CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. ssa Laura Casale Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 447/2023 promossa da:
, in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in GENOVA alla via Assarotti 4/10, presso gli avv.ti
Gaetana Elisabetta Paterna e Massimo Ambrosino, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato agli atti del primo grado
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in GENOVA via delle Casaccie 1 presso gli avv.ti Enrico Vergani
e Marco Mastropasqua, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: «Voglia la Corte Ecc.ma - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 101 c.p.c. e, comunque, previa
1 integrale riforma della stessa in accoglimento di tutti i motivi d'impugnazione meglio esposti nell'atto d'appello introduttivo del presente grado del giudizio:
- nel merito, condannare la convenuta con sede in Controparte_2 CP_1
[c.f. ], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore P.IVA_1 della conchiudente sedente ed in persona come in atti, la somma Parte_1 di Euro 29.978.733,37 od altra somma di giustizia meglio vista, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. Con rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., ovvero il risarcimento del danno da mancato pagamento ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. e gli interessi sugli interessi dalla data della domanda. Vinti compenso e spese del giudizio oltre accessori come per legge.
- in via istruttoria e senza che ciò possa comportare inversione alcuna degli oneri probatori quali allocati ex artt. 1218 cod. civ. e 2697 cod. civ., la Parte_2 reitera tutte le istanze già formulate nel pregresso grado del giudizio, qui di seguito
[...] ritrascritte: a) disporre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel presente grado del giudizio richiedendo al nominato CTU o ad altro nominando che risponda anche alla seconda parte del quesito assegnato contenuta nella lettera b) del medesimo, il quale richiamava espressamente i quesiti indicati in atto di appello (pagg. 54 e 55) qui di seguito ritrascritti: «Dica il CTU, esaminati sia gli atti e i documenti di causa, sia lo stato dei luoghi e gli spazi del terminal comunque utilizzabili per il ricovero dei veicoli, sia le risorse umane e materiali a disposizione della società convenuta all'epoca dei fatti: (i) quanti veicoli -e in quali tempi- avrebbero potuto essere spostati dal piazzale e dal primo piano del deposito, al secondo piano dell'edificio stesso, ivi inclusa la rampa di accesso a doppia corsia;
(ii) quanti veicoli -e in quali tempi- avrebbero potuto essere spostati in altre aree rialzate del terminal, o comunque in altre aree del terminal non esposte al rischio di tracimazione di acqua marina;
(iii) con riferimento ai n. 591 veicoli già preparati per essere imbarcati in data 28 ottobre 2018 sulla M/n “Heroic Leader”- al netto di quelli che avrebbero potuto essere utilmente spostati come sopra sub (i) e (ii-) in quali tempi la batteria di detti veicoli avrebbe potuto essere scollegata». b) ammettere i capitoli di prova per interpello e testi formulati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. datata 16 marzo 2022 versata in atti nel giudizio di CP_3 primo grado e quivi ritrascritti: 1) “Vero che i fatti riferiti nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della
-in atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono stati personalmente CP_4 accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate dai signori Parte_3
, e i quali confermano Persona_1 Persona_2 Parte_4 Persona_3 integralmente il contenuto di tale relazione.”, 2) “Vero che i fatti riferiti nella relazione rubricata “ datata Bologna Controparte_5
29 marzo 2019 della atti [doc. 4 attr.] e da rammostrarsi al Controparte_6 teste- sono stati personalmente accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate
2 dai signori dott. e ing. i quali confermano integralmente il Persona_4 Persona_3 contenuto di detta relazione.”, 3) “Vero che il prezzo di vendita ai rispettivi acquirenti e destinatari delle autovetture menzionate come totalmente perdute nella relazione peritale datata Genova 3 CP_7 novembre 2020 della atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono CP_2 CP_8 quelli riportati per ciascuna di esse in detta relazione nonché nelle relative fatture -in atti
[doc. n. 5 attr.] e da rammostrarsi al teste”, 4) “Vero che i costi di ripristino delle 608 autovetture menzionate come CP_7 riparabili nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della -in CP_4 atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono quelli riportati nelle relative fatture della FCA ITALY S.p.A. n. 8001126772 e 8001126773 del 18 dicembre 2018, in atti [doc.ti n. 9 e 10 attr.] e da rammostrarsi al teste- e quelli sostenuti in € 121,00 per ogni veicolo per i trasferimenti dello stesso necessitati dall'esecuzione delle relative riparazioni”,
5) “Vero che -come risulta dal relativo contratto fra la e la VICO S.r.l. Controparte_9 datato Cairo Montenotte 4 dicembre 2018 -in atti [doc. n. 7 attr.] e da rammostrarsi al teste- per la demolizione delle 64 autovetture di cui al capo 3) distrutte da incendio la CP_7 predetta ha sostenuto un esborso di € 235,00 -al netto di IVA- per ognuna Controparte_9 di tali autovetture”,
6) “Vero che -come risulta dal contratto fra la la VICO Controparte_9 1) “Vero che i fatti riferiti nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della
-in atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono stati personalmente CP_4 accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate dai signori Parte_3
, e i quali confermano Persona_1 Persona_2 Parte_4 Persona_3 integralmente il contenuto di tale relazione.”, 2) “Vero che i fatti riferiti nella relazione rubricata “ datata Bologna Controparte_5 29 marzo 2019 della atti [doc. 4 attr.] e da rammostrarsi al Controparte_6 teste- sono stati personalmente accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate dai signori dott. e ing. i quali confermano integralmente il Persona_4 Persona_3 contenuto di detta relazione.”, 3) “Vero che il prezzo di vendita ai rispettivi acquirenti e destinatari delle autovetture menzionate come totalmente perdute nella relazione peritale datata Genova 3 CP_7 novembre 2020 della atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono CP_2 CP_8 quelli riportati per ciascuna di esse in detta relazione nonché nelle relative fatture -in atti
[doc. n. 5 attr.] e da rammostrarsi al teste”, 4) “Vero che i costi di ripristino delle 608 autovetture menzionate come CP_7 riparabili nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della -in CP_4 atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono quelli riportati nelle relative fatture della FCA ITALY S.p.A. n. 8001126772 e 8001126773 del 18 dicembre 2018, in atti [doc.ti n. 9 e 10 attr.] e da rammostrarsi al teste- e quelli sostenuti in € 121,00 per ogni veicolo per i trasferimenti dello stesso necessitati dall'esecuzione delle relative riparazioni”, 5) “Vero che -come risulta dal relativo contratto fra la e la VICO S.r.l. Controparte_9 datato Cairo Montenotte 4 dicembre 2018 -in atti [doc. n. 7 attr.] e da rammostrarsi al teste- per la demolizione delle 64 autovetture di cui al capo 3) distrutte da incendio la CP_7 predetta ha sostenuto un esborso di € 235,00 -al netto di IVA- per ognuna Controparte_9 di tali autovetture”,
3 6) “Vero che -come risulta dal contratto fra la e la VICO S.r.l. datato Controparte_9 Cairo Montenotte 4 dicembre 2018 -in atti [doc. n. 7 attr.] e da rammostrarsi al teste- e da quello fra la la datato Monza 3 dicembre 2018 e Modena 4 CP_7 Parte_5 dicembre 2018 -in atti [doc.ti n. 8 attr.] e da rammostrarsi al teste- la somma complessivamente recuperata dalla mediante la vendita -come rottame- a Controparte_9 dette società delle autovetture di cui al capo 3) danneggiate dal bagnamento da CP_7 acqua marina è stata di complessivi € 110.150,00 al netto di IVA”,
7) “Vero che -come risulta dalle relative “credit notes” -in atti [doc. n. 6 attr.] e da rammostrarsi al teste- la ha riaccreditato agli acquirenti delle 815 Controparte_9 autovetture di cui al precedente capo 3) da essa fatte demolire l'intero prezzo ai 00000medesimi addebitato nelle relative fatture di vendita in atti [doc. n. 6 attr.]”, con i testi indicati a pagina 10 della sopraindicata memoria Genova-Savona 16 marzo 2022; c) richiedere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, di comunicare ogni informazione in suo possesso circa la mareggiata dell'8/9 dicembre 2006 e, segnatamente, la massima altezza rilevata delle relative onde, le aree del porto di allagate / colpite da dette onde ed i danni riportati dalle opere e strutture CP_1 portuali e dalle merci ivi al tempo giacenti;
d) ammettere la conchiudente alla prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte ed in denegata ipotesi ammessi, con espressa riserva di precisare i nominativi dei testi in funzione delle specifiche circostanze oggetto di prova».
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, anche istruttoria, per tutti i motivi di cui in narrativa: respingere integralmente l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 214/2023, Rep. n. 292/2023, resa dal Tribunale di Savona il 23 marzo 2023 (Giudice dott.ssa Traverso), all'esito del giudizio pendente inter partes sub R.G. 1033/2021, in quanto inammissibile e/o comunque radicalmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la suddetta sentenza n. n. 214/2023 del Tribunale di Savona;
(b) in via incidentale, riformare i capi della sentenza n. 214/2023, Rep. n. 292/2023, resa dal Tribunale di Savona il 23 marzo 2023 (Giudice dott.ssa Traverso), all'esito del giudizio pendente inter partes sub R.G. 1033/2021, meglio individuati in narrativa del presente atto (§ III.D), nonché il consequenziale
P.Q.M.
, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa e, pertanto, dichiarare che il difetto di legittimazione ad agire di accertato e Parte_1 dichiarato dalla predetta sentenza, è stato tempestivamente proposto in atti su eccezione di parte conseguentemente revocando la compensazione delle Controparte_2 spese di lite di primo grado di giudizio disposta proprio sull'asserito rilievo d'ufficio, e liquidando in favore della medesima le spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio;
(c) in ogni caso, respingere integralmente le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, in quanto inammissibili e/o comunque radicalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
e comunque (d) accogliere le seguenti conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: i) in via preliminare, rilevare la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per difetto del requisito di cui all'art. 163 n. 3, c.p.c. con ogni
4 consequenziale pronuncia in rito, ivi inclusa la carenza di legittimazione attiva in capo a
(ii) in subordine, nel merito: accertare e dichiarare che, in presenza di Parte_1 eventi di forza maggiore, nessuna responsabilità è ascrivibile a Controparte_2 per i danni occorsi ai Veicoli Maserati stoccati all'interno delle aree del porto di CP_1 affidate alla prima in concessione in occasione degli eventi metereologici eccezionali del 29 e 30 ottobre 2018; e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a Parte_1 in relazione alle domande formulate, respingendo l'avversaria richiesta di pagamento;
[...] (iii) in gradato subordine, ridurre l'importo di qualsiasi danno che fosse ritenuto risarcibile a quella somma di giustizia che dovesse risultare dovuta in applicazione dei principi in materia di prova del pregiudizio economico conseguente alla lesione di un diritto e, in ogni caso, di determinazione del danno in concreto risarcibile;
(iv) in estremo subordine, sempre nel merito: respingere la richiesta di applicazione degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero la richiesta di ulteriore danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (v) in via istruttoria: − accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da a pag. 4 della Controparte_2 memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e per l'effetto ordinare a Parte_1 l'esibizione dei seguenti documenti: • polizza assicurativa (e relative condizioni generali e speciali) sottoscritta da da e dagli eventuali co-assicuratori in rischio;
• CP_7 Pt_1 atto liquidatorio emesso ai termini della suddetta polizza assicurativa che, lungi da costituire oggetto di istanza di carattere esplorativo, potrà consentire all'esponente di identificare in modo analitico di quali danni viene in questa sede chiesto il risarcimento, potendo così finalmente STA esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa;
e • quietanza di pagamento dell'indennizzo assicurativo e/o evidenza contabile dell'avvenuto pagamento”; − dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutti i capitoli di prova da 1 a 7 dedotti da
[...] a pagg.
9-11 dell'atto di citazione dell'8 aprile 2021; − ammettere i seguenti Parte_1 capitoli di prova dedotti da a pagg. 22-27 della memoria ex art. Controparte_2 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 16 marzo 2022: ) “Vero che, al momento dei fatti, risalenti alla mareggiata abbattutasi sul porto di nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018, le CP_1 procedure utilizzate dal personale di per la gestione dei veicoli Controparte_2 erano quelle descritte nel documento “Addendum 1, che si rammostra al teste”; 2) CP_7
“Vero che Lei, nel suo ruolo di addetto alle operazioni nel terminal di Terminal CP_1 [...]
ha applicato nel periodo immediatamente antecedente la mareggiata abbattutasi sul CP_2 porto di nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 le procedure stabilite da nel CP_1 CP_7 documento “Addendum 1” in relazione alla ricezione e scarico delle bisarche, allo stoccaggio e alla preparazione all'imbarco dei veicoli a bordo delle navi”; 3) CP_7
“Vero che la procedura di posizionamento a stock definitivo dei veicoli ivi inclusa CP_7 l'attività di stacco del morsetto della batteria, veniva effettuata e seguita da almeno due operatori di STA”; 4) “Vero che la procedura di preparazione delle vetture prima CP_7 dell'imbarco sulle navi, ivi inclusa l'attività di attacco del morsetto della batteria, veniva effettuata da due operatori di STA”; 5) “Vero che nella giornata di sabato 27 ottobre 2018 e la mattina del 29 ottobre 2018 sono giunti presso il terminal di a CP_1 Controparte_2 mezzo bisarca rispettivamente 52 e 124 veicoli come da elenchi che si rammostrano CP_7 al teste (prodd. nn. 8 e 9)”; 6) “Vero che le vetture giunte nelle giornate del 27 e 29 ottobre 2018 presso il terminal di rimasero nell'area di smistamento con CP_1 Controparte_2 il morsetto della batteria attaccato come da procedure stabilite di cui all'Addendum 1”; 7)
“Vero che in data 29 ottobre 2018 ha ricevuto da avviso di Controparte_2
5 allontanarsi con urgenza dal terminal secondo l'ordine diramato dalla Capitaneria di Porto di ”; 8) “Vero che Lei, nel suo ruolo di addetto alle operazioni nel terminal di CP_1 [...]
si occupa dello stoccaggio di vetture di altre case automobilistiche Controparte_2 diverse da;
9) “Vero che le procedure di stoccaggio e gestione delle vetture Nissan CP_7 all'interno del terminal di prevedono la disconnessione della
CP_1 Controparte_2 batteria per ridurre la percentuale di scarica della stessa, come da procedure Nissan che si rammostrano al teste (prod. n. 2)”; 10) “Vero che le procedure di stoccaggio e gestione delle vetture Renault all'interno del terminal di sono prive di qualsiasi
CP_1 Controparte_2 indicazione di disconnessione della batteria, come da procedure Renault che si rammostrano al teste (prod. n. 2)”;11) “Vero che le vetture Renault, Open, Peugeot, Citroen e PSA Group sono stoccate all'interno del terminal di in assenza di qualsiasi
CP_1 Controparte_2 disconnessione della batteria”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati i IGg.ri e , tutti Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 domiciliati presso la sede di in Piazza De Andrè 6r - 17100
CP_1 Controparte_2
. 12) “Vero che le procedure dettate da in relazione alla ricezione e allo CP_1 CP_7 scarico delle bisarche, allo stoccaggio e alla preparazione all'imbarco e all'imbarco dei veicoli di cui all'Addendum 1 erano prive di un termine di anticipo massimo con il CP_7 quale disporre gli stessi veicoli per l'imbarco sulle navi”; 13) “Vero che in data 28 ottobre 2018 avrebbe dovuto ormeggiare presso il terminal di STA la nave “Heroic Leader”; 14)
“Vero che in previsione dell'arrivo al porto di della M/n “Heroic Leader” in data 28 CP_1 ottobre 2018 erano stati preparati nei giorni precedenti tale data, sulla base delle procedure di cui all'Addendum 1, 591 veicoli come da elenco che si rammostra al teste (prod. CP_7
n. 4)”; 15) “Vero che i preparativi dei 591 veicoli Maserati all'imbarco sulla nave “Heroic Leader” erano stati effettuati in anticipo, tenuto conto dell'operatività del terminal”; 16)
“Vero che, a causa delle condizioni meteo avverse, in data 28 ottobre 2018 la Capitaneria di Porto non ha autorizzato l'accosto della nave “Heroic Leader”, rimandandolo al giorno successivo”; 17) “Vero che, stanti le condizioni meteo avverse, in data 29 ottobre 2018 la nave “Heroic Leader” non ormeggiava nel porto di e veniva destinata altrove”; 18) CP_1
“Vero che il personale di STA veniva avvisato che la nave “Heroic Leader” non avrebbe ormeggiato presso il terminal durante la mattinata del 29 ottobre 2018”; 19) “Vero che in data 5 novembre 2018 avrebbe dovuto ormeggiare presso il terminal di STA la nave “ Per_5 ; 20) “Vero che in previsione dell'arrivo al porto di della M/n “
[...] CP_1 Per_5
in data 5 novembre 2018, erano stati preparati nei giorni precedenti tale data, sulla
[...] base delle procedure di cui all'Addendum 1, 178 veicoli come da elenco che si CP_7 rammostra (prod. n. 6)”; 21) “Vero che i preparativi dei 178 veicoli all'imbarco CP_7 sulla nave “ sono stati effettuati in anticipo, tenuto conto dell'operatività del Persona_5 terminal”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati la IG.ra
, domiciliata presso la sede di in Piazza De Andrè Testimone_5 Parte_6 6r – 17100 , nonché i IGg.ri e CP_1 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
, tutti domiciliati presso la sede di in Piazza Testimone_4 CP_1 Controparte_2 De Andrè 6r - 17100 . 22) “Vero che al momento della mareggiata del 29 e 30 ottobre CP_1 2018 il piano superiore del deposito multipiano di era già al Controparte_2 massimo della capienza e comunque privo di ulteriore spazio per accogliere un numero maggiore di Veicoli Maserati”; 23) “Vero che la rampa di accesso al piano superiore del deposito multipiano di è adibita unicamente alla manovra e CP_1 Controparte_2
6 movimentazione dei veicoli ivi stoccati”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati i IGg.ri e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, tutti domiciliati presso la sede di in Piazza De Andrè
[...] CP_1 Controparte_2 6r - 17100 . 24) “Vero che Lei è alle dipendenze di CP_1 Controparte_2 dall'anno 2010”; 25) “Vero che Lei prima di essere alle dipendenze di Controparte_2 lavorava presso la società Interconsult S.r.l. e si occupava di servizi peritali delle
[...] vetture stoccate presso il terminal di;
26) “Vero che Lei ha Controparte_2 CP_2 svolto un'esperienza lavorativa e di formazione tecnica presso per circa quattro CP_7 anni”. 27) “Vero che Lei, a seguito del divampare di un incendio presso il terminal di CP_1 nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018, ha raggiunto il terminal intorno Controparte_2 alle ore 03:00 del 30 ottobre 2018”; 28) “Vero che in occasione dell'accesso al terminal di
Terminal per le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nella CP_1 CP_2 notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018 da parte dei Vigili del Fuoco, Lei ha preso visione diretta dello stato dei luoghi e degli interventi posti in essere dai Vigili del Fuoco”; 29) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, una volta messi in sicurezza i luoghi da parte dei Vigili del Fuoco, ha potuto avvicinarsi ai Veicoli stoccati presso il terminal, insieme ad altri CP_7 colleghi del personale di;
30) “Vero che la mattina del 30 Controparte_2 ottobre 2018 ha provveduto, unitamente ad altri colleghi del personale di Controparte_2
a staccare il morsetto della batteria dei Veicoli Maserati a cui nei giorni
[...] precedenti il morsetto era stato attaccato in previsione dell'imbarco”; 31) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, dopo aver staccato il morsetto della batteria dei Veicoli Maserati a cui nei giorni precedenti il morsetto era stato attaccato in previsione dell'imbarco, alcuni di detti Veicoli Maserati prendevano spontaneamente fuoco e che l'incendio si originava all'interno degli autoveicoli in prossimità del c.d. computer body”; 32) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, a fronte degli incendi innescatisi all'interno dei Veicoli aventi il morsetto della batteria staccato, su indicazione di CP_7 CP_7 procedeva a scollegare il cavo di collegamento al polo positivo della batteria anche dagli ulteriori Veicoli con morsetto della batteria staccato ma non ancora interessati da CP_7 incendio”; 33) “Vero che nella giornata del 30 ottobre 2018, successivamente allo scollegamento del cavo di collegamento al polo positivo della batteria dagli ulteriori Veicoli Maserati, cessava ogni nuovo fenomeno di incendio all'interno di detti ulteriori Veicoli Maserati”. Si indica quale testimone su tutti i capitoli di prova sopra formulati il IG.
[...]
domiciliato presso la sede di in Piazza De Andrè 6r – Tes_2 CP_1 Controparte_2 17100 . Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dal n. 27) al n. 33) i IGg.ri CP_1
e , tutti domiciliati presso la sede di Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 CP_1 in Piazza De Andrè 6r – 17100 . 34) Vero che in occasione Controparte_2 CP_1 dell'accesso al terminal di Terminal per le operazioni di spegnimento CP_1 CP_2 dell'incendio divampato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018 da parte dei Vigili del Fuoco, Lei ha preso visione diretta dello stato dei luoghi e degli interventi posti in essere dai Vigili del Fuoco”; 35) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, una volta messi in sicurezza i luoghi da parte dei Vigili del Fuoco, ha potuto avvicinarsi ai Veicoli Maserati stoccati presso il terminal, unitamente al personale di .; 36) “Vero che la Controparte_2 mattina del 30 ottobre 2018 ha visto il personale di procedere Controparte_2 allo stacco del morsetto della batteria dei Veicoli Maserati non interessati da incendio”; 37)
“Vero che la mattina del 30 ottobre 2018 alcuni dei Veicoli Maserati non interessati da
7 incendio a cui il personale di aveva staccato il morsetto della Controparte_2 batteria prendevano spontaneamente fuoco e che l'incendio si originava all'interno degli autoveicoli in prossimità del c.d. computer body”;38) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018 successivamente agli incendi originatisi spontaneamente all'interno di alcuni Veicoli Maserati a cui il personale di aveva staccato il morsetto della Controparte_2 batteria, il personale di procedeva a scollegare il cavo di Controparte_2 collegamento al polo positivo della batteria anche dagli ulteriori Veicoli Maserati con morsetto della batteria staccato ma non ancora interessati da incendio”; 39) “Vero che nella giornata del 30 ottobre 2018, successivamente allo scollegamento del cavo di collegamento al polo positivo della batteria dagli ulteriori Veicoli Maserati da parte del personale di cessava ogni nuovo fenomeno di incendio all'interno di detti Controparte_2 ulteriori Veicoli Maserati”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati il domiciliato in Via dei Ramai 13, 57121 – Livorno, e la Testimone_6 IG.ra , domiciliata presso la sede di in Piazza De Testimone_5 Parte_6 Andrè 6r – 1700 . − qualora venissero ammesse, in tutto o in parte, le prove CP_1 testimoniali formulate da nei capitoli di prova da 1 a 7, ammettere a Parte_1 prova contraria i seguenti capitoli di prova formulati da a pagg. Controparte_2
10-11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 5 aprile 2022: 40) “Vero che le fatture di vendita dei Veicoli di cui alla produzione n. 5 di – CP_7 Parte_1 che si rammostra al teste – riportano le condizioni di vendita Incoterms CIF (cost insurance freight)”;41) “Vero che le fatture di vendita dei Veicoli Maserati di cui alla produzione n. 5 di – che si rammostra al teste – riportano il prezzo commerciale di Parte_1 vendita lordo dei Veicoli Maserati, inclusivo dei costi di trasporto (freight) a destino, di assicurazione (insurance), del ricavo di vendita oltre il costo netto di produzione e del valore IVA dei materiali extra UE”; 42) “Vero che le fatture dei Veicoli di cui alla CP_7 produzione n. 5 di – che si rammostra al teste – riportano le condizioni Parte_1 di pagamento 3 mesi D.F.F.M. + 1 giorno (tre mesi fine mese dalla data della fattura, più un giorno)”; 43) “Vero che le fatture dei Veicoli di cui alla produzione n. 5 di CP_7
– che si rammostra al teste – sono prive dell'evidenza di pagamento del Parte_1 prezzo di vendita indicato in ciascuna rispettiva fattura”; 44) “Vero che le note di credito relative alle fatture di vendita dei Veicoli di cui alla produzione n. 6 di CP_7 [...]
– che si rammostra al teste – sono prive dell'evidenza di riaccredito del prezzo di Parte_1 vendita da parte di a favore dei rispettivi clienti”. dichiarare inammissibile la CP_7 richiesta ex art. 213 c.p.c. formulata da a pag. 9 dell'atto di citazione Parte_1 dell'8 aprile 2021; − dichiarare inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di ufficio formulata da a pag. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 16 Parte_1 marzo 2022; − disporre consulenza tecnica con i seguenti quesiti formulati da
[...]
a pagg. 27 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 16 marzo Controparte_2 2022 e a pagg. 8 e 9 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 5 aprile 2022: 1) valuti il CTU l'evento meteorologico occorso in data 29 e 30 ottobre 2018 sul Mar Ligure, in particolare abbattutosi sul porto di e determini se esso può essere qualificato come CP_1 eccezionale in termini di prevedibilità e/o intensità; 2) identifichi il CTU l'area del terminal in concessione a STA in cui si sono verificati i fatti di causa e la posizione dei Veicoli Maserati danneggiatisi;
3) descriva il CTU i Veicoli Maserati coinvolti nell'evento suddivisi per modello, indipendentemente se danneggiati o meno, e cataloghi i Veicoli Maserati stessi
8 per tipologia ed estensione dei danni;
4) quantifichi il CTU l'ammontare dei danni in base alla catalogazione dei Veicoli Maserati di cui al quesito 3) e riferisca in merito alla loro corrispondenza con quanto reclamato in atti da parte attrice;
5) determini il CTU, dapprima collocando in ordine temporale l'allagamento dei Veicoli e l'incendio dei medesimi, CP_7 se, in funzione dell'origine e della causa degli inneschi in rapporto alle caratteristiche tecniche dei Veicoli lo scollegamento del morsetto dal polo negativo della batteria CP_7 dei Veicoli Maserati sia stato influente rispetto alla causa degli stessi inneschi;
6) qualora in ordine temporale l'allagamento sia avvenuto prima degli inneschi, determini il CTU quale maggior danno ai Veicoli ha provocato l'incendio; 7) considerate tutte le CP_7 circostanze del caso, valuti e riferisca il CTU se e quali attività di limitazione del danno avrebbero potuto essere intraprese dal personale del Terminal operando in assoluta sicurezza”. Non si accetta il contraddittorio su domande ed istanze nuove o comunque tardiva-mente formulate da parte appellante, anche in via istruttoria. Con vittoria di onorari, spese di lite generali e specifiche nonché accessori, come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'autunno del 2018, nelle giornate del 29 e 30 ottobre, una violenta mareggiata danneggiava centinaia di autovetture della del valore di svariati milioni di euro CP_7 stoccate presso il depositario TA) presso il Porto di . Controparte_2 CP_1
dopo aver indennizzato la proprietà dei veicoli, conveniva in giudizio Parte_1 in qualità di cessionaria del credito risarcitorio “nei confronti di chiunque CP_10 responsabile a qualsivoglia titolo”, fino a concorrenza dell'importo indennizzato
(29.978.733,37), contestandole di aver custodito le autovetture in luoghi e con CP_7 modalità non idonee ad assicurarne la conservazione in occasione dell'evento meteo del 29/30 ottobre 2018. si costituiva in giudizio sollevando eccezione preliminare di nullità della citazione CP_10 per indeterminatezza dell'oggetto, sostenendo che non si comprendesse se avesse Pt_1 agito quale cessionaria del credito (nel qual caso sarebbe stata “insussistente” la causa della cessione, essendo la Compagnia già autorizzata ad agire ex lege in rivalsa ex art 1916 c.c.) ovvero in surroga, nel quale ultimo caso avrebbe omesso di produrre la Pt_1 documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione, ovvero la polizza assicurativa e la quietanza di pagamento dell'indennizzo. Di qui la nullità della citazione. Nel merito, negava la propria responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c. deducendo l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile, essendo l'evento meteo occorso eccezionale ed assolutamente imprevedibile.
9 Con sentenza n. 214/2023 pubblicata il 23 marzo 2023 il Tribunale di Savona “ogni altra domanda, eccezione, istanza anche istruttoria rigettata e/o assorbita” dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di nei confronti della convenuta , Pt_1 Controparte_2 compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
A motivo della decisione, il giudice deduceva che trattavasi di cessione avente ad oggetto un credito futuro e aleatorio (poiché l'esistenza dello stesso era subordinata ad un preventivo accertamento giudiziale), efficace nei confronti del debitore ceduto ed allo stesso opponibile solo nel momento in cui il credito fosse accertato effettivamente nella sua esistenza. Da quanto sopra discendeva, secondo il giudicante, che all'atto della proposizione della domanda non avesse titolo per agire giudizialmente nei confronti di STA, e che tale carenza di Pt_1 legittimazione fosse rilevabile d'ufficio.
Doveva essere inoltre esclusa la legittimazione attiva di anche a proporre azione di Pt_1 accertamento dell'inadempimento di STA e conseguente azione risarcitoria – censura anch'essa rilevabile ex officio - in quanto, in caso di cessione di credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale (che rimane in capo al cedente ed al ceduto) e la titolarità del diritto di credito che viene ceduta invece al cessionario, il quale acquista dunque unicamente le azioni volte alla realizzazione del credito ma non anche quelle contrattuali.
Concludeva il Giudicante dunque che andasse “dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di e tale declaratoria ha effetto assorbente su ogni altra questione”. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in Pt_1 epigrafe. Si è costituita resistendo all'appello e spiegando appello incidentale. CP_10
All'udienza del 21.09.2023 è stata autorizzata il rideposito su supporto DVD di un Pt_1 video già prodotto in primo grado, e la causa è stata rinviata al 23.11.2023 per consentire alle parti di valutare la proposta transattiva formulata dalla Corte, la quale, lette le note sostitutive depositate, ha disposto CTU rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza del
18.01.2024. Accolta parzialmente la richiesta di integrazione del quesito, la causa è stata quindi rinviata dapprima al 30.05.2024, quindi, ulteriormente, in seguito ad istanza di proroga, a quella del 26.09.2024, per esame CTU, fino ad essere rimessa in decisione con termini all'udienza del 23 gennaio 2025.
10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ha dedotto la nullità della sentenza di primo Pt_1 grado per violazione degli artt. 101 e 112 seconda parte cpc (vizio di ultrapetizione) per aver il Giudice sollevato d'ufficio non una eccezione pregiudiziale in rito (carenza di legittimazione ad agire, rilevabile d'ufficio) bensì una eccezione preliminare di merito
(attinente l'inefficacia della cessione di credito) rilevabile solo su eccezione di parte.
Secondo la corretta interpretazione della sentenza Cass. Unite 2951/2006 – erroneamente citata dal giudice - la legittimazione ad agire riguarda esclusivamente la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, sicché sussiste – e conduce alla conclusione del processo con una pronuncia in rito – tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto azionato non appartenga all'autore. La verifica della legittimazione ad agire attiene cioè alla verifica della circostanza che il diritto azionato sia o meno affermato come diritto di colui che propone la domanda: costituendo una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio.
Nel caso in ispecie non aveva certo agito affermando di azionare un credito altrui, Pt_1 ma un credito suo proprio in quanto acquisito dall'originario titolare attraverso apposito atto di cessione di credito (secondo il Giudice privo di efficacia, valutazione attinente il merito della domanda).
Da una parte la sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art 101 cpc per non aver dato – di fronte ad una questione rilevata d'ufficio – termine alle parti per il contraddittorio di rito;
dall'altra violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato andando ultra petitum per aver pronunciato su eccezione non rilevabile d'ufficio e non sollevata da controparte.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce erroneità della sentenza per violazione dell'art 1260 c.c. comma 1. Secondo il Giudice di primo grado il negozio di cessione, in quanto avente ad oggetto un credito futuro – in quanto subordinato ad un accertamento giudiziale – avrebbe efficacia traslativa differita, dunque non varrebbe a trasferire a né l'attuale legittimazione ad agire per il recupero del credito (di cui non Pt_1 sarebbe all'attualità titolare) né titolo per proporre un'azione di accertamento di un inadempimento di STA (azione contrattuale che come tale resterebbe in capo al cedente).
11 Il primo ed il secondo motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attenendo all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva accolto dal Giudice di prime cure.
Essi sono fondati.
Con la sentenza resa a Sezioni unite n. 2951 del 16 febbraio 2016 la Suprema Corte ha distinto tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, ribadendo che la problematica della titolarità della posizione soggettiva attiene al merito della decisione. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, ed oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della stessa è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva è dunque la prospettazione, sicché la legittimazione difetta tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato non appartiene all'attore Tuttavia le Sezioni unite hanno rilevato come spesso il termine sia utilizzato impropriamente in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda cioè non la prospettazione ma la fondatezza della stessa.
Nel caso in ispecie non sussiste nessun dubbio che nella citazione introduttiva Pt_1 abbia affermato la propria titolarità del diritto dedotto in qualità di cessionaria del credito, e che dunque nessun difetto di legittimazione attiva sia ravvisabile nel caso de quo, restando irrilevante la circostanza – attinente al profilo della titolarità sostanziale del diritto – della presunta “inefficacia” dell'atto di cessione, sollevata dal Giudicante.
Peraltro, anche sul piano della titolarità del diritto sostanziale isulta aver assolto Pt_1 all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione dell'atto di cessione del credito risarcitorio (doc.18): “ il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario , poiché il so interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario …” (Cass.
9 luglio 2018 n. 18016; in senso conforme Cass 31 luglio 2012 n. 13691).
12 La riforma integrale della sentenza in punto di eccezioni preliminari impone a questa Corte la decisione della causa nel merito. ha dedotto la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, a fronte dell'assenza di Pt_1 una prova liberatoria ex art 1218 c..c. da parte di STA ed alla luce della dedotta, mancata adozione delle precauzioni necessarie. Il creditore attore ha difatti il solo onere di allegare l'inadempimento mentre tocca al debitore dimostrare che questo non sia a lui imputabile: nel caso in ispecie non era sufficiente – come nei fatti era avvenuto da parte della debitrice STA - dedurre e dare prova dell'eccezionalità dell'evento meteo occorso, ma era necessario altresì considerare il comportamento tenuto in concreto dal debitore nella circostanza, e valutare la evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile. STA invece nel lasso di tempo tra i primi messaggi di allerta e l'evacuazione del terminal non aveva fatto nulla. Per i danni da incendio, in particolare ad esempio, risultava che all'atto dello stoccaggio non fossero stati scollegati i cavetti della batteria delle autovetture;
mentre, sempre esemplificativamente, per quelli da bagnamento risultava che, nonostante vi fosse capienza ai piani rialzati non si era provveduto allo spostamento dei veicoli situati al livello inferiore.
Il motivo è infondato.
Sul quesito posto da questa Corte, come integrato su istanza di parte : “ a) accerti il CTU….
La sussistenza o meno di una causa di forza maggiore , dovuta a condizioni meteorologiche eccezionali e imprevedibili del 29 e 30 ottobre 2018 relativamente all'area oggetto di causa;
” il consulente incaricato ing. ha concluso che “sussiste la condizione causa di Per_6 forza maggiore legata alle condizioni meteorologiche eccezionali ed imprevedibili (o più correttamente non totalmente prevedibili) dell'evento meteorologico del 29-30 ottobre 2018 presso il porto di , ma l'evento è risultato eccezionale anche in molte altre zone della CP_1
Liguria e dell' intera.” Pt_1
Questa Corte ritiene pienamente condivisibili le risultanze dell'elaborato peritale, ben argomentato e privo di contraddizioni logiche, e redatto nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il CTU ha esordito affermando che “l'autunno 2018 verrà ricordato come un periodo particolarmente movimentato sotto il profilo meteorologico con diverse situazioni di maltempo che hanno colpito la nostra penisola e che hanno trovato il loro culmine nei giorni tra il 27 e il 31 ottobre con fenomeni alluvionali, venti meridionali tempestosi e mareggiate
13 molto intense su tutte le coste esposte, danni ingenti e purtroppo anche diverse vittime da nord a sud a seguito del passaggio della tempesta denominata Vaia1. Resteranno impresse nella memoria le immagini di intere foreste rase al suolo da venti fino a 200 km/h tra Veneto
e Trentino-Alto Adige, le imbarcazioni arenate e distrutte nel porto di Rapallo a seguito della potente mareggiata e i numerosi danni legati al dissesto idrogeologico in molte zone d'Italia per le piogge abbondanti e incessanti che caddero in quei giorni..”.
Il consulente ha ricostruito dettagliatamente l'impatto della tempesta “Vaia” sulla Liguria e più specificamente sul porto di analizzando fin dalle prime ore del mattino del 29 CP_1 ottobre 2018 l'impatto sul territorio della tempesta, e la progressiva intensificazione nella fascia oraria serale, col picco di mareggiata che aveva colpito il litorale savonese fin dal pomeriggio con onde alte oltre 10 metri che avevano raggiunto i valori delle onde oceaniche.
Il CTU ha precisato che dai bollettini meteo consultati (ARPAL, METEOMAR,
METEOFRANCE) non sarebbe stato possibile prevedere la particolare violenza con cui poi il fenomeno si era poi effettivamente manifestato. Ha analizzato le caratteristiche del porto di fornendo spiegazioni coerenti sul motivo per cui le opere di difesa non fossero state CP_1 in grado di contenere la furia del mare e quindi l'allagamento del piazzale ed il conseguente incendio degli autoveicoli in seguito a corto circuito, rappresentando che la tracimazione delle onde fosse durata diverse ore, indicativamente tra le 21 del 29 ottobre e le prime ore della notte del 30 con i frangenti che avevano “sormontato la diga foranea anche di diversi metri e con altezze massime dell'onda fino a 9-10 metri (o addirittura superiori per effetti locali)”
Il consulente ha specificato che il porto di anche in passato avesse avuto problemi di CP_1 tracimazione della diga (era accaduto in occasione della mareggiata di dicembre 2006) ma che il fenomeno oggetto di CTU fosse stato più intenso con autentici “treni d'onda” che, una dopo l'altra, urtavano contro la diga, la sormontavano e si schiantavano con grande impeto all'interno del porto”
Nella parte conclusiva il consulente ha tracciato una panoramica di “alcuni dei dati precedentemente descritti focalizzando l'attenzione sull'area portuale di ” , sempre CP_1 prendendo come riferimento le misurazioni ufficiali provenienti dalle boe di Capo Mele
(ARPAL) e di Genova (Rete Mareografica Nazionale): “1. I valori di velocità del vento medio registrati dalla stazione OMIRL di Savona Istituto Nautico tra le 18.00del 29 ottobre
14 2018 e le 00.00 del 30 ottobre 2018 sono risultati i più alti da quando sono operativi glistrumenti di misura.
2. La mareggiata ha registrato valori di altezza d'onda storici alla boa di Capo Mele e mai raggiunti da quandoè in funzione lo strumento con il picco di 6,41 metri di altezza d'onda significativa massima e 10,31 metridi altezza d'onda massima.
3. La mareggiata è stata caratterizzata dall'effetto combinato di due “mareggiate sovrapposte” componente bidirezionale): la prima è legata alla fase sciroccale del mattino e del pomeriggio, la seconda è subentrata in serata con un Libeccio profondo ed estremamente intenso. L'effetto combinato e sinergico di questa “doppia mareggiata” ha amplificato gli effetti sulle coste della Liguria e sulle infrastrutture portuali con molteplici gravi danni;
da studi passati è emerso infatti che la componente bidirezionale dell'onda gioca un ruolo significativo nell'aggravamento dell'impatto della mareggiata sulla costa.
4. Il periodo d'onda ha raggiunto valori assolutamente eccezionali per un mare considerato
“piccolo” e chiuso come il Mediterraneo, fino a 12 secondi alla boa di Capo Mele. Tali valori si riscontrano normalmente negli oceani in occasione delle grandi tempeste.
5. La pressione atmosferica misurata a Savona Istituto Nautico la sera del 29 ottobre è risultata pari a 980 hPa (circa 35 hPa in meno della pressione media atmosferica) che risulta uno tra i valori più bassi mai registrati.
In Costa Azzurra, nel punto esatto in cui il ciclone ha toccato terra si sono addirittura misurati 977 hPa.
6. Il livello idrometrico marino ha raggiunto un picco di +0,79 metri presso la boa posizionata a Genova posizionata all'interno del porto a causa del fenomeno dello storm surge, si tratta del valore massimo registrato durante il periodo di pubblicazione dei dati a decorrere dal 1° gennaio 2010.
7. Eccezionale tracimazione della diga foranea da parte dell'onda (anche di 2-3 metri) con conseguenti gravi danni all'interno dell'Autorità Portuale e il conseguente allagamento del piazzale delle auto con cortocircuito delle batterie elettriche e importante incendio.
15 8. La durata complessiva della mareggiata, intesa con onda significativa superiore ai 3 metri alla boa di Capo Mele, è stata superiore alle 24 ore;
l'analisi degli eventi passati ha rivelato come, nel periodo 000-2018, mareggiate con durata tra le 24 e le 30 ore si siano presentate con una frequenza relativa del 3-5% circa sul mar Ligure. È da sottolinearsi come la durata della mareggiata sia un parametro molto importante nella determinazione dell'effetto sollecitante della stessa su una struttura marittima;
a parità di altezza significativa, una mareggiata con durata superiore ad un'altra si caratterizza per avere una maggior probabilità che si presentino onde singole con altezza massima fino al doppio della significativa”.
Concludendo, il consulente afferma testualmente:
“Per quanto riassunto in questi punti e dettagliato nei paragrafi precedenti, tenendo in considerazione i gravi danni subiti alle infrastrutture portuali (tra cui il porto di Savona-
Vado) e una conta dei danni inestimabile da nord a sud Italia, si definisce il fenomeno meteorologico precedentemente analizzato come evento eccezionale, non solo per l'intensità raggiunta dal vento o dalla forza del moto ondoso con valori record e mai osservati in epoca contemporanea, ma anche per l'estensione con cui tali avvenimenti si sono manifestati, non solo in Liguria ma in tutta Italia. Inoltre, si stima che l'evento in questione abbia tempi di ritorno compresi tra i 50 e i 100 anni alla boa di Capo Mele, ma le dinamiche costiere locali possono ulteriormente influire su tempi di ritorno più prolungati (>100 anni)….”
Il consulente incaricato ha molto chiaramente indicato l'assoluta imprevedibilità dell'evento:
“Pertanto, nonostante l'emissione di bollettini meteo con previsioni “severe”, si può concludere che l'evento meteo del 29 ottobre 2018 è risultato superiore in termini di intensità rispetto a quanto previsto dai centri previsionali e pertanto imprevedibile”.
La eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento meteo costituiscono la causa di forza maggiore che esclude la responsabilità della società convenuta.
L'esaustività e completezza della CTU espletata rendono superflua l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti anche in appello.
Parte appellata ha proposto appello incidentale deducendo “erroneità della sentenza appellata quanto al capo che ha ritenuto di esaminare ex officio la questione relativa alla
16 carenza di legittimazione attiva in capo a poiché in realtà tale eccezione è stata Pt_1 tempestivamente sollevata in atti da STA, che ha diritto al rimborso delle spese di lite”
Erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe compensato le spese di lite assumendo che l'accolto difetto di legittimazione attiva fosse frutto di rilievo officioso, mentre era stata l'odierna appellata a sollevare l'eccezione poi accolta dal giudice. Infatti la contestazione della legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità del credito risarcitorio reclamato in causa in capo a era stata tempestivamente proposta da STA in quanto necessariamente e Pt_1 logicamente connessa alla domanda di nullità della citazione proposta fin dalla comparsa di costituzione.
La riforma della sentenza di primo grado in punto di difetto di legittimazione attiva, e la soccombenza di STA sul punto comportano il rigetto dell'appello incidentale anche in punto di condanna alle spese.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado, mentre le spese di CTU cederanno interamente a carico di che ne ha fatto richiesta. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Parte_1
SAVONA n. 214/2023 emessa e pubblicata il 23.03.2023e notificata il 29 marzo 2023 e sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza: Controparte_2 accerta e dichiara che per causa di forza maggiore nessuna responsabilità è ascrivibile a per i danni occorsi ai veicoli stoccati all'interno dell'area Controparte_2 CP_7 del Porto di nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, e per l'effetto che nulla è dovuto CP_1 da a in relazione alla domande formulate;
Controparte_2 Parte_1 rigetta l'appello incidentale spiegato da CP_10
Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Pone interamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato Parte_1 decreto.
17 Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 26 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
18
, in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in GENOVA alla via Assarotti 4/10, presso gli avv.ti
Gaetana Elisabetta Paterna e Massimo Ambrosino, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato agli atti del primo grado
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in GENOVA via delle Casaccie 1 presso gli avv.ti Enrico Vergani
e Marco Mastropasqua, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: «Voglia la Corte Ecc.ma - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 101 c.p.c. e, comunque, previa
1 integrale riforma della stessa in accoglimento di tutti i motivi d'impugnazione meglio esposti nell'atto d'appello introduttivo del presente grado del giudizio:
- nel merito, condannare la convenuta con sede in Controparte_2 CP_1
[c.f. ], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore P.IVA_1 della conchiudente sedente ed in persona come in atti, la somma Parte_1 di Euro 29.978.733,37 od altra somma di giustizia meglio vista, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ. Con rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., ovvero il risarcimento del danno da mancato pagamento ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. e gli interessi sugli interessi dalla data della domanda. Vinti compenso e spese del giudizio oltre accessori come per legge.
- in via istruttoria e senza che ciò possa comportare inversione alcuna degli oneri probatori quali allocati ex artt. 1218 cod. civ. e 2697 cod. civ., la Parte_2 reitera tutte le istanze già formulate nel pregresso grado del giudizio, qui di seguito
[...] ritrascritte: a) disporre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio esperita nel presente grado del giudizio richiedendo al nominato CTU o ad altro nominando che risponda anche alla seconda parte del quesito assegnato contenuta nella lettera b) del medesimo, il quale richiamava espressamente i quesiti indicati in atto di appello (pagg. 54 e 55) qui di seguito ritrascritti: «Dica il CTU, esaminati sia gli atti e i documenti di causa, sia lo stato dei luoghi e gli spazi del terminal comunque utilizzabili per il ricovero dei veicoli, sia le risorse umane e materiali a disposizione della società convenuta all'epoca dei fatti: (i) quanti veicoli -e in quali tempi- avrebbero potuto essere spostati dal piazzale e dal primo piano del deposito, al secondo piano dell'edificio stesso, ivi inclusa la rampa di accesso a doppia corsia;
(ii) quanti veicoli -e in quali tempi- avrebbero potuto essere spostati in altre aree rialzate del terminal, o comunque in altre aree del terminal non esposte al rischio di tracimazione di acqua marina;
(iii) con riferimento ai n. 591 veicoli già preparati per essere imbarcati in data 28 ottobre 2018 sulla M/n “Heroic Leader”- al netto di quelli che avrebbero potuto essere utilmente spostati come sopra sub (i) e (ii-) in quali tempi la batteria di detti veicoli avrebbe potuto essere scollegata». b) ammettere i capitoli di prova per interpello e testi formulati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. datata 16 marzo 2022 versata in atti nel giudizio di CP_3 primo grado e quivi ritrascritti: 1) “Vero che i fatti riferiti nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della
-in atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono stati personalmente CP_4 accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate dai signori Parte_3
, e i quali confermano Persona_1 Persona_2 Parte_4 Persona_3 integralmente il contenuto di tale relazione.”, 2) “Vero che i fatti riferiti nella relazione rubricata “ datata Bologna Controparte_5
29 marzo 2019 della atti [doc. 4 attr.] e da rammostrarsi al Controparte_6 teste- sono stati personalmente accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate
2 dai signori dott. e ing. i quali confermano integralmente il Persona_4 Persona_3 contenuto di detta relazione.”, 3) “Vero che il prezzo di vendita ai rispettivi acquirenti e destinatari delle autovetture menzionate come totalmente perdute nella relazione peritale datata Genova 3 CP_7 novembre 2020 della atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono CP_2 CP_8 quelli riportati per ciascuna di esse in detta relazione nonché nelle relative fatture -in atti
[doc. n. 5 attr.] e da rammostrarsi al teste”, 4) “Vero che i costi di ripristino delle 608 autovetture menzionate come CP_7 riparabili nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della -in CP_4 atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono quelli riportati nelle relative fatture della FCA ITALY S.p.A. n. 8001126772 e 8001126773 del 18 dicembre 2018, in atti [doc.ti n. 9 e 10 attr.] e da rammostrarsi al teste- e quelli sostenuti in € 121,00 per ogni veicolo per i trasferimenti dello stesso necessitati dall'esecuzione delle relative riparazioni”,
5) “Vero che -come risulta dal relativo contratto fra la e la VICO S.r.l. Controparte_9 datato Cairo Montenotte 4 dicembre 2018 -in atti [doc. n. 7 attr.] e da rammostrarsi al teste- per la demolizione delle 64 autovetture di cui al capo 3) distrutte da incendio la CP_7 predetta ha sostenuto un esborso di € 235,00 -al netto di IVA- per ognuna Controparte_9 di tali autovetture”,
6) “Vero che -come risulta dal contratto fra la la VICO Controparte_9 1) “Vero che i fatti riferiti nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della
-in atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono stati personalmente CP_4 accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate dai signori Parte_3
, e i quali confermano Persona_1 Persona_2 Parte_4 Persona_3 integralmente il contenuto di tale relazione.”, 2) “Vero che i fatti riferiti nella relazione rubricata “ datata Bologna Controparte_5 29 marzo 2019 della atti [doc. 4 attr.] e da rammostrarsi al Controparte_6 teste- sono stati personalmente accertati nelle circostanze di tempo e di luogo ivi menzionate dai signori dott. e ing. i quali confermano integralmente il Persona_4 Persona_3 contenuto di detta relazione.”, 3) “Vero che il prezzo di vendita ai rispettivi acquirenti e destinatari delle autovetture menzionate come totalmente perdute nella relazione peritale datata Genova 3 CP_7 novembre 2020 della atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono CP_2 CP_8 quelli riportati per ciascuna di esse in detta relazione nonché nelle relative fatture -in atti
[doc. n. 5 attr.] e da rammostrarsi al teste”, 4) “Vero che i costi di ripristino delle 608 autovetture menzionate come CP_7 riparabili nella relazione peritale datata Genova 3 novembre 2020 della -in CP_4 atti [doc. 3 attr.] e da rammostrarsi al teste- sono quelli riportati nelle relative fatture della FCA ITALY S.p.A. n. 8001126772 e 8001126773 del 18 dicembre 2018, in atti [doc.ti n. 9 e 10 attr.] e da rammostrarsi al teste- e quelli sostenuti in € 121,00 per ogni veicolo per i trasferimenti dello stesso necessitati dall'esecuzione delle relative riparazioni”, 5) “Vero che -come risulta dal relativo contratto fra la e la VICO S.r.l. Controparte_9 datato Cairo Montenotte 4 dicembre 2018 -in atti [doc. n. 7 attr.] e da rammostrarsi al teste- per la demolizione delle 64 autovetture di cui al capo 3) distrutte da incendio la CP_7 predetta ha sostenuto un esborso di € 235,00 -al netto di IVA- per ognuna Controparte_9 di tali autovetture”,
3 6) “Vero che -come risulta dal contratto fra la e la VICO S.r.l. datato Controparte_9 Cairo Montenotte 4 dicembre 2018 -in atti [doc. n. 7 attr.] e da rammostrarsi al teste- e da quello fra la la datato Monza 3 dicembre 2018 e Modena 4 CP_7 Parte_5 dicembre 2018 -in atti [doc.ti n. 8 attr.] e da rammostrarsi al teste- la somma complessivamente recuperata dalla mediante la vendita -come rottame- a Controparte_9 dette società delle autovetture di cui al capo 3) danneggiate dal bagnamento da CP_7 acqua marina è stata di complessivi € 110.150,00 al netto di IVA”,
7) “Vero che -come risulta dalle relative “credit notes” -in atti [doc. n. 6 attr.] e da rammostrarsi al teste- la ha riaccreditato agli acquirenti delle 815 Controparte_9 autovetture di cui al precedente capo 3) da essa fatte demolire l'intero prezzo ai 00000medesimi addebitato nelle relative fatture di vendita in atti [doc. n. 6 attr.]”, con i testi indicati a pagina 10 della sopraindicata memoria Genova-Savona 16 marzo 2022; c) richiedere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, di comunicare ogni informazione in suo possesso circa la mareggiata dell'8/9 dicembre 2006 e, segnatamente, la massima altezza rilevata delle relative onde, le aree del porto di allagate / colpite da dette onde ed i danni riportati dalle opere e strutture CP_1 portuali e dalle merci ivi al tempo giacenti;
d) ammettere la conchiudente alla prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte ed in denegata ipotesi ammessi, con espressa riserva di precisare i nominativi dei testi in funzione delle specifiche circostanze oggetto di prova».
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, anche istruttoria, per tutti i motivi di cui in narrativa: respingere integralmente l'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 214/2023, Rep. n. 292/2023, resa dal Tribunale di Savona il 23 marzo 2023 (Giudice dott.ssa Traverso), all'esito del giudizio pendente inter partes sub R.G. 1033/2021, in quanto inammissibile e/o comunque radicalmente infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la suddetta sentenza n. n. 214/2023 del Tribunale di Savona;
(b) in via incidentale, riformare i capi della sentenza n. 214/2023, Rep. n. 292/2023, resa dal Tribunale di Savona il 23 marzo 2023 (Giudice dott.ssa Traverso), all'esito del giudizio pendente inter partes sub R.G. 1033/2021, meglio individuati in narrativa del presente atto (§ III.D), nonché il consequenziale
P.Q.M.
, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa e, pertanto, dichiarare che il difetto di legittimazione ad agire di accertato e Parte_1 dichiarato dalla predetta sentenza, è stato tempestivamente proposto in atti su eccezione di parte conseguentemente revocando la compensazione delle Controparte_2 spese di lite di primo grado di giudizio disposta proprio sull'asserito rilievo d'ufficio, e liquidando in favore della medesima le spese di lite del primo Controparte_2 grado di giudizio;
(c) in ogni caso, respingere integralmente le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, in quanto inammissibili e/o comunque radicalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
e comunque (d) accogliere le seguenti conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: i) in via preliminare, rilevare la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per difetto del requisito di cui all'art. 163 n. 3, c.p.c. con ogni
4 consequenziale pronuncia in rito, ivi inclusa la carenza di legittimazione attiva in capo a
(ii) in subordine, nel merito: accertare e dichiarare che, in presenza di Parte_1 eventi di forza maggiore, nessuna responsabilità è ascrivibile a Controparte_2 per i danni occorsi ai Veicoli Maserati stoccati all'interno delle aree del porto di CP_1 affidate alla prima in concessione in occasione degli eventi metereologici eccezionali del 29 e 30 ottobre 2018; e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a Parte_1 in relazione alle domande formulate, respingendo l'avversaria richiesta di pagamento;
[...] (iii) in gradato subordine, ridurre l'importo di qualsiasi danno che fosse ritenuto risarcibile a quella somma di giustizia che dovesse risultare dovuta in applicazione dei principi in materia di prova del pregiudizio economico conseguente alla lesione di un diritto e, in ogni caso, di determinazione del danno in concreto risarcibile;
(iv) in estremo subordine, sempre nel merito: respingere la richiesta di applicazione degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero la richiesta di ulteriore danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (v) in via istruttoria: − accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da a pag. 4 della Controparte_2 memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e per l'effetto ordinare a Parte_1 l'esibizione dei seguenti documenti: • polizza assicurativa (e relative condizioni generali e speciali) sottoscritta da da e dagli eventuali co-assicuratori in rischio;
• CP_7 Pt_1 atto liquidatorio emesso ai termini della suddetta polizza assicurativa che, lungi da costituire oggetto di istanza di carattere esplorativo, potrà consentire all'esponente di identificare in modo analitico di quali danni viene in questa sede chiesto il risarcimento, potendo così finalmente STA esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa;
e • quietanza di pagamento dell'indennizzo assicurativo e/o evidenza contabile dell'avvenuto pagamento”; − dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutti i capitoli di prova da 1 a 7 dedotti da
[...] a pagg.
9-11 dell'atto di citazione dell'8 aprile 2021; − ammettere i seguenti Parte_1 capitoli di prova dedotti da a pagg. 22-27 della memoria ex art. Controparte_2 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 16 marzo 2022: ) “Vero che, al momento dei fatti, risalenti alla mareggiata abbattutasi sul porto di nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018, le CP_1 procedure utilizzate dal personale di per la gestione dei veicoli Controparte_2 erano quelle descritte nel documento “Addendum 1, che si rammostra al teste”; 2) CP_7
“Vero che Lei, nel suo ruolo di addetto alle operazioni nel terminal di Terminal CP_1 [...]
ha applicato nel periodo immediatamente antecedente la mareggiata abbattutasi sul CP_2 porto di nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 le procedure stabilite da nel CP_1 CP_7 documento “Addendum 1” in relazione alla ricezione e scarico delle bisarche, allo stoccaggio e alla preparazione all'imbarco dei veicoli a bordo delle navi”; 3) CP_7
“Vero che la procedura di posizionamento a stock definitivo dei veicoli ivi inclusa CP_7 l'attività di stacco del morsetto della batteria, veniva effettuata e seguita da almeno due operatori di STA”; 4) “Vero che la procedura di preparazione delle vetture prima CP_7 dell'imbarco sulle navi, ivi inclusa l'attività di attacco del morsetto della batteria, veniva effettuata da due operatori di STA”; 5) “Vero che nella giornata di sabato 27 ottobre 2018 e la mattina del 29 ottobre 2018 sono giunti presso il terminal di a CP_1 Controparte_2 mezzo bisarca rispettivamente 52 e 124 veicoli come da elenchi che si rammostrano CP_7 al teste (prodd. nn. 8 e 9)”; 6) “Vero che le vetture giunte nelle giornate del 27 e 29 ottobre 2018 presso il terminal di rimasero nell'area di smistamento con CP_1 Controparte_2 il morsetto della batteria attaccato come da procedure stabilite di cui all'Addendum 1”; 7)
“Vero che in data 29 ottobre 2018 ha ricevuto da avviso di Controparte_2
5 allontanarsi con urgenza dal terminal secondo l'ordine diramato dalla Capitaneria di Porto di ”; 8) “Vero che Lei, nel suo ruolo di addetto alle operazioni nel terminal di CP_1 [...]
si occupa dello stoccaggio di vetture di altre case automobilistiche Controparte_2 diverse da;
9) “Vero che le procedure di stoccaggio e gestione delle vetture Nissan CP_7 all'interno del terminal di prevedono la disconnessione della
CP_1 Controparte_2 batteria per ridurre la percentuale di scarica della stessa, come da procedure Nissan che si rammostrano al teste (prod. n. 2)”; 10) “Vero che le procedure di stoccaggio e gestione delle vetture Renault all'interno del terminal di sono prive di qualsiasi
CP_1 Controparte_2 indicazione di disconnessione della batteria, come da procedure Renault che si rammostrano al teste (prod. n. 2)”;11) “Vero che le vetture Renault, Open, Peugeot, Citroen e PSA Group sono stoccate all'interno del terminal di in assenza di qualsiasi
CP_1 Controparte_2 disconnessione della batteria”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati i IGg.ri e , tutti Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 domiciliati presso la sede di in Piazza De Andrè 6r - 17100
CP_1 Controparte_2
. 12) “Vero che le procedure dettate da in relazione alla ricezione e allo CP_1 CP_7 scarico delle bisarche, allo stoccaggio e alla preparazione all'imbarco e all'imbarco dei veicoli di cui all'Addendum 1 erano prive di un termine di anticipo massimo con il CP_7 quale disporre gli stessi veicoli per l'imbarco sulle navi”; 13) “Vero che in data 28 ottobre 2018 avrebbe dovuto ormeggiare presso il terminal di STA la nave “Heroic Leader”; 14)
“Vero che in previsione dell'arrivo al porto di della M/n “Heroic Leader” in data 28 CP_1 ottobre 2018 erano stati preparati nei giorni precedenti tale data, sulla base delle procedure di cui all'Addendum 1, 591 veicoli come da elenco che si rammostra al teste (prod. CP_7
n. 4)”; 15) “Vero che i preparativi dei 591 veicoli Maserati all'imbarco sulla nave “Heroic Leader” erano stati effettuati in anticipo, tenuto conto dell'operatività del terminal”; 16)
“Vero che, a causa delle condizioni meteo avverse, in data 28 ottobre 2018 la Capitaneria di Porto non ha autorizzato l'accosto della nave “Heroic Leader”, rimandandolo al giorno successivo”; 17) “Vero che, stanti le condizioni meteo avverse, in data 29 ottobre 2018 la nave “Heroic Leader” non ormeggiava nel porto di e veniva destinata altrove”; 18) CP_1
“Vero che il personale di STA veniva avvisato che la nave “Heroic Leader” non avrebbe ormeggiato presso il terminal durante la mattinata del 29 ottobre 2018”; 19) “Vero che in data 5 novembre 2018 avrebbe dovuto ormeggiare presso il terminal di STA la nave “ Per_5 ; 20) “Vero che in previsione dell'arrivo al porto di della M/n “
[...] CP_1 Per_5
in data 5 novembre 2018, erano stati preparati nei giorni precedenti tale data, sulla
[...] base delle procedure di cui all'Addendum 1, 178 veicoli come da elenco che si CP_7 rammostra (prod. n. 6)”; 21) “Vero che i preparativi dei 178 veicoli all'imbarco CP_7 sulla nave “ sono stati effettuati in anticipo, tenuto conto dell'operatività del Persona_5 terminal”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati la IG.ra
, domiciliata presso la sede di in Piazza De Andrè Testimone_5 Parte_6 6r – 17100 , nonché i IGg.ri e CP_1 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
, tutti domiciliati presso la sede di in Piazza Testimone_4 CP_1 Controparte_2 De Andrè 6r - 17100 . 22) “Vero che al momento della mareggiata del 29 e 30 ottobre CP_1 2018 il piano superiore del deposito multipiano di era già al Controparte_2 massimo della capienza e comunque privo di ulteriore spazio per accogliere un numero maggiore di Veicoli Maserati”; 23) “Vero che la rampa di accesso al piano superiore del deposito multipiano di è adibita unicamente alla manovra e CP_1 Controparte_2
6 movimentazione dei veicoli ivi stoccati”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati i IGg.ri e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, tutti domiciliati presso la sede di in Piazza De Andrè
[...] CP_1 Controparte_2 6r - 17100 . 24) “Vero che Lei è alle dipendenze di CP_1 Controparte_2 dall'anno 2010”; 25) “Vero che Lei prima di essere alle dipendenze di Controparte_2 lavorava presso la società Interconsult S.r.l. e si occupava di servizi peritali delle
[...] vetture stoccate presso il terminal di;
26) “Vero che Lei ha Controparte_2 CP_2 svolto un'esperienza lavorativa e di formazione tecnica presso per circa quattro CP_7 anni”. 27) “Vero che Lei, a seguito del divampare di un incendio presso il terminal di CP_1 nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018, ha raggiunto il terminal intorno Controparte_2 alle ore 03:00 del 30 ottobre 2018”; 28) “Vero che in occasione dell'accesso al terminal di
Terminal per le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nella CP_1 CP_2 notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018 da parte dei Vigili del Fuoco, Lei ha preso visione diretta dello stato dei luoghi e degli interventi posti in essere dai Vigili del Fuoco”; 29) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, una volta messi in sicurezza i luoghi da parte dei Vigili del Fuoco, ha potuto avvicinarsi ai Veicoli stoccati presso il terminal, insieme ad altri CP_7 colleghi del personale di;
30) “Vero che la mattina del 30 Controparte_2 ottobre 2018 ha provveduto, unitamente ad altri colleghi del personale di Controparte_2
a staccare il morsetto della batteria dei Veicoli Maserati a cui nei giorni
[...] precedenti il morsetto era stato attaccato in previsione dell'imbarco”; 31) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, dopo aver staccato il morsetto della batteria dei Veicoli Maserati a cui nei giorni precedenti il morsetto era stato attaccato in previsione dell'imbarco, alcuni di detti Veicoli Maserati prendevano spontaneamente fuoco e che l'incendio si originava all'interno degli autoveicoli in prossimità del c.d. computer body”; 32) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, a fronte degli incendi innescatisi all'interno dei Veicoli aventi il morsetto della batteria staccato, su indicazione di CP_7 CP_7 procedeva a scollegare il cavo di collegamento al polo positivo della batteria anche dagli ulteriori Veicoli con morsetto della batteria staccato ma non ancora interessati da CP_7 incendio”; 33) “Vero che nella giornata del 30 ottobre 2018, successivamente allo scollegamento del cavo di collegamento al polo positivo della batteria dagli ulteriori Veicoli Maserati, cessava ogni nuovo fenomeno di incendio all'interno di detti ulteriori Veicoli Maserati”. Si indica quale testimone su tutti i capitoli di prova sopra formulati il IG.
[...]
domiciliato presso la sede di in Piazza De Andrè 6r – Tes_2 CP_1 Controparte_2 17100 . Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dal n. 27) al n. 33) i IGg.ri CP_1
e , tutti domiciliati presso la sede di Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 CP_1 in Piazza De Andrè 6r – 17100 . 34) Vero che in occasione Controparte_2 CP_1 dell'accesso al terminal di Terminal per le operazioni di spegnimento CP_1 CP_2 dell'incendio divampato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018 da parte dei Vigili del Fuoco, Lei ha preso visione diretta dello stato dei luoghi e degli interventi posti in essere dai Vigili del Fuoco”; 35) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018, una volta messi in sicurezza i luoghi da parte dei Vigili del Fuoco, ha potuto avvicinarsi ai Veicoli Maserati stoccati presso il terminal, unitamente al personale di .; 36) “Vero che la Controparte_2 mattina del 30 ottobre 2018 ha visto il personale di procedere Controparte_2 allo stacco del morsetto della batteria dei Veicoli Maserati non interessati da incendio”; 37)
“Vero che la mattina del 30 ottobre 2018 alcuni dei Veicoli Maserati non interessati da
7 incendio a cui il personale di aveva staccato il morsetto della Controparte_2 batteria prendevano spontaneamente fuoco e che l'incendio si originava all'interno degli autoveicoli in prossimità del c.d. computer body”;38) “Vero che la mattina del 30 ottobre 2018 successivamente agli incendi originatisi spontaneamente all'interno di alcuni Veicoli Maserati a cui il personale di aveva staccato il morsetto della Controparte_2 batteria, il personale di procedeva a scollegare il cavo di Controparte_2 collegamento al polo positivo della batteria anche dagli ulteriori Veicoli Maserati con morsetto della batteria staccato ma non ancora interessati da incendio”; 39) “Vero che nella giornata del 30 ottobre 2018, successivamente allo scollegamento del cavo di collegamento al polo positivo della batteria dagli ulteriori Veicoli Maserati da parte del personale di cessava ogni nuovo fenomeno di incendio all'interno di detti Controparte_2 ulteriori Veicoli Maserati”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova sopra formulati il domiciliato in Via dei Ramai 13, 57121 – Livorno, e la Testimone_6 IG.ra , domiciliata presso la sede di in Piazza De Testimone_5 Parte_6 Andrè 6r – 1700 . − qualora venissero ammesse, in tutto o in parte, le prove CP_1 testimoniali formulate da nei capitoli di prova da 1 a 7, ammettere a Parte_1 prova contraria i seguenti capitoli di prova formulati da a pagg. Controparte_2
10-11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 5 aprile 2022: 40) “Vero che le fatture di vendita dei Veicoli di cui alla produzione n. 5 di – CP_7 Parte_1 che si rammostra al teste – riportano le condizioni di vendita Incoterms CIF (cost insurance freight)”;41) “Vero che le fatture di vendita dei Veicoli Maserati di cui alla produzione n. 5 di – che si rammostra al teste – riportano il prezzo commerciale di Parte_1 vendita lordo dei Veicoli Maserati, inclusivo dei costi di trasporto (freight) a destino, di assicurazione (insurance), del ricavo di vendita oltre il costo netto di produzione e del valore IVA dei materiali extra UE”; 42) “Vero che le fatture dei Veicoli di cui alla CP_7 produzione n. 5 di – che si rammostra al teste – riportano le condizioni Parte_1 di pagamento 3 mesi D.F.F.M. + 1 giorno (tre mesi fine mese dalla data della fattura, più un giorno)”; 43) “Vero che le fatture dei Veicoli di cui alla produzione n. 5 di CP_7
– che si rammostra al teste – sono prive dell'evidenza di pagamento del Parte_1 prezzo di vendita indicato in ciascuna rispettiva fattura”; 44) “Vero che le note di credito relative alle fatture di vendita dei Veicoli di cui alla produzione n. 6 di CP_7 [...]
– che si rammostra al teste – sono prive dell'evidenza di riaccredito del prezzo di Parte_1 vendita da parte di a favore dei rispettivi clienti”. dichiarare inammissibile la CP_7 richiesta ex art. 213 c.p.c. formulata da a pag. 9 dell'atto di citazione Parte_1 dell'8 aprile 2021; − dichiarare inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di ufficio formulata da a pag. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 16 Parte_1 marzo 2022; − disporre consulenza tecnica con i seguenti quesiti formulati da
[...]
a pagg. 27 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 16 marzo Controparte_2 2022 e a pagg. 8 e 9 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 5 aprile 2022: 1) valuti il CTU l'evento meteorologico occorso in data 29 e 30 ottobre 2018 sul Mar Ligure, in particolare abbattutosi sul porto di e determini se esso può essere qualificato come CP_1 eccezionale in termini di prevedibilità e/o intensità; 2) identifichi il CTU l'area del terminal in concessione a STA in cui si sono verificati i fatti di causa e la posizione dei Veicoli Maserati danneggiatisi;
3) descriva il CTU i Veicoli Maserati coinvolti nell'evento suddivisi per modello, indipendentemente se danneggiati o meno, e cataloghi i Veicoli Maserati stessi
8 per tipologia ed estensione dei danni;
4) quantifichi il CTU l'ammontare dei danni in base alla catalogazione dei Veicoli Maserati di cui al quesito 3) e riferisca in merito alla loro corrispondenza con quanto reclamato in atti da parte attrice;
5) determini il CTU, dapprima collocando in ordine temporale l'allagamento dei Veicoli e l'incendio dei medesimi, CP_7 se, in funzione dell'origine e della causa degli inneschi in rapporto alle caratteristiche tecniche dei Veicoli lo scollegamento del morsetto dal polo negativo della batteria CP_7 dei Veicoli Maserati sia stato influente rispetto alla causa degli stessi inneschi;
6) qualora in ordine temporale l'allagamento sia avvenuto prima degli inneschi, determini il CTU quale maggior danno ai Veicoli ha provocato l'incendio; 7) considerate tutte le CP_7 circostanze del caso, valuti e riferisca il CTU se e quali attività di limitazione del danno avrebbero potuto essere intraprese dal personale del Terminal operando in assoluta sicurezza”. Non si accetta il contraddittorio su domande ed istanze nuove o comunque tardiva-mente formulate da parte appellante, anche in via istruttoria. Con vittoria di onorari, spese di lite generali e specifiche nonché accessori, come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'autunno del 2018, nelle giornate del 29 e 30 ottobre, una violenta mareggiata danneggiava centinaia di autovetture della del valore di svariati milioni di euro CP_7 stoccate presso il depositario TA) presso il Porto di . Controparte_2 CP_1
dopo aver indennizzato la proprietà dei veicoli, conveniva in giudizio Parte_1 in qualità di cessionaria del credito risarcitorio “nei confronti di chiunque CP_10 responsabile a qualsivoglia titolo”, fino a concorrenza dell'importo indennizzato
(29.978.733,37), contestandole di aver custodito le autovetture in luoghi e con CP_7 modalità non idonee ad assicurarne la conservazione in occasione dell'evento meteo del 29/30 ottobre 2018. si costituiva in giudizio sollevando eccezione preliminare di nullità della citazione CP_10 per indeterminatezza dell'oggetto, sostenendo che non si comprendesse se avesse Pt_1 agito quale cessionaria del credito (nel qual caso sarebbe stata “insussistente” la causa della cessione, essendo la Compagnia già autorizzata ad agire ex lege in rivalsa ex art 1916 c.c.) ovvero in surroga, nel quale ultimo caso avrebbe omesso di produrre la Pt_1 documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione, ovvero la polizza assicurativa e la quietanza di pagamento dell'indennizzo. Di qui la nullità della citazione. Nel merito, negava la propria responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c. deducendo l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile, essendo l'evento meteo occorso eccezionale ed assolutamente imprevedibile.
9 Con sentenza n. 214/2023 pubblicata il 23 marzo 2023 il Tribunale di Savona “ogni altra domanda, eccezione, istanza anche istruttoria rigettata e/o assorbita” dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di nei confronti della convenuta , Pt_1 Controparte_2 compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
A motivo della decisione, il giudice deduceva che trattavasi di cessione avente ad oggetto un credito futuro e aleatorio (poiché l'esistenza dello stesso era subordinata ad un preventivo accertamento giudiziale), efficace nei confronti del debitore ceduto ed allo stesso opponibile solo nel momento in cui il credito fosse accertato effettivamente nella sua esistenza. Da quanto sopra discendeva, secondo il giudicante, che all'atto della proposizione della domanda non avesse titolo per agire giudizialmente nei confronti di STA, e che tale carenza di Pt_1 legittimazione fosse rilevabile d'ufficio.
Doveva essere inoltre esclusa la legittimazione attiva di anche a proporre azione di Pt_1 accertamento dell'inadempimento di STA e conseguente azione risarcitoria – censura anch'essa rilevabile ex officio - in quanto, in caso di cessione di credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale (che rimane in capo al cedente ed al ceduto) e la titolarità del diritto di credito che viene ceduta invece al cessionario, il quale acquista dunque unicamente le azioni volte alla realizzazione del credito ma non anche quelle contrattuali.
Concludeva il Giudicante dunque che andasse “dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di e tale declaratoria ha effetto assorbente su ogni altra questione”. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in Pt_1 epigrafe. Si è costituita resistendo all'appello e spiegando appello incidentale. CP_10
All'udienza del 21.09.2023 è stata autorizzata il rideposito su supporto DVD di un Pt_1 video già prodotto in primo grado, e la causa è stata rinviata al 23.11.2023 per consentire alle parti di valutare la proposta transattiva formulata dalla Corte, la quale, lette le note sostitutive depositate, ha disposto CTU rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza del
18.01.2024. Accolta parzialmente la richiesta di integrazione del quesito, la causa è stata quindi rinviata dapprima al 30.05.2024, quindi, ulteriormente, in seguito ad istanza di proroga, a quella del 26.09.2024, per esame CTU, fino ad essere rimessa in decisione con termini all'udienza del 23 gennaio 2025.
10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ha dedotto la nullità della sentenza di primo Pt_1 grado per violazione degli artt. 101 e 112 seconda parte cpc (vizio di ultrapetizione) per aver il Giudice sollevato d'ufficio non una eccezione pregiudiziale in rito (carenza di legittimazione ad agire, rilevabile d'ufficio) bensì una eccezione preliminare di merito
(attinente l'inefficacia della cessione di credito) rilevabile solo su eccezione di parte.
Secondo la corretta interpretazione della sentenza Cass. Unite 2951/2006 – erroneamente citata dal giudice - la legittimazione ad agire riguarda esclusivamente la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, sicché sussiste – e conduce alla conclusione del processo con una pronuncia in rito – tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto azionato non appartenga all'autore. La verifica della legittimazione ad agire attiene cioè alla verifica della circostanza che il diritto azionato sia o meno affermato come diritto di colui che propone la domanda: costituendo una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio.
Nel caso in ispecie non aveva certo agito affermando di azionare un credito altrui, Pt_1 ma un credito suo proprio in quanto acquisito dall'originario titolare attraverso apposito atto di cessione di credito (secondo il Giudice privo di efficacia, valutazione attinente il merito della domanda).
Da una parte la sentenza sarebbe nulla per violazione dell'art 101 cpc per non aver dato – di fronte ad una questione rilevata d'ufficio – termine alle parti per il contraddittorio di rito;
dall'altra violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato andando ultra petitum per aver pronunciato su eccezione non rilevabile d'ufficio e non sollevata da controparte.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce erroneità della sentenza per violazione dell'art 1260 c.c. comma 1. Secondo il Giudice di primo grado il negozio di cessione, in quanto avente ad oggetto un credito futuro – in quanto subordinato ad un accertamento giudiziale – avrebbe efficacia traslativa differita, dunque non varrebbe a trasferire a né l'attuale legittimazione ad agire per il recupero del credito (di cui non Pt_1 sarebbe all'attualità titolare) né titolo per proporre un'azione di accertamento di un inadempimento di STA (azione contrattuale che come tale resterebbe in capo al cedente).
11 Il primo ed il secondo motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attenendo all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva accolto dal Giudice di prime cure.
Essi sono fondati.
Con la sentenza resa a Sezioni unite n. 2951 del 16 febbraio 2016 la Suprema Corte ha distinto tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, ribadendo che la problematica della titolarità della posizione soggettiva attiene al merito della decisione. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, ed oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della stessa è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva è dunque la prospettazione, sicché la legittimazione difetta tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato non appartiene all'attore Tuttavia le Sezioni unite hanno rilevato come spesso il termine sia utilizzato impropriamente in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda cioè non la prospettazione ma la fondatezza della stessa.
Nel caso in ispecie non sussiste nessun dubbio che nella citazione introduttiva Pt_1 abbia affermato la propria titolarità del diritto dedotto in qualità di cessionaria del credito, e che dunque nessun difetto di legittimazione attiva sia ravvisabile nel caso de quo, restando irrilevante la circostanza – attinente al profilo della titolarità sostanziale del diritto – della presunta “inefficacia” dell'atto di cessione, sollevata dal Giudicante.
Peraltro, anche sul piano della titolarità del diritto sostanziale isulta aver assolto Pt_1 all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione dell'atto di cessione del credito risarcitorio (doc.18): “ il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario , poiché il so interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario …” (Cass.
9 luglio 2018 n. 18016; in senso conforme Cass 31 luglio 2012 n. 13691).
12 La riforma integrale della sentenza in punto di eccezioni preliminari impone a questa Corte la decisione della causa nel merito. ha dedotto la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, a fronte dell'assenza di Pt_1 una prova liberatoria ex art 1218 c..c. da parte di STA ed alla luce della dedotta, mancata adozione delle precauzioni necessarie. Il creditore attore ha difatti il solo onere di allegare l'inadempimento mentre tocca al debitore dimostrare che questo non sia a lui imputabile: nel caso in ispecie non era sufficiente – come nei fatti era avvenuto da parte della debitrice STA - dedurre e dare prova dell'eccezionalità dell'evento meteo occorso, ma era necessario altresì considerare il comportamento tenuto in concreto dal debitore nella circostanza, e valutare la evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile. STA invece nel lasso di tempo tra i primi messaggi di allerta e l'evacuazione del terminal non aveva fatto nulla. Per i danni da incendio, in particolare ad esempio, risultava che all'atto dello stoccaggio non fossero stati scollegati i cavetti della batteria delle autovetture;
mentre, sempre esemplificativamente, per quelli da bagnamento risultava che, nonostante vi fosse capienza ai piani rialzati non si era provveduto allo spostamento dei veicoli situati al livello inferiore.
Il motivo è infondato.
Sul quesito posto da questa Corte, come integrato su istanza di parte : “ a) accerti il CTU….
La sussistenza o meno di una causa di forza maggiore , dovuta a condizioni meteorologiche eccezionali e imprevedibili del 29 e 30 ottobre 2018 relativamente all'area oggetto di causa;
” il consulente incaricato ing. ha concluso che “sussiste la condizione causa di Per_6 forza maggiore legata alle condizioni meteorologiche eccezionali ed imprevedibili (o più correttamente non totalmente prevedibili) dell'evento meteorologico del 29-30 ottobre 2018 presso il porto di , ma l'evento è risultato eccezionale anche in molte altre zone della CP_1
Liguria e dell' intera.” Pt_1
Questa Corte ritiene pienamente condivisibili le risultanze dell'elaborato peritale, ben argomentato e privo di contraddizioni logiche, e redatto nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il CTU ha esordito affermando che “l'autunno 2018 verrà ricordato come un periodo particolarmente movimentato sotto il profilo meteorologico con diverse situazioni di maltempo che hanno colpito la nostra penisola e che hanno trovato il loro culmine nei giorni tra il 27 e il 31 ottobre con fenomeni alluvionali, venti meridionali tempestosi e mareggiate
13 molto intense su tutte le coste esposte, danni ingenti e purtroppo anche diverse vittime da nord a sud a seguito del passaggio della tempesta denominata Vaia1. Resteranno impresse nella memoria le immagini di intere foreste rase al suolo da venti fino a 200 km/h tra Veneto
e Trentino-Alto Adige, le imbarcazioni arenate e distrutte nel porto di Rapallo a seguito della potente mareggiata e i numerosi danni legati al dissesto idrogeologico in molte zone d'Italia per le piogge abbondanti e incessanti che caddero in quei giorni..”.
Il consulente ha ricostruito dettagliatamente l'impatto della tempesta “Vaia” sulla Liguria e più specificamente sul porto di analizzando fin dalle prime ore del mattino del 29 CP_1 ottobre 2018 l'impatto sul territorio della tempesta, e la progressiva intensificazione nella fascia oraria serale, col picco di mareggiata che aveva colpito il litorale savonese fin dal pomeriggio con onde alte oltre 10 metri che avevano raggiunto i valori delle onde oceaniche.
Il CTU ha precisato che dai bollettini meteo consultati (ARPAL, METEOMAR,
METEOFRANCE) non sarebbe stato possibile prevedere la particolare violenza con cui poi il fenomeno si era poi effettivamente manifestato. Ha analizzato le caratteristiche del porto di fornendo spiegazioni coerenti sul motivo per cui le opere di difesa non fossero state CP_1 in grado di contenere la furia del mare e quindi l'allagamento del piazzale ed il conseguente incendio degli autoveicoli in seguito a corto circuito, rappresentando che la tracimazione delle onde fosse durata diverse ore, indicativamente tra le 21 del 29 ottobre e le prime ore della notte del 30 con i frangenti che avevano “sormontato la diga foranea anche di diversi metri e con altezze massime dell'onda fino a 9-10 metri (o addirittura superiori per effetti locali)”
Il consulente ha specificato che il porto di anche in passato avesse avuto problemi di CP_1 tracimazione della diga (era accaduto in occasione della mareggiata di dicembre 2006) ma che il fenomeno oggetto di CTU fosse stato più intenso con autentici “treni d'onda” che, una dopo l'altra, urtavano contro la diga, la sormontavano e si schiantavano con grande impeto all'interno del porto”
Nella parte conclusiva il consulente ha tracciato una panoramica di “alcuni dei dati precedentemente descritti focalizzando l'attenzione sull'area portuale di ” , sempre CP_1 prendendo come riferimento le misurazioni ufficiali provenienti dalle boe di Capo Mele
(ARPAL) e di Genova (Rete Mareografica Nazionale): “1. I valori di velocità del vento medio registrati dalla stazione OMIRL di Savona Istituto Nautico tra le 18.00del 29 ottobre
14 2018 e le 00.00 del 30 ottobre 2018 sono risultati i più alti da quando sono operativi glistrumenti di misura.
2. La mareggiata ha registrato valori di altezza d'onda storici alla boa di Capo Mele e mai raggiunti da quandoè in funzione lo strumento con il picco di 6,41 metri di altezza d'onda significativa massima e 10,31 metridi altezza d'onda massima.
3. La mareggiata è stata caratterizzata dall'effetto combinato di due “mareggiate sovrapposte” componente bidirezionale): la prima è legata alla fase sciroccale del mattino e del pomeriggio, la seconda è subentrata in serata con un Libeccio profondo ed estremamente intenso. L'effetto combinato e sinergico di questa “doppia mareggiata” ha amplificato gli effetti sulle coste della Liguria e sulle infrastrutture portuali con molteplici gravi danni;
da studi passati è emerso infatti che la componente bidirezionale dell'onda gioca un ruolo significativo nell'aggravamento dell'impatto della mareggiata sulla costa.
4. Il periodo d'onda ha raggiunto valori assolutamente eccezionali per un mare considerato
“piccolo” e chiuso come il Mediterraneo, fino a 12 secondi alla boa di Capo Mele. Tali valori si riscontrano normalmente negli oceani in occasione delle grandi tempeste.
5. La pressione atmosferica misurata a Savona Istituto Nautico la sera del 29 ottobre è risultata pari a 980 hPa (circa 35 hPa in meno della pressione media atmosferica) che risulta uno tra i valori più bassi mai registrati.
In Costa Azzurra, nel punto esatto in cui il ciclone ha toccato terra si sono addirittura misurati 977 hPa.
6. Il livello idrometrico marino ha raggiunto un picco di +0,79 metri presso la boa posizionata a Genova posizionata all'interno del porto a causa del fenomeno dello storm surge, si tratta del valore massimo registrato durante il periodo di pubblicazione dei dati a decorrere dal 1° gennaio 2010.
7. Eccezionale tracimazione della diga foranea da parte dell'onda (anche di 2-3 metri) con conseguenti gravi danni all'interno dell'Autorità Portuale e il conseguente allagamento del piazzale delle auto con cortocircuito delle batterie elettriche e importante incendio.
15 8. La durata complessiva della mareggiata, intesa con onda significativa superiore ai 3 metri alla boa di Capo Mele, è stata superiore alle 24 ore;
l'analisi degli eventi passati ha rivelato come, nel periodo 000-2018, mareggiate con durata tra le 24 e le 30 ore si siano presentate con una frequenza relativa del 3-5% circa sul mar Ligure. È da sottolinearsi come la durata della mareggiata sia un parametro molto importante nella determinazione dell'effetto sollecitante della stessa su una struttura marittima;
a parità di altezza significativa, una mareggiata con durata superiore ad un'altra si caratterizza per avere una maggior probabilità che si presentino onde singole con altezza massima fino al doppio della significativa”.
Concludendo, il consulente afferma testualmente:
“Per quanto riassunto in questi punti e dettagliato nei paragrafi precedenti, tenendo in considerazione i gravi danni subiti alle infrastrutture portuali (tra cui il porto di Savona-
Vado) e una conta dei danni inestimabile da nord a sud Italia, si definisce il fenomeno meteorologico precedentemente analizzato come evento eccezionale, non solo per l'intensità raggiunta dal vento o dalla forza del moto ondoso con valori record e mai osservati in epoca contemporanea, ma anche per l'estensione con cui tali avvenimenti si sono manifestati, non solo in Liguria ma in tutta Italia. Inoltre, si stima che l'evento in questione abbia tempi di ritorno compresi tra i 50 e i 100 anni alla boa di Capo Mele, ma le dinamiche costiere locali possono ulteriormente influire su tempi di ritorno più prolungati (>100 anni)….”
Il consulente incaricato ha molto chiaramente indicato l'assoluta imprevedibilità dell'evento:
“Pertanto, nonostante l'emissione di bollettini meteo con previsioni “severe”, si può concludere che l'evento meteo del 29 ottobre 2018 è risultato superiore in termini di intensità rispetto a quanto previsto dai centri previsionali e pertanto imprevedibile”.
La eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento meteo costituiscono la causa di forza maggiore che esclude la responsabilità della società convenuta.
L'esaustività e completezza della CTU espletata rendono superflua l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti anche in appello.
Parte appellata ha proposto appello incidentale deducendo “erroneità della sentenza appellata quanto al capo che ha ritenuto di esaminare ex officio la questione relativa alla
16 carenza di legittimazione attiva in capo a poiché in realtà tale eccezione è stata Pt_1 tempestivamente sollevata in atti da STA, che ha diritto al rimborso delle spese di lite”
Erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe compensato le spese di lite assumendo che l'accolto difetto di legittimazione attiva fosse frutto di rilievo officioso, mentre era stata l'odierna appellata a sollevare l'eccezione poi accolta dal giudice. Infatti la contestazione della legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità del credito risarcitorio reclamato in causa in capo a era stata tempestivamente proposta da STA in quanto necessariamente e Pt_1 logicamente connessa alla domanda di nullità della citazione proposta fin dalla comparsa di costituzione.
La riforma della sentenza di primo grado in punto di difetto di legittimazione attiva, e la soccombenza di STA sul punto comportano il rigetto dell'appello incidentale anche in punto di condanna alle spese.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado, mentre le spese di CTU cederanno interamente a carico di che ne ha fatto richiesta. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Parte_1
SAVONA n. 214/2023 emessa e pubblicata il 23.03.2023e notificata il 29 marzo 2023 e sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza: Controparte_2 accerta e dichiara che per causa di forza maggiore nessuna responsabilità è ascrivibile a per i danni occorsi ai veicoli stoccati all'interno dell'area Controparte_2 CP_7 del Porto di nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, e per l'effetto che nulla è dovuto CP_1 da a in relazione alla domande formulate;
Controparte_2 Parte_1 rigetta l'appello incidentale spiegato da CP_10
Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Pone interamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato Parte_1 decreto.
17 Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 26 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
18