivalutazione e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con sentenza del Tribunale di Nuoro, 25 marzo 2025, n. 38, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore della “Retribuzione professionale docente”, prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001 e dall’art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999, relativamente allo svolgimento di incarichi di supplenza negli anni 2020/2021, per l’importo totale di euro 1.478,28, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite liquidate in euro 700, oltre agli accessori di legge (con distrazione in favore dei difensori antistatari);
- la citata sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 2 aprile 2025, per cui risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
- con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- si è costituito in giudizio il resistente Ministero, depositando documentazione di interesse;
- alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- dagli atti del giudizio emerge l’avvenuto adempimento della sopra descritta sentenza di cognizione limitatamente alle spese legali (come da decreto di liquidazione del 9 aprile 2025), mentre non emerge prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, come detto quantificate dalla predetta sentenza di cognizione in euro 1.478,28, oltre a rivalutazione e interessi, avendo parte resistente prodotto sul punto -invece del necessario decreto di liquidazione- un atto di riconoscimento del debito (cfr. decreto 16 dicembre 2025 della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanni Muggianu di Orosei) che, ovviamente, non dimostra l’avvenuto pagamento;
- pertanto, sulla base di quanto esposto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro 25 marzo 2025, n. 38, limitatamente alle spese legali, mentre deve essere accolta l’istanza di esecuzione della predetta sentenza quanto alle somme spettanti a titolo di Retribuzione Professionale Docente, quantificata in euro 1.478,28, oltre a interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria;
- a tal fine è opportuno assegnare all’Amministrazione resistente il conclusivo termine di 60 giorni dalla notificazione della presente pronuncia per adempiere, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, un commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, il quale provvederà alla liquidazione della somma sopra descritta entro 60 giorni dall’eventuale comunicazione, a cura della parte ricorrente, della mancata esecuzione del giudicato entro il primo termine sopra indicato;
- trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese processuali liquidate con la sentenza del Tribunale di Nuoro, 25 marzo 2025, n. 38, descritta in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle restanti somme di cui al predetto giudicato (euro 1.478,28, oltre a interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria) entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia.
Nomina commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, il quale provvederà alla liquidazione della somma di cui sopra entro 60 giorni dall’eventuale comunicazione, a cura della parte ricorrente, della mancata esecuzione del giudicato entro il termine sopra indicato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre ad accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | IT RU |
IL SEGRETARIO