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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 5 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 421 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21.11.1958, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo De Martis e dall'Avv. Paola Pippi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(C.F. e P.I. con sede legale in Calenzano, Via CP_1 P.IVA_1
Salvanti n. 6, in persona del Consigliere delegato e Legale Rappresentante Dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Pinto del Foro di Controparte_2
Firenze e dall'Avv. Benedetta Vivarelli del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito in Firenze, Via Bonifacio Lupi, n. 14, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA OGGETTO: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto,
accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento irrogato dalla CP_1
nei confronti della ricorrente con decorrenza dal 29.02.2024, poiché intimato oralmente ovvero in difetto della forma scritta e, per l'effetto,
ordinare alla ai sensi dell'art. 2, co. 1 D.Lgs. n. 23/15, la CP_1
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ovvero condannarla al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2, co. 3 D.L.gs. n. 23/15 attesa l'opzione espressa in atti,
altresì condannando la ai sensi dell'art. 2, co. 2 D.Lgs. n. 23/15, al CP_1
risarcimento del danno conseguentemente subito dalla ricorrente nella misura ivi prevista, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.
Il tutto per le ragioni meglio esposte in atti.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge”.
Convenuta: “conclude affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro voglia rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente per infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie voglia Codesto
Ill.mo Giudice del Lavoro adito disporre che dalle eventuali somme di condanna sia detratto l'aliunde perceptum et percepiendum dalla Sig.ra Parte_1
per il periodo successivo al licenziamento, con compensazione di spese”.
Pag. 2 di 9 FATTO E DIRITTO
1. In data 15 maggio 2024 proponeva ricorso avverso il Parte_1
licenziamento intimatole dal proprio datore di lavoro esponendo CP_1
(i) d'aver prestato servizio alle dipendenze della predetta società in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere dal 27.04.2015, quale addetta allo smistamento e al recapito della posta, inquadrata al 5° livello del
CCNL per le imprese operanti nei servizi postali in appalto (all. 1, all. 2, all.
3, all. 4 ric.); (ii) che dalla metà del 2022 si era vista costretta ad assentarsi a lungo per una malattia fino al febbraio 2024, quando, non appena rientrata, veniva collocata in ferie, maturate e non consumate (all. 3); (iii) che in data
4.4.2024 si recava presso la sede della dove apprendeva d'essere CP_1
stata licenziata alla data del 29.02.2024, come aveva effettivamente modo di riscontrare dalla busta paga di febbraio 2024 (all. 3 e 6), per “giustificato motivo oggettivo”; (iv) che interessava l'Ufficio vertenze del proprio
Sindacato che – a mezzo pec del 08.04.2024 – contestava l'inefficacia del provvedimento espulsivo in quanto irrogato in forma orale, come analogamente faceva successivamente il proprio legale stante l'inerzia di parte datoriale (all. 7 e 9) e (v) che infine in data 2.5.2024 riceveva una lettera da parte della società con la quale si comunicava la revoca del licenziamento ai sensi dell'art. 18, co. 10 L. n. 300/1970, con invito a riprendere la prestazione lavorativa (all. 10). La ricorrente contestava quindi l'inefficacia del licenziamento e della stessa revoca, concludendo come in epigrafe riportato.
2. Si costituiva tempestivamente la chiedendo il rigetto delle CP_1
domande svolte perché infondate. In particolare, sosteneva che la revoca di cui al comma 10 dell'art. 18 dello Statuto Lavoratori si dovrebbe applicare anche al licenziamento inefficace perché oralmente intimato. Operata quindi la tempestiva revoca da parte di in data 2.5.2024, il rapporto di lavoro CP_1
con la ricorrente doveva intendersi ripristinato senza soluzione di continuità, salvo il diritto della lavoratrice alla retribuzione maturata nel periodo
Pag. 3 di 9 precedente alla revoca, senza possibilità – in tal caso – di applicazione dei regimi sanzionatori previsti dalla norma citata. Parte resistente produceva prova del pagamento, avvenuto in data 22.5.204 (quindi dopo la proposizione della domanda giudiziale), della mensilità di aprile 2024.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, sul presupposto della sua natura documentale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Con particolare riferimento alle modalità di intimazione del recesso, va osservato come ne sia incontestata la forma orale.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, salvo il termine di prescrizione, non richiede di essere impugnato nel termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione, stabilito dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966, e senza l'onere di previa impugnativa stragiudiziale (cfr. ad es. Cass. 22825/2015; n. 16250/2012; n. 3022/2003; n.
6879/2001 e n. 334/2000).
Lo stesso art. 2, comma 3, della L. n. 604/1966 stabilisce, del resto, espressamente che il licenziamento intimato senza l'osservanza dell'onere della forma scritta è radicalmente inefficace, quindi come tale inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro tra le parti. Ciò a riprova del fatto che nelle intenzioni del legislatore il licenziamento intimato verbalmente costituisce una fattispecie del tutto peculiare.
L'impugnativa del recesso è quindi atto richiesto limitatamente al licenziamento intimato per iscritto, come si evince in modo chiaro dall'art. 6
l. n. 604/66, secondo cui “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in
Pag. 4 di 9 forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale”. Esso non è, invece, richiesto in caso di licenziamento adottato verbalmente, in violazione dell'art. 2 della legge n.
604 del 1966, “in quanto nullo, improduttivo di effetti e inidoneo a determinare l'onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6” (così Cass. 4.6.1999, n. 5519).
In altra successiva pronuncia (sent. n. 15106/2012), la stessa S.C. ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità (modificando un precedente orientamento, espresso, tra le altre, da Cass. 8 giugno 2005 n. 11946) sia ormai consolidata nel ritenere che “il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto). Ne consegue l'applicazione dell'ordinario regime risarcitorio, segnatamente consistente, trattandosi di rapporto di lavoro in essere, nel pagamento delle retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale (Cass. sent. n. 16955/2007)”.
5. In definitiva, la disciplina in materia di impugnativa stragiudiziale e revoca del recesso è – all'evidenza – concettualmente incompatibile con il caso di licenziamento verbale, la cui assoluta inefficacia impedisce che esso formi oggetto di qualsiasi atto successivo dotato di conseguenze sulle posizioni giuridiche delle parti.
Pag. 5 di 9 Ne deriva che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l'ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale.
Lo stesso arresto della giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente
(sent. Corte Appello Firenze n. 280/2022; cfr. doc. 12 ric.) ha precisato come, secondo i generali principi civilistici, la revoca costituisca “una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, con effetto ex nunc, gli effetti di un precedente atto giuridico validamente compiuto”. Quindi deve escludersi che l'impugnativa del licenziamento possa “determinare
l'estensione delle disposizioni dettate per il licenziamento scritto a quello del tutto privo di efficacia, in quanto intimato verbalmente. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la previsione della possibilità di revoca del licenziamento (…) risulta, nell'ottica del Legislatore del 2012, finalizzata
a favorire il ripensamento da parte del datore di lavoro circa la decisione di risolvere il rapporto ed a sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 cit. in caso di licenziamento illegittimo” (così Cass. n.
12448/2018). Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di licenziamento, non già
“illegittimo”, bensì inefficace poiché comunicato oralmente, e – come tale –
“inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto” (Cass. sent. 25.09.2017,
n. 22297). Al pari di tale atto, la relativa revoca risulta, pertanto, del tutto inidonea a produrre alcun effetto giuridico (…)”. La citata sentenza della
Corte d'Appello non ha subito censure da parte del giudice delle leggi (cfr.
Cass. ord. n. 3845/2024), dal momento che la S.C. non si è pronunciata sulla correttezza della soluzione in diritto adottata dal collegio fiorentino avendo ritenuto l'inammissibilità del ricorso della società datrice di lavoro in quanto la sentenza appellata faceva richiamo a due distinte rationes decidendi, così ribadendo il principio secondo cui l'autonomia logica e giuridica di ciascuna di esse, essendo idonea a sorreggere la decisione, comporta l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, in caso di omessa impugnazione, con
Pag. 6 di 9 ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni. Ciò in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle "rationes decidendi" non censurate (o sulla "ratio decidendi" non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse (cfr. Cass. 21/06/2017 n. 15360, Cass. s.u. n. 16602 del 2005 e n. 2273 del 2005).
6. Aderendo ai principi di diritto richiamati, dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi, del resto fatti propri anche da parte ricorrente, deriva l'inapplicabilità della speciale disciplina dettata dall'art. 18, co. 10, L.
300/1970, ripresa poi dall'art. 5 del D.lgs. 23/2015 (secondo cui “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto”).
Applicati tali principi al caso di specie, deve ritenersi quindi l'assoluta inefficacia del licenziamento verbale operato da e priva di CP_1
rilevanza la sua successiva revoca. Tale licenziamento non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro e, stante il difetto di attuazione della prestazione lavorativa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, quantificabile con riferimento alle retribuzioni perse
(cfr. ancora, sul punto specifico, Cass. sent. n. 11946/2005).
6.1. Nel caso in esame, l'inefficace interruzione del rapporto risale al
29.2.2024. La resistente ha poi revocato il proprio atto di recesso orale
(rectius, ne ha riconosciuto l'inefficacia) con missiva ricevuta il 2.5.2024 dalla lavoratrice, la quale tuttavia non ha più inteso riprendere l'attività lavorativa (tant'è che il datore di lavoro si è visto costretto a contestare disciplinarmente alla ricorrente l'assenza ingiustificata con comunicazione
Pag. 7 di 9 del 20.05.2024, doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione, cui ha fatto seguito comunicazione di licenziamento per giusta causa, che non consta sia stata impugnata).
Alla data del 2.5.2024 deve farsi risalire quindi il periodo finale di imputabilità della mancata prestazione per fatto datoriale, con la conseguenza che spettano interamente alla Contatore, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni di marzo e aprile 2024, salvo quanto già corrisposto al medesimo titolo, non essendovi prova né, del resto, allegazione di un maggior danno.
Parte resistente in proposito ha prodotto prova del pagamento della sola retribuzione di aprile, non contestato, effettuato in data 22.5.2024 (doc. 3).
Alla stregua dei medesimi principi, non può essere invece accolta la domanda di reintegra nel posto di lavoro e di condanna al pagamento della indennità sostitutiva poiché il rapporto non ha subito soluzione di continuità, essendo stato unilateralmente ripristinato per effetto dell'invito a riprendere l'attività lavorativa inefficacemente interrotta da parte datoriale. Parte ricorrente sarebbe stata legittimata, a quel punto, a recedere dal contratto e, in ipotesi, a pretendere anche l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato effettuato, il recesso, in presenza di una giusta causa ovvero il subito licenziamento orale (la lavoratrice invece non ha rispettato l'invito a riprendere l'attività ed è stata raggiunta da un provvedimento di licenziamento per giusta causa).
L'indennità risarcitoria è posta invero a compensazione del danno per un licenziamento efficace ma illegittimo, non per un licenziamento che è tamquam non esset come quello orale, nel quale il danno per l'avvenuta interruzione della continuità della prestazione, ripristinata con l'invito a riprendere l'attività lavorativa, si esaurisce di regola – come illustrato dalle richiamate pronunce della S.C. – nel pagamento delle mensilità non corrisposte. Differente è la natura dell'indennizzo in caso di dimissioni per giusta causa. Già la Corte Costituzionale, con la risalente pronuncia 4 marzo
Pag. 8 di 9 1992 n. 81, ebbe modo di osservare che «l'ordine di reintegrazione nel posto, con facoltà del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva, e dimissioni per giusta causa indennizzate sono strumenti di tutela concettualmente diversi, che non possono fondersi l'uno con l'altro» (in tale occasione la Corte qualificò anche l'indennità sostitutiva della reintegra come
«un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore [...] il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo»).
7. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, dell'inesistenza – a quel che consta - di pronunce di legittimità sul punto specifico della revoca del licenziamento oralmente intimato e del rifiuto di parte ricorrente di accettare la proposta transattiva formulata dalla resistente all'udienza del
17.9.2024 (euro 5.000 netti onnicomprensivi), le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente da con decorrenza dal 29.02.2024 e, per l'effetto, CP_1
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al pagamento delle CP_1
mensilità di marzo e aprile 2024;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 5 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 5 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 421 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21.11.1958, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo De Martis e dall'Avv. Paola Pippi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(C.F. e P.I. con sede legale in Calenzano, Via CP_1 P.IVA_1
Salvanti n. 6, in persona del Consigliere delegato e Legale Rappresentante Dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Pinto del Foro di Controparte_2
Firenze e dall'Avv. Benedetta Vivarelli del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito in Firenze, Via Bonifacio Lupi, n. 14, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA OGGETTO: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto,
accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento irrogato dalla CP_1
nei confronti della ricorrente con decorrenza dal 29.02.2024, poiché intimato oralmente ovvero in difetto della forma scritta e, per l'effetto,
ordinare alla ai sensi dell'art. 2, co. 1 D.Lgs. n. 23/15, la CP_1
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ovvero condannarla al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2, co. 3 D.L.gs. n. 23/15 attesa l'opzione espressa in atti,
altresì condannando la ai sensi dell'art. 2, co. 2 D.Lgs. n. 23/15, al CP_1
risarcimento del danno conseguentemente subito dalla ricorrente nella misura ivi prevista, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.
Il tutto per le ragioni meglio esposte in atti.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge”.
Convenuta: “conclude affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro voglia rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente per infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie voglia Codesto
Ill.mo Giudice del Lavoro adito disporre che dalle eventuali somme di condanna sia detratto l'aliunde perceptum et percepiendum dalla Sig.ra Parte_1
per il periodo successivo al licenziamento, con compensazione di spese”.
Pag. 2 di 9 FATTO E DIRITTO
1. In data 15 maggio 2024 proponeva ricorso avverso il Parte_1
licenziamento intimatole dal proprio datore di lavoro esponendo CP_1
(i) d'aver prestato servizio alle dipendenze della predetta società in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere dal 27.04.2015, quale addetta allo smistamento e al recapito della posta, inquadrata al 5° livello del
CCNL per le imprese operanti nei servizi postali in appalto (all. 1, all. 2, all.
3, all. 4 ric.); (ii) che dalla metà del 2022 si era vista costretta ad assentarsi a lungo per una malattia fino al febbraio 2024, quando, non appena rientrata, veniva collocata in ferie, maturate e non consumate (all. 3); (iii) che in data
4.4.2024 si recava presso la sede della dove apprendeva d'essere CP_1
stata licenziata alla data del 29.02.2024, come aveva effettivamente modo di riscontrare dalla busta paga di febbraio 2024 (all. 3 e 6), per “giustificato motivo oggettivo”; (iv) che interessava l'Ufficio vertenze del proprio
Sindacato che – a mezzo pec del 08.04.2024 – contestava l'inefficacia del provvedimento espulsivo in quanto irrogato in forma orale, come analogamente faceva successivamente il proprio legale stante l'inerzia di parte datoriale (all. 7 e 9) e (v) che infine in data 2.5.2024 riceveva una lettera da parte della società con la quale si comunicava la revoca del licenziamento ai sensi dell'art. 18, co. 10 L. n. 300/1970, con invito a riprendere la prestazione lavorativa (all. 10). La ricorrente contestava quindi l'inefficacia del licenziamento e della stessa revoca, concludendo come in epigrafe riportato.
2. Si costituiva tempestivamente la chiedendo il rigetto delle CP_1
domande svolte perché infondate. In particolare, sosteneva che la revoca di cui al comma 10 dell'art. 18 dello Statuto Lavoratori si dovrebbe applicare anche al licenziamento inefficace perché oralmente intimato. Operata quindi la tempestiva revoca da parte di in data 2.5.2024, il rapporto di lavoro CP_1
con la ricorrente doveva intendersi ripristinato senza soluzione di continuità, salvo il diritto della lavoratrice alla retribuzione maturata nel periodo
Pag. 3 di 9 precedente alla revoca, senza possibilità – in tal caso – di applicazione dei regimi sanzionatori previsti dalla norma citata. Parte resistente produceva prova del pagamento, avvenuto in data 22.5.204 (quindi dopo la proposizione della domanda giudiziale), della mensilità di aprile 2024.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, sul presupposto della sua natura documentale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Con particolare riferimento alle modalità di intimazione del recesso, va osservato come ne sia incontestata la forma orale.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, salvo il termine di prescrizione, non richiede di essere impugnato nel termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione, stabilito dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966, e senza l'onere di previa impugnativa stragiudiziale (cfr. ad es. Cass. 22825/2015; n. 16250/2012; n. 3022/2003; n.
6879/2001 e n. 334/2000).
Lo stesso art. 2, comma 3, della L. n. 604/1966 stabilisce, del resto, espressamente che il licenziamento intimato senza l'osservanza dell'onere della forma scritta è radicalmente inefficace, quindi come tale inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro tra le parti. Ciò a riprova del fatto che nelle intenzioni del legislatore il licenziamento intimato verbalmente costituisce una fattispecie del tutto peculiare.
L'impugnativa del recesso è quindi atto richiesto limitatamente al licenziamento intimato per iscritto, come si evince in modo chiaro dall'art. 6
l. n. 604/66, secondo cui “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in
Pag. 4 di 9 forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale”. Esso non è, invece, richiesto in caso di licenziamento adottato verbalmente, in violazione dell'art. 2 della legge n.
604 del 1966, “in quanto nullo, improduttivo di effetti e inidoneo a determinare l'onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6” (così Cass. 4.6.1999, n. 5519).
In altra successiva pronuncia (sent. n. 15106/2012), la stessa S.C. ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità (modificando un precedente orientamento, espresso, tra le altre, da Cass. 8 giugno 2005 n. 11946) sia ormai consolidata nel ritenere che “il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto). Ne consegue l'applicazione dell'ordinario regime risarcitorio, segnatamente consistente, trattandosi di rapporto di lavoro in essere, nel pagamento delle retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale (Cass. sent. n. 16955/2007)”.
5. In definitiva, la disciplina in materia di impugnativa stragiudiziale e revoca del recesso è – all'evidenza – concettualmente incompatibile con il caso di licenziamento verbale, la cui assoluta inefficacia impedisce che esso formi oggetto di qualsiasi atto successivo dotato di conseguenze sulle posizioni giuridiche delle parti.
Pag. 5 di 9 Ne deriva che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l'ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale.
Lo stesso arresto della giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente
(sent. Corte Appello Firenze n. 280/2022; cfr. doc. 12 ric.) ha precisato come, secondo i generali principi civilistici, la revoca costituisca “una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, con effetto ex nunc, gli effetti di un precedente atto giuridico validamente compiuto”. Quindi deve escludersi che l'impugnativa del licenziamento possa “determinare
l'estensione delle disposizioni dettate per il licenziamento scritto a quello del tutto privo di efficacia, in quanto intimato verbalmente. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, infatti, “la previsione della possibilità di revoca del licenziamento (…) risulta, nell'ottica del Legislatore del 2012, finalizzata
a favorire il ripensamento da parte del datore di lavoro circa la decisione di risolvere il rapporto ed a sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 cit. in caso di licenziamento illegittimo” (così Cass. n.
12448/2018). Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di licenziamento, non già
“illegittimo”, bensì inefficace poiché comunicato oralmente, e – come tale –
“inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto” (Cass. sent. 25.09.2017,
n. 22297). Al pari di tale atto, la relativa revoca risulta, pertanto, del tutto inidonea a produrre alcun effetto giuridico (…)”. La citata sentenza della
Corte d'Appello non ha subito censure da parte del giudice delle leggi (cfr.
Cass. ord. n. 3845/2024), dal momento che la S.C. non si è pronunciata sulla correttezza della soluzione in diritto adottata dal collegio fiorentino avendo ritenuto l'inammissibilità del ricorso della società datrice di lavoro in quanto la sentenza appellata faceva richiamo a due distinte rationes decidendi, così ribadendo il principio secondo cui l'autonomia logica e giuridica di ciascuna di esse, essendo idonea a sorreggere la decisione, comporta l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, in caso di omessa impugnazione, con
Pag. 6 di 9 ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni. Ciò in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle "rationes decidendi" non censurate (o sulla "ratio decidendi" non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse (cfr. Cass. 21/06/2017 n. 15360, Cass. s.u. n. 16602 del 2005 e n. 2273 del 2005).
6. Aderendo ai principi di diritto richiamati, dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi, del resto fatti propri anche da parte ricorrente, deriva l'inapplicabilità della speciale disciplina dettata dall'art. 18, co. 10, L.
300/1970, ripresa poi dall'art. 5 del D.lgs. 23/2015 (secondo cui “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto”).
Applicati tali principi al caso di specie, deve ritenersi quindi l'assoluta inefficacia del licenziamento verbale operato da e priva di CP_1
rilevanza la sua successiva revoca. Tale licenziamento non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro e, stante il difetto di attuazione della prestazione lavorativa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, quantificabile con riferimento alle retribuzioni perse
(cfr. ancora, sul punto specifico, Cass. sent. n. 11946/2005).
6.1. Nel caso in esame, l'inefficace interruzione del rapporto risale al
29.2.2024. La resistente ha poi revocato il proprio atto di recesso orale
(rectius, ne ha riconosciuto l'inefficacia) con missiva ricevuta il 2.5.2024 dalla lavoratrice, la quale tuttavia non ha più inteso riprendere l'attività lavorativa (tant'è che il datore di lavoro si è visto costretto a contestare disciplinarmente alla ricorrente l'assenza ingiustificata con comunicazione
Pag. 7 di 9 del 20.05.2024, doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione, cui ha fatto seguito comunicazione di licenziamento per giusta causa, che non consta sia stata impugnata).
Alla data del 2.5.2024 deve farsi risalire quindi il periodo finale di imputabilità della mancata prestazione per fatto datoriale, con la conseguenza che spettano interamente alla Contatore, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni di marzo e aprile 2024, salvo quanto già corrisposto al medesimo titolo, non essendovi prova né, del resto, allegazione di un maggior danno.
Parte resistente in proposito ha prodotto prova del pagamento della sola retribuzione di aprile, non contestato, effettuato in data 22.5.2024 (doc. 3).
Alla stregua dei medesimi principi, non può essere invece accolta la domanda di reintegra nel posto di lavoro e di condanna al pagamento della indennità sostitutiva poiché il rapporto non ha subito soluzione di continuità, essendo stato unilateralmente ripristinato per effetto dell'invito a riprendere l'attività lavorativa inefficacemente interrotta da parte datoriale. Parte ricorrente sarebbe stata legittimata, a quel punto, a recedere dal contratto e, in ipotesi, a pretendere anche l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato effettuato, il recesso, in presenza di una giusta causa ovvero il subito licenziamento orale (la lavoratrice invece non ha rispettato l'invito a riprendere l'attività ed è stata raggiunta da un provvedimento di licenziamento per giusta causa).
L'indennità risarcitoria è posta invero a compensazione del danno per un licenziamento efficace ma illegittimo, non per un licenziamento che è tamquam non esset come quello orale, nel quale il danno per l'avvenuta interruzione della continuità della prestazione, ripristinata con l'invito a riprendere l'attività lavorativa, si esaurisce di regola – come illustrato dalle richiamate pronunce della S.C. – nel pagamento delle mensilità non corrisposte. Differente è la natura dell'indennizzo in caso di dimissioni per giusta causa. Già la Corte Costituzionale, con la risalente pronuncia 4 marzo
Pag. 8 di 9 1992 n. 81, ebbe modo di osservare che «l'ordine di reintegrazione nel posto, con facoltà del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva, e dimissioni per giusta causa indennizzate sono strumenti di tutela concettualmente diversi, che non possono fondersi l'uno con l'altro» (in tale occasione la Corte qualificò anche l'indennità sostitutiva della reintegra come
«un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore [...] il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo»).
7. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, dell'inesistenza – a quel che consta - di pronunce di legittimità sul punto specifico della revoca del licenziamento oralmente intimato e del rifiuto di parte ricorrente di accettare la proposta transattiva formulata dalla resistente all'udienza del
17.9.2024 (euro 5.000 netti onnicomprensivi), le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente da con decorrenza dal 29.02.2024 e, per l'effetto, CP_1
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al pagamento delle CP_1
mensilità di marzo e aprile 2024;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 5 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
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