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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
OR, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 10
e l'11 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 17 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 684 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa
DA
il signor nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Parte_1
Manzoni n. 144, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Palermo, nella via Empedocle Restivo n. 82, presso lo studio dell'Avv. Giulia
Galletti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Unità d'Italia n. 98, presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 24 Febbraio 2025, notificato a mezzo pec in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 24 Febbraio 2025, il signor proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2024 00021066 Parte_1
89 000, formato il 9 Dicembre 2024, notificatogli per posta il 14 Gennaio 2025. Esponendo
1 che, per il tramite di tale provvedimento l' gli aveva intimato il pagamento di contributi CP_2
I.V.S. I.A.T.P. e di somme aggiuntive dovuti in conseguenza della sua iscrizione alla Gestione
Agricola - Lavoratori Autonomi e Associati per il periodo da 01/2023 a 12/2023, nonché di spese di notifica, per il complessivo importo di € 4.443,22. All'uopo il ricorrente formulava una serie di motivi per contestarlo. In forza delle ragioni sviluppate nel citato ricorso domandava al
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva del suddetto avviso di addebito. Quindi, di dichiarare l'illegittimità di tale atto e del ruolo in esso incorporato per insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per la richiesta di corresponsione dei citati contributi, stante l'intervenuta cessazione della sua attività di imprenditore agricolo e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 15 Aprile 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo deduceva che, l'atto opposto era stato sgravato per cessata attività. Ragion per cui, chiedeva all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 10 e l'11 Ottobre
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_2
in seno alla memoria di costituzione e risposta depositata il 165 Aprile 2025 è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, l'ente resistente ha proceduto a sgravare totalmente l'avviso di addebito n. 591 2024 00021066 89 000, che è stato opposto dal signor per intervenuta cessazione della sua attività di Parte_1
imprenditore agricolo. In conseguenza di ciò viene meno lo scopo al quale è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa. Pertanto, innanzitutto, il difensore del prefato nell'ambito della nominata memoria ha chiesto all'adita autorità giudiziaria CP_1
di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. In
secondo luogo, in seno alle note scritte depositate l'11 Ottobre 2025 il legale del ricorrente si è
associato a tale richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia oggetto del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione
2 sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n.
16150/2010). Ebbene, nel caso di specie si è verificato un evento che ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, che trova concorde sia l'opponente, che l' . Integrato, appunto, dall'avvenuto sgravio dei carichi iscritti a ruolo e azionati con il CP_2
ricordato avviso di addebito. Alla luce di questa incontrovertibile circostanza, le parti in contesa hanno domandato a codesto Giudice di dichiarare la cessazione della materia oggetto del contendere. Sicché, a fronte di tale situazione, che vede le stesse concordi, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3.- Infine, per il principio della soccombenza virtuale, e tenuto conto che l'avviso di addebito controverso è stato sgravato soltanto dopo il deposito del ricorso introduttivo della causa, l'ente resistente deve essere condannato a rifondere all'istante le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, condanna l' a rifondere al signor le spese del presente CP_2 Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 17 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara OR
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